Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 46 Zone consolidate a prevalente destinazione turistico - ricettiva (DT)

1. Sono le aree destinate prevalentemente ad attività ricettive e turistico-alberghiere.

2. Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • a) turistico - ricettiva alberghiera;
  • b) turistico - ricettiva extralberghiera.

3. Tutte le attività turistico-ricettive ricomprese nella zona sono vincolate al mantenimento della destinazione d'uso esistente alla data di adozione del presente R.U.

4. In tutte le zone DT, sugli edifici classificati e contraddistinti con un simbolo numerico sono ammessi gli interventi corrispondenti definiti all'Art. 39. per i manufatti privi di numerazione ricadenti nel lotto di pertinenza di tali edifici valgono le disposizioni inerenti alle pertinenze e gli annessi dettagliati all'Art. 41 comma 4.

5. Per le aree e gli edifici esistenti privi di classificazione numerica, sono ammessi interventi di:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) restauro e risanamento conservativo;
  • d) restauro tipologico;
  • e) ristrutturazione edilizia conservativa;
  • f) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo a);
  • g) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo b): la ricostruzione è ammessa a parità di SE esistente e altezza massima pari a quella esistente e nel rispetto della SC massima del 50% e dell'indice di permeabilità minimo del 25%. La ricostruzione deve adeguarsi ai caratteri ambientali ed assumere una configurazione ordinata dello spazio compatibilmente con la specifica funzione turistico-ricettiva. La riconfigurazione degli immobili dovrà rispettare una distanza dai confini e dalle strade minima di 5 ml;
  • h) addizioni volumetriche di tipo a): sono ammesse addizioni volumetriche funzionali alle attività produttive fino a un massimo del 10% della SE esistente alla data di adozione del R.U., garantendo un indice di permeabilità non inferiore al 25% della superficie fondiaria; tali addizioni devono essere di norma realizzate in armonia con la tipologia, la forma e i caratteri stilistici dell'edificio; in particolare non potrà eccedere l'altezza massima dell'edificio esistente. Il progetto deve essere inquadrato nella sistemazione dell'intero lotto;
  • i) addizioni volumetriche di tipo b): per ragioni di potenziamento delle attività turistico-ricettive è consentito il rialzamento della copertura fino ad un'altezza massima di 8 ml. mantenendo la forma e la tipologia della copertura esistente e senza incrementi di SE;
  • j) sostituzione edilizia: la ricostruzione è ammessa con un incremento fino al 10% della SE esistente e altezza massima pari a quella esistente. L'intervento deve avvenire nel rispetto della SC massima del
  • 50% e dell'indice di permeabilità minimo del 25%. La ricostruzione deve adeguarsi ai caratteri ambientali ed assumere una configurazione ordinata dello spazio compatibilmente con la specifica funzione turistica. La riconfigurazione degli immobili dovrà rispettare una distanza dai confini e dalle strade come stabilito per il morfotipo di appartenenza;
  • k) In tali aree è ammessa la realizzazione di piscine e attrezzature sportive connesse alla attività turistico- ricettiva nei limiti del 15% della Superficie fondiaria garantendo un indice di permeabilità minimo del 25%.
Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12