Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 16 Piani attuativi

1. Il Regolamento Urbanistico definisce con particolare simbologia grafica e codici numerici le aree sottoposte a specifici Piani Attuativi.

2. Il Regolamento Urbanistico stabilisce nelle presenti norme il ricorso a Piani di recupero o a Piani Attuativi derivanti da Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale senza specifica individuazione grafica.

3. I piani attuativi costituiscono strumenti urbanistici di dettaglio di attuazione del Regolamento urbanistico.

4. Il contenuto dei piani attuativi è quello stabilito dalla normativa regionale ed in specifico è disciplinato dal Titolo V Capo IV, sezione I (Norme comuni per i piani attuativi) e sezione III (Piani attuativi particolari) della L.R. 65/2014.

5. I Piani attuativi possono essere di iniziativa Pubblica o di iniziativa Privata e possono essere attuati anche mediante il ricorso ai Consorzi così come disciplinato dall'Art. 108 della L.R. 65/2014.

6. Salvo diversa indicazione nei singoli articoli o nelle schede norma dell'allegato d1, i Piani attuativi di iniziativa Pubblica sono:

  • a) Piano Particolareggiato;
  • b) Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente;
  • c) Programmi complessi di riqualificazione insediativi.

7. Salvo diversa indicazione nei singoli articoli o nelle schede norma dell'allegato d1, i Piani attuativi di iniziativa Privata sono:

  • a) Piano di Lottizzazione;
  • b) Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente;
  • c) Programmi complessi di riqualificazione insediativi.

8. I Piani Attuativi conformi alle previsioni del Regolamento urbanistico sono approvati con le procedure della L.R.65/2014.

9. Sugli edifici esistenti nell'area soggetta a piano attuativo, fino all'adozione del medesimo piano, è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria oltre alla ristrutturazione edilizia conservativa ed è previsto il mantenimento della destinazione d'uso e non è consentito il frazionamento delle unità immobiliari.

10. I Piani Attuativi, comunque denominati, contengono quanto prescritto dall'Art. 109 della L.R. 65/2014.

11. I Piani Particolareggiati e i Piani Attuativi di iniziativa pubblica di seguito elencati dovranno essere formati in variante al RU.:

  • a) Piano Attuativo della Passeggiata a Mare;
  • b) Piano Particolareggiato dell'Arenile;
  • c) Piano Particolareggiato della Pineta di Levante e della Pineta di Ponente;
  • d) Piano Attuativo dell'area di trasformazione 1.01 "Cittadella del Carnevale"; e) Piano Attuativo dell'area di trasformazione 6.07 "Mercato Ortofrutticolo"; f) Piano Attuativo dell'area di trasformazione 6.10 "Balipedio";
  • g) Piano Attuativo dell'area di trasformazione 9_2.01 "Stazione Centrale - Via della Gronda".
Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12