Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 29 Categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente

1. Le categorie d'intervento sono quelle previste dalla legislazione nazionale e regionale e sono ulteriormente suddivise in:

  • a) Manutenzione ordinaria;
  • b) Manutenzione straordinaria;
  • c) Restauro e risanamento conservativo;
  • d) Restauro tipologico;
  • e) Ristrutturazione edilizia conservativa;
  • f) Ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo a), b) e c);
  • g) Addizioni volumetriche di tipo a), b) e c);
  • h) Sostituzione edilizia;
  • i) Ristrutturazione urbanistica.

All'interno del presente R.U. si fa sempre riferimento alle definizioni delle succitate categorie di intervento dettagliate nel presente CAPO delle NTA.

2. Le opere e gli interventi privi di rilevanza edilizia sono quelli stabiliti dall'Art. 137 della L.R. 65/2014; non avendo rilevanza edilizia sono consentiti, fatte salve normative sovraordinate, con le limitazioni di cui al comma successivo e non rientrano nelle categorie di intervento disciplinate dal presente R.U.

3. Le seguenti opere o interventi privi di rilevanza edilizia devono rispettare le seguenti prescrizioni:

  • a) i pergolati di cui all'Art. 137 c.1 lett. a) punto 1) della L.R. 65/2014 sono ammessi se con struttura sommitale orizzontale e se realizzati ad almeno 1,5 ml dal confine di proprietà pubblica e dalla strada;
  • b) i piccoli manufatti di cui all'Art. 137 c.1 lett. a) punto 6) della L.R. 65/2014 sono ammessi se realizzati in legno (di colore naturale o tinteggiati dello stesso colore del fabbricato principale) con copertura semplice a una falda inclinata o a capanna, privi di qualsiasi impianto tecnologico e aventi altezza da terra al colmo o dell'elemento di copertura più alto non superiore a 2,40 m, superficie coperta massima di 9mq ed aggetti di gronda inferiori a 30 cm;
  • c) le installazioni impiantistiche di cui all'Art. 137 c.1 lett. c) della L.R. 65/2014 non possono essere installate sulle facciate principali degli edifici, e in generale, sulle porzioni esterne delle facciate prospettanti su spazi pubblici senza opportuna schermatura o integrazione nella sagoma dell'edificio.
Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12