Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 11 Disciplina per la tutela e valorizzazione dell'EDIFICATO DI PARTICOLARE VALORE

1. Il R.U. persegue la tutela del Patrimonio edilizio di interesse storico, delle Chiese e dei luoghi di culto, degli edifici rurali di interesse storico, delle ville e dei palazzi, dei giardini storici, degli edifici e degli alberghi di valore architettonico. A tal fine il R.U. disciplina gli interventi ammessi per ciascun edificio secondo quanto stabilito all' Art. 39. Il RU riconosce le chiese, i luoghi di culto e gli alberghi quali luoghi di interesse pubblico.

2. Con particolare riferimento alle attività alberghiere che rivestono un ruolo centrale nell'identità del territorio costiero di Viareggio il R.U. individua con specifica simbologia:

  • a)le invarianti strutturali alberghi;
  • b)gli alberghi di valore funzionale e tipologico.

Per gli immobili e le aree pertinenziali delle aree di cui alla precedente lettera a), in applicazione dell'Art. 83 comma 7 del P.S. non è consentito il cambio di destinazione d'uso alberghiera.

Per gli immobili e le aree pertinenziali delle aree di cui alla precedente lettera b), è consentito il cambio di destinazione verso la categoria funzionale turistico-ricettiva di cui all' Art. 25 comma 1 lettere a), b), c) e g) compatibilmente con la conformazione dell'immobile oltre a quanto disciplinato dall' Art. 40 c. 2 lett. g) e dall'Art. 42 c.2 lett. g).

3. Sugli annessi o sulla porzione di edifici non perimetrati quali invarianti dalle schede di cui all'allegato 6 delle NTA del P.S., sono ammessi gli interventi consentiti per gli edifici di classe 5 di cui all' Art. 39 comma 7; tali interventi sono consentiti a condizione che non risulti dal rilievo critico la presenza di elementi di rilevanza storico testimoniale o tipologico che caratterizzano l'edificio principale classificato con i numeri 1s, 1, 2 o 3. Qualora il rilievo critico riscontri la presenza di elementi di valore storico e/o tipologico esternamente alle perimetrazioni di cui sopra, l'intervento dovrà rispettare le condizioni previste per la classificazione urbanistica dell'edificio principale.

Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12