Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 97 Misure di salvaguardia e norme transitorie

1. Per i Permessi di Costruire (PdC) e le Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 103 della L.R. 65/2014 e le relative disposizioni nazionali vigenti.

2. I permessi di costruire e le segnalazioni certificate di inizio attività in contrasto con le nuove previsioni decadono alla data di entrata in vigore del presente Regolamento Urbanistico, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro i termini di efficacia di legge.

3. Tra la data di adozione e la data di approvazione del Regolamento Urbanistico, possono essere presentate varianti in corso d'opera ai titoli abilitativi, purché le stesse non siano qualificate come essenziali ai sensi della L.R. 65/2014.

4. Gli strumenti attuativi che non hanno ancora concluso l'iter di adozione da parte del Consiglio Comunale possono essere adottati secondo la normativa urbanistica previgente, laddove essa non contrasti con le norme del Regolamento Urbanistico.

5. Le previsioni oggetto di deliberazione consiliare ai sensi dell' Art. 25 sottozona FT e Art. 34 delle NTA del previgente Piano Regolatore Generale sono fatte salve e mantengono la loro efficacia.

Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12