Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 21 Destinazioni d'uso residenziale

1. Afferiscono alla categoria funzionale residenziale le seguenti destinazioni d'uso:

  • a) Abitazioni ordinarie;
  • b) Abitazioni collettive;
  • c) Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione ( bed and breakfast, affittacamere, case e appartamenti per vacanze);
  • d) Abitazioni utilizzate in modo promiscuo quando la prevalente superficie dell'unità immobiliare sia adibita ad uso abitativo;
  • e) Residenze d'epoca.
Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12