Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 45 Zone consolidate a prevalente destinazione direzionale (DR)

1. Sono le aree in cui sono insediate prevalentemente attività direzionali e di servizio.

2. Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • a) Direzionale e di servizio;è sempre ammesso il mantenimento della destinazione direzionale e di servizio. è ammesso il cambio d'uso da qualsiasi altra destinazione verso la destinazione d'uso direzionale e di servizio;
  • b) commerciale ; è sempre ammesso il mantenimento della destinazione commerciale;
  • c) artigianato di servizio. è sempre ammesso il mantenimento della destinazione artigianato di servizio.

3. In tutte le zone DR, sugli edifici classificati e contraddistinti con un simbolo numerico sono ammessi gli interventi corrispondenti definiti all'Art. 39. per i manufatti privi di numerazione ricadenti nel lotto di pertinenza di tali edifici valgono le disposizioni inerenti alle pertinenze e gli annessi dettagliati all'Art. 41 comma 4.

4. Per le aree e gli edifici esistenti privi di classificazione numerica, sono ammessi interventi di:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) restauro e risanamento conservativo;
  • d) restauro tipologico;
  • e) ristrutturazione edilizia conservativa;
  • f) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo a);
  • g) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo b): la ricostruzione è ammessa a parità di SE esistente e altezza massima pari a quella esistente e nel rispetto della SC massima del 50% e dell'indice di permeabilità minimo del 25%. La ricostruzione deve adeguarsi ai caratteri ambientali ed assumere una configurazione ordinata dello spazio compatibilmente con la specifica funzione commerciale o direzionale. La riconfigurazione degli immobili dovrà rispettare una distanza dai confini e dalle strade minima di 5 m o pari all'altezza dei fabbricati prossimi ai confini o alle strade se superiore;
  • h) addizioni volumetriche di tipo a): sono ammesse addizioni volumetriche funzionali alle attività produttive fino a un massimo del 10% della SE esistente alla data di adozione del R.U., garantendo un indice di permeabilità non inferiore al 25% della superficie fondiaria; tali addizioni devono essere di norma realizzate in armonia con la tipologia, la forma e i caratteri stilistici dell'edificio; in particolare non potrà eccedere l'altezza massima dell'edificio esistente. Il progetto deve essere inquadrato nella sistemazione dell'intero lotto;
  • i) addizioni volumetriche di tipo b): per ragioni motivate di incremento delle attività economiche è consentito il rialzamento della copertura fino ad un massimo di 8ml. mantenendo la forma e la tipologia della copertura esistente senza aumento della SE;
  • j) sostituzione edilizia: la ricostruzione è ammessa con un incremento fino al 20% della SE esistente e altezza massima pari a 8 ml o a quella esistente se superiore. L'intervento deve avvenire nel rispetto della SC massima del 50% e dell'indice di permeabilità minimo del 25% del lotto. La ricostruzione deve adeguarsi ai caratteri ambientali ed assumere una configurazione ordinata dello spazio compatibilmente con la specifica funzione commerciale o direzionale. La riconfigurazione degli immobili dovrà rispettare una distanza dai confini e dalle strade minima di 5 ml o almeno pari all'altezza dei fabbricati prossimi ai confini o alle strade se di altezza superiore a 5 ml.
Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12