Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 88 Manufatti amatoriali

1. Ai sensi dell'Art. 78 comma 3 della L.R. 65/2014 nel territorio rurale, ad esclusione delle zone ED, è ammessa l'installazione di manufatti amatoriali destinati all'agricoltura esercitata anche da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli ovvero necessari per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole.

2. La realizzazione dei manufatti amatoriali è ammessa, nei limiti del comma precedente e alle seguenti condizioni:

  • a) la richiesta sia avanzata da un avente titolo;
  • b) siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona;
  • c) abbiano una forma semplice, con unico accesso, priva di elementi aggiunti come pergolati o tettoie e una copertura a capanna con sbalzi di gronda inferiori ai 30 cm ., pendenza inferiore al 30% e priva di canale discendenti;
  • d) siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie;
  • e) non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.
  • f) la dimensione massima dell'ingombro in pianta di un manufatto amatoriale è stabilita nei successivi punti e l'altezza massima è pari a 2,40 in gronda;
  • g) per i fondi di dimensione compresa tra 2000 e 2500 mq può essere realizzato un manufatto amatoriale con superficie coperta massima non superiore a 12 mq;
  • h) per i fondi di superficie fondiaria superiore a mq 2500, può essere realizzato un manufatto amatoriale con superficie coperta massima non superiore a 20 mq.

3. Al fine di realizzare i manufatti amatoriali è necessario il permesso di costruire la cui domanda deve contenere la documentazione nella quale sono indicate:

  • a) la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del precedente comma;
  • b) la necessità della realizzazione del manufatto in relazione all'attività agricola prevista;
  • c) le caratteristiche e le dimensioni del manufatto;
  • d) la dichiarazione di conformità dell'intervento alla L.R. 65/2014, al Regolamento Regionale 63/R/2016, nonché alle disposizioni contenute nel precedente comma;
  • e) L'impegno mediante atto d'obbligo alla rimozione dell'annesso o manufatto al cessare dell'attività agricola.
Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12