Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 32 Interventi di restauro e risanamento conservativo

1. Gli interventi di "restauro e di risanamento conservativo" sono gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché compatibili con tali elementi e nei limiti dettati dal R.U. relativamente alla zona urbanistica e al morfotipo di appartenenza. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12