Norme tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 15 LE ZONE A MATRICE STORICA - ZONE "A"

Le zone a matrice storica sono indicate con apposita retinatura nelle tavole del R.U. e sono assimilabili alle zone individuate come zone omogenee di tipo "A" ai sensi del D.M. 2/4/68 n.1444, prevalentemente individuate nei "sistemi funzionali" del PS come "la città storica"e "il tessuto storico".

Tali zone interessano il patrimonio edilizio qualificato che riveste particolari caratteri architettonici, storici, artistici e ambientali, sia esso costituito da singoli manufatti (case coloniche, ville e case padronali, edifici per il culto, castelli, torri ecc.) che da tessuti edilizi antichi di diversa dimensione (complessi, nuclei, agglomerati, centri storici ecc.). Possono comprendere anche gli ambiti circostanti costituiti da pertinenze cortilive, orti, giardini, parchi, viali, alberature, boschi ecc.; da considerarsi, per le loro caratteristiche storiche, ambientali, morfologiche o di vegetazione, parti integranti o comunque funzionali al rispetto dell'edificato.

Le zone a matrice storica sono quelle che necessitano di interventi, coerenti con l'esistente, tesi alla tutela, alla conservazione, al recupero ed alla valorizzazione degli aspetti fisici, morfologici, funzionali e sociali dei diversi manufatti o delle aree o agglomerati.

In rapporto ai caratteri specifici degli ambiti interessati le zone a matrice storica assoggettate o da assoggettare a piani di recupero di iniziativa privata sono state suddivise in sottozone per ognuna delle quali sono state determinate le relative modalità di intervento. Esse sono:

  • - sottozone di tipo A;
  • - sottozone di tipo AR0 ;
  • - sottozone di tipo AR XXXn;

Art. 16 SOTTOZONE A MATRICE STORICA DI TIPO "A"

Il Regolamento Urbanistico, sulla base di una dettagliata campagna di rilevazione del patrimonio edilizio presente nelle zone a matrice storica del territorio comunale, condotta in conformità con gli indirizzi e le prescrizioni contenute nelle norme del Piano Strutturale, definisce la classificazione dei singoli edifici sulla base di una valutazione combinata della qualità architettonica, delle valenze storico-testimoniali e delle caratteristiche morfo-tipologiche delle costruzioni, nonché del loro rapporto con il contesto di riferimento, così come riportato nelle tavole grafiche con colorazioni diverse.

Gli edifici, presenti all'interno delle sottozone a matrice storica sono individuati rispetto alle diverse categorie di intervento con differenti colorazioni negli elaborati cartografici di cui agli elaborati della "Disciplina dei centri Storici".

Destinazioni

In queste zone è sempre ammessa la destinazione d'uso residenziale e relative pertinenze. Sono inoltre consentite destinazioni compatibili quali:

  • - attività artigianali con superficie massima di 100 m², con l'esclusione delle attività produttive non compatibili con la residenza;
  • - attività ricettive e di ristoro;
  • - commercio al dettaglio;
  • - direzionali e di servizio;
  • - attività culturali, ricreative, politiche, religiose e simili;
  • - E' vietata l'apertura di sale da gioco di cui alla L.R.57/2013.

Interventi ammessi

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo.
  • - Ristrutturazione edilizia così come limitatamente individuata ai seguenti punti R1, R2 e R3.

Limitatamente agli interventi che non comportino mutamento della destinazione d'uso sono ammesse deroghe igienico-sanitarie purché compatibili con le caratteristiche tipologiche e architettoniche della funzione residenziale, nei limiti dei seguenti parametri:

  • - altezza interna media 2.50m
  • - rapporto aeroilluminante 1/14

Per valori diversi da quelli sopra stabiliti e per ulteriori deroghe diverse da quanto sopra, dovrà essere acquisito parere di competenza AUSL.

Ristrutturazione Edilizia - R1

Interessa quegli edifici che pur risultando abbastanza coerenti con il contesto dal punto di vista tipologico, presentano degli elementi incongrui con riferimento alle caratteristiche di finitura o agli elementi architettonici della facciata. Questo tipo di fabbricati può, di solito, essere riportato ad un assetto architettonico e morfologico compatibile con il contesto urbano di appartenenza, mediante interventi mirati.

Tali interventi consistono nella riorganizzazione funzionale di edifici o di parti di essi, finalizzati o meno al mutamento della destinazione d'uso, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio, con l'impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio, e che in ogni caso non comportino:

  • - demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e/o per l'esecuzione di limitatissimi interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza statica, debitamente documentati;
  • - modifiche alle caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali esistenti e alle relative quote di calpestio;
  • - modifiche significative agli elementi strutturali verticali;
  • - modifiche all'involucro edilizio e/o alla sagoma del fabbricato;
  • - incrementi di superficie utile abitabile o agibile attuati mediante realizzazione di nuove strutture orizzontali o traslazione di quelle esistenti;
  • - tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti, anche mediante la semplice apposizione di infissi.

Ristrutturazione Edilizia - R2

In questa categoria rientrano i fabbricati realizzati nel dopo guerra e comunque con caratteristiche in gran parte diverse da quelle dell'edilizia storica tradizionale e quindi privi di valore dal punto di vista tipologico, ma suscettibili di essere migliorati dal punto di vista del loro inserimento nel contesto del paesaggio urbano, mediante una serie di interventi di seguito descritti.

Tali interventi consistono nella riorganizzazione funzionale di edifici o di parti di essi, finalizzati o meno al mutamento della destinazione d'uso, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio, con l'impiego di appropriate tecniche costruttive, con possibilità di realizzare nuovi collegamenti verticali.

In ogni caso non sono ammessi:

  • - demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e/o per l'esecuzione di limitatissimi interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza statica, debitamente documentati;
  • - modifiche alle caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali esistenti e alle relative quote di calpestio;
  • - modifiche all'involucro edilizio e/o alla sagoma del fabbricato;
  • - tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti, anche mediante la semplice apposizione di infissi.

Ristrutturazione Edilizia - R3

I fabbricati che rientrano in questa categoria, risultano principalmente riconducibili a pertinenze e superfetazioni e comunque non attinenti alle tipologie tradizionali dell'area. Pertanto saranno ammissibili gli interventi di seguito indicati.

Tali interventi consistono nella riorganizzazione funzionale e strutturale di interi edifici (o di porzioni strutturalmente identificabili degli stessi), finalizzati o meno al mutamento della destinazione d'uso, che possono comportare anche lo svuotamento dell'organismo edilizio (ferma restando la conservazione delle sue delimitazioni esterne) e la variazione di schema e tipologia strutturale, senza comunque determinare:

  • - incrementi di volume;
  • - modifiche all'involucro edilizio e/o alla sagoma del fabbricato, fatta eccezione per tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti nonché modeste modifiche alle coperture, tali comunque da non determinare incrementi di volume.

Oltre a quanto sopra specificato per gli edifici ricadenti nelle categorie di intervento R2- R3, individuati con apposita retinatura, sono ammessi, previa approvazione di Piano di Recupero, interventi fino alla demolizione totale con ricostruzione, finalizzati al ripristino di una composizione architettonica coerente con il contesto di appartenenza.

Per le attività commerciali è altresì consentita l'installazione di tende da sole e manufatti stagionali con le caratteristiche indicate nel Regolamento Edilizio vigente.

* * *

Relativamente alle "Superfetazioni", tutti gli interventi proposti dovranno essere tesi alla eliminazione ed, ove necessario, alla loro sostituzione con materiali o elementi idonei, delle seguenti classi di superfetazione:

  • - superfetazioni tecnologiche quali: materiali non tradizionali, le condutture e canalizzazioni relative ad impianti tecnologici che potrebbero essere incassate senza pregiudizio per la loro efficienza e sicurezza, gli elementi di rivestimento, di copertura, gli infissi e i serramenti, le tinteggiature diversi da quelli tradizionalmente usati;
  • - superfetazioni strutturali e stilistiche quali: gli elementi strutturali e stilistici realizzati con materiali non tradizionale e comunque contrastanti con i caratteri prevalenti che questi elementi hanno nel contesto;
  • - superfetazioni distributive quali: le modificazioni degli spazi, in particolare degli spazi distributori, conseguenti ad un uso improprio degli edifici;
  • - superfetazioni volumetriche quali: le sopraelevazioni strutturalmente non coerenti, i volumi ed i piani aggettanti, gli intasamenti delle aree di pertinenza.

Interventi non ammessi

  • - modifica alle pendenze originarie delle coperture;
  • - realizzazione di abbaini se non strettamente necessari alla ispezione della copertura; eventuali variazioni dimensionali di quelli esistenti sono consentibili previa dimostrazione delle reali esigenze funzionali e della compatibilità con il contesto architettonico;
  • - realizzazione di balconi e terrazze a tasca sulla copertura;
  • - realizzazione di serre solari;
  • - la realizzazione di garage, ancorché completamente interrati, salvo che la loro esecuzione non sia prevista in Piani Attuativi o di settore;
  • - realizzazione di isolamento termo-acustico esterno (cappotto);
  • - incrementazioni edilizie, anche se realizzate con strutture di carattere provvisorio o prefabbricate, comprese: scale esterne, tettoie, pensiline, sopraelevazioni, volumi e piani in aggetto, intasamento delle aree di pertinenza o delle aree inedificate, che dovranno restare inalterate anche nella forma;
  • - ogni modifica all'arredo urbano antico;
  • - ogni modifica delle mura e dei muri confinari e di sostegno in pietrame;
  • - Impianti tecnologici esterni quali: impianti per il risparmio energetico, impianti di condizionamento, ad esclusione di quelli di piccola entità collocati su prospetti non visibili da viabilità pubblica ed opportunamente schermati;
  • - insegne a bandiera o applicate ai balconi;
  • - insegne applicate al di sopra del marcapiano, ideale o reale, fra piano terra e piano primo;
  • - la segnaletica che alteri la percezione della struttura architettonica.

La nuova segnaletica di carattere commerciale dovrà essere di norma collocata all'interno della sagoma delle aperture del piano terra e, comunque, dovrà avere collocazione e dimensioni tali da non nascondere alcun particolare architettonico o decorativo esistente e non potrà avere come supporto oggetti di arredo; sulla facciata in prossimità dell'ingresso dell'esercizio sono ammesse insegne dipinte direttamente sulla stessa, realizzate con colori naturali e aventi illuminazione indiretta.

Caratteristiche degli interventi

Intonaci e tinteggiature

Gli intonaci dovranno essere realizzati con materiali di tipo tradizionale, escludendo intonaci plastici od altri materiali (a base plastica o resinosa).

Nei lavori di risanamento degli intonaci a base di malta di calce, è privilegiata la conservazione delle parti ancora in buono stato. Le necessarie integrazioni, nelle parti cadenti o deteriorate, sono eseguite con materiali e tecniche analoghe a quelle da conservare. Sono comunque sempre da rimuovere materiali impropri eventualmente presenti.

Tutti i prospetti intonacati degli edifici devono essere tinteggiati con tecniche, materiali e coloriture tradizionali. E' fatto espresso divieto di materiali plastici al quarzo.

Infissi esterni

I serramenti di tipo e disegno tradizionale dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:

il telaio fisso ed il telaio mobile del serramento, nonché le persiane per l'oscuramento dovranno essere in legno tinteggiato con vernice coprente o lasciati a legno naturale.

La colorazione dovrà in ogni caso armonizzarsi con la tinteggiatura della facciata e tutti gli infissi esterni della stessa unità edilizia dovranno avere la medesima tinta e tonalità.

Sono rigorosamente vietati gli avvolgibili, le ante scorrevoli, gli infissi in alluminio anodizzato e le serrande metalliche. Non è ammesso l'uso di portelloni esterni per l'oscuramento.

Per i locali pubblici e/o commerciali /direzionali che necessitano di vetrate espositive o aperture particolari è ammessa la realizzazione di infissi in materiale metallico verniciato o opportunamente trattato, solo su espressa valutazione di inserimento storico-paesaggistica e con il parere favorevole vincolante della commissione paesaggistica.

Manti di copertura, comignoli e canne fumarie

I manti di copertura dovranno essere realizzati in tegole e coppi staccati mantenendo le pendenze originarie.

