Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 8 bis - Disciplina per la formazione del Piano Attuativo degli Arenili (PAA)

1. È l'ambito che ricomprende l'esteso litorale sabbioso che si presenta come un nastro continuo di strutture balneari e spiaggia attrezzata che dalla Fossa dell'Abate, al confine col Comune di Camaiore, si estende verso sud oltre il porto di Viareggio nella zona prospiciente la c.d. "costa dei barbari" e dalla linea di costa arriva alla Terrazza della Repubblica, alla Via dei Barellai, alla Via Modena e alla Passeggiata del lungomare, con la sua caratteristica forma di promenade per la presenza di strutture in stile liberty che ospitano grandi alberghi, oltre alla residenza e attività commerciali e di servizi. L'attuale conformazione degli stabilimenti balneari e della spiaggia attrezzata è il risultato della progressiva antropizzazione del litorale sabbioso legata al processo di incentivazione dell'attività turistica oggi leggibile nella forma degli attuali stabilimenti balneari, che hanno occupato progressivamente la spiaggia con attrezzature, con arredi e funzioni legate alle esigenze sempre nuove dell'attività turistica e imprenditoriale.

2. Il Piano attuativo di cui al precedente Art. 8 riguarda l'intero perimetro individuato nelle tavole di R.U. e che coincide, per il litorale sabbioso di Ponente, col morfotipo T.P.S.4 (Tessuto a piattaforme residenziali e turistico- ricettive) di cui all'art. 56 delle presenti norme tecniche di attuazione.

3. Il Piano attuativo, sulla base di un proprio quadro conoscitivo, potrà sotto-articolare il morfotipo T.P.S.4 (Tessuto a piattaforme residenziali e turistico-ricettive) e riconoscere i morfotipi di riferimento tra i diversi tipi edilizi esistenti degli stabilimenti balneari, in base alla presenza di determinate caratteristiche funzionali, dimensionali, distributive ed organizzative.

4. Il Piano attuativo dovrà individuare aree attrezzate per gli sport da spiaggia, compatibilmente con la tutela e salvaguardia del litorale, finalizzata al miglioramento delle attività turistico-ricettive e al potenziamento delle attività connesse a quelle balneari esistenti.

5. Il Piano attuativo dovrà, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi di cui al precedente art. 8, individuare e perimetrare l'articolazione spaziale del litorale e della spiaggia attrezzata suddivisa in quattro ambiti territoriali omogenei, che si distinguono tra loro soprattutto per il rapporto funzionale e figurativo col tessuto urbanizzato retrostante, così distinti:

AMBITO TERRITORIALE 1 (in rapporto con la "città contemporanea" - Città Giardino): è quello degli stabilimenti balneari ubicati di fronte alla Terrazza della Repubblica, che dalla Fossa dell'Abate arriva fino all'arenile antistante Piazza Maria Luisa.

Tale ambito è quello dei tre che più si caratterizza per l'intervisibilità delle visuali panoramiche e prospettiche che dall'arenile si aprono verso i rilievi delle Alpi Apuane e viceversa per quelle che dalla Terrazza della Repubblica si aprono verso la linea di costa. In questo Ambito assume invece una minor valenza l'aspetto meramente edilizio degli stabilimenti balneari che sono quelli di più recente edificazione rispetto al resto dell'arenile.

AMBITO TERRITORIALE 2 (in rapporto con la "città razionalista" - Viale Marconi): è quello delle strutture balneari che prospettano sulla Via dei Barellai e che dall'arenile antistante Piazza Maria Luisa arriva fino all'arenile davanti a Piazza Mazzini.

AMBITO TERRITORIALE 3 (in rapporto con la "città liberty" - Viale Regina Margherita): è quello delle strutture balneari che prospettano sulla Passeggiata Margherita/Via Modena, Piazza Pea, che dall'arenile davanti a Piazza Mazzini arriva fino al Canale Burlamacca e ricomprende anche una piccola porzione di arenile libero da attrezzature antistante il

Molo Marinai d'Italia. Questo è l'ambito della c.d. "parte storica", dove sono ubicati la maggior parte degli stabilimenti balneari che attraverso le vicende storiche hanno presieduto alla leggibilità dei caratteri morfo-tipologici consolidati e degli elementi identitari dei luoghi.

