Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 68 Aree private di tutela (VR-EF)

1. Le aree private di tutela sono di due tipi:

  • a) Aree a Verde privato (VR)
  • b) Aree Agricole di frangia o interne (EF).

2. Le aree destinate a Verde Privato (VR) sono inedificabili.

3. Sono destinate a orti, giardini, parchi. È vietato il taglio di alberi d'alto fusto appartenenti alle specie elencate nel Regolamento comunale del verde pubblico e privato se non previa accertata necessità fitosanitaria.

4. È ammessa la destinazione a parcheggio pertinenziale su fondo permeabile al fine del soddisfacimento delle quantità minime prescritte dalla L. 122/89, senza la realizzazione di strutture edilizie ad eccezione dei pergolati, e senza l'abbattimento di alberature di alto fusto.

5. Gli interventi ammessi per gli edifici esistenti privi di classificazione sono i seguenti:

  • a) manutenzione ordinaria
  • b) manutenzione straordinaria
  • c) restauro e risanamento conservativo
  • d) ristrutturazione edilizia conservativa
  • e) demolizione senza ricostruzione.

6. abrogato con D.C.C. n. 74 del 21/12/2023.

7. Le aree agricole di frangia o interne, individuate con sigla EF, sono le aree agricole e ortive in prossimità dei tessuti edificati e interne ai sistemi territoriali di Viareggio e Torre del Lago. Nelle zone agricole di frangia o interne l'obiettivo primario è il mantenimento della produzione agricola e per l'autoconsumo.

8. Nelle zone EF è fatto obbligo ai proprietari in solido con i conduttori di provvedere alla pulizia dei terreni, alla rimozione periodica di rovi ed erbacce, alla manutenzione delle opere idrauliche.

9. In tali aree EF, per favorire il mantenimento della produzione agricola è consentita la realizzazione degli annessi agricoli secondo la legislazione vigente e nei limiti dei successivi commi, per l'esercizio dell'attività da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo professionale e necessari per l'agricoltura amatoriale.

10. Nelle aree EF L'installazione degli annessi agricoli è consentita a condizione che non comporti alcuna modificazione della morfologia dei luoghi e che tali annessi siano realizzati in legno, o con altri materiali leggeri, non abbiano opere di fondazione, senza opere murarie, semplicemente appoggiati al suolo e non abbiano dotazioni né impianti che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.

11. La realizzazione degli annessi agricoli nelle zone EF è ammessa alle seguenti condizioni:

  • a) la superficie coperta massima dei manufatti amatoriali è pari a 16 mq;
  • b) la superficie minima del fondo agricolo è pari a 1.000 mq;
  • c) il fondo agricolo deve essere privo di strutture e manufatti esistenti;
  • d) i soggetti abilitati all'installazione degli annessi si impegnano, con atto unilaterale d'obbligo allegato all'istanza di permesso di costruire, regolarmente registrato e trascritto, alla rimozione di ciascun annesso agricolo al cessare dell'attività agricola.

12. L'istanza per il conseguimento del permesso di costruire degli annessi agricoli nelle zone EF è presentata dal proprietario del fondo, ed in essa sono indicate:

  • a) le motivate esigenze produttive;
  • b) le caratteristiche e le dimensioni dell'annesso;
  • c) l'impegno mediante atto d'obbligo alla rimozione dell'annesso o manufatto al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo;
  • d) le relative forme di garanzia costituite mediante fideiussione bancaria o assicurativa a favore del Comune pari all'importo necessario alla rimozione del manufatto.

13. Nelle zone EF è ammessa, per la formazione di orti sociali, la redazione di piani particolareggiati d'iniziativa pubblica. Tali piani indicheranno:

  • a) la suddivisione in lotti delle superfici;
  • b) lo schema di irrigazione;
  • c) lo schema di accessibilità con i parcheggi;
  • d) la sistemazione ambientale delle aree, provvedendo ad adeguate piantumazioni di alberature d'alto fusto;
  • e) la localizzazione di eventuali piccoli depositi e le relative caratteristiche costruttive.
Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12