I comignoli sono conservati o ripristinati nelle forme originali (anche a copertura di canne fumarie prefabbricate).

Nuovi comignoli potranno essere costruiti solo nelle forme e materiali tradizionali.

Nuove canne fumarie potranno essere previste esclusivamente all'interno di corti e resedi privati che non affaccino direttamente sulla viabilità pubblica.

Gronde e canali di gronda.

E' prescritta la conservazione, restauro e ripristino degli aggetti di gronda siano esse in legno, in pianelle di cotto o in lastre di pietra. Nel caso di rifacimento totale dovranno essere utilizzati materiali e tecniche di tipo tradizionale.

Antenne / parabole televisive

Le antenne/parabole televisive devono essere collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici. Non sono ammesse installazioni su balconi, terrazze e facciate degli edifici.

Per quanto riguarda ulteriori specifiche riferite a caratteristiche e materiali si rimanda a quanto riportato nel Regolamento Edilizio vigente.

In caso di interventi su edifici di particolare rilevanza architettonica potrà essere richiesto il rilievo di particolari stilistici e costruttivi, eventualmente integrati da saggi e stonacature parziali della muratura, nonché la documentazione storica e catastale dell'edificio.

Gli interventi diretti, comprese le nuove coloriture, che vanno a modificare l'aspetto esteriore degli edifici sono subordinati all'acquisizione preventiva del parere della commissione paesaggistica.

Art. 17 SOTTOZONE A MATRICE STORICA DI TIPO "AR0"

Le sottozone di tipo AR0 sono quelle ove sono stati adottati o approvati piani attuativi, di iniziativa pubblica o privata che interessano ambiti di rilevanza storica.

In tali ambiti la disciplina di riferimento è quella del relativo piano attuativo anche per quanto riguarda le modalità di calcolo e la verifica dei relativi indici e parametri edilizi ed urbanistici.

Successivamente al definitivo collaudo ed espletamento delle procedure di consegna delle opere di urbanizzazione previste in convenzione, l'Amministrazione potrà riclassificare tali aree in ragione del tipo dei processi di trasformazione attuati.

Art. 18 SOTTOZONE A MATRICE STORICA "AR"

Le sottozone "AR" sono, prevalentemente, costituite da ambiti edificati compresi in tessuti edilizi di antica formazione, ove si rilevano situazioni di parziale o totale degrado edilizio ed urbanistico, che, per la loro complessità, importanza ed ubicazione richiedono la preventiva approvazione di un piano di recupero.

Le sottozone "AR_xxx_n" sono rappresentate sulle tavole di progetto con apposita retinatura e specifica aggiunta al pedice. Esse rappresentano ambiti edificati da riqualificare attraverso operazioni di: ristrutturazione, recupero, riqualificazione e/o ricucitura dei tessuti edilizi ed urbanistici.

Le sottozone "_AR_xxx_n" sono classificate "A"ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n.1444 e comprese nella disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art.55 della L.R.1/2005; prevalentemente individuate nei "sistemi funzionali" del PS come "la città storica" e "il tessuto storico".

Il R.U. individua, per tali sottozone, comparti di riferimento appositamente perimetrati che possono comprendere, anche strade, parcheggi, verde o altre attrezzature di interesse pubblico.

Per ogni sottozona di tipo "AR XXXm" ipotizzata nel R.U. è prevista apposita scheda con indicazione dei parametri edilizi, urbanistici e delle altre condizioni da rispettare nei processi di trasformazione nonché delle modalità attuative del comparto.

I Piani di Recupero sono subordinati alla stipula di apposita convenzione che preveda la realizzazione e la cessione delle aree di interesse pubblico previste all'interno del comparto e che garantisca adeguatamente l'Amministrazione rispetto alla corretta esecuzione dei processi di trasformazione previsti.

Destinazioni

In queste zone sono ammesse le seguenti destinazioni:

  • - residenza e pertinenze residenziali;
  • - attività artigianali con superficie massima di 100 m², con l'esclusione delle attività produttive non compatibili con la residenza;
  • - attività ricettive e di ristoro di modesta entità con un massimo di 20 posti letto;
  • - commercio al dettaglio sino agli esercizi di vicinato come definiti dalla normativa vigente;
  • - direzionali e di servizio;
  • - attività culturali, ricreative, politiche, religiose e simili.
  • - E' vietata l'apertura di sale da gioco di cui alla L.R.57/2013.

Interventi edilizi ammessi

In attesa dell'approvazione dei Piani di Recupero di cui ai commi precedenti sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti.

Gli interventi di cui sopra non potranno comportare incrementi del numero di unità immobiliari né cambi di destinazione.

Qualora i Piani di Recupero prevedano interventi di: ricollocazione di volumetrie, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica o nuova costruzione valgono i seguenti indici e parametri edilizi di carattere generale:

Distanza dalle strade:I nuovi edifici o gli ampliamenti saranno realizzati secondo le indicazioni della
scheda di comparto. In mancanza di tali indicazioni dovrà essere garantita una
distanza minima di mt. 5,00 dalla strada.
Sono comunque fatte salve le disposizioni in materia di edilizia antisismica
qualora più restrittive
Distanza
minima dai confini
Mt.5,00. E' possibile la costruzione a distanza inferiore a mt. 5,00 previo accordo
tra i confinanti e comunque nel rispetto delle norme del Codice Civile e di quelle
relative al rispetto della distanza tra pareti antistanti.

Caratteristiche degli interventi

Gli interventi previsti nei Piani di Recupero dovranno essere mirati a conseguire un complessivo miglioramento urbanistico ed architettonico del contesto individuato. Nella redazione degli strumenti di dettaglio, così come nella redazione dei singoli progetti, dovranno essere proposti interventi tesi alla conservazione dei manufatti di pregio ed alla eventuale demolizione o sostituzione di quelli privi di valore.

Oltre a quanto disciplinato all'art.16 paragrafo "caratteristiche degli interventi", in queste aree non sono in alcun caso ammessi:

  • - nuovi balconi a sbalzo;
  • - terrazze a tasca sulla copertura;
  • - gli avvolgibili e le serrande metalliche.

I progetti di trasformazione dell'area dovranno tener conto dei comportamenti tipici consolidati nel processo evolutivo dell'edilizia di base ed in particolare:

si dovranno rispettare gli andamenti morfologici del terreno e le eventuali emergenze naturalistiche contenendo al massimo i movimenti di terra o comunque garantendo una corretta integrazione delle trasformazioni con il terreno circostante;

la copertura degli edifici dovrà essere a falde inclinate con pendenze comprese tra il 25% ed il 32%. I manti di copertura dovranno essere in coppi e tegole staccati di laterizio;

le tinteggiature esterne dovranno essere eseguite con materiali e coloriture tradizionali. E' fatto espresso divieto di materiali plastici o al quarzo;

gli infissi esterni dovranno essere realizzati in legno naturale o verniciato con taglio, disegni e partiture tradizionali. Essi potranno essere oscurati esclusivamente con persiane di tipo e disegno tradizionale.

Art. 19 LE ZONE DI SATURAZIONE - ZONE "B"

Le zone di saturazione degli abitati sono rappresentate sulle tavole di progetto con apposita retinatura e simbolo che ne identifica il tipo e/o la specifica sottozona e sono assimilabili alle zone individuate come zone omogenee di tipo "B" ai sensi del D.M. 2/4/68 n.1444, prevalentemente individuate nei "sistemi funzionali" del PS come "la città consolidata" e "il tessuto consolidato".

Esse comprendono quelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificato, sostanzialmente urbanizzato, di norma prodotte per incremento dei nuclei urbani antichi oppure in corrispondenza di nodalità territoriali.

Nelle zone B sono ammesse le seguenti destinazioni:

  • - residenza e pertinenze residenziali;
  • - attività artigianali, secondo le quantità disciplinate nelle singole sottozone;
  • - attività di ristorazione;
  • - attività ricettive, secondo le quantità disciplinate nelle singole sottozone;
  • - commercio al dettaglio, secondo le quantità disciplinate nelle singole sottozone;
  • - direzionali e di servizio;
  • - attività culturali, ricreative, politiche, economiche, religiose e simili;
  • - attrezzature pubbliche in genere;
  • - E' vietata l'apertura di sale da gioco di cui alla L.R.57/2013.

In rapporto ai caratteri specifici degli ambiti interessati le zone di saturazione sono state suddivise in sottozone per ognuna delle quali sono state determinate le relative modalità di intervento. Esse sono:

  • - sottozone di tipo B0
  • - sottozone di tipo B1 ;
  • - sottozone di tipo B2;
  • - sottozone di tipo B3;
  • - sottozone di tipo B4
  • - sottozone di tipo B5
  • - sottozone di tipo B6
  • - sottozone di tipo B7
  • - sottozone di tipo B8
  • - sottozone di tipo B9
  • - sottozone di tipo BC;

In caso di ulteriore specificazione della sottozona al pedice sono aggiunte ulteriori elementi indicativi.

Nel caso di interventi di Sostituzione edilizia, Ristrutturazione Urbanistica o altresì assoggettati a Piano attuativo, la Superficie Utile media degli alloggi previsti non può essere inferiore ai 60 m².

I volumi tecnici sono ammissibili secondo le caratteristiche di cui all'art. 9, nei seguenti limiti:

  • - per edifici residenziali le superfici non potranno superare i 16m² di SUL.
  • - per edifici non residenziali le superfici non potranno superare i 50m² di SUL.

Gli interventi pertinenziali e gli interventi di ampliamento dovranno essere intesi come una tantum.

Non potranno essere ripetuti gli interventi di addizione funzionale (ora individuati come ampliamenti volumetrici LR. 65/2014) già effettuati nei termini di validità del precedente regolamento urbanistico;

Gli organismi edilizi che hanno realizzato interventi di ampliamento e addizione funzionale nei termini del precedente regolamento urbanistico non potranno essere interessati da frazionamento.

Le istanze per la richiesta dei titoli abilitativi dovranno contenere una dichiarazione di verifica della storicità urbanistica della particella oggetto di intervento.

Art. 20 LE SOTTOZONE "B0" (*05)

Le sottozone B0 sono quelle ove sono stati adottati o approvati piani attuativi, di iniziativa pubblica o privata.

In tali ambiti la disciplina di riferimento è quella del relativo piano attuativo anche per quanto riguarda le modalità di calcolo e la verifica dei relativi indici e parametri edilizi ed urbanistici.

Le sottozone B0 comprendono inoltre le aree nelle quali sono stati attuati o sono in corso di attuazione "interventi diretti convenzionati".

In tali ambiti, fermo restando quanto convenzionato, laddove si ravvisi la necessità di procedere alla redazione di varianti al Permesso di Costruire, che non rientrino tra quelle previste dall'art.143 della L.R. 65/2014, la disciplina di riferimento è quella di cui alla "scheda Disciplina della Perequazione" del Regolamento Urbanistico vigente alla data di presentazione del titolo abilitativo originario con modalità di calcolo e verifica dei relativi indici e parametri edilizi ed urbanistici secondo le modalità dell'art.10 delle presenti NTA.

Successivamente al definitivo collaudo ed espletamento delle procedure di consegna delle opere di urbanizzazione previste in convenzione, l'Amministrazione potrà riclassificare tali aree con apposita variante al R.U. che disciplinerà le eventuali nuove modalità di intervento.

Art. 21 LE SOTTOZONE "B1"

Le sottozone "B1" sono costituite, prevalentemente, da nuclei o aggregati edilizi di antica formazione, parzialmente modificati nella loro struttura attraverso interventi succedutisi spontaneamente in epoche diverse.

In tali sottozone, costituite prevalentemente da aggregati continui di lotti omogenei con edificato omogeneo, sono consentiti interventi finalizzati ad adeguare le strutture edilizie alle nuove necessità abitative ed a favorire il mantenimento del carattere degli insediamenti esistenti.

Destinazioni

In queste zone sono ammesse le seguenti destinazioni:

  • - residenza e pertinenze residenziali;
  • - attività artigianali con superficie massima di 100 m², con l'esclusione delle attività produttive non compatibili con la residenza;
  • - attività di ristorazione;
  • - attività ricettive con un massimo di 25 posti letto;
  • - commercio al dettaglio sino agli esercizi di vicinato come definiti dalla normativa vigente;
  • - direzionali e di servizio;
  • - attività culturali, ricreative, politiche, economiche, religiose e simili;
  • - attrezzature pubbliche in genere;
  • - E' vietata l'apertura di sale da gioco di cui alla L.R.57/2013.

