Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 1 Contenuti e ambito di applicazione

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1. Il Regolamento Urbanistico (R.U.) definisce le regole e le azioni per la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione degli insediamenti disciplinando la gestione del patrimonio edilizio esistente e le trasformazioni urbanistiche, edilizie e infrastrutturali con esse compatibili. A tale scopo specifica e conferisce efficacia operativa ai contenuti del Piano Strutturale (P.S.) e si conforma alla disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR).

2. Ai sensi dell'Art. 230 della L. R. 65/2014, il presente R.U. articola la disciplina urbanistica ed edilizia per le aree interne al territorio urbanizzato secondo i contenuti della L.R. 1/2005 stabilendo:

  • a) la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo indeterminato, mediante l'individuazione:
  • - dell'utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente, compresa la tutela e valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore storico e artistico;
  • - delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel rispetto dei parametri definiti dal piano strutturale con riferimento agli standard urbanistici minimi imposti dalle vigenti norme statali e regionali;
  • b) la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, con valenza quinquennale, mediante l'individuazione:
  • - degli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico;
  • - degli interventi, anche di opere pubbliche, che in ragione della loro complessità e rilevanza presuppongono la preventiva approvazione di piani attuativi, secondo le direttive desumibili dal medesimo atto di governo;
  • - della disciplina della perequazione urbanistica, riferita a specifiche aree di trasformazione e/o di riqualificazione degli assetti insediativi;
  • - delle infrastrutture da realizzare e delle aree ad esse destinate;
  • - dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi.

3. Il perimetro del territorio urbanizzato del R.U. di cui al precedente comma 2 è delineato ai sensi dell'art. 224 della

L.R. 65/2014 come esplicitato negli elaborati grafici e descritto nella Relazione di Piano.

4. Il R.U. disciplina le aree del territorio rurale in applicazione del Capo III del Titolo IV della L.R. 65/2014.

5. I territori rientranti nella perimetrazione del Parco Regionale Migliarino S. Rossore Massaciuccoli sono sottoposti al regime del Piano del Parco e dei Piani di Gestione.

6. I territori rientranti nell'Ambito Portuale sono sottoposti al regime del Piano Regolatore Portuale.

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Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12