Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 30 Classificazione del patrimonio edilizio esistente

1. La classificazione del patrimonio edilizio esistente, finalizzata alla definizione delle categorie d'intervento, è stata condotta secondo i criteri generali definiti dal P.S. al comma 5 dell'Art. 75 delle NTA ed è stata ulteriormente articolata perseguendo come obiettivo il recupero, la riqualificazione, l'ammodernamento ed il miglioramento della qualità dell'edificato esistente.

2. La classificazione del patrimonio edilizio esistente ha tenuto in considerazione la tipologia edilizia dei singoli edifici così come definiti dal Piano Strutturale al comma 5 dell'Art. 76 delle NTA e articolate nel modo seguente:

  • a) "Tettoia" (edificio monofamiliare a un piano): edificio costituito dal solo piano terra, cortiletto interno, eventuale locale di servizio, con doppia esposizione su strada e sullo spazio interno. Versione più modesta, ad un piano, dell'edificio tipologico di casa a schiera;
  • b) "Casa a schiera": edificio costituito da edificio di testata, piano terra e primo piano, cortiletto interno con eventuale locale di servizio, con doppia esposizione su strada e sullo spazio interno. La posizione della scala e la destinazione del piano terra sono variabili;
  • c) "Casa in Linea": unità edilizie costituite da più unità immobiliari con unica distribuzione verticale poste anche lungo il perimetro degli isolati;
  • d) "Palazzina": struttura muraria regolare, nel caso di edificio di testata, derivata da semplice assestamento d'angolo di due corpi lineari. L'altezza varia da due a tre piani. L'edifico comprende o un gruppo scala o più gruppi nel caso di edifici di testata;
  • e) "Villino": edificio isolato con giardino, composto da un'unica unità immobiliare, a due piani;
  • f) "Villa": edificio isolato con giardino e resede, con tipologia edilizia conclusa.

3. La classificazione dell'edificio principale è sempre estesa all'intera area di pertinenza e agli annessi, salvo successive specifiche da verificare in sede di Rilievo critico di cui all'Art. 41 delle presenti NTA.

4. I fabbricati o porzioni di edifici, non costituenti annessi o pertinenze di un edificio principale e non contrassegnati da alcun simbolo, sono equiparati alla classe 5 ad eccezione dei casi in cui siano presenti le caratteristiche del tipo a "Tettoia" definiti al precedente comma 2 lett. a), nel qual caso sono equiparati alla classe 6.

5. Per tutti gli edifici, complessi o spazi aperti sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, fatte salve le limitazioni relative al frazionamento degli immobili stabilite in ciascuna zona urbanistica e morfotipo, e quelli volti all'eliminazione di barriere architettoniche, anche se comportanti la realizzazione di rampe o ascensori esterni che alterino la sagoma dell'edificio nei limiti delle prescrizioni del morfotipo di appartenenza.

Questi ultimi interventi sono ammessi se realizzati compatibilmente con le norme del PIT e rispettando le disposizioni della Parte II del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii.; per gli edifici sottoposti al vincolo monumentale è prescritto il rispetto delle "Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale" .

6. Per gli edifici esistenti alla data di adozione del R.U. non classificati con il numero 1s od 1 sono altresì consentiti gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili gravi ivi residenti, anche se comportano aumento dei volumi esistenti. Tali interventi sono consentiti nella misura strettamente necessaria alle esigenze del disabile e devono essere realizzati in aderenza agli edifici esistenti; sono comunque fatte salve le disposizioni a tutela dei beni culturali ed ambientali e quelle della normativa vigente sulle distanze dalle strade, dai confini e tra pareti finestrate e tra pareti di edifici antistanti ai sensi del DM 1444/68.

In questi casi la domanda per il rilascio del titolo abilitativo dovrà anche essere corredata da:

  • a) certificazione medica attestante la grave disabilità della persona residente nell'edificio oggetto dell'intervento, con l'indicazione delle condizioni necessarie a garantire il soddisfacimento delle esigenze abitative della persona stessa;
  • b) dettagliata relazione a firma di progettista abilitato, accompagnata da idonea documentazione grafica, che attesti l'impossibilità tecnica di superare le barriere architettoniche presenti e di adeguare gli spazi dell'edificio esistente alle esigenze della persona affetta da grave disabilità ivi residente;
  • c) progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il soddisfacimento delle esigenze abitative della persona disabile residente ed il rispetto della normativa vigente.

L'intervento dovrà essere garantito con atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto contenente l'impegno a non modificare la destinazione d'uso del nuovo volume e a non frazionare l'immobile ampliato.

Gli interventi di cui al presente comma sono ammessi se realizzati compatibilmente con le norme del PIT e rispettando le disposizioni della Parte II del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii.

Per gli edifici sottoposti a vincolo monumentale possono essere ammessi interventi volti al miglioramento delle condizioni di fruibilità dell'edificio in ragione delle esigenze del disabile, mediante un progetto concordato con la Sprintendenza e nel rispetto delle "Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale.

Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12