Interventi edilizi ammessi

Nelle zone "B1" sono di norma ammessi interventi tendenti al recupero ed alla valorizzazione dei manufatti edilizi esistenti.

In particolare gli interventi edilizi ammessi sono:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia;
  • - interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti.
  • - E' ammessa la realizzazione di tettoie e di modesti accessori pertinenziali, in legno o ferro e vetro, aventi propria dignità architettonica, con superficie coperta massima di 8,00 m² ed altezza media inferiore a mt.2,40.
  • - Non è ammassa l'istallazione di serre solari.

In ogni caso il criterio generale per la realizzazione degli interventi è quello della continuità con le leggi di progressiva formazione del costruito esistente; tale continuità dovrà realizzarsi nell'aggiornamento delle tecniche costruttive e degli impianti distributivi e non con la contrapposizione di impianti distributivi, tecnologie e tecniche estranee alla cultura costruttiva ed abitativa dei luoghi.

Caratteristiche degli interventi

Tutti gli interventi sul costruito, devono essere conformati secondo i comportamenti consolidati nel processo evolutivo dell'edilizia presente nell'area.

Le nuove bucature dovranno essere conformate con la composizione dei prospetti ed essere realizzate con forme e materiali analoghi a quelli delle bucature esistenti.

Tutti gli interventi ammessi dovranno essere effettuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - manti di copertura in coppi e tegole staccati di laterizio;
  • - conservazione, restauro e/o ripristino delle mensole in legno e degli aggetti piani in pietra o cotto delle gronde sporgenti di copertura;
  • - gli intonaci ed i rivestimenti esterni dovranno essere realizzati con materiali e tecnologie che si uniformino ai caratteri tipici della tradizione locale;
  • - le tinteggiature esterne dovranno essere eseguite con materiali tradizionali (calce o tempere, collette colorate etc.) e colori tipici dei luoghi. Dovranno essere recuperati e ripristinati eventuali decori, grottesche o altri elementi pittorici di pregio. E' fatto espresso divieto di materiali plastici o al quarzo;
  • - gli infissi esterni dovranno essere realizzati in legno naturale o verniciato con taglio, disegni e partiture tradizionali. Essi potranno essere oscurati esclusivamente con persiane in legno verniciato di tipo e disegno tradizionale;
  • - i canali di gronda ed i discendenti dovranno essere realizzati in rame o lamiera verniciata in colori tradizionali;
  • - dovranno essere tutelati e valorizzati tutti gli elementi ed i manufatti tipici del paesaggio e delle sistemazioni esterne quali: piazzali, lastricati, muretti, giardini, orti, pozzi, elementi di verde, percorsi antichi pedonali o carrabili, viali alberati ed ogni altro elemento significativo dal punto di vista ambientale e documentale;
  • - è fatto divieto di diminuire la dotazione di verde prevista all'interno dell'area di pertinenza degli edifici.

Indici e parametri edilizi

Gli interventi edilizi ammessi dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme del Codice Civile e di quelle relative alla distanza tra pareti antistanti.

Distanza dalle strade: sugli allineamenti esistenti fatte salve le disposizioni in materia di edilizia antisismica.

Art. 22 LE SOTTOZONE "B2"

Le sottozone B2, sono prevalentemente interessate da edifici di più recente edificazione in contesti abitati, normalmente periferici e destrutturati. Trattasi, in genere, di edilizia in linea, a schiera o di tipo puntuale ordinata sulla viabilità ma non necessariamente attestata sulla stessa.

La sottozona B2 è caratterizzata da edilizia prevalentemente puntuale di tipo mono o bifamiliare o a schiera collocata al centro del lotto;

Destinazioni

In queste zone sono previste le seguenti destinazioni:

  • - residenza e pertinenze residenziali;
  • - attività artigianali con superficie massima di 100 m², con l'esclusione delle attività produttive non compatibili con la residenza;
  • - attività di ristorazione;
  • - attività ricettive con un massimo di 15 posti letto;
  • - commercio al dettaglio sino agli esercizi di vicinato come definiti dalla normativa vigente;
  • - direzionali e di servizio;
  • - attività culturali, ricreative, politiche, religiose e simili;
  • - attrezzature pubbliche in genere;
  • - E' vietata l'apertura di sale da gioco di cui alla L.R.57/2013.

Interventi edilizi ammessi

Gli interventi edilizi ammessi sono

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia;
  • - interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti.
  • - sostituzione edilizia;
  • - ampliamento delle unità immobiliari residenziali esistenti alla data di adozione del RU.2007 di 50 m² di SUL per ciascuna unità immobiliare. Ogni ampliamento potrà produrre al massimo una nuova unità immobiliare;
  • - ampliamento delle unità immobiliari destinate a: uffici, laboratori artigiani, negozi, attività ricettive e/o di ristorazione di 50 m² di SUL per ciascuna unità immobiliare. Detti ampliamenti non potranno incrementare il numero delle unità immobiliari;
  • - realizzazione di tettoie e di modesti accessori pertinenziali, in legno o ferro e vetro, aventi propria dignità architettonica, con superficie coperta massima di 8,00 m² ed altezza media inferiore a mt.2,40.

Agli interventi di ristrutturazione edilizia si applicano le seguenti ulteriori specificazioni:

  • - le autorimesse, legate da vincolo pertinenziale alle unità immobiliari esistenti, potranno essere realizzate nella misura massima di 1 m² ogni 3,3 m² di SUL fermo restando il rispetto degli indici e parametri edilizi stabiliti per la sottozona ed a condizione che le stesse abbiano un'altezza massima pari a mt.2,40 e che vengano eseguite in situazioni morfologiche favorevoli e comunque tali da contenere il dislivello delle scenderie in una misura inferiore agli 80 cm rispetto alla originaria conformazione del terreno;
  • - il rialzamento del sottotetto potrà essere realizzato nel rispetto delle altezza massime ammesse per la sottozona e non potrà comportare aumento del numero delle unità immobiliari.

Caratteristiche degli interventi

In caso di interventi di ampliamento e/o di demolizione e ricostruzione, dovranno essere reperite, in ogni caso, le quantità minime di parcheggio così come stabilito dalle leggi vigenti e dalle disposizioni delle presenti N.T.A..

Di norma, in tali sottozone, il R.U. si attua per intervento diretto.

Indici e parametri edilizi

Distanza dalle stradeGli ampliamenti non potranno comportare modifica degli allineamenti
stradali precostituiti fatte salve le disposizioni in materia di edilizia
antisismica
Altezza massimaGli interventi ammessi non potranno comportare incremento dell'altezza
massima degli edifici salvo che per gli edifici di altezza inferiore ai 7,50 mt
che potranno essere ampliati e/o sopraelevati sino a raggiungere tale
limite.
Distanza minima dai confini Mt.5,00. E' possibile la costruzione a distanza inferiore a mt. 5,00 previo
accordo tra i confinanti, nel rispetto delle norme del Codice Civile e di
quelle relative della distanza tra pareti antistanti.
Rapporto occupazione sottosuoloNon superiore alla superficie coperta SC

Art. 23 LE SOTTOZONE "B3"

Le sottozone B3, sono prevalentemente interessate da edifici di più recente edificazione in contesti abitati, normalmente periferici e destrutturati. Trattasi, in genere, di edilizia in linea, a schiera o di tipo puntuale ordinata sulla viabilità ma non necessariamente attestata sulla stessa.

La sottozona B3 caratterizzata da edilizia in linea o comunque a maggiore densità ordinata rispetto alla viabilità ma anche collocata al centro del lotto.

Destinazioni

In queste zone sono previste le seguenti destinazioni:

  • - residenza e pertinenze residenziali;
  • - attività artigianali con superficie massima di 100 m², con l'esclusione delle attività produttive non compatibili con la residenza;
  • - attività di ristorazione;
  • - attività ricettive con un massimo di 20 posti letto;
  • - commercio al dettaglio sino agli esercizi di vicinato come definiti dalla normativa vigente;
  • - direzionali e di servizio;
  • - attività culturali, ricreative, politiche, religiose e simili;
  • - attrezzature pubbliche in genere;
  • - E' vietata l'apertura di sale da gioco di cui alla L.R.57/2013.

Interventi edilizi ammessi

Gli interventi edilizi ammessi sono:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia;
  • - interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti.
  • - sostituzione edilizia;
  • - ampliamento delle unità immobiliari residenziali esistenti alla data di adozione del RU.2007 di 30 m² di SUL per ciascuna unità immobiliare.. Ogni ampliamento potrà produrre al massimo una nuova unità immobiliare;
  • - ampliamento delle unità immobiliari destinate a: uffici, laboratori artigiani, negozi, attività ricettive e/o di ristorazione di 30 m² di SUL per ciascuna unità immobiliare. Detti ampliamenti non potranno incrementare il numero delle unità immobiliari;
  • - realizzazione di tettoie e di modesti accessori pertinenziali, in legno o ferro e vetro, aventi propria dignità architettonica, con superficie coperta massima di 8,00 m² ed altezza media inferiore a mt.2,40.

Agli interventi di ristrutturazione edilizia si applicano le seguenti ulteriori specificazioni:

  • - le autorimesse, legate da vincolo pertinenziale alle unità immobiliari esistenti, potranno essere realizzate nella misura massima di 1 m². ogni 3,3 m² di SUL fermo restando il rispetto degli indici e parametri edilizi stabiliti per la sottozona ed a condizione che le stesse abbiano un'altezza massima inferiore a mt.2,40 e che vengano eseguite in situazioni morfologiche favorevoli e comunque tali da contenere il dislivello delle scenderie in una misura inferiore agli 80 cm rispetto alla originaria conformazione del terreno;
  • - il rialzamento del sottotetto potrà essere realizzato nel rispetto delle altezza massime ammesse per la sottozona e non potrà comportare aumento del numero delle unità immobiliari.

Caratteristiche degli interventi

In caso di interventi di ampliamento e/o di demolizione e ricostruzione, dovranno essere reperite, in ogni caso, le quantità minime di parcheggio così come stabilito dalle leggi vigenti e dalle disposizioni delle presenti N.T.A..

Di norma, in tali sottozone, il R.U. si attua per intervento diretto.

Indici e parametri edilizi

Distanza dalle stradeGli ampliamenti non potranno comportare modifica degli allineamenti
stradali precostituiti fatte salve le disposizioni in materia di edilizia
antisismica
Altezza massimaGli interventi ammessi non potranno comportare incremento dell’altezza
massima degli edifici salvo che per gli edifici di altezza inferiore ai 10,00 mt
che potranno essere ampliati e/o sopraelevati sino a raggiungere tale
limite.
Distanza
minima dai confini
Mt.5,00. E’ possibile la costruzione a distanza inferiore a mt. 5,00 previo
accordo tra i confinanti, nel rispetto delle norme del Codice Civile e di
quelle relative della distanza tra pareti antistanti.
Rapporto occupazione
sottosuolo
Non superiore alla superficie coperta SC

Art. 24 LE SOTTOZONE "B4"

Le sottozone B4 sono prevalentemente interessate da edifici di più recente edificazione in contesti abitati, normalmente periferici e destrutturati. Trattasi, in genere, di edilizia in linea, a schiera o di tipo puntuale ordinata sulla viabilità ma non necessariamente attestata sulla stessa.

La sottozona B4 caratterizzata da edilizia in linea ordinata rispetto alla viabilità, ma anche collocata al centro del lotto.

Destinazioni

In queste zone sono previste le seguenti destinazioni:

  • - residenza e pertinenze residenziali;
  • - attività artigianali con superficie massima di 100 m², con l'esclusione delle attività produttive non compatibili con la residenza;
  • - attività di ristorazione;
  • - attività ricettive con un massimo di 20 posti letto;
  • - commercio al dettaglio sino agli esercizi di vicinato come definiti dalla normativa vigente;
  • - direzionali e di servizio;
  • - attività culturali, ricreative, politiche, religiose e simili;
  • - attrezzature pubbliche in genere;
  • - E' vietata l'apertura di sale da gioco di cui alla L.R.57/2013.

