Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 36 Addizioni volumetriche

1. Le "addizioni volumetriche" comprendono i seguenti interventi edilizi:

  • a) le "addizioni volumetriche di tipo a)" sono gli interventi di ampliamento volumetrico all'esterno della sagoma esistente comunque configurato diversi dagli interventi di cui alle successive lettere b) e c);
  • b) le "addizioni volumetriche di tipo b)"sono gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti.
  • c) le "addizioni volumetriche di tipo c)" sono gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento, anche in aderenza all'edificio principale, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento della volumetria complessiva dell'edificio medesimo, compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del resede di riferimento. Tali interventi comprendono anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale.
  • Ad esclusione degli edifici classificati con i simboli 1s, 1 e 2 cui all'Art. 39, sono ammessi interventi pertinenziali limitati alla realizzazione di vani tecnici esclusivamente finalizzati all'efficientamento energetico dell'edificio.

2. Il regolamento edilizio specifica le caratteristiche degli interventi pertinenziali.

Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12