Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 91 Attività produttive in area agricola (D*)

1. Con il simbolo D* sono classificati gli insediamenti produttivi industriali-artigianali esistenti ed esterni alle aree urbane.

2. Per gli edifici esistenti sono ammessi i seguenti interventi senza cambio di destinazione d'uso:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) restauro e risanamento conservativo;
  • d) ristrutturazione edilizia conservativa;
  • e) ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  • f) addizioni volumetriche di tipo b): per ragioni produttive è consentito il rialzamento della copertura fino ad un massimo di 7 ml mantenendo la forma e la tipologia della copertura esistente senza aumento della SE; tale intervento è ammesso se non eccede l'altezza massima consentita nel morfotipo di appartenenza.
  • g) sostituzione edilizia: la ricostruzione è ammessa con un incremento fino al 10% della SE esistente alla data di adozione del R.U. e altezza massima pari a 7 ml. L'intervento deve avvenire nel rispetto della SC massima del 50% e dell'indice di permeabilità minimo del 40%. La ricostruzione deve adeguarsi ai caratteri ambientali ed assumere una configurazione ordinata dello spazio compatibilmente con la specifica funzione produttiva. La riconfigurazione degli immobili dovrà rispettare una distanza dai confini e dalle strade minima di 5 ml o pari all'altezza dei fabbricati prossimi ai confini o alle strade se superiore. Per tali interventi è prescritta la riqualificazione ambientale dell'intera area tramite la realizzazione di fasce alberate (non inferiori a 5 ml) di separazione dell'attivita'produttiva dal contesto agricolo.
Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12