Interventi edilizi ammessi

Gli interventi edilizi ammessi sono:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia;
  • - interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti.
  • - realizzazione di tettoie e di modesti accessori pertinenziali, in legno o ferro e vetro, aventi propria dignità architettonica, con superficie coperta massima di 8,00 m² ed altezza media inferiore a mt.2,40.

Caratteristiche degli interventi

In caso di interventi di ristrutturazione come sopra indicati che comportano aumento delle unità immobiliari, dovranno essere reperite, in ogni caso, le quantità minime di parcheggio così come stabilito dalle leggi vigenti e dalle disposizioni dell'art.13 delle presenti N.T.A..

Di norma, in tali sottozone, il R.U. si attua per intervento diretto.

Art. 25 LE SOTTOZONE "B5"

Le sottozone B5 sono costituite da lotti liberi o parzialmente interessati da altra edificazione compresi in tessuti edilizi di recente formazione, in genere attestati lungo le principali vie di comunicazione e direttamente collegati con i sistemi infrastrutturali esistenti con tipologie riferibili alle case in linea o a schiera, con alcuni casi di edilizia puntuale.

Destinazioni

In queste zone sono previste le seguenti destinazioni:

  • - residenza e pertinenze residenziali;
  • - attività artigianali con superficie massima di 100 m², con l'esclusione delle attività produttive non compatibili con la residenza;
  • - attività ricettive e di ristoro di modesta entità con un massimo di 10 posti letto;
  • - commercio al dettaglio sino agli esercizi di vicinato come definiti dalla normativa vigente;
  • - direzionali e di servizio;
  • - attività culturali, ricreative, politiche, religiose e simili;
  • - E' vietata l'apertura di sale da gioco di cui alla L.R.57/2013.

Interventi edilizi ammessi

Gli interventi edilizi ammessi sono:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia;
  • - interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti.
  • - sostituzione edilizia;
  • - ristrutturazione urbanistica;
  • - ampliamenti e nuova costruzione nei rispetto degli indici e parametri edilizi stabiliti.
  • - realizzazione di tettoie e di modesti accessori pertinenziali, in legno o ferro e vetro, aventi propria dignità architettonica, con superficie coperta massima di 16,00 m² ed altezza media inferiore a mt.2,40;
  • - Non potranno essere realizzate logge su più di un fronte del fabbricato.

Nel caso di saturazione degli indici di utilizzazione fondiaria stabiliti al presente articolo saranno comunque realizzabili gli interventi di ampliamento e di ristrutturazione edilizia ammessi nelle sottozone "B3".

Agli interventi di ristrutturazione edilizia si applicano le seguenti ulteriori specificazioni:

  • - le autorimesse, legate da vincolo pertinenziale alle unità immobiliari esistenti, potranno essere realizzate nella misura massima di 1 m² ogni 3,3 m² di SUL fermo restando il rispetto degli indici e parametri edilizi stabiliti per la sottozona ed a condizione che le stesse abbiano un'altezza massima inferiore a mt.2,40 e che vengano eseguite in situazioni morfologiche favorevoli e comunque tali da contenere il dislivello delle scenderie in una misura inferiore agli 80 cm rispetto alla originaria conformazione del terreno;
  • - il rialzamento del sottotetto potrà essere realizzato nel rispetto delle altezza massime ammesse per la sottozona e non potrà comportare aumento del numero delle unità immobiliari.

Caratteristiche degli interventi

In caso di interventi di ampliamento e/o di demolizione e ricostruzione, dovranno essere reperite, in ogni caso, le quantità minime di parcheggio così come stabilito dalle leggi vigenti e dalle disposizioni delle presenti N.T.A.

Di norma, in tali sottozone, il R.U. si attua per intervento diretto.

Indici e parametri edilizi

sottozonaUf
Indice utilizz. Fondiaria
RC
Rapporto copertura
ROS
Rapp. occup. suolo
Np
Numero piani max
Hmax
Altezza massima
B50,2540%50%27,50
Distanza dalle strade:I nuovi edifici o gli ampliamenti saranno costruiti sulla prosecuzione degli allineamenti
stradali esistenti e, in caso di mancanza di allineamenti, ad una distanza minima di mt.
5,00 dalla strada.
Sono comunque fatte salve le disposizioni in materia di edilizia antisismica
Distanza minima dai
confini
Mt.5,00. E’ possibile la costruzione a distanza inferiore a mt. 5,00 previo accordo tra i
confinanti, nel rispetto delle norme del Codice Civile e di quelle relative della distanza tra
pareti antistanti.

Art. 26 LE SOTTOZONE "B6"

Le sottozone B6 sono costituite da lotti liberi o parzialmente interessati da altra edificazione compresi in tessuti edilizi di recente formazione, in genere attestati lungo le principali vie di comunicazione e direttamente collegati con i sistemi infrastrutturali esistenti con tipologie riferibili alle case in linea o a schiera, con alcuni casi di edilizia puntuale.

Destinazioni

In queste zone sono previste le seguenti destinazioni:

  • - residenza e pertinenze residenziali;
  • - attività artigianali con superficie massima di 100 m², con l'esclusione delle attività produttive non compatibili con la residenza;
  • - attività ricettive e di ristoro di modesta entità con un massimo di 10 posti letto;
  • - commercio al dettaglio sino agli esercizi di vicinato come definiti dalla normativa vigente;
  • - direzionali e di servizio;
  • - attività culturali, ricreative, politiche, religiose e simili;
  • - E' vietata l'apertura di sale da gioco di cui alla L.R.57/2013.

Interventi edilizi ammessi

Gli interventi edilizi ammessi sono:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia;
  • - interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti.
  • - sostituzione edilizia;
  • - ristrutturazione urbanistica;
  • - ampliamenti e nuova costruzione nei rispetto degli indici e parametri edilizi stabiliti.
  • - realizzazione di tettoie e di modesti accessori pertinenziali, in legno o ferro e vetro, aventi propria dignità architettonica, con superficie coperta massima di 16,00 m² ed altezza media inferiore a mt.2,40.
  • - Non potranno essere realizzate logge su più di un fronte del fabbricato.

Nel caso di saturazione degli indici di utilizzazione fondiaria stabiliti al presente articolo saranno comunque realizzabili gli interventi di ampliamento e di ristrutturazione edilizia ammessi nelle sottozone "B3".

Agli interventi di ristrutturazione edilizia si applicano le seguenti ulteriori specificazioni:

  • - le autorimesse, legate da vincolo pertinenziale alle unità immobiliari esistenti, potranno essere realizzate nella misura massima di 1 m² ogni 3,3 m² di SUL fermo restando il rispetto degli indici e parametri edilizi stabiliti per la sottozona ed a condizione che le stesse abbiano un'altezza massima inferiore a mt.2,40 e che vengano eseguite in situazioni morfologiche favorevoli e comunque tali da contenere il dislivello delle scenderie in una misura inferiore agli 80 cm rispetto alla originaria conformazione del terreno;
  • - il rialzamento del sottotetto potrà essere realizzato nel rispetto delle altezza massime ammesse per la sottozona e non potrà comportare aumento del numero delle unità immobiliari.

Caratteristiche degli interventi

In caso di interventi di ampliamento e/o di demolizione e ricostruzione, dovranno essere reperite, in ogni caso, le quantità minime di parcheggio così come stabilito dalle leggi vigenti e dalle disposizioni delle presenti N.T.A..

Di norma, in tali sottozone, il R.U. si attua per intervento diretto.

Indici e parametri edilizi

sottozonaUf
Indice utilizz. Fondiaria
RC
Rapporto copertura
ROS
Rapp. occup. suolo
Np
Numero piani max
Hmax
Altezza massima
B60.3045%55%28,50
Distanza dalle strade:I nuovi edifici o gli ampliamenti saranno costruiti sulla prosecuzione degli allineamenti
stradali esistenti e, in caso di mancanza di allineamenti, ad una distanza minima di mt.
5,00 dalla strada.
Sono comunque fatte salve le disposizioni in materia di edilizia antisismica
Distanza minima dai
confini
Mt.5,00. E’ possibile la costruzione a distanza inferiore a mt. 5,00 previo accordo tra i
confinanti, nel rispetto delle norme del Codice Civile e di quelle relative della distanza tra
pareti antistanti.

Art. 27 LE SOTTOZONE "B7"

Le sottozone B7 sono costituite da lotti liberi o parzialmente interessati da altra edificazione compresi in tessuti edilizi di recente formazione, in genere attestati lungo le principali vie di comunicazione e direttamente collegati con i sistemi infrastrutturali esistenti con tipologie riferibili alle case in linea o a schiera, con alcuni casi di edilizia puntuale.

Destinazioni

In queste zone sono previste le seguenti destinazioni:

  • - residenza e pertinenze residenziali;
  • - attività artigianali con superficie massima di 100 m², con l'esclusione delle attività produttive non compatibili con la residenza;
  • - attività ricettive e di ristoro di modesta entità con un massimo di 10 posti letto;
  • - commercio al dettaglio sino agli esercizi di vicinato come definiti dalla normativa vigente;
  • - direzionali e di servizio;
  • - attività culturali, ricreative, politiche, religiose e simili;
  • - E' vietata l'apertura di sale da gioco di cui alla L.R.57/2013.

Interventi edilizi ammessi

Gli interventi edilizi ammessi sono:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia;
  • - interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti.
  • - sostituzione edilizia;
  • - ristrutturazione urbanistica;
  • - ampliamenti e nuova costruzione nei rispetto degli indici e parametri edilizi stabiliti.
  • - realizzazione di tettoie e di modesti accessori pertinenziali, in legno o ferro e vetro, aventi propria dignità architettonica, con superficie coperta massima di 16,00 m² ed altezza media inferiore a mt.2,40.
  • - Non potranno essere realizzate logge su più di un fronte del fabbricato.

Nel caso di saturazione degli indici di utilizzazione fondiaria stabiliti al presente articolo saranno comunque realizzabili gli interventi di ampliamento e di ristrutturazione edilizia ammessi nelle sottozone "B3".

Agli interventi di ristrutturazione edilizia si applicano le seguenti ulteriori specificazioni:

  • - le autorimesse, legate da vincolo pertinenziale alle unità immobiliari esistenti, potranno essere realizzate nella misura massima di 1 m² ogni 3,3 m² di SUL fermo restando il rispetto degli indici e parametri edilizi stabiliti per la sottozona ed a condizione che le stesse abbiano un'altezza massima inferiore a mt.2,40 e che vengano eseguite in situazioni morfologiche favorevoli e comunque tali da contenere il dislivello delle scenderie in una misura inferiore agli 80 cm rispetto alla originaria conformazione del terreno;
  • - il rialzamento del sottotetto potrà essere realizzato nel rispetto delle altezza massime ammesse per la sottozona e non potrà comportare aumento del numero delle unità immobiliari.

Caratteristiche degli interventi

In caso di interventi di ampliamento e/o di demolizione e ricostruzione, dovranno essere reperite, in ogni caso, le quantità minime di parcheggio così come stabilito dalle leggi vigenti e dalle disposizioni delle presenti N.T.A.

Di norma, in tali sottozone, il R.U. si attua per intervento diretto.

Indici e parametri edilizi

sottozonaUf
Indice utilizz. Fondiaria
RC
Rapporto copertura
ROS
Rapp. occup. suolo
Np
Numero piani max
Hmax
Altezza massima
B70.3550%60%310,50
Distanza dalle strade:I nuovi edifici o gli ampliamenti saranno costruiti sulla prosecuzione degli allineamenti
stradali esistenti e, in caso di mancanza di allineamenti, ad una distanza minima di mt.
5,00 dalla strada.
Sono comunque fatte salve le disposizioni in materia di edilizia antisismica
Distanza minima dai
confini
Mt.5,00. E’ possibile la costruzione a distanza inferiore a mt. 5,00 previo accordo tra i
confinanti, nel rispetto delle norme del Codice Civile e di quelle relative della distanza tra
pareti antistanti.

