Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 34 Interventi di ristrutturazione edilizia conservativa

1. Gli interventi di "ristrutturazione edilizia conservativa" sono gli interventi edilizi rivolti a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché le eventuali innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

2. Gli interventi di ristrutturazione conservativa comprendono altresì gli interventi di recupero dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 5/2010 a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti). L'eventuale spostamento del solaio del sottotetto è ammesso a condizione che l'intradosso del nuovo solaio sia mantenuto ad una distanza di almeno 30 cm al di sopra dell'architrave delle aperture esterne.

3. Fino all'adeguamento del Regolamento Edilizio alle discipline del presente RU, che potrà eventualmente aggiornare quanto dettato nel presente comma sulla base di innovazioni normative regionali o in materia di ASL, gli interventi di cui al comma precedente avvengono alle seguenti condizioni:

  • a) i vani del sottotetto ad uso abitativo devono avere un'altezza media interna netta non inferiore a ml2,30 con altezza minima in gronda di almeno ml 1,50, i vani accessori devono avere un'altezza media interna netta non inferiore a ml 2,10 con altezza minima in gronda di almeno ml 1,30. Gli spazi di altezza inferiore devono essere chiusi con opere murarie o arredi fissi, eccetto che tali spazi di minore altezza risultino in corrispondenza delle fonti di luce diretta;
  • b) deve essere garantito per i locali di abitazione il volume minimo di cui al DM 5/7/75, pari a mc 24 per una camera per una persona e a mc38 per la camera per due persone e per il soggiorno; di conseguenza al diminuire dell'altezza dovrà corrispondere un aumento della superficie. Quindi qualora l'altezza media sia di ml2,30 la superficie minima è mq10,50 per la camera per una persona e di mq 16,50 per la camera per due persone ed il soggiorno;
  • c) in tutti i locali ad uso abitativo deve essere garantito il fattore medio di luce diurna del 2% come indicato nel DM 5/7/75; qualora siano presenti solo finestre verticali, al fine di garantire un maggior rispetto delle condizioni igienico sanitarie dei locali di cat. A, è prescritto almeno un rapporto illuminotecnico pari ad 1/8; qualora non si raggiunga tale valore, il fattore medio di luce diurna potrà essere garantito anche con apertura di finestre zenitali; in tal caso dovrà essere privilegiata la posizione sulle falde non prospiciente la strada pubblica. Considerati i limiti di una finestra zenitale (ridotta possibilità di utilizzo per l'aerazione in quanto vincolata alle condizioni meteo, compromissione del benessere visivo, interferenza con sbocchi a tetto di: canne fumarie, canne di esalazione, condotti di impianti di ventilazione meccanica o climatizzazione) deve essere comunque privilegiata anche per i locali sottotetto la dotazione di finestre a parete;
  • d) nei locali ad uso abitativo deve essere sempre garantita la ventilazione naturale, la ventilazione meccanica controllata è ammessa solo per i locali di servizio o come integrazione nei locali di abitazione in cui la ventilazione naturale esistente non risulti adeguata e sufficiente. Le caratteristiche degli impianti di ventilazione meccanica devono rispettare le norme UNI 10339;
  • e) nel caso di sola finestratura zenitale, per garantire la ventilazione anche con condizioni meteo avverse, questa deve essere integrata con un impianto di ventilazione meccanica controllata;
  • f) nel caso di locale sottotetto dotato di doppia finestratura, sia verticale che zenitale, si considera adeguato sia per l'aerazione sia per l'illuminazione il rapporto di 1/8della superficie del pavimento, da raggiungere sommando le superfici finestrate apribili; qualora la finestratura apribile sia minore di 1/8 della superficie del pavimento e comunque non al di sotto di 1/16,la ventilazione naturale deve essere integrata con un impianto di ventilazione meccanica controllata a funzionamento costante;
  • g) le finestre zenitali apribili devono rispettare le distanze previste dalla norma UNI 7129 rispetto allo sbocco di canne fumarie di impianti a gas; le medesime distanze devono essere rispettate anche da canne di esalazione, condotti di scarico di impianti di ventilazione meccanica o climatizzazione. Al fine di evitare fenomeni di ritorno inoltre prescritta una distanza di almeno ml 5,00 dallo sbocco di canne fumarie di impianti di riscaldamento a combustibile liquido o solido (caminetti, stufe, termosifoni), e di almeno ml 10,00 dallo sbocco di canne fumarie e cappe di aspirazione di laboratori di produzione alimenti;
  • h) devono essere previste idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici nonché garantito il rispetto dei requisiti acustici passivi.

Il progetto di recupero a fini abitativi dei locali sottotetto potrà essere sottoposto a parere ASL per eventuali deroghe o eccezioni.

Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12