Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 87 Disciplina delle trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo

1. In applicazione della Sezione II del CAPO III del TITOLO IV della L.R. 65/2014, nel territorio rurale classificate con la sigla E1, E2, E3 e ED nelle Tavole del R.U. sono ammessi gli interventi edilizi volti al miglioramento delle attività agricole condotte dall'imprenditore agricolo specificati nei commi successivi.

2. Nelle aree delle aziende agricole condotte dall'imprenditore agricolo è ammessa Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale secondo quanto stabilito dall'Art. 70 della L.R. 65/2014.

3. Ai sensi dell'Art. 71 della L.R. 65/2014, nelle aree delle aziende agricole condotte dall'imprenditore agricolo a titolo principale, in assenza di programma aziendale sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola sono esclusivamente consentiti, sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola e sempreché siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale come disciplinato dal R.U. per gli edifici classificati 1s, 1, 2 e 3 all'Art. 39, i seguenti interventi riguardanti gli edifici classificati 4 e 5 o privi di simbolo numerico:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) ristrutturazione edilizia conservativa;
  • d) le addizioni volumetriche di tipo a), b) e c); fino al 10% delle volumetrie esistenti;
  • e) la ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo a), b) e c);
  • f) la sostituzione edilizia; con incremento delle volumetrie esistenti fino al 20%;
  • g)gli interventi comunque denominati finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica non comportanti incrementi volumetrici;
  • h) la realizzazione di piscine e di impianti sportivi esclusivamente se di tipo interrato ed a servizio di attività agrituristiche connesse alla attività agricola dell'azienda e fino ad una superficie massima complessiva pari al 5% dell'area su cui insiste l'azienda agricola e comunque non eccedente i 150 mq. di superficie impermeabilizzata e senza la creazione di nuove volumetrie;
  • i) Sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola e siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, come disciplinato dal R.U. per gli edifici classificati 1s, 1, 2 e 3 all'Art. 39, sono riservati all'imprenditore agricolo professionale gli interventi di addizione volumetrica da eseguire una sola volta fino ad un massimo di 100 metri cubi per ogni abitazione rurale e sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10 per cento del volume esistente e comunque non oltre i 300 metri cubi.

Nel caso in cui gli interventi edilizi di cui alle precedenti lettere f), g) e i) siano realizzati per lo svolgimento delle attività agrituristiche, l'imprenditore agricolo si deve impegnare a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici per quindici anni dalla realizzazione degli interventi medesimi con atto d'obbligo registrato e trascritto.

In applicazione della legge 23/06/2003 n. 30 Non possono essere realizzate nuove costruzioni per l'attività agrituristica e per le attrezzature e i servizi ad essa afferenti.

4. Nell'attuazione degli interventi di cui al precedente comma è ammessa la fusione delle unità residenziali agricole nonché il frazionamento delle unità residenziali agricole con aumento del numero delle unit à residenziali agricole, ove già esistenti nell'edificio, ferma restando la destinazione d'uso agricola nella misura di una unità aggiuntiva rispetto a quelle esistenti alla data di adozione del RU.

5. Ai sensi dell'Art. 72 della L.R. 65/2014, nelle aree delle aziende agricole condotte dall'imprenditore agricolo a titolo principale sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, previa approvazione del programma aziendale, sono esclusivamente consentiti, sempreché siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale come disciplinato dal R.U. per gli edifici classificati 1s, 1, 2 e 3 all' Art. 39 e siano mantenute in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dal comma 3 dell'Art. 70 del Piano Strutturale, i seguenti interventi che possono interessare gli edifici classificati 4, 5 o privi di simbolo:

  • a) ristrutturazione urbanistica come definita dal DPR 380/2001;
  • b) trasformazioni di annessi agricoli in unità abitative a destinazione rurale senza aumento di volumetria e con dimensione minima di 65 mq e massima di 110 mq di superficie utile nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo comma 6;
  • c) nuova edificazione di annessi rurali nei limiti di cui al successivo comma 7.

6. Negli interventi di cui alla lettera b) del precedente comma costituzione di unità ad uso abitativo a destinazione rurale è subordinata:

  • a) all'approvazione da parte del comune del programma aziendale presentato dall'imprenditore agricolo a titolo professionale, contenente la dimostrazione che l'unità abitativa è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola;
  • b) all'impegno dell'imprenditore agricolo professionale a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dal comma 3 dell'Art. 70 del Piano Strutturale. L'impegno è assunto a seguito dell'approvazione del programma mediante sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo.

7. Negli interventi di cui alla lettera c) del precedente comma 5, la costruzione di nuovi annessi agricoli è subordinata:

  • a) all'approvazione da parte del comune del programma aziendale, presentato dall'imprenditore agricolo, dove si dimostri che la costruzione di nuovi annessi agricoli è commisurata alle esigenze dell'impresa e alla capacità produttiva dell'azienda agricola;
  • b) all'impegno dell'imprenditore agricolo professionale a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dal comma 3 dell'Art. 70 del Piano Strutturale. L'impegno è assunto a seguito dell'approvazione del programma mediante sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo.

8. Nel rispetto di quanto stabilito ai precedenti commi, all'imprenditore agricolo è concesso mettere in atto tutti gli interventi a lui consentiti dal Regolamento Regionale di attuazione 63/R/2016.

9. Il Regolamento Edilizio potrà disciplinare dettagliatamente le caratteristiche edilizie degli annessi e delle serre nel rispetto del Regolamento di attuazione 63/R/2016.

Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12