Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 19 Condizioni per l'attuabilità degli interventi

1. Il presente R.U. si attua mediante interventi riguardanti le Unità Minime di Intervento (UMI). Fatta eccezione per la aree di trasformazione disciplinate nell'allegato d1, Le unità minime di intervento corrispondono al lotto urbanistico di riferimento costituito dalla particella di superficie fondiaria all'interno della quale ogni trasformazione edilizia, a partire dagli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all' Art. 35 e successivi, deve essere definita con progetto unitario esteso all'organismo edilizio e alla sua area pertinenziale. Una singola UMI coincide con la proprietà del lotto alla data di adozione del presente R.U., appartenente alla medesima zona urbanistica disciplinata dal R.U., ad esclusione delle strade pubbliche e degli interventi soggetti agli interventi disciplinati dalle Schede Norma di cui all'allegato d1 per i quali valgono le disposizioni ivi indicate. Per gli interventi di rango inferiore alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva l'intervento edilizio può riguardare la singola unità immobiliare oggetto di intervento.

2. La consistenza degli immobili esistenti a cui si riferisce il R.U. per definire gli interventi edilizi ammessi corrisponde allo stato di fatto e di diritto degli immobili stessi alla data di adozione del presente R.U. All'interno del R.U. per "stato originario" si intende quello legittimato da un titolo abilitativo, ancorché successivo alla costruzione dell'immobile.

3. Qualunque intervento edilizio a partire dagli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa con incremento del carico urbanistico di cui all'Art. 34 e successivi, è subordinato alla presenza o alla predisposizione delle opere di urbanizzazione primaria.

Il R.U. disciplina le opere di urbanizzazione negli Art. 69 e Art. 70.

4. Il R.U. disciplina gli interventi edilizi ammessi sul patrimonio edilizio esistente mediante le discipline riguardanti, in ordine di priorità e prevalenza:

  • a) la tutela e conservazione dei caratteri identitari dello Statuto dei Luoghi del Piano Strutturale definite dal

R.U. agli Art. 6 e seguenti;

  • b) le caratteristiche compositive e paesaggistiche degli interventi disciplinate per ciascuno dei morfotipi dell'insediamento (di seguito definiti "morfotipi" o "morfotipo") dettagliate agli Art. 53 e seguenti;
  • c) le destinazioni d'uso e le categorie d'intervento edilizio ammesse nelle zone urbanistiche nel territorio urbanizzato definite agli Art. 40 e seguenti;
  • d) le destinazioni d'uso e le categorie d'intervento edilizio ammesse nelle zone urbanistiche nel territorio rurale definite agli Art. 84 e seguenti;
  • e) la classificazione urbanistica degli edifici utile alla precisa definizione degli interventi edilizi e urbanistici ammessi definiti all'Art. 39.

In caso di contrasto tra le discipline di cui alle lettere precedenti prevale la disciplina secondo l'ordine di priorità sopra definito.

Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12