AMBITO TERRITORIALE 4 (antistante la c.d. Costa dei Barbari sul Viale Europa): è la piccola porzione di arenile attrezzato durante la stagione estiva che è posta tra l'area del Porto e il primo stabilimento balneare della Marina di Levante; a monte vi confina un'area a "verde attrezzato" per luoghi di incontro, gioco, attività spontanee, di tempo libero e sportive.

6. L'uso della spiaggia è organizzata per fasce funzionali parallele alla linea di costa, con le seguenti caratteristiche:

Arenile di libero transito (A1): comprende la battigia avente la profondità 5,00 m. dalla linea di costa destinata al passeggio. In tale fascia non sono ammesse installazioni o qualsiasi altra attrezzatura di alcun tipo, anche precaria, al fine di permettere il libero transito delle persone nonché dei mezzi di servizio e di soccorso.

Arenile per il soggiorno all'ombra (A2): è l'arenile vero e proprio che corrisponde alla fascia intermedia avente profondità variabile il cui limite a mare coincide con il limite ideale dell'arenile per il libero transito. Questa fascia dovrà essere mantenuta a spiaggia e utilizzata per strutture ombreggianti come tende e ombrelloni a carattere stagionale che conservano le caratteristiche tipologiche ormai consolidate del paesaggio balneare, completi di arredi mobili da spiaggia. È vietata ogni forma di edificazione, comprese le recinzioni, a esclusione dell'installazione di docce scoperte.

Fascia dei servizi di spiaggia(A3): è la terza fascia il cui limite a mare coincide con l'arenile per il soggiorno all'ombra e quello a monte con il confine demaniale della concessione o con il fronte dello stabilimento balneare. Questa fascia è quella ormai completamente "antropizzata" che è divenuta funzionale e utilizzabile per tutte le strutture e le attrezzature necessarie per la piena attività dello stabilimento balneare (cabine spogliatoio, locali tecnici e di deposito/servizio, docce e servizi igienici, spazi per la sosta e il riposo, aree a verde, zone per l'ombra e verande, gazebi, piscine e solarium) e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, la ricreazione e il relax, il tempo libero lo sport di spiaggia, esercizi di vicinato e di servizio per la persona, la vendita e somministrazione di alimenti e bevande, le discipline bio-naturali e del benessere fisico. È altresì consentito l'utilizzo di manufatti edilizi destinati a corpo principale/casa di guardianaggio e/o in aggiunta a questi se già assentiti, per l'uso abitativo come case e appartamenti per vacanze.

7. La disciplina urbanistico-edilizia dovrà essere quella contenuta nel Piano attuativo comprese le norme sulle distanze, i parametri urbanistico edilizi, le destinazioni ammesse, nel rispetto delle prescrizioni di cui allo Statuto del PIT/PPR - Beni paesaggistici per decreto: D.M. 15/12/1959 G.U. 42 del 1960 "Fascia costiera sita nel comune di Viareggio"; D.M. 17/10/1985 G.U. 185 del 1985 "La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei comuni di Pisa, Vecchiano, S. Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio e Camaiore"; Aree tutelate per legge: "I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per terreni elevati sul mare - Scheda 1. Litorale sabbioso Apuano- Versiliese"; "Scheda 2. Litorale sabbioso dell'Arno e del Serchio".

8. Il Piano attuativo, in coerenza con i contenuti e le disposizioni del PIT-PPR della Regione Toscana, dovrà riconoscere le visuali identitarie del paesaggio costiero dettando regole di tutela e di controllo al fine di garantire il mantenimento della qualità paesaggistica e dell'immagine percepita. In questo senso il PAA dovrà distinguere gli elementi della percezione ancora riconoscibili da e verso il mare e i relativi livelli di percepibilità degli stessi secondo la differente profondità spaziale delle visuali. Il PAA dovrà infine dettare le regole per la tutela di tali valori riconosciuti, fermo restando che, negli interventi ammessi, l'altezza massima fuori terra degli edifici dovrà essere mantenuta.

9. Per gli interventi edilizi contenuti nel Piano attuativo è fatto obbligo il rispetto puntuale delle seguenti prescrizioni d'uso:

- gli interventi edilizi devono garantire la coerenza con l'assetto morfologico di impianto, il mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di valore storico e identitario degli stabilimenti balneari e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con il 6 contesto.

- gli interventi edilizi sono ammessi a condizione che:

  • 1) sia garantita la qualità insediativa attraverso un'articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva;
  • 2) siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali sul paesaggio;
  • 3) non impediscano o limitino l'accesso al mare.

- l'inserimento di nuovi manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.

