Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 86 Disciplina generale delle aree agricole

1. Il territorio rurale è suddiviso, anche in relazione agli articoli 71 e 72 del Piano strutturale, come segue:

  • a) E1 area agricola di controllo dei caratteri del paesaggio;
  • b) E2 area agricola di interesse primario;
  • c) E3 aree di pertinenza degli edifici in zona agricola;
  • d) D* Attività produttive in zona agricola;
  • e) ED Aree da recuperare;

2. Nelle zone E1, E2 le destinazioni esclusivamente ammesse sono:

  • a) attività agricole;
  • b) attività agrituristiche di supporto come previste dalla legislazione vigente.

3. Il R.U. classifica con un simbolo numerico gli edifici del territorio rurale sulla base del valore storico e testimoniale dell'edificato tradizionale. A tale simbolo numerico è associato un simbolo * (asterisco) in quanto agglomerato rurale lineare: su tali immobili è prescritta la conservazione degli allineamenti sul fronte principale degli edifici ed eventuali incrementi volumetrici, laddove ammessi dal presente R.U., devono avvenire sui fronti secondari dell'edificio.

Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12