Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 37 Sostituzione edilizia

1. Gli interventi di "sostituzione edilizia" sono gli interventi edilizi intesi come demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti con contestuale incremento di Volume, calcolato nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dal presente R.U. e secondo le definizioni dei parametri di cui al DPGR 39/R/2018, anche con diversa sagoma, articolazione, collocazione o destinazione d'uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si rendano necessari interventi se non di adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti. Ove riguardanti immobili sottoposti ai vincoli di cui al D. Lgs. 42/2004, gli interventi di demolizione e ricostruzione comportanti modifiche alla sagoma preesistente, costituiscono interventi di sostituzione edilizia ancorché eseguiti senza contestuale incremento di volume.

2. Ai sensi dell'Art. 140 comma 1 della L.R. 65/2014 il R.U. ammette che nell'intervento di sostituzione edilizia attuato su edifici che presentano legittimamente una distanza inferiore a 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, l'edificio ricostruito può mantenere una distanza inferiore ai 10 metri purché non inferiore a quella esistente per la parte contenuta nel sedime dell'edificio preesistente.

3. I progetti relativi ad interventi di sostituzione edilizia dovranno essere corredati da una planimetria di inquadramento urbanistico in scala 1/500 e da sezioni ambientali con descrizione della situazione dell'intorno al fine di dimostrare la compatibilita'dell'intervento.

Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12