Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 43 Zone consolidate a prevalente destinazione artigianale ed industriale (D)

1. Sono aree in cui sono insediate prevalentemente attività di produzione di beni e servizi.

2. Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • a) industriale: è sempre ammesso il mantenimento della destinazione industriale e il cambio d'uso da qualsiasi altra destinazione verso la destinazione d'uso industriale;
  • b) artigianale: è sempre ammesso il mantenimento della destinazione artigianale e il cambio d'uso da qualsiasi altra destinazione verso la destinazione d'uso artigianale. E' consentita la realizzazione all'interno delle superfici esistenti autorimesse private e/o garage;
  • c) deposito coperto: è sempre ammesso il mantenimento della destinazione a deposito e il cambio d'uso da qualsiasi altra destinazione verso la destinazione d'uso deposito;
  • d) residenza di servizio alla produzione (casa di guardianaggio): nelle zone D è ammessa la destinazione residenziale esclusivamente se a servizio della produzione (al massimo una residenza per ciascun lotto urbanistico di riferimento e di SU massima di 65 mq) e se realizzata mediante atto d'obbligo che ne rende inscindibile la relazione con l'attività produttiva;
  • e) direzionale di servizio alla produzione (uffici): nelle zone D è ammessa la destinazione direzionale esclusivamente se a servizio della produzione (in proporzione minoritaria rispetto alle SE produttive) e se realizzata mediante atto d'obbligo che ne rende inscindibile la relazione con l'attività produttiva.
  • f) Nelle zone D esterne al TPS1 è altresì ammesso il mutamento di destinazione d'uso verso il commercio all'ingrosso.

3. Non è consentito il cambio di destinazione a residenza o altre destinazioni non previste al comma precedente.

4. Nelle zone D esterne al morfotipo TPS1 è vietata l'installazione di industrie insalubri a norma delle vigenti leggi sanitarie. All'interno del morfotipo TPS2 il mantenimento delle eventuali attività insalubri esistenti è ammesso previa verifica da effettuarsi in sede di A.U.A.

5. In tutte le zone D, sugli edifici classificati e contraddistinti con un simbolo numerico sono ammessi gli interventi corrispondenti definiti all'Art. 39. per i manufatti privi di numerazione ricadenti nel lotto di pertinenza di tali edifici valgono le disposizioni inerenti alle pertinenze e gli annessi dettagliati all'Art. 41 comma 4.

6. Per le aree e gli edifici esistenti privi di classificazione numerica, sono ammessi interventi di:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) restauro e risanamento conservativo;
  • d) restauro tipologico;
  • e) ristrutturazione edilizia conservativa;
  • f) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo a);
  • g) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo b): la ricostruzione è ammessa a parità di SE esistente e altezza massima pari a quella esistente e nel rispetto della SC massima del 50% e dell'indice di permeabilità minimo del 25%. La ricostruzione deve adeguarsi ai caratteri ambientali ed assumere una configurazione ordinata dello spazio compatibilmente con la specifica funzione produttiva. La riconfigurazione degli immobili dovrà rispettare una distanza dai confini e dalle strade minima di 5 ml o pari all'altezza dei fabbricati prossimi ai confini o alle strade se superiore;
  • h) addizioni volumetriche di tipo a): sono ammesse addizioni volumetriche funzionali alle attività produttive fino a un massimo del 10% della SE esistente alla data di adozione del R.U., garantendo un indice di permeabilità non inferiore al 25% della superficie fondiaria; tali addizioni devono essere di norma realizzate in armonia con la tipologia, la forma e i caratteri stilistici dell'edificio; in particolare non potrà eccedere l'altezza massima dell'edificio esistente. Il progetto deve essere inquadrato nella sistemazione dell'intero lotto;
  • i) addizioni volumetriche di tipo b): per ragioni produttive o per bonifiche ambientali delle coperture, in particolare per quelle contenenti amianto è consentito il rialzamento della copertura fino ad un massimo di 12 ml mantenendo la forma e la tipologia della copertura esistente senza aumento della SE;
  • j) sostituzione edilizia: la ricostruzione è ammessa con un incremento fino al 10% della SE esistente e altezza massima pari a 12 ml o a quella esistente se superiore. L'intervento deve avvenire nel rispetto della SC massima del 50% e dell'indice di permeabilità minimo del 25%. La ricostruzione deve adeguarsi ai caratteri ambientali ed assumere una configurazione ordinata dello spazio compatibilmente con la specifica funzione produttiva. La riconfigurazione degli immobili dovrà rispettare una distanza dai confini e dalle strade minima di 5 ml o almeno pari all'altezza dei fabbricati prossimi ai confini o alle strade se di altezza superiore a 5 ml.
  • k) in considerazione delle particolari attività svolte nelle zone D è ammessa la realizzazione di tettoie e l'utilizzo di sistemi amovibili (ad es. soffietti) volti alla copertura delle aree esterne finalizzati al riparo e lavorazione all'esterno fermi restando i limiti legati al rapporto di copertura e indice di permeabilità del morfotipo di appartenenza.
Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12