Art. 28 LE SOTTOZONE "B8"

Le sottozone B8 sono costituite da lotti nei quali la potenzialità edificatoria risulta già interamente attuata compresi in tessuti edilizi di recente formazione, in genere attestati lungo le principali vie di comunicazione e direttamente collegati con i sistemi infrastrutturali esistenti con tipologie riferibili alle case in linea o a schiera, con alcuni casi di edilizia puntuale.

Destinazioni

In queste zone sono previste le seguenti destinazioni:

  • - residenza e pertinenze residenziali;
  • - attività artigianali con superficie massima di 100 m², con l'esclusione delle attività produttive non compatibili con la residenza;
  • - attività di ristorazione;
  • - attività ricettive con un massimo di 15 posti letto;
  • - commercio al dettaglio sino agli esercizi di vicinato come definiti dalla normativa vigente;
  • - direzionali e di servizio;
  • - attività culturali, ricreative, politiche, religiose e simili;
  • - attrezzature pubbliche in genere;
  • - E' vietata l'apertura di sale da gioco di cui alla L.R.57/2013.

Interventi edilizi ammessi

Gli interventi edilizi ammessi sono

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia;
  • - interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti.
  • - sostituzione edilizia;
  • - ampliamento delle unità immobiliari residenziali esistenti alla data di adozione del RU.2007 di m². 50 di SUL per ciascuna unità immobiliare. Ogni ampliamento potrà produrre al massimo una nuova unità immobiliare;
  • - ampliamento delle unità immobiliari destinate a: uffici, laboratori artigiani, negozi, attività ricettive e/o di ristorazione di m². 50 di SUL per ciascuna unità immobiliare. Detti ampliamenti non potranno incrementare il numero delle unità immobiliari;
  • - realizzazione di tettoie e di modesti accessori pertinenziali, in legno o ferro e vetro, aventi propria dignità architettonica, con superficie coperta massima di 8,00 m² ed altezza media inferiore a mt.2,40.

Agli interventi di ristrutturazione edilizia si applicano le seguenti ulteriori specificazioni:

  • - le autorimesse, legate da vincolo pertinenziale alle unità immobiliari esistenti, potranno essere realizzate nella misura massima di 1 m² ogni 3,3 m² di SUL fermo restando il rispetto degli indici e parametri edilizi stabiliti per la sottozona ed a condizione che le stesse abbiano un'altezza massima inferiore a mt.2,40 e che vengano eseguite in situazioni morfologiche favorevoli e comunque tali da contenere il dislivello delle scenderie in una misura inferiore agli 80 cm rispetto alla originaria conformazione del terreno;
  • - il rialzamento del sottotetto potrà essere realizzato nel rispetto delle altezza massime ammesse per la sottozona e non potrà comportare aumento del numero delle unità immobilari.

Caratteristiche degli interventi

In caso di interventi di ampliamento e/o di demolizione e ricostruzione, dovranno essere reperite, in ogni caso, le quantità minime di parcheggio così come stabilito dalle leggi vigenti e dalle disposizioni delle presenti N.T.A..

Di norma, in tali sottozone, il R.U. si attua per intervento diretto.

Indici e parametri edilizi

Distanza dalle stradeGli ampliamenti non dovranno costituire avanzamento sul fronte stradale e non
potranno comportare modifica degli allineamenti stradali precostituiti fatte salve le
disposizioni in materia di edilizia antisismica.
Tutti gli interventi non potranno comportare aumento del numero degli accessi
carrabili sulla viabilità esistente.
Ove non esistano allineamenti stradali non precostituiti si prescrive una distanza
minima dalle strade di mt.5,00
Altezza massimaGli interventi ammessi non potranno comportare incremento dell'altezza
massima degli edifici salvo che per gli edifici di altezza inferiore ai 7,50 mt
che potranno essere ampliati e/o sopraelevati sino a raggiungere tale
limite.
Distanza minima dai confini Mt.5,00. E' possibile la costruzione a distanza inferiore a mt. 5,00 previo
accordo tra i confinanti, nel rispetto delle norme del Codice Civile e di
quelle relative della distanza tra pareti antistanti.
Rapporto occupazione sottosuoloNon superiore alla superficie coperta SC

Art. 29 LE SOTTOZONE "B9"

Le sottozone B9 sono costituite da lotti nei quali la potenzialità edificatoria risulta già interamente attuata compresi in tessuti edilizi di recente formazione, in genere attestati lungo le principali vie di comunicazione e direttamente collegati con i sistemi infrastrutturali esistenti con tipologie riferibili alle case in linea o a schiera, con alcuni casi di edilizia puntuale.

Destinazioni

In queste zone sono previste le seguenti destinazioni:

  • - residenza e pertinenze residenziali;
  • - attività artigianali con superficie massima di 100 m², con l'esclusione delle attività produttive non compatibili con la residenza;
  • - attività di ristorazione;
  • - attività ricettive con un massimo di 15 posti letto;
  • - commercio al dettaglio sino agli esercizi di vicinato come definiti dalla normativa vigente;
  • - direzionali e di servizio;
  • - attività culturali, ricreative, politiche, religiose e simili;
  • - attrezzature pubbliche in genere;
  • - E' vietata l'apertura di sale da gioco di cui alla L.R.57/2013.

Interventi edilizi ammessi

Gli interventi edilizi ammessi sono:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia;
  • - interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti.
  • - realizzazione di tettoie e di modesti accessori pertinenziali, in legno o ferro e vetro, aventi propria dignità architettonica, con superficie coperta massima di 8,00 m² ed altezza media inferiore a mt.2,40.

Agli interventi di ristrutturazione edilizia si applicano le seguenti ulteriori specificazioni:

  • - le autorimesse, legate da vincolo pertinenziale alle unità immobiliari esistenti, potranno essere realizzate nella misura massima di un m². ogni 3,3 m² di SUL fermo restando il rispetto degli indici e parametri edilizi stabiliti per la sottozona ed a condizione che le stesse abbiano un'altezza massima inferiore pari a mt.2,40 e che vengano eseguite in situazioni morfologiche favorevoli e comunque tali da contenere il dislivello delle scenderie in una misura inferiore agli 80 cm rispetto alla originaria conformazione del terreno;
  • - il rialzamento del sottotetto potrà essere realizzato nel rispetto delle altezza massime ammesse per la sottozona e non potrà comportare aumento del numero delle unità immobiliari.

Caratteristiche degli interventi

In caso di interventi di ampliamento e/o di demolizione e ricostruzione, dovranno essere reperite, in ogni caso, le quantità minime di parcheggio così come stabilito dalle leggi vigenti e dalle disposizioni delle presenti N.T.A.

Di norma, in tali sottozone, il R.U. si attua per intervento diretto.

Indici e parametri edilizi

Distanza dalle stradeGli ampliamenti non dovranno costituire avanzamento sul fronte stradale e non
potranno comportare modifica degli allineamenti stradali precostituiti fatte salve le
disposizioni in materia di edilizia antisismica.
Tutti gli interventi non potranno comportare aumento del numero degli accessi
carrabili sulla viabilità esistente.
Altezza massimaGli interventi ammessi non potranno comportare incremento dell'altezza
massima degli edifici salvo che per gli edifici di altezza inferiore ai 7,50 mt
che potranno essere ampliati e/o sopraelevati sino a raggiungere tale
limite.
Distanza minima dai confini Mt.5,00. E' possibile la costruzione a distanza inferiore a mt. 5,00 previo
accordo tra i confinanti, nel rispetto delle norme del Codice Civile e di
quelle relative della distanza tra pareti antistanti.
Rapporto occupazione sottosuoloNon superiore alla superficie coperta SC

Art. 30 LE SOTTOZONE "BC" - AREE DI TRASFORMAZIONE E RECUPERO URBANO

Le sottozone BC sono costituite da ambiti liberi o edificati compresi in tessuti edilizi di recente formazione caratterizzati da situazioni di parziale o totale degrado edilizio ed urbanistico nelle quali l'edificazione è di regola subordinata alla preventiva approvazione di un piano di recupero di iniziativa privata.

Le sottozone BC sono rappresentate negli elaborati grafici di RU con apposita retinatura e specifica aggiunta al pedice che ne individua il luogo e il numero progressivo "BC_XXX_n" (es. "BC_TER_01"= zona "BC" in Terranuova capoluogo contraddistinta col numero 01).

Le sottozone BC sono classificate zone omogenee "B" ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n.1444 e comprese nella disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti ai sensi della lett. a) del primo comma dell'art. 55 delle L.R. 1/2005.

L'edificazione in tali sottozone si realizza per comparti, appositamente perimetrati dal RU che possono comprendere, oltre alle aree edificabili, anche aree destinate parcheggi, verde, o altre attrezzature di interesse pubblico che dovranno essere cedute al Comune sulla base di apposita convenzione.

Per ogni sottozona BC è allegata apposita scheda contenente i parametri edificabili ed urbanistici e le altre condizioni da rispettare nell'edificazione nonché la individuazione delle infrastrutture e/o attrezzature di interesse pubblico da realizzare e cedere al Comune con le modalità indicate sulla scheda stessa.

All'interno del Piano di Recupero si dovrà inoltre reperire una superficie minima del 20% delle aree da destinare a verde privato, da sistemare a prato e con essenze arboree autoctone o naturalizzate da lungo tempo.

Al fine di favorire l'attuazione della previsione urbanistica l'Amministrazione Comunale, ha la facoltà di individuare, subcomparti di dimensioni inferiori purché organici e funzionali con l'indicazione dei parametri edilizi, urbanistici e le altre condizioni da rispettare per ciascuno di essi.

Allo stesso modo l'Amministrazione Comunale, attraverso specifici piani attuativi, può approvare, contestualmente, interventi che riguardino più comparti "BC" confinanti oppure zone di espansione e comparti "BC" confinanti. I piani attuativi di cui sopra potranno essere approvati con unico provvedimento da assoggettare ad unica procedura. In tal caso, ferme restando le potenzialità complessive previste, potranno essere effettuati trasferimenti di SUL da un comparto all'altro senza comunque poter comportare, incrementi degli It originariamente ammessi superiori al 50% per i trasferimenti tra sottozone "Bc" e del 10% per i trasferimenti da zona "C" a zona "Bc".

Il numero dei piani e le altezze massime sono da ritenere il parametro massimo consentito e non quello cui obbligatoriamente conformarsi.

Per ogni intervento che comporti nuova costruzione o incremento della SUL dovranno essere reperite aree per parcheggio privato all'interno del lotto o dell'edificio nei minimi stabiliti dalle leggi vigenti e dalle presenti N.T.A.

Destinazioni

In queste zone sono ammesse le seguenti destinazioni:

  • - residenza e pertinenze residenziali;
  • - attività artigianali con superficie massima di 100 m², con l'esclusione delle attività produttive non compatibili con la residenza;
  • - attività ricettive e di ristoro di modesta entità con un massimo di 20 posti letto;
  • - commercio al dettaglio sino agli esercizi di vicinato come definiti dalla normativa vigente;
  • - direzionali e di servizio;
  • - attività culturali, ricreative, politiche, religiose e simili.
  • - E' vietata l'apertura di sale da gioco di cui alla L.R.57/2013.

Interventi edilizi ammessi

Nelle sottozone "BC" sottoposte a piano di recupero, in assenza di tale piano, sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti.
  • - realizzazione di tettoie e di modesti accessori pertinenziali, in legno o ferro e vetro, aventi propria dignità architettonica, con superficie coperta massima di 16,00 m² ed altezza media inferiore a mt.2,40.
  • - Non potranno essere realizzate logge su più di un fronte del fabbricato.
  • - I volumi tecnici, per gli edifici residenziali, non potranno superare il 10% del volume e comunque entro il limite di 16m² di SUL.

Caratteristiche degli interventi

I progetti di trasformazione dell'area dovranno tener conto dei comportamenti tipici consolidati nel processo evolutivo dell'edilizia di base ed in particolare, si dovranno rispettare gli andamenti morfologici del terreno e le eventuali emergenze naturalistiche contenendo al massimo i movimenti di terra o comunque garantendo una corretta integrazione delle trasformazioni con il terreno circostante;

Per gli interventi di trasformazione che comportino incremento del numero delle unità immobiliari e/o di nuova costruzione, la Superficie Utile media degli alloggi previsti non può essere inferiore ai 60 m².

