Norme tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 73 VERDE PUBBLICO

Comprendono zone del territorio comunale già destinate o da destinare a parchi urbani e di quartiere, giardini, zone a verde, per il tempo libero, lo svago e la ricreazione.

In tali aree non è ammessa la realizzazione di nessun tipo di manufatto.

All'interno di tali aree è ammessa la realizzazione di: opere a rete, cabine elettriche e di decompressione gas od altri volumi tecnici di interesse pubblico.

Negli edifici privati esistenti in tali zone sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro senza modificazione delle attuali destinazione d'uso.

Le nuove piantumazioni dovranno essere realizzate con essenze indigene o naturalizzate da lungo tempo nel paesaggio. Anche tutti gli altri elementi costituenti la struttura e le attrezzature del parco o del giardino quali: muri a retta, recinzioni, pavimentazioni etc. dovranno essere realizzati con materiali e forme coerenti con quelle sedimentate nell'ambiente.

Ultima modifica Venerdì, 23 Settembