Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 92 Aree da recuperare (ED)

1. Il R.U. individua con il simbolo ED, le aree e gli immobili che per una pluralità d'interventi hanno perso la originaria funzione agricola e necessitano di un insieme sistematico d'interventi tesi alla riqualificazione ambientale.

2. L'obiettivo degli interventi, anche in applicazione della L.R.07/02/2017, n.3, è il superamento del degrado, la valorizzazione paesaggistica ed economica, la formazione di nuove attività produttive connesse all'attività agricola, mediante interventi di riconversione delle attività e degli edifici esistenti assentiti.

3. In applicazione dell'art.4 della L.R.3/2017, al fine di favorire la massima applicabilità dell'art.79 della L.R.65/2014 compatibilmente con le caratteristiche proprie del territorio rurale di Viareggio, per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui all'Art. 29 comma 1 lettere a), b), c), d), e) ed f) anche con contestuale frazionamento.

4. È ammesso il mantenimento della destinazione d'uso esistente. Il cambio d'uso non è ammesso ad esclusione delle seguenti destinazioni:

  • a) attività agricola;
  • b) attrezzature di interesse pubblico, previo convenzionamento con il Comune;
Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12