Indici e parametri edilizi

Distanza dalle strade:I nuovi edifici o gli ampliamenti saranno realizzati secondo le indicazioni
della scheda di comparto. In mancanza di tali indicazioni dovrà essere
garantita una distanza minima di mt. 5,00 dalla strada.
Sono comunque fatte salve le disposizioni in materia di edilizia antisismica
qualora più restrittive
Distanza minima dai confiniMt.5,00. E’ possibile la costruzione a distanza inferiore a mt. 5,00 previo
accordo tra i confinanti, nel rispetto delle norme del Codice
Civile e di quelle relative della distanza tra pareti antistanti.
Rapporto occupazione
sottosuolo
ROS = 50%

Art. 31 LE ZONE DI TRASFORMAZIONE DEGLI ASSETTI INSEDIATIVI, INFRASTRUTTURALI ED EDILIZI DEL TERRITORIO - ZONE "C"

Le zone di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio sono rappresentate negli elaborati grafici di R.U. nelle tavole di progetto con apposita retinatura e simbolo che ne identifica il tipo e/o la specifica sottozona.

Esse sono assimilabili alle zone omogenee "C" ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 e prevalentemente individuate nei "sistemi funzionali" del PS come "la città da consolidare" e "il tessuto da consolidare". Per ogni zona "C" è redatta apposita scheda con individuazione del perimetro del comparto edilizio. L'attuazione riguarda l'intero comparto, ivi compresi i sistemi infrastrutturali che ne fanno parte mediante piano attuativo convenzionato di iniziativa privata.

La convenzione potrà porre a carico dei soggetti attuatori l'obbligo del mantenimento di aree pubbliche o ad uso pubblico comprese all'interno del comparto.

Le schede relative alle varie zone "C" individuano inoltre, la SUL massima realizzabile e le altre condizioni prescrittive per l'attuazione degli interventi.

L'Amministrazione Comunale, al fine di favorire l'attuazione della previsione urbanistica, ha la facoltà di individuare sub-comparti di dimensioni inferiori purché organici e funzionali indicando, per ciascuno di essi, le superfici, gli indici, i parametri edilizi ed urbanistici da rispettarsi nei processi di trasformazione. Allo stesso modo l'Amministrazione Comunale, attraverso specifici piani attuativi, può approvare, contestualmente, interventi che riguardino più comparti "C" confinanti oppure zone di espansione e comparti "BC" confinanti. I piani attuativi di cui sopra potranno essere approvati con unico provvedimento da assoggettare ad unica procedura. In tal caso, ferme restando le potenzialità complessive previste, potranno essere effettuati trasferimenti di SUL da un comparto all'altro senza comunque poter comportare, incrementi degli indici originariamente ammessi superiori al 10%.

Destinazioni

In queste zone è sempre ammessa la destinazione d'uso residenziale. Sono inoltre consentite destinazioni compatibili di tipo:

  • - attività artigianali con superficie massima di 100 m², con l'esclusione delle attività produttive non compatibili con la residenza;
  • - commercio al minuto sino agli esercizi di vicinato come definiti dalla normativa vigente;
  • - turistiche e ricettive, fino ad un massimo di 15 posti-letto per ogni esercizio;
  • - direzionale e di servizio.;
  • - attività culturali, ricreative, politiche, religiose, etc.;
  • - E' vietata l'apertura di sale da gioco di cui alla L.R.57/2013.

Caratteristiche degli interventi

La progettazione degli ambiti di trasformazione dovrà tener conto dei comportamenti tipici consolidati nel processo evolutivo degli impianti urbani storicizzati ed in particolare:

  • - della strada come elemento fondatore e primario di ogni assetto urbano;
  • - della piazza come momento aggregativo e nodalità territoriale;
  • - del concetto di "prossimità" delle funzioni.

Norme particolari per le zone "C"

Al fine di costituire elementi nodali della struttura urbana è possibile, per non più del 10% della superficie coperta complessiva dell'intervento, la realizzazione di un piano in più rispetto a quelli indicati sulle singole schede e/o il conseguente incremento di 3,00 mt dell'altezza massima consentita. Le modifiche di cui sopra non potranno comportare incremento di SUL.

All'interno del perimetro di ogni comparto dovranno essere ricavati i seguenti spazi minimi da destinare ad uso pubblico:

parcheggi pubbliciNella quantità indicata nell’apposito articolo relativo alla
dotazione dei parcheggi (art.13)
verde pubblico attrezzato6 m² per ogni 30 m² di SUL da edificare
opere di urbanizzazione secondaria10 m² per ogni 30 m² di SUL da edificare

Qualora all'interno del comparto siano previste, dallo strumento urbanistico, quantità superiori di aree destinate all'uso pubblico esse dovranno comunque essere realizzate dai soggetti attuatori.

Qualora dette aree non siano previste all'interno del comparto, in luogo della cessione delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria è prevista la monetizzazione delle stesse con valori uguali ai quelli attribuiti dall'amministrazione comunale ai fini dell'applicazione dell'imposta sul patrimonio immobiliare.

L'attuazione delle aree di espansione è inoltre soggetta al rispetto dei seguenti limiti;

  • - dovrà essere garantita una superficie minima pari al 25% delle aree private da destinare a verde privato da sistemare a prato e con essenze arboree autoctone o naturalizzate da lungo tempo;
  • - la superficie utile media degli alloggi previsti non potrà essere inferiore ai 60 m².

In rapporto ai caratteri specifici degli ambiti interessati ed alle situazioni giuridiche preesistenti le zone di espansione sono state suddivise in sottozone per ognuna delle quali sono state determinate le relative modalità di intervento. Esse sono:

  • - sottozone di tipo C0 ;
  • - sottozone di tipo C_XXX_n;

Art. 32 LE SOTTOZONE " C0".

Le sottozone C0 sono quelle ove sono stati adottati o approvati piani attuativi, di iniziativa pubblica o privata.

Successivamente al definitivo collaudo ed espletamento delle procedure di consegna delle opere di urbanizzazione previste in convenzione, l'Amministrazione potrà riclassificare tali aree con apposita variante al R.U. che disciplinerà le eventuali nuove modalità di intervento.

Art. 33 LE SOTTOZONE "C" - AREE DI TRASFORMAZIONE

Le sottozone di tipo C sono quelle che interessano ambiti destinati a nuovi processi di trasformazione.

Le sottozone C sono rappresentate negli elaborati grafici di RU con apposita retinatura e specifica aggiunta al pedice che ne individua il luogo e il numero progressivo "C_xxx_n" (es. "CC_TER_01"= zona "C" in Terranuova capoluogo contraddistinta col numero 01).

Le modalità che regolano i processi di trasformazione sono indicate nelle apposite schede riferite ai seguenti comparti:

UTOE.01 - TERRANUOVA - Capoluogo:

  • C_ter _01
  • C_ter_02
  • C_ter_03
  • C_ter_04
  • C_ter_05

UTOE.05 - LE VILLE - Le Ville:

  • C_vil_01

Art. 34 CONFERMA DEI PIANI ATTUATIVI APPROVATI CON CONTESTUALE VARIANTE AL PRIMO REGOLAMENTO URBANISTICO

Per i seguenti piani attuativi approvati con contestuale variante al regolamento urbanistico per i quali non sono state stipulate le relative convenzioni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, le previsioni sono efficaci fino allo scadere temporale di cui al comma 6 dell'art. 55. della LR 01/2005:

  • - C_TER_11 (UTOE-Capoluogo) - approvato con deliberazione del C.C.n. 62 del 30/09/2011;
  • - C_TER_12 (UTOE-Capoluogo) - approvato con deliberazione del C.C.n. 42 del 23/06/2011;

Art. 35 LE ZONE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - ZONE "D" (*10)

Le zone per le attività produttive rappresentate negli elaborati grafici di R.U. con apposita retinatura e simbolo che ne identifica il tipo e/o la specifica sottozona comprendono le parti di territorio, totalmente o parzialmente edificate, già destinate ad attività produttive o simili, ovvero previste per nuove analoghe espansioni.

Le zone per le attività produttive sono assimilabili alle zone classificate come zone omogenee "D" ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n.1444, prevalentemente individuate nei "sistemi funzionali" del PS come "la produzione".

Destinazioni

Sono ammesse le seguenti destinazioni:

  • - artigianale
  • - industriale;
  • - attività direzionali;
  • - attività di ristorazione;
  • - servizi tecnici ed amministrativi a servizio degli impianti produttivi;
  • - sale per mostre;
  • - depositi e magazzini;
  • - commerciale;
  • - commercio all'ingrosso di ogni genere e settore merceologico;
  • - attività commerciali in strutture di media distribuzione, previa approvazione di piano attuativo al quale dovrà essere allegata una valutazione degli effetti dell'inserimento nella zona anche in rapporto agli insediamenti vicini esistenti, alla verifica degli standard urbanistici ed alla sostenibilità in merito alla mobilità ed alle infrastrutture tecnologiche;
  • - attività commerciali in strutture di grande distribuzione, laddove puntualmente individuate dal presente RU;
  • - attività ricreative e culturali che per superfici e/o per carichi urbanistici indotti risultino incompatibili con le zone a prevalente destinazione residenziale.

Interventi edilizi ammessi saranno assoggettati al rispetto dei seguenti indici e parametri:

  • - UF = 0,6 m²/ m².;
  • - Np. max 3
  • - rapporto di copertura max. 40%, per gli interventi di trasformazione e recupero dell'esistente il rapporto di copertura potrà essere incrementato fino a Rc=50%;
  • - Ros rapporto occupazione sottosuolo max.50%;
  • - altezza massima mt.12,00;
  • - distanza minima dai confini mt.5,00;
  • - distanza dalle strade minimo mt.10,00 o allineamenti esistenti o come da eventuale progetto di sistemazione urbanistica.
  • - Per i volumi tecnici, qualora riferiti ad opere di urbanizzazione, la distanza dai confini, strade e fra edifici verificata con i limiti disciplinati del DM1444, potrà essere ridotta fino al minimo inderogabile previsto dal Codice Civile. Distanze inferiori dalla viabilità pubblica potranno essere valutate previo parere favorevole del Corpo Polizia Municipale.
  • - Le tettoie ammissibili fino ad un massimo 20% della SC esistente e comunque entro il rapporto massimo di copertura della zona.

Dal calcolo dell'altezza massima e della SUL sono esclusi: camini, ciminiere, antenne, volumi tecnici, ponti, carrelli ecc.

Per gli immobili a destinazione residenziale esistenti alla data di adozione del presente RU sono consentiti i seguenti interventi:

  • - manutenzione ordinaria
  • - manutenzione straordinaria
  • - restauro e risanamento conservativo

Attività di tipo turistico ricettivo o altre attività comunque non residenziali, potranno essere insediate nelle zone "D" previa approvazione di piano attuativo al quale dovrà essere allegata una valutazione degli effetti dell'inserimento nella zona anche in rapporto agli insediamenti vicini esistenti.

E' ammessa la costruzione di una sola unità abitativa, ad uso del personale di custodia o del titolare, sino ad un massimo di 100 m² di SUL per ogni impianto produttivo di almeno 1000 m² di SUL, quale pertinenza della struttura produttiva l'unità abitativa non potrà essere frazionata e alienata.

E' ammessa, limitatamente alle attività industriali classificate come "Grande Impresa" (Decreto Ministeriale Attività Produttive 18 aprile 2005), la realizzazione di unità immobiliari ad uso foresteria connesse alle attività insediate, fino ad un massimo del 3% della SUL dell'impianto produttivo nel rispetto dei parametri urbanistici delle rispettive sottozone.

È ammessa la realizzazione di volumi tecnici dimensionati in base alle effettive necessità dell'azienda. Gli elaborati progettuali dovranno pertanto essere corredati da relazione tecnica esplicativa e layout delle apparecchiature/impianti necessari. Tali volumi dovranno essere realizzati e localizzati in modo tale da minimizzare gli impatti sugli edifici esistenti.

