Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 89 Interventi ammessi per i soggetti diversi dall'imprenditore agricolo

1. Gli edifici ricadenti in tutte le zone agricole E3 sono classificati con i simboli: 1s, 1, 2, 3, 4, 5 a cui corrispondono le categorie d'intervento di cui all'Art. 39 senza frazionamento e/o cambio d'uso.

2. Gli interventi ammessi devono avvenire all'interno delle aree di pertinenza degli edifici classificati corrispondente all'estensione delle zone E3.

3. Per gli edifici privi di numerazione interni all'area di pertinenza dell'edificio principale ma estranei al corpo di fabbrica principale sono ammessi i seguenti interventi senza frazionamento e/o cambio d'uso:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) restauro e risanamento conservativo;
  • d) ristrutturazione edilizia conservativa;
  • e) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo a) e b) senza aumento della SE.

4. Per gli edifici esistenti nelle zone E1, E2 ed ED privi di numerazione ed esterni all'aree di pertinenza degli edifici E3 classificati sono ammessi i seguenti interventi senza frazionamento e/o cambio d'uso :

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) restauro e risanamento conservativo;
  • d) ristrutturazione edilizia conservativa;
  • e) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo di tipo a).
Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12