Norme tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 85 NORME PER TUTELA DELLE FALDE ACQUIFERE, DEI CORSI D'ACQUA E PER LA DIFESA DAL RISCHIO IDRAULICO

Allo scopo di disciplinare l'uso delle acque sotterranee a fini domestici si applicano le seguenti norme:

  • - per i nuovi insediamenti residenziali e/o produttivi potrà essere realizzato un unico pozzo ad uso condominiale per ogni comparto previsto. L'Amministrazione Comunale potrà derogare a tale norma in caso di comprovate esigenze tecniche su espresso parere di tecnico abilitato.
  • - Tutti i nuovi interventi edilizi dovranno rispettare le norme di riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale previste dalle vigenti disposizioni. In particolare è fatto obbligo di:
  • - lasciare una superficie permeabile di almeno il 25% di quella fondiaria nel caso di realizzazione di nuovi edifici;
  • - le nuove sistemazioni pubbliche e private per parcheggi, piazzali, viabilità carrabile e pedonale dovranno consentire l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque quando ciò non contrasti con esigenze di tutela storica o paesistica;
  • - ogni volta che le condizioni ambientali lo consentano si dovrà cercare di convogliare le acque piovane su superfici permeabili adiacenti evitando di interessare condotti fognari o corsi d'acqua.

Al fine di ridurre la quantità di l'afflusso delle acque ai corpi ricettori, in alcune aree di nuova edificazione, sono previste casse di laminazione e/o compensazione di dimensioni tali da non produrre effetti negativi rispetto alla situazione preesistente. La tipologia costruttiva e gli organi di adduzione e scarico dovranno essere dimensionati e scelti dai soggetti richiedenti le autorizzazioni e dovranno essere tali da garantire l'invarianza idraulica: la portata al colmo di piena risultante dal drenaggio dell'area prima e dopo la trasformazione dell'uso del suolo deve rimanere costante. La valutazione deve essere condotta valutando un evento con un tempo di ritorno uguale o maggiore di 25 anni.

La tipologia dei manufatti di cui sopra dovrà essere eseguita in modo da non creare profonde alterazioni agli assetti orografici e morfologici.

Nel caso auspicabile in cui la tipologia di vasca sia in terra a bacino di accumulo sarà necessario che, in assenza di evento piovoso, possa essere utilizzata come spazio verde senza pericolo per la popolazione. La modalità di manutenzione ed utilizzo di dette opere sarà fissata in convenzione.

In suddette aree si prescrive inoltre una percentuale di superficie permeabile come riportato nelle schede di comparto.

Le acque meteoriche provenienti dai cortili e in genere dai suoli pavimentati di pertinenza di edifici, debbono essere convogliate nel sistema di smaltimento delle acque bianche secondo le prescrizioni impartite dal Comune e/o dall'Ente Gestore..

Le acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici potranno essere, in alternativa:

  • a) reimmesse nel sottosuolo attraverso qualunque dispositivo che consenta la dispersione;
  • b) recuperate tramite vasche o serbatoi di raccolta, al fine del loro riutilizzo nel ciclo dell'impiantistica idraulica.

Per quanto riguarda la difesa dal rischio idraulico e la tutela dei corsi d'acqua si applicano, su tutto il territorio comunale le norme di cui all'articolo del Piano Strutturale riferito alle "Disposizioni relative al contesto idraulico" che adottano le seguenti norme di carattere idraulico:

> R. D. 8 maggio 1904 n. 368 "Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi";

> R.D. 25 luglio 1904 n.523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

> D.L. 180/89 e successive modifiche;

> D.P.C.M. n. 226 del 5/11/99 "Approvazione del Piano stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico del bacino del fiume Arno" e successive modifiche;

> D.P.C.M. 6 maggio 2005 "Approvazione del piano di bacino del fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico" (GU n. 230 del 3-10-2005);

> Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana approvato dal Consiglio regionale il 27 marzo 2015 con delibera n. 37;

> DPGR N°53/R del 25/ottobre/2011 (Regolamento di attuazione dell'art.62 della LR 1/2005).

> Legge Regionale 21 maggio 2012, n°21 - Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua.

A fini della salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano perimetrate ai sensi dell'articolo 94 comma 4 del D.Lgs 152/2006 sono vietati gli insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

  • a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
  • b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  • c) spargimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
  • d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade.
  • e) aree cimiteriali;
  • f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
  • g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali/quantitative della risorsa idrica;
  • h) gestione di rifiuti;
  • i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
  • l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
  • m) pozzi perdenti;
  • n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. É comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Per gli insediamenti o le attività di cui al comma precedente, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:

  • a) fognature;
  • b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
  • c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
  • d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.

L' ente gestore del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n 3 Medio Valdarno è tenuto alla vigilanza delle disposizioni di cui al 4 comma del D.Lgs 152/2006 .

Ultima modifica Venerdì, 23 Settembre, 2022 - 14:31