- non sono ammessi gli interventi che compromettano gli elementi figurativi determinanti per la riconoscibilità dello skyline costiero identitario inteso come la combinazione armonica degli elementi continui e discontinui che compongono il fondale panoramico d'insieme, come percepibile da un osservatore che rivolge lo sguardo dalla costa verso la successione spaziale dei profili edilizi diversificati degli stabilimenti balneari, della cortina di edifici affacciati sul lungomare, dei vuoti urbani e del profilo della pineta costiera, dalle basse pendici delle colline marittime e dalle vette apuane.

- non sono ammessi interventi che impediscono l'accessibilità all'arenile pubblico e occludano i varchi visuali da e verso la costa e ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a maggiore panoramicità.

- l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici deve prevedere soluzioni progettuali integrate, l'uso di tecnologie, forme e materiali adeguati al contesto, e non deve interferire con le visuali da e verso il mare. gli impianti di illuminazione esterna dovranno essere realizzati in modo da limitare l'inquinamento luminoso al fine di permettere la migliore percezione del paesaggio costiero.

- le strutture per la cartellonistica, le insegne di accesso agli stabilimenti balneari, le recinzioni di qualunque tipo e le tamponature invernali degli stabilimenti balneari, dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione, materiali e decoro con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.

10. Il Piano attuativo (PAA) si intende integrato, per quanto non in contrasto e ove non previsto diversamente dallo stesso, dal Regolamento Edilizio. Si rimanda all'Ordinanza Dirigenziale n.2 del 17/01/2019 la disciplina delle attività balneari di competenza comunale e la gestione sull'uso della spiaggia che non ha una natura conformativa.

11. Per gli interventi edilizi contenuti nel Piano attuativo è fatto obbligo il rispetto puntuale degli obiettivi, direttive e prescrizioni delle "aree tutelate per legge" di cui alla "Scheda 1. Litorale sabbioso Apuano-Versiliese" e quelli di cui alla "Scheda 2. Litorale sabbioso dell'Arno e del Serchio" contenute nell'Allegato C dell'Elaborato 8 B del PIT-PPR, in modo particolare:

11.1 AMBITO TERRITORIALE 1, 2 e 3, le "direttive" della "Scheda 1", di cui ai punti:

l) limitare sugli arenili la realizzazione e l'ampliamento di strutture e manufatti legati al turismo balneare, privilegiando il recupero e la riqualificazione di quelli esistenti, nel rispetto dei caratteri tipologici e architettonici storici. Gli eventuali nuovi interventi devono:

  • - assicurare soluzioni progettuali coerenti e compatibili con il contesto in cui si inseriscono;
  • - utilizzare tecniche e materiali eco - compatibili;
  • - consentire la rimovibilità dell'installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili, il sostenibile uso delle risorse naturali e il mantenimento dei varchi visuali da e verso l'arenile e il mare.

n) gli adeguamenti, le addizioni, gli ampliamenti delle strutture esistenti, ivi compresi gli eventuali cambi di destinazione d'uso, previsti negli strumenti urbanistici, nonché gli impianti sportivi scoperti, non devono interessare gli arenili, le spiagge e le dune fisse e mobili, ed essere finalizzati al miglioramento delle attività turistico - ricreative e balneari esistenti.

11.2 AMBITO TERRITORIALE 4, le "direttive" della "Scheda 2", di cui ai punti:

p) la realizzazione sugli arenili di nuove strutture, a carattere temporaneo e rimovibili, non deve compromettere l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e non deve comportare l'impermeabilizzazione permanente del suolo, garantendo il ripristino dei luoghi.

q) favorire la manutenzione e la riqualificazione degli accessi a mare esistenti al fine di garantire la fruibilità pubblica del litorale, in modo compatibile con la conservazione dell'integrità paesaggistica e naturalistica della fascia costiera. Nonché le "prescrizioni" della "Scheda 2", di cui ai punti:

a) non sono ammessi interventi che possano interferire con la tutela integrale del sistema dunale, con particolare riferimento a:

  • - l'inserimento di qualsiasi struttura o manufatto per la balneazione o il tempo libero sulla duna mobile;
  • - l'apertura di nuovi percorsi, ad esclusione di quelli realizzati attraverso un progetto di razionalizzazione e riduzione del sentieramento diffuso su dune e utilizzando tecniche e materiali ad elevata compatibilità paesaggistica e naturalistica;
  • - attività in grado di aumentare i livelli di artificializzazione del complessivo paesaggio dunale.

