Norme tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 75 VERDE DI RISPETTO STRADALE E FLUVIALE (*09)

Sono le aree, pubbliche o private, identificate con apposita retinatura nelle tavole del R.U, "di pertinenza":

  • - di strade che svolgono un ruolo importante di valorizzazione del decoro urbano delle stesse.
  • - del reticolo dei fiumi, dei torrenti e dei canali che assume, insieme al sistema idrografico, una funzione di connessione tra le diverse parti del territorio.

Ambito Stradale

Per il verde di arredo stradale è prescritta la realizzazione di filari alberati in modo da consentire l'abbattimento degli impatti di tipo atmosferico, acustico e visivo, dovuti al traffico veicolare. In queste aree è sempre consentita la realizzazione di ampliamenti della viabilità esistente, di nuove strade ed opere ad esse correlate, di corsie di servizio, aree di parcheggio pubblico, parcheggi a raso e di percorsi pedonali e ciclabili.

Le aree indicate come verde di arredo stradale sono considerate "fasce di rispetto" della maglia stradale e pertanto sono inedificabili per qualsiasi tipo di costruzione, salvo quanto prescritto al comma precedente.

Ambito Fluviale

Per il verde fluviale è prescritta la rinaturalizzazione delle sponde con opere volte a mantenere e ripristinare la vegetazione ripariale originaria e a migliorarne le caratteristiche vegetazionali. In tali aree è ammessa la realizzazione di percorsi per lo svago ed il tempo libero (pedonali e ciclabili).

Le aree indicate come verde fluviale sono considerate "fasce di rispetto" del sistema idrografico e pertanto sono inedificabili per qualsiasi tipo di costruzione.

Le aree di cui al presente articolo sono assimilabili a zone "E" per quanto riguarda la loro possibile utilizzazione al fine del raggiungimento delle superfici aziendali.

Negli edifici esistenti all'interno di tali ambiti sono ammessi i seguenti interventi:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro;
  • - ristrutturazione edilizia con esclusione delle addizioni funzionali, dei mutamenti di destinazione d'uso e di incremento delle unità immobiliari;
  • - sostituzione edilizia nei limiti eventualmente consentiti dalla contigua sottozona agricola, purché la ricostruzione venga eseguita nelle immediate vicinanze ma al di fuori dell'area classificata come verde di rispetto.
Ultima modifica Venerdì, 23 Settembre, 2022 - 14:31