Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 35 Interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva

1. Gli Interventi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" comprendono i seguenti interventi edilizi:

  • a) gli Interventi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo a)" sono gli "interventi di demolizione con fedele ricostruzione" di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dal presente R.U. e/o dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; ai sensi dell'Art. 140 comma 1 della L.R. 65/2014 il R.U. ammette che in tale intervento attuato su edifici che presentano legittimamente una distanza inferiore a 10 ml tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, l'edificio ricostruito può mantenere una distanza inferiore ai 10 ml purché non inferiore a quella esistente;
  • b) gli Interventi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo b)" sono gli "interventi di demolizione e contestuale ricostruzione", comunque configurata, anche con diversa sagoma, di edifici, purché non comportanti incremento di volumetria rispetto a quelli preesistenti, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; nel caso di interventi eseguiti su immobili sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004, le opere dovranno avvenire nel rispetto della sagoma dell'edificio preesistente;ai sensi dell'Art. 140 comma 1 della L.R. 65/2014 il R.U. ammette in che tale intervento attuato su edifici che presentano legittimamente una distanza inferiore a 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, l'edificio ricostruito può mantenere una distanza inferiore ai 10 metri purché non inferiore a quella esistente;
  • c) gli Interventi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo c)" sono gli interventi di "ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti", previo accertamento della originaria consistenza e configurazione documentata da atti ufficiali, attraverso interventi di ricostruzione senza modifiche alla sagoma originaria.

2. Ad esclusione delle aree destinate a viabilità e a servizi pubblici, delle aree di trasformazione di cui all'allegato d1e delle aree soggette alla formazione di piano particolareggiato, è ammessa la ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo c) a condizione che:

  • a) si rispettino le distanze dettate dal DM 1444/68 e dal codice civile;
  • b) non si ricostruiscano edifici demoliti totalmente o parzialmente in attuazione di interventi edilizi che contemplavano la demolizione anche parziale finalizzata alla ricostruzione.

3. I progetti relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo a) e di tipo b) dovranno essere corredati da una planimetria di inquadramento urbanistico in scala 1/500 e da sezioni ambientali con descrizione della situazione dell'intorno al fine di dimostrare la compatibilita' dell'intervento.

Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12