b) nell'ambito delle attività di pulizia periodica degli arenili non è ammessa la collocazione del materiale organico spiaggiato direttamente sopra il sistema dunale ed i relativi habitat. Tale materiale dovrà essere altresì valorizzato per la realizzazione di interventi di difesa del fronte dunale, con particolare riferimento alla chiusura di eventuali aperture e interruzioni dunali (blowout). Sono altresì vietate le attività di pulizia degli arenili con mezzi meccanici nella fascia adiacente il fronte dunale, al fine di non innescare/accentuare i fenomeni di scalzamento ed erosione del fronte dunale.

c) negli interventi di ripascimento degli arenili il colore del materiale da utilizzare deve essere determinato in riferimento ai sedimenti nativi della spiaggia oggetto di intervento. Nelle aree caratterizzate dalla presenza di fenomeni erosivi del sistema dunale, gli interventi di ripascimento finalizzati all'ampliamento degli arenili, e non alla manutenzione stagionale del profilo esistente della spiaggia, precedente le mareggiate invernali, devono essere accompagnati da azioni volte a favorire il ripristino morfologico ed ecosistemico della duna.

d) gli interventi di ripristino/riqualificazione morfologica e ambientale dei sistemi dunali degradati, tra i quali l'eliminazione di cenosi di specie esotiche/infestanti, la ricomposizione degli habitat primari, la rinaturalizzazione di aree oggetto di calpestio, devono essere realizzati utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica e, nelle opere di rinverdimento, esclusivamente specie vegetali autoctone ed ecotipi locali.

l) la realizzazione di nuove aree di sosta e parcheggio, anche attrezzate a servizio delle attività esistenti, non diversamente localizzabili, è ammessa a condizione che:

  • - siano poste al di fuori dei sistemi dunali,
  • - siano realizzate con materiali coerenti con il contesto paesaggistico; non comportino: - aumento di superficie impermeabile ad esclusione delle aree interne all'edificato ove, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, è ammesso un incremento di superficie impermeabile del 5% dell'area per la realizzazione di nuove aree di sosta e parcheggio;
  • - frammentazione degli habitat e interruzione dei corridoi di connessione ecologica, riconosciuti dal Piano;
  • - alterazione dei sistemi vegetali di valore paesaggistico e della loro continuità morfologica; - detrimento dell'integrità percettiva da e verso la costa e il mare.
  • - sull'arenile non è ammessa la realizzazione di nuove strutture in muratura, anche prefabbricata, nonché l'utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere. Eventuali manufatti, considerati ammissibili, sugli arenili destinati alla balneazione, a seguito di una verifica di compatibilità paesaggistica, dovranno utilizzare tecniche e materiali eco-compatibili, strutture di tipo leggero, rimovibili e riciclabili, al fine di garantire il ripristino delle condizioni naturali. Tali manufatti potranno essere collegati alle reti di urbanizzazione principale solo con opere e impianti a carattere provvisorio. Alla cessazione dell'attività dovranno essere rimosse tutte le opere compresi gli impianti tecnologici.

12. Scheda Tecnica

Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione del LITORALE di cui al precedente Art. 8 e di garantire il rispetto degli obiettivi, direttive e prescrizioni della "Scheda 1. Litorale sabbioso Apuano-Versiliese" e quelli della "Scheda 2. Litorale sabbioso dell'Arno e del Serchio" " contenute nell'Allegato C dell'Elaborato 8 B del PIT-PPR e in modo particolare di quelle riportate al punto precedente si precisa quanto segue:

12.1 Categorie funzionali e destinazioni d'uso

A) nel rispetto di quanto precedentemente riportato al punto 6 del presente articolo, è consentita la destinazione d'uso "Stabilimenti balneari e spiagge attrezzate" di cui all'art. 25 del vigente Regolamento Urbanistico. Tale destinazione d'uso è comprensiva dell'esercizio delle attività connesse alla balneazione come per esempio: la ricreazione e il relax, il tempo libero, lo sport di spiaggia, gli esercizi di vicinato e di servizio per la persona, la vendita e somministrazione di alimenti e bevande, le discipline bio-naturali e del benessere fisico. È altresì consentita la destinazione d'uso a "corpo principale/casa di guardianaggio", che non potrà comunque essere utilizzata per fini turistici all'interno delle strutture balneari.

