Norme tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 1 DISCIPLINA DI TUTELA DELL'INTEGRATI FISICA DEL TERRITORIO - CONTENUTI E FINALITÀ

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1. La disciplina di tutela dell'integrità fisica del territorio di cui al presente Titolo recepisce le vigenti norme statali e regionali in materia e le disposizioni e prescrizioni contenute negli strumenti della pianificazione territoriale e atti di governo del territorio dei diversi soggetti e autorità istituzionalmente competenti in materia geologica, idraulica e sismica, coordinandole con la normativa urbanistico-edilizia e con le previsioni di cui al presente Regolamento Urbanistico.

Ne fanno parte:

  • - la disciplina finalizzata alla riduzione del rischio idraulico;
  • - le disposizioni finalizzate alla protezione e al governo della risorsa idrica;
  • - le norme relative alle aree con pericolosità geologica, idraulica e sismica;
  • - le norme riferite alla fattibilità geologica degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia e le prescrizioni relative alla caratterizzazione geologica delle aree oggetto di pianificazione.

2. La presente disciplina si pone in diretta relazione con gli elementi conoscitivi e interpretativi e con le previsioni contenute nei seguenti elaborati cartografici (tavole di quadro conoscitivo della contestuale Variante al Piano Strutturale) su base C.T.R. in scala 1:10.000/1:5.000/1:2.000:

  • - "Carta idrogeologica"
  • - "Carta della pericolosità geologica"
  • - "Carta della pericolosità idraulica"
  • - "Carta della pericolosità sismica".

3. Le disposizioni di cui al punto 1 e gli elaborati di cui al punto 2 costituiscono un compendio selezionato delle previsioni e disposizioni contenute nei seguenti repertori normativi, strumenti della pianificazione territoriale e atti di governo del territorio:

  • - Piano di Bacino dell'Arno - stralcio "rischio idraulico" (Autorità di Bacino del Fiume Arno, D.P.C.M. 05.11.1999);
  • - Variante al Piano Strutturale del Comune di Terranuova Bracciolini, adottato contestualmente al vigente R.U. .
  • - Piano di Bacino dell'Arno - stralcio "assetto idrogeologico" (Autorità di Bacino del Fiume Arno, D.P.C.M. 06.05.2005);
  • - D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale") e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alla Parte III ("Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche");
  • - Regolamento di attuazione dell'art. 62 della L.R. n. 1/2005 in materia di indagini geologiche (D.P.G.R. 25.10.2011, n. 53/R);
  • - L.R. 21.05.2012, n. 21 ("Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua").

4. Le presenti norme e più in generale le disposizioni e le previsioni contenute nel presente Regolamento Urbanistico sono mirate al raggiungimento dei seguenti obiettivi fondamentali, in conformità con le disposizioni e prescrizioni contenute nei repertori normativi, negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio di cui al precedente punto 3:

  • a) mitigazione della pericolosità idrogeologica, nel rispetto delle esigenze di tutela e valorizzazione delle risorse naturali ed essenziali del territorio, e raggiungimento di livelli di sicurezza adeguati rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e geomorfologico in atto o potenziali, mediante:
    • - sistemazione, conservazione e riqualificazione del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, nonché opere di bonifica, di consolidamento e messa in sicurezza;
    • - difesa, sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua, con modalità tese alla conservazione e, ovunque possibile, al miglioramento delle condizioni di naturalità;
    • - - mantenimento del reticolo idrografico in condizioni di efficienza idraulica ed ambientale, ai fini della ottimizzazione del deflusso superficiale e dell'allungamento dei tempi di corrivazione;
    • - moderazione delle piene, anche mediante interventi di carattere strutturale per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
    • - piena funzionalità delle opere di difesa finalizzate alla sicurezza idraulica e geomorfologica;
    • - contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo;
    • - difesa e consolidamento dei versanti e delle aree instabili e loro protezione da fenomeni di erosione accelerata e instabilità, con modalità tese alla conservazione e, ovunque possibile, al miglioramento delle condizioni di naturalità;
    • - difesa degli insediamenti e delle infrastrutture da fenomeni franosi e altri fenomeni di dissesto;
    • - rafforzamento delle attività di risanamento e di prevenzione da parte degli enti operanti sul territorio.
  • b) mitigazione della pericolosità sismica;
  • c) tutela e governo della risorsa idrica, mediante:
    • - protezione degli acquiferi e dei punti di captazione acquedottistica da interventi e/o attività potenzialmente inquinanti;
    • - regolamentazione dell'approvvigionamento idrico autonomo, ai fini della salvaguardia qualitativa e quantitativa della risorsa idrica e della ricostituzione delle riserve idriche anche potenziali;
    • - incentivazione di soluzioni tecnologiche finalizzate al risparmio idrico (reti differenziate per lo smaltimento e per l'adduzione idrica, riutilizzo delle acque reflue, etc.).

5. Per quanto riguarda gli interventi urbanistico-edilizi e/o di trasformazione territoriale ricadenti in aree soggette a vincolo idrogeologico, ivi comprese le sistemazioni idraulico-agrarie e forestali, si fa riferimento alle vigenti norme regionali in materia forestale (Regolamento Regionale 48/R).

6. Ogni adeguamento degli elaborati cartografici di cui al precedente punto 2 e/o delle presenti norme a sopravvenute disposizioni statali o regionali in materia di integrità fisica del territorio, ovvero a strumenti o atti sovraordinati in materia di assetto idrogeologico e idraulico approvati successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento Urbanistico, è effettuato con singola Deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante urbanistica. Sono comunque fatti salvi i preventivi pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati degli Enti e/o Autorità competenti.

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Ultima modifica Giovedì, 25 Maggio, 2023 - 14:34