In rapporto ai caratteri specifici degli ambiti interessati ed alle situazioni giuridiche preesistenti le zone di espansione sono state suddivise in sottozone per ognuna delle quali sono state determinate le relative modalità di intervento. Esse sono:

  • - sottozone di tipo D0;
  • - sottozone di tipo D1;
  • - sottozone di tipo D2;
  • - sottozone di tipo D3;
  • - sottozone di tipo D4;
  • - sottozone di tipo D5
  • - sottozone di tipo DR;
  • - sottozone di tipo DC;

All'interno dell'area di intervento, lungo i confini prospicienti le zone di tipo: A, B, C e F, nonché lungo i confini con il territorio rurale (in questo caso anche al di fuori dell'area di intervento), dovranno essere realizzate delle barriere vegetali di tipo arboreo-arbustivo, aventi funzione di schermo visivo e di mitigazione ambientale;

Nel rispetto delle direttive paesaggistiche del PIT e del PTCP, al fine di salvaguardare non solo le visuali dall'autostrada, viene considerato come paesaggio l'intero tessuto antropizzato.

Si prescrive il mantenimento delle reti stradali storicizzate di collegamento ai nuclei poderali esistenti. I nuclei dovranno essere protetti da una cintura verde di alberatura ad alto fusto con essenze tipiche locali.

Le aree edificate dovranno essere funzionalmente collegate da percorsi pedonali e/o corridoi ecologici con i parchi fluviali e le relative piste ciclabili.

Nella realizzazione dei nuovi edifici si dovranno prevedere opere di mitigazione ambientale integrate nel contesto paesaggistico.

Al fine della riduzione dei consumi energetici, si prevede l'istallazione di panelli fotovoltaici prevalentemente nella copertura.

I parcheggi, sia pubblici che di pertinenza, dovranno essere realizzati con soluzioni tali da minimizzarne l'impatto estetico-percettivo.

Le aree a verde privato previste nel comparto dovranno essere piantate a bosco con essenze autoctone.

Gli interventi ricadenti nella fascia di rispetto autostradale di 200 metri, sono subordinati all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica. Gli interventi oltre tale fascia ricadenti nell' "Area di Tutela Paesaggistica dei Fronti Collinari dall'Autostrada", sono subordinati al parere favorevole della commissione paesaggistica.

Art. 36 LE SOTTOZONE " D0"

Le sottozone di tipo D0 sono le aree nelle quali sono stati: adottati o approvati piani attuativi, di iniziativa pubblica o privata.

Successivamente al definitivo collaudo ed espletamento delle procedure di consegna delle opere di urbanizzazione previste in convenzione, l'Amministrazione potrà riclassificare tali aree con apposita variante al R.U. che disciplinerà le eventuali nuove modalità di intervento.

Art. 37 LE SOTTOZONE " D1" (*10)

Le sottozone "D1" rappresentano le parti del territorio prevalentemente produttive totalmente o parzialmente edificate.

In relazione ad interventi di particolare rilevanza o complessità urbanistica la richiesta dei titoli abilitativi dovrà essere integrata da un progetto di inserimento ambientale esteso ad un'area urbanisticamente significativa.

Interventi edilizi ammessi:

  • - Manutenzione Ordinaria
  • - Manutenzione Straordinaria
  • - Restauro e Risanamento Conservativo
  • - Ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva;
  • - Sostituzione Edilizia.

Fatto salvo l'aggiornamento degli obblighi convenzionali riferiti agli interventi realizzati con Piano Insediamenti Produttivi PIP; per le attività esistenti alla data di adozione del R.U. sarà ammessa la possibilità di incrementare la superficie coperta del 10% o in alternativa la quota parte di SUL che detto ampliamento genererebbe, anche in deroga ai parametri edilizi disciplinati all'art.35 (Uf e Rc) per le zone D, a condizione che detti ampliamenti siano funzionali al migliore svolgimento e/o al potenziamento delle attività insediate.

All'interno delle superfici coperte esistenti sono ammissibili ampliamenti di SUL superiori a quanto consentito nel comma precedente a condizione che non comportino modifica dell'involucro edilizio autorizzato alla data di adozione del presente RU (11.11.2013); detti interventi, sono subordinati alla verifica degli standard delle aree a parcheggio.

Limitatamente alle attività insediate di grandi dimensioni di cui al D.M. 18.04.2005, gli ampliamenti di cui ai commi precedenti, comunque entro i limiti del 2% della SUL esistente, sono consentiti in deroga all'altezza massima di 12,00 ml fino ad un massimo di 16,00 ml e al numero di piani. La fattibilità dell'intervento è subordinata al rispetto delle prescrizioni e prescrizioni d'uso del PIT-PPR approvato con D.C.R. n. 37 del 27.04.2015 e ad esplicito parere favorevole della commissione del paesaggio. Nelle parti oggetto di ampliamento di cui al presente comma non è consentita l'installazione di impianti pubblicitari.

Sono consentite le destinazioni d'uso commerciale nella misura riconducibile agli esercizi di vicinato fino a 300 m² di superficie di vendita.

Gli interventi che comportano nuova costruzione o incremento della SUL e altresì negli interventi di sostituzione edilizia, dovranno comunque rispettare le quantità minime di parcheggio privato previste dalle vigenti disposizioni legislative e dalle presenti NTA.

Art. 38 LE SOTTOZONE " D2".

Le sottozone di tipo "D2" comprendono aree destinate a nuovi processi di trasformazione.

Le sottozone D2 sono rappresentate negli elaborati grafici di RU con apposita retinatura e specifica aggiunta al pedice che ne individua il luogo e il numero progressivo "D2_xxx_n" (es. "D2_TER_01"= zona "D2" in Terranuova capoluogo contraddistinta col numero 01).

Per ogni area "D2_xxx_n" un'apposita scheda allegata individua il perimetro del comparto edilizio.

L'edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di un piano di iniziativa privata.

L'attuazione del comparto comprende tutte le opere ivi previste, compresi i sistemi infrastrutturali che ne fanno parte mediante piano attuativo convenzionato di iniziativa privata.

La convenzione potrà porre a carico dei soggetti attuatori l'obbligo del mantenimento delle aree pubbliche o ad uso pubblico realizzate all'interno del comparto.

L'Amministrazione Comunale, al fine di favorire l'attuazione della previsione urbanistica, ha la facoltà di individuare, subcomparti di dimensioni inferiori purché organici e funzionali, indicando, per ciascuno di essi, i parametri edilizi ed urbanistici e le altre condizioni prescrittive per l'attuazione degli interventi da rispettarsi nei processi di trasformazione.

All'interno del perimetro di ogni comparto dovranno essere ricavati i seguenti spazi minimi da destinare ad uso pubblico:

parcheggi pubbliciNella quantità indicata nell’apposito articolo relativo alla
dotazione dei parcheggi (art.13)
opere di urbanizzazione secondaria10 m² per ogni 30 m² di SUL da edificare

Qualora all'interno del comparto siano previste, dallo strumento urbanistico, quantità superiori di aree destinate all'uso pubblico esse dovranno comunque essere realizzate dai soggetti attuatori.

Qualora dette aree non siano previste all'interno del comparto, in luogo della cessione delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria potrà essere prevista la monetizzazione delle stesse con valori uguali ai quelli attribuiti dall'amministrazione comunale ai fini dell'applicazione dell'imposta sul patrimonio immobiliare.

Nelle "Aree di tutela paesaggistica dei fronti collinari dall'autostrada del sole", nel rispetto delle prescrizioni del PIT gli interventi di trasformazione sono auspicabili a condizione che:

  • - non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio;
  • - recuperino e riqualifichino le qualità percettive delle visuali verso i contesti di valore paesaggistici;
  • - non incrementino l'attuale ingombro visivo nell'ambito degli interventi edilizi di demolizione e ricostruzione;

Gli interventi infrastrutturali e le opere ad essi connesse dovranno garantire soluzioni tecnologiche che assicurino la migliore integrazione paesaggistica rispetto agli assetti morfologici dei luoghi e della rete viaria storica esistente, minimizzando l'interferenza visiva con il valore estetico-percettivo.

Nelle aree di cui sopra tutti gli interventi sono assoggettati al preventivo parere favorevole della commissione del paesaggio.

Art. 39 LE SOTTOZONE " D3"

Le sottozone di tipo "D3" sono costituite da aree produttive di completamento edilizio ed urbanistico nelle quali sono localizzate attività produttive di interesse strategico per il territorio, attività di grande dimensione (Decreto Ministero delle attività produttive 18.04.2005),

In queste sottozone il RU conferma la destinazione industriale, che in stretta relazione alla specifica attività produttiva determina un basso impatto ambientale, un elevato contenuto tecnologico ed una occupazione specializzata nel settore delle energie rinnovabili con effetto sinergico sull'indotto artigianale e produttivo del Valdarno.

Le sottozone D3 sono rappresentate negli elaborati grafici di RU con apposita retinatura e specifica aggiunta al pedice che ne individua il luogo e il numero progressivo "D3_xxx_n" (es. "D3_TER_01"= zona "D3" in Terranuova capoluogo contraddistinta col numero 01).

Per ogni area "D3_xxx_n" un'apposita scheda allegata individua il perimetro del comparto edilizio.

L'edificazione potrà essere subordinata alla preventiva approvazione di un piano di iniziativa privata o attuata mediante interventi diretti così come indicato nelle rispettive schede della "Disciplina della Perequazione".

L'attuazione del comparto comprende tutte le opere ivi previste, compresi i sistemi infrastrutturali che ne fanno parte mediante piano attuativo convenzionato di iniziativa privata.

Ogni intervento, ricadente in tali aree, è subordinato al mantenimento e miglioramento del tipo di attività preesistente o subentrante.

Nel caso in cui l'attività produttiva preesistente sia cessata o venga a cessare, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo.

Interventi di ristrutturazione con la formazione di più unità immobiliari sono ammessi solo tramite piano di recupero, e riqualificazione urbanistica con contestuale variante al RU dell'intera area produttiva, o interventi di rigenerazione urbana.

All'interno del perimetro di ogni comparto, soggetto a piano attuativo, dovranno essere ricavati i seguenti spazi minimi da destinare ad uso pubblico:

parcheggi pubbliciNella quantità indicata nell’apposito articolo relativo alla
dotazione dei parcheggi (art.13)
opere di urbanizzazione secondaria10 m² per ogni 30 m² di SUL da edificare

Qualora all'interno del comparto siano previste, dallo strumento urbanistico, quantità superiori di aree destinate all'uso pubblico esse dovranno comunque essere realizzate dai soggetti attuatori.

Qualora dette aree non siano previste all'interno del comparto, in luogo della cessione delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria potrà essere prevista la monetizzazione delle stesse con valori uguali ai quelli attribuiti dall'amministrazione comunale ai fini dell'applicazione dell'imposta sul patrimonio immobiliare.

Art. 40 LE SOTTOZONE " D4" (*10)

Le sottozone "D4" rappresentano le parti del territorio prevalentemente produttive totalmente edificate.

In relazione ad interventi di particolare rilevanza o complessità urbanistica la richiesta dei titoli abilitativi dovrà essere integrata da un progetto di inserimento ambientale esteso ad un'area urbanisticamente significativa.

Interventi edilizi ammessi:

  • - Manutenzione Ordinaria
  • - Manutenzione Straordinaria
  • - Restauro e Risanamento Conservativo
  • - Ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva;
  • - Sostituzione Edilizia

Gli interventi di ristrutturazione e sostituzione edilizia, dovranno comunque rispettare le quantità minime di parcheggio privato previste dalle vigenti disposizioni legislative e dalle presenti NTA.

Per le attività esistenti alla data di adozione del R.U. è ammesso un incremento della SUL pari al 30% della SUL esistente, anche in deroga ai parametri edilizi disciplinati dall'art.35 per le zone D, a condizione che detti incrementi siano funzionali al migliore svolgimento e/o al potenziamento delle attività insediate e purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:

  • - non venga alterata la sagoma dell'edificio;
  • - non vi sia incremento della superficie coperta (Sc);
  • - il rapporto di occupazione del sottosuolo (Ros) sia inferiore al 60%;
  • - siano garantite le dotazioni minime di parcheggio privato previste dalla legislazione vigente e dalle presenti NTA.

All'interno delle superfici coperte esistenti sono comunque ammissibili ampliamenti di SUL a condizione che non comportino modifica dell'involucro edilizio autorizzato alla data di adozione del presente RU (11.11.2013); detti interventi, sono subordinati alla verifica degli standard delle aree a parcheggio.