B) limitatamente ai beni immobili esistenti destinati a "strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione" e per quelli con categoria funzionale diversa da quella Turistico-ricettiva, è consentito il mantenimento delle attività/destinazioni d'uso esistenti nel rispetto della regolarità dei titoli edilizi e urbanistici rilasciati.

C) al fine di non snaturare l'identità degli elementi peculiari del patrimonio edilizio balneare non sono consentite:

  • - nuove destinazioni d'uso residenziali per civile abitazione e nuove destinazioni d'uso residenziali per l'attività extra-alberghiera del tipo "bed & breakfast", "case e appartamenti per vacanze";
  • - nuove destinazioni Turistico-ricettive che prevedano il pernottamento all'interno delle strutture balneari;
  • - il frazionamento all'interno degli stabilimenti balneari esistenti al fine di mantenerne l'integrità gestionale e percettiva.

12.2 Criteri e qualità degli interventi ammessi

Gli interventi ammessi dovranno assicurare soluzioni progettuali coerenti e compatibili con il contesto in cui si inseriscono e prevedere l'utilizzo di tecniche e di materiali eco-compatibili, nonché consentire la rimovibilità dell'installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili, il sostenibile uso delle risorse naturali e il mantenimento dei varchi visuali da e verso l'arenile e il mare.

Gli interventi ammessi dal Piano attuativo sono subordinati:

1) ad assicurare la qualità progettuale che interpreti i caratteri paesaggistici del contesto, con particolare attenzione:

  • - al corretto dimensionamento dell'intervento in rapporto alla consistenza dei manufatti che conservano i caratteri tipologici storici e tradizionali;
  • - alla qualità del disegno d'insieme del nuovo intervento in rapporto alla tradizionale tipologia dello stabilimento balneare;
  • - evitare soluzioni formali di incongruenza ed estraniamento, minimizzando la presenza di volumi aggiunti ai volumi principali;
  • - all'armonioso rapporto verde-costruito ed alla contestuale integrazione del progetto delle aree verdi e delle finiture pertinenziali con il progetto architettonico;
  • - a non compromettere la qualità estetico-percettiva delle visuali da e verso: i rilievi, le pinete, la costa e il mare, con particolare attenzione alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici.

2) a limitare la realizzazione e l'ampliamento di strutture e manufatti legati al turismo balneare, privilegiando il recupero e la riqualificazione di quelli esistenti, nel rispetto dei caratteri tipologici e architettonici storici.

Nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 9 del presente articolo, nell'esecuzione degli interventi di cui al precedente punto 2):

  • - l'altezza massima fuori terra degli edifici dovrà essere pari a quella esistente;
  • - al fine di limitare l'ampliamento di strutture e manufatti legati al turismo balneare, le addizioni volumetriche ai manufatti edilizi esistenti dovranno essere finalizzate al miglioramento qualitativo dell'offerta turistica dello stabilimento balneare e dovranno essere realizzate come prolungamento verso mare della sagoma esistente non superiore a 5,00 m., nel rispetto degli elementi della percezione
  • consolidata e della leggibilità dell'assetto morfologico tradizionale degli stabilimenti balneari, nonché dei caratteri dimensionali e degli elementi distributivi tipologici e architettonici dei manufatti preesistenti. Tale ampliamento non potrà oltrepassare il limite territoriale individuato dal manufatto esistente più esteso verso il mare individuato nel Piano Attuativo per ogni AMBITO di cui all'art.8 bis, co.5. Tale ampliamento ubicato all'estremità lato mare del vagone cabine, dovrà essere preferibilmente destinato
  • a locale per la somministrazione di alimenti e bevande, Tale ampliamento non sarà consentito agli stabilimenti balneari che ne hanno usufruito successivamente all'entrata in vigore del PIT/PPR (BURT n°28 del 20 maggio 2015);
  • - non sarà consentita la realizzazione di nuovi locali interrati/seminterrati agli stabilimenti balneari che ne hanno usufruito successivamente all'entrata in vigore del PIT/PPR (BURT n°28 del 20 maggio 2015);
  • - è consentita la realizzazione di una sola piscina per stabilimento balneare;
  • - al fine di limitare gli effetti dell'impermeabilizzazione della spiaggia e di concorrere alla sostenibilità ambientale e idraulica degli interventi, le trasformazioni comportanti la realizzazione di superfici impermeabili o parzialmente permeabili, o che prevedano modifiche di uso e/o utilizzo del suolo dovranno prevedere il rispetto dell'invarianza idraulica.
Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12