Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 85 Definizioni e caratteri delle aree agricole

1. Le aree agricole, sono assunte come risorsa essenziale del territorio limitata e non riproducibile e corrispondono alle aree di elevato pregio a fini di produzione agricola, anche potenziale, per le peculiari caratteristiche pedologiche, climatiche, di acclività e giacitura del suolo o per la presenza di rilevanti infrastrutture agrarie e/o sistemazioni territoriali.

2. Nelle zone agricole sono di norma consentiti impieghi di suolo esclusivamente per finalità collegate con la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e delle attività connesse.

3. Gli interventi all'interno delle zone agricole sono volti a favorire:

  • a) la manutenzione della struttura agraria tradizionale, con il rispetto della trama della viabilità poderale e delle sistemazioni idrauliche individuate negli elaborati del Regolamento urbanistico;
  • b) la promozione di attività integrative del reddito, quali ad esempio l'agriturismo, e di attività di fruizione del territorio rurale per il tempo libero;
  • c) gli interventi tesi alla valorizzazione delle risorse del territorio, la formazione di orti e la produzione per autoconsumo; il recupero delle aree degradate o occupate da attività incompatibili, risultanti dagli elaborati del Regolamento urbanistico.

4. Per attività agricole si intendono quelle previste dall'art 2135 del Codice Civile,nonché quelle qualificate come agricole da disposizioni normative comunitarie, nazionale e regionali; le attività connesse a quelle agricole, oltre all'agriturismo, esercitate da una o più aziende, ovvero: le attività di promozione e di servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnica e della forestazione; le attività faunistico-venatorie.

Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12