Norme tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 74 ZONE "E9" - ZONE PERIURBANE

Sono "aree Periurbane" le aree prossime alla città e ai centri abitati in cui il territorio urbano e quello agricolo si compenetrano e si uniscono in maniera disorganica non assimilabili al territorio rurale quale campagna aperta.

Sono identificabili quali aree agricole immediatamente prossime ai centri abitati, ma esterni al perimetro dei centri abitati stessi, così come individuati dal secondo comma lettera b) dell'art. 55 della LR 01/2005.

In tali aree non sono previsti nuovi assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio. Le aree "aree Periurbane" potranno essere oggetto della ricollocazione delle nuove previsioni insediative, qualora le previsioni insediative contenute nel regolamento siano decadute ai sensi dell'art.3 del presente regolamento.

In tali zone sono vietati gli interventi di nuova costruzione.

Le aree di cui al presente articolo sono utilizzabili al fine del raggiungimento delle superfici agricole aziendali minime.

Negli edifici all'interno di tali ambiti "zona E9" sono ammessi i seguenti interventi:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
Ultima modifica Venerdì, 23 Settembre, 2022 - 14:31