Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 38 Ristrutturazione urbanistica

1. Gli interventi di "ristrutturazione urbanistica" sono gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico- edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico d'interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono ammessi esclusivamente tramite approvazione di un Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente e laddove espressamente previsti dal presente RU.

Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12