Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 21 Destinazioni d'uso residenziale
1. Afferiscono alla categoria funzionale residenziale le seguenti destinazioni d'uso:
- a) Abitazioni ordinarie;
- b) Abitazioni collettive;
- c) Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione ( bed and breakfast, affittacamere, case e appartamenti per vacanze);
- d) Abitazioni utilizzate in modo promiscuo quando la prevalente superficie dell'unità immobiliare sia adibita ad uso abitativo;
- e) Residenze d'epoca.