Art. 41 LE SOTTOZONE " D5" (*10)

Le sottozone "D5" rappresentano le parti del territorio prevalentemente produttive dell'area Poggilupi, totalmente edificate prive di potenzialità edificatoria, caratterizzate da una tipologia puntuale prefabbricata. L'area presenta un evidente stato di degrado architettonico e paesaggistico.

In relazione ad interventi di particolare rilevanza o complessità urbanistica la richiesta dei titoli abilitativi dovrà essere integrata da un progetto di inserimento ambientale esteso ad un'area urbanisticamente significativa.

Interventi edilizi ammessi:

  • - Manutenzione Ordinaria
  • - Manutenzione Straordinaria
  • - Restauro e Risanamento Conservativo

Le sottozone "D5" rappresentano le parti del territorio prevalentemente produttive dell'area Poggilupi, totalmente edificate prive di potenzialità edificatoria, caratterizzate da una tipologia puntuale prefabbricata. L'area presenta un evidente stato di degrado architettonico e paesaggistico.

In relazione ad interventi di particolare rilevanza o complessità urbanistica la richiesta dei titoli abilitativi dovrà essere integrata da un progetto di inserimento ambientale esteso ad un'area urbanisticamente significativa.

Interventi edilizi ammessi:

  • - Manutenzione Ordinaria
  • - Manutenzione Straordinaria
  • - Restauro e Risanamento Conservativo
  • - Ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva;
  • - Sostituzione Edilizia

Per le attività esistenti alla data di adozione del R.U. sarà ammessa la possibilità di incrementare la superficie coperta "una tantum" del 15% anche in esubero ai parametri edilizi disciplinati all'art.35 per le zone D, a condizione che detti ampliamenti siano funzionali al migliore svolgimento e/o al potenziamento delle attività insediate.

L'incremento è subordinato alla presentazione di un progetto unitario per ogni corpo di fabbrica esistente assoggettato al parere favorevole della commissione paesaggistica.

Gli interventi di sostituzione edilizia o comunque quelli che comportano incremento di SUL sono ammissibili a condizione che vengano cedute le aree necessarie all'ampliamento della SP11 pari a una porzione di resede profonda 10 metri ed alla realizzazione di viabilità e parcheggi come previsti dagli elaborati di RU.

Ove la viabilità e parcheggi, in fregio alla SP11, risultino già realizzati, oltre alla cessione delle aree di cui al comma precedente se ne prescrive la sola manutenzione straordinaria.

Con apposita convenzione verranno disciplinati gli interventi di cui sopra.

All'interno delle superfici coperte esistenti sono comunque ammissibili ampliamenti di SUL a condizione che non comportino modifica dell'involucro edilizio autorizzato alla data di adozione del presente RU (11.11.2013); detti interventi, sono subordinati alla verifica degli standard delle aree a parcheggio.

Art. 42 LE SOTTOZONE " DR" - AREE DI TRASFORMAZIONE E RECUPERO VALVIGNA - AREE GRAVEMENTE COMPROMESSE O DEGRADATE

Le sottozone "DR" - "Valvigna" sono costituite da aree produttive, realizzate dagli anni sessanta in poi in assenza di adeguati strumenti di pianificazione, ove si rilevano situazioni di parziale o totale degrado edilizio ed urbanistico. In tali ambiti sono state individuate unità minime di intervento nelle quali è possibile procedere all'attuazione delle previsioni tramite interventi diretti convenzionati o Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata.

Le sottozone "DR" sono assimilabili alle zone classificate "D"ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n.1444, prevalentemente individuate nei "sistemi funzionali" del PS come "la produzione" e comprese nella disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art.55 della L.R.1/2005.

Al fine di favorire la riqualificazione urbanistica l'Amministrazione Comunale ha provveduto a redigere un apposito studio dell'area (Approvato con DGC n.106/2006), che costituisce elemento di guida ed indirizzo per la redazione dei successivi atti necessari ad attivare i processi di trasformazione.

L'area in oggetto è suddivisa in unità minime di intervento individuate da appositi perimetri con pedice alfabetico (DR_VAL_X), all'interno delle quali si dovrà intervenire in maniera unitaria ed omogenea. Tali aree sono definite come comparti edificatori. La perimetrazione dei comparti potrà subire lievi modifiche a seguito di motivate esigenze e/o riallineamento ai confini catastali, nel limite massimo del cinque per cento della superficie territoriale del comparto, a condizione che si individuino comunque ambiti di intervento organici e funzionali ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

L'attuazione delle previsioni è subordinata a:

  • - realizzazione, di tutte le opere di infrastrutturazione comprese tra il comparto ed il nuovo tracciato della strada regionale 69;
  • - cessione delle aree di proprietà riferite all'intervento di cui sopra;
  • - approvazione di apposita convenzione tra il Comune ed il soggetto promotore dell'intervento.

Tale convenzione disciplinerà la realizzazione degli interventi conformemente al progetto presentato e la modalità di realizzazione dei sistemi infrastrutturali necessari, fissando le garanzie e le penalità a carico dei richiedenti il titolo abilitativo in caso di inadempienza.

Gli interventi previsti nelle unità minime di intervento dovranno rispettare i seguenti indici e parametri edilizi:

  • - R.C. Max = 40% da calcolarsi su tutta la superficie del comparto;
  • - H. Max 12,00 ml.
  • - Distanza minima dei fabbricati tra loro ml. 10,00;
  • - Distanza minima dai confini ml. 5,00;

Nelle aree oggetto di opere di infrastrutturazione comprese tra l'area produttiva (zona "D" del DM 1444/68) ed il nuovo tracciato della SR n 69, limitatamente alle attività produttive di grandi dimensioni (DM 18.04.2005), è consentita la realizzazione strutture a servizio delle stesse nei seguenti limiti:

  • - Superficie Coperta SC massima di 30 m² per comparto ad attività insediata;
  • - area di occupazione tangente alla zona D per una profondità massima di ml 5;

La richiesta di titolo abilitativo dovrà essere comprensiva del "progetto definitivo" di viabilità, parcheggi ed i fili fissi dei fabbricati fronte strada, così come individuati nello studio di riqualificazione urbanistica di cui al terzo paragrafo del presente articolo.

Per favorire l'eliminazione dell'attuale degrado edilizio ed urbanistico, vengono incentivati gli interventi che prevedano la demolizione totale degli attuali opifici fatiscenti, incongrui, esistenti all'interno del comparto, impropriamente posizionati rispetto alle previsioni urbanistiche in quanto posti nel corridoio infrastrutturale tra la zona D e la futura strada regionale n.69.

L'incentivo di cui sopra è stabilito come incremento del Rapporto di Copertura. Tale incremento non potrà comunque superare il limite massimo del 50% di RC.

I benefici di cui sopra saranno concessi agli interventi che produrranno un effettivo recupero edilizio ed urbanistico dell'area in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi strategici del Piano.

In assenza di interventi di riqualificazione e recupero che comprendano l'intera area compresa all'interno delle singole unità minime di intervento sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti;
  • - realizzazione di volumi tecnici funzionali all'esercizio della attività insediata al momento della adozione del R.U.
  • - Gli interventi di cui sopra non potranno comportare aumento del numero di unità immobiliari né cambi di destinazione d'uso.

Per gli edifici compresi nella fascia delle attrezzature viarie (tra la zona D e la futura strada regionale n. 69), in assenza degli interventi di riqualificazione di cui al comma precedente, saranno ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria o interventi igienico-sanitari-ambientali, tesi alla messa in sicurezza degli ambienti di lavoro.

Fatto salvo quanto sopra, negli edifici esistenti realizzati a seguito dell'approvazione del PRG di cui alla Delibera della Giunta Regionale n 988 del 30.01.1984, ed esterni alla fascia di rispetto stradale di ml 60 dal nastro autostradale "corridoio infrastrutturale", interposto tra la corsia autostradale e l'area produttiva industriale di Valvigna, (successivamente integrata con l'accordo di pianificazione di cui al Decreto della Regione Toscana n. 47/2000), si consente la modifica della destinazione d'uso e nel rispetto degli standard richiesti, condizionato alle seguanti disposizioni:

  • - cessione delle aree di proprietà riferite all'intervento di cui progetto Approvato con DGC n.106/2006);
  • - approvazione di apposita convenzione tra il Comune ed il soggetto promotore dell'intervento.
  • - Non saranno comunque consentiti nuovi accessi sulla viabilità provinciale

Per ogni singola unità minima di intervento si rimanda ad apposita schedatura DR_VAL_X all'interno de "La disciplina della perequazione".

Nel rispetto delle prescrizioni del PIT gli interventi di trasformazione sono auspicabili a condizione che:

  • - non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio;
  • - recuperino e riqualifichino le qualità percettive delle visuali verso i contesti di valore paesaggistici;
  • - non incrementino l'attuale ingombro visivo nell'ambito degli interventi edilizi di demolizione e ricostruzione;

Gli interventi infrastrutturali e le opere ad essi connesse dovranno garantire soluzioni tecnologiche che assicurino la migliore integrazione paesaggistica rispetto agli assetti morfologici dei luoghi e della rete viaria storica esistente, minimizzando l'interferenza visiva con il valore estetico-percettivo.

Saranno stabiliti dal "progetto definitivo": Il disegno urbanistico delle opere di infrastrutturazione collocate tra i comparti e il nuovo tracciato a carattere descrittivo; l'esatta individuazione delle superfici a parcheggi, sede stradale, verde e pista ciclabile.

Per le finalità di cui sopra e per quanto non esplicitamente definito in merito agli aspetti idrologico-idraulico e/o quote di riferimento progetto PRU, sono tuttavia consentiti accordi integrativi e sostitutivi di cui al combinato disposto degli artt. 9-11 della l. 241/90.

Art. 43 LE SOTTOZONE "DC" - AREE DI TRASFORMAZIONE E RECUPERO (*10)

Le sottozone "DC" sono, prevalentemente, costituite da ambiti liberi o edificati, ove si rilevano situazioni di parziale o totale degrado edilizio ed urbanistico.

Le sottozone "DC" sono assimilabili alle zone classificate "D" ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n.1444, prevalentemente individuate nei "sistemi funzionali" del PS come "la produzione" e comprese nella disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art.55 della L.R.1/2005.

In tali ambiti sono state individuate unità minime di intervento nelle quali è possibile procedere all'attuazione delle previsioni tramite interventi diretti, interventi diretti convenzionati o Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata.

L'edificazione in tali sottozone si realizza attraverso le unità minime di cui al comma precedente che prevedono oltre alle aree edificabili, anche aree destinate a parcheggi, verde, o altre attrezzature di interesse pubblico che dovranno essere cedute al Comune sulla base di apposita convenzione.

Le sottozone "DC" sono rappresentate negli elaborati grafici di RU con apposita retinatura e specifica aggiunta al pedice che ne individua il luogo e il numero progressivo "DC_XXX_n" (es. "DC_VAL_01" = zona "DC" in località Valvigna contraddistinta col numero 01).

Per ogni sottozona "DC" è allegata apposita scheda contenente le unità minime di intervento, i parametri edilizi ed urbanistici e le altre condizioni da rispettare nell'edificazione nonché la individuazione delle infrastrutture e/o attrezzature di interesse pubblico da realizzare e cedere al Comune con le modalità indicate sulla scheda stessa.

Il numero dei piani e le altezze massime sono da ritenere il parametro massimo consentito e non quello cui obbligatoriamente conformarsi.

Per ogni intervento che comporti nuova costruzione o incremento della SUL dovranno essere reperite aree per parcheggio privato all'interno del lotto o dell'edificio nei minimi stabiliti dalle leggi vigenti e dalle presenti N.T.A.

In assenza delle previsioni legate alle unità minime di intervento sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti;
  • - realizzazione di volumi tecnici necessari allo svolgimento delle attività insediate.

L'attuazione delle previsioni è inoltre soggetta alle seguenti ulteriori prescrizioni:

  • - dovrà essere garantita una superficie minima pari al 20% delle aree del comparto da sistemare a verde con essenze autotoctone o naturalizzate da lungo tempo;
  • - le aree destinate a parcheggio dovranno essere alberate con essenze autotoctone o naturalizzate da lungo tempo.
Ultima modifica Venerdì, 23 Settembre, 2022 - 14:31