Norme tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 77 ZONE DI RISPETTO STRADALE - CARATTERISTICHE DELLA VIABILITA'

Tali aree sono identificate con apposita retinatura nelle tavole del R.U. Esse interessano fasce laterali degli assi viari ove sono vietate nuove costruzioni.

Tali zone sono destinate ad eventuali ampliamenti della viabilità esistente, a nuove strade, a corsie di servizio, ad aree di parcheggio pubblico, percorsi pedonali o ciclabili e verde di arredo.

Nelle strade di progetto, la zona di rispetto stradale equivale a corridoio infrastrutturale entro il quale la viabilità potrà essere realizzata, anche in difformità alla indicazione grafica indicata nel RU, senza che la stessa necessiti di una nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, così come prescritto da 2° comma dell'articolo 12 del DPR.327/2001.

Le norme di cui al vigente codice della strada trovano comunque applicazione ancorché non sia stata individuata la relativa fascia di rispetto.

Le aree di cui al presente sono classificate come "E" per quanto riguarda la loro possibile utilizzazione al fine del raggiungimento delle superfici aziendali.

Negli edifici esistenti all'interno di tali ambiti sono ammessi i seguenti interventi:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro;
  • - ristrutturazione edilizia nei limiti eventualmente consentiti dalla contigua sottozona agricola purché gli stessi non comportino avanzamenti verso il fronte stradale;
  • - sostituzione edilizia nei limiti eventualmente consentiti dalla contigua sottozona agricola, purché la ricostruzione venga eseguita al di fuori della fascia di rispetto.

Nelle aree di rispetto stradale del Casello Autostradale A1-Valdarno sono consentiti interventi pertinenziali a servizio della rete autostradale (istallazione temporanea per alloggi, ricovero attrezzi, depositi materiali ecc.), previa verifica di compatibilità architettonica, paesaggistica e pericolosità idrologica-idraulica.

In deroga a quanto di seguito disciplinato è consentita l'istallazione di impianti fotovoltaici esclusuvamente sulla copertura degli edifici.

Negli ambiti di rispetto stradale, ad esclusione delle aree di rispetto del casello autostradale A1-Valdarno, non è consentita l'istallazione di impianti fotovoltaici.

L'Amministrazione Comunale con apposita deliberazione potrà individuare, lungo le fasce di rispetto stradale, aree per la distribuzione dei carburanti nel rispetto dei seguenti vincoli, prescrizioni e parametri:

  • a) Gli impianti di distribuzione carburanti dovranno essere realizzati in aree idonee ad assolvere sia le funzioni di servizio nei confronti della utenza itinerante che di quella abituale. Al fine di fornire un servizio completo per l'utenza, gli impianti potranno essere integrati da attività complementari di servizio quali locali per la gestione, assistenza meccanica, strutture per shop, bar etc, per una superficie massima di 150 m² di SUL ed a condizione che tali attività siano compatibili con gli spazi a disposizione e con le vigenti normative e con i regolamenti locali. L'ubicazione dovrà essere tale da garantire la compatibilità tra l'impianto ed il sito. Le strutture dell'impianto non dovranno impedire la visualizzazione, anche parziale, di beni di interesse storico ed architettonico, urbanistico e paesaggistico. L'ubicazione di tali strutture dovrà essere tale da non comportare, nella realizzazione dell'impianto, movimenti di terra tali da alterare, in modo significativo, l'assetto idro-morfologico della zona e del sito medesimo. L'ubicazione dovrà inoltre essere tale da non creare intralcio al traffico stradale, comunque nel rispetto del D lgs n.5 del 30/4/92 (nuovo codice della strada) e successivo regolamento di esecuzione.
  • b) La superficie minima di ciascuna area non dovrà essere inferiore a quella minima stabilita dal Piano Regionale in materia di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione e non superiore a m².3.000 (tremila).
  • c) La richiesta relativa alla realizzazione di impianti viene autorizzata dal competente organo comunale. Qualora essa comporti variazioni al vigente strumento urbanistico lo stesso dovrà essere adeguato con le procedure previste dalle vigenti disposizioni.
  • d) In tutte le localizzazioni esterne al territorio urbanizzato e nelle aree sottoposte a tutele paesistiche, al fine di favorire l'integrazione con l'ambiente, si dovrà prevedere lungo i lati non destinati agli accessi, quale opera di mitigazione dell'impatto visivo, una fascia della larghezza minima di ml. 5,00 da mantenersi a verde e piantumata con essenze autoctone di tipo arbustivo, cespugli e ad alto fusto, compatibilmente con le disposizioni del Codice della strada e relativo regolamento di attuazione. In tutto il piazzale deve essere prevista la raccolta delle acque di "prima pioggia" (orientativamente i primi 10 minuti di pioggia; le acque di prima pioggia e le acque nere devono essere convogliate ad un depuratore pubblico o, in alternativa, ad idoneo impianto privato).

Il R.U. individua, con apposita simbologia, le viabilità con piste ciclabili.

Le nuove viabilità previste nello strumento urbanistico dovranno rispettare le seguenti minime condizioni:

  • - carreggiata stradale minima mt.7,00;
  • - almeno 2 marciapiedi di larghezza utile minima mt.1,50;
  • - alberature di tipo autoctono su almeno un lato della viabilità con fascia di rispetto di almeno mt.1,50;
  • - piste ciclabili di larghezza minima mt.2,00 laddove indicate nello strumento urbanistico.

Lungo i percorsi ciclabili è ammessa la creazione di spazi di sosta con le relative attrezzature (panchine, tavoli per pic-nic, contenitori per rifiuti, attrezzature per griglie, ecc.), che dovranno essere realizzate con materiali idonei ed efficacemente integrate nei caratteri dell'ambiente e del paesaggio.

L'amministrazione Comunale potrà, con specifico provvedimento, derogare a dette disposizioni, in caso di particolari complessità tecniche legate alla natura o alla morfologia del terreno.

Ultima modifica Venerdì, 23 Settembre, 2022 - 14:31