Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 20 Disposizioni generali sulle destinazioni d'uso

1. Le destinazioni d'uso del Regolamento urbanistico, ai sensi dell'art. 99 della L.R. 65/2014 sono suddivise nelle seguenti categorie funzionali:

  • a) residenziale;
  • b) industriale e artigianale; c) commerciale al dettaglio; d) turistico-ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio;
  • f) commerciale all'ingrosso e depositi;
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

2. Il mutamento della destinazione d'uso all'interno della medesima categoria funzionale è sempre consentito fatte salve le disposizioni di cui agli articoli che disciplinano le zone urbanistiche e fatte salve normative di settore sovraordinate.

3. Il Regolamento Urbanistico stabilisce nelle presenti norme i casi in cui è ammesso il mutamento della destinazione d'uso tra categorie funzionali diverse. Tale mutamento costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso.

4. Nei successivi articoli sono individuate le destinazioni d'uso, esemplificate con alcune loro articolazioni che non devono essere considerate esaustive: altre attività non direttamente citate devono essere ricondotte alla definizione principale secondo il criterio dell'analogia. In generale, negli elaborati del R.U. il termine "direzionale" si deve intendere quale sinonimo di "direzionale e di servizio".

5. La destinazione d'uso esistente è quella risultante da atti pubblici, ovvero da atti in possesso della pubblica amministrazione, riferita alla data di adozione del RU. In mancanza di tali atti si assume la destinazione catastale quale risulta alla data di adozione del presente RU.

6. Nel caso di organismi edilizi aventi porzioni con destinazione d'uso di vario tipo si considera per l'intero organismo la destinazione d'uso prevalente in termini di superficie utile.

7. Sugli immobili aventi destinazione d'uso incompatibile o non espressamente ammessa dal presente R.U. per la zona urbanistica di appartenenza sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria.

Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12