Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 84 Norme generali e individuazione del territorio rurale

1. Il R.U., in applicazione dell'art. 224 della L.R. 65/2014, individua il territorio rurale, quale insieme delle aree esterne al territorio urbanizzato, e definisce la disciplina urbanistica ed edilizia ivi ammessa riconoscendo e promuovendo l'attività agricola come attività economico-produttiva, valorizzando l'ambiente e il paesaggio rurale e perseguendo il contenimento del consumo di suolo agricolo anche limitandone la frammentazione ad opera di interventi non agricoli.

2. Tutte le attività edilizie che interessano gli immobili e le aree del territorio rurale definite nel presente TITOLO sono subordinate al rispetto della disciplina delle Invarianti strutturali e della tutela sovraordinata di cui al TITOLO II delle presenti norme nonché alla disciplina dei morfotipi dell'insediamento di cui al CAPO III del TITOLO IV delle presenti norme.

3. Le attività edilizie diversa dalla attività edilizia libera devono essere attuate attraverso interventi diretti o, nei casi prescritti dalla L.R. 65/2014, mediante il Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale come disciplinato dall'art. 74 della L.R. 65/2014 e con i contenuti dell'Art. 7 del Regolamento Regionale 63/R/2016. All'interno delle presenti norme tale strumento di attuazione sarà denominato "programma aziendale".

4. IL R.U. non prevede né ammette l'inserimento nel territorio rurale di nuove aree atte ad ospitare funzioni non agricole. Per le aree esistenti con funzione diversa dalle attività agricole si rimanda agli articoli successivi per la relativa disciplina di gestione del patrimonio edilizio esistente.

5. In applicazione della L.R.07/02/2017, n.3 il RU ammette gli interventi previsti dall'art.2 della medesima legge limitatamente alle zone E1 ed E2 così come individuate nelle tavole c1. Tali interventi si applicano esclusivamente alle "residenze rurali abbandonate" e devono rispettare le condizioni fissate dagli articoli 1 e 3 della medesima legge, senza modifica della destinazione d'uso. In applicazione dell'art.4 della medesima legge, il RU, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente in zona agricola in condizioni di degrado, disciplina gli interventi ammessi nelle zone ED all'Art. 92 delle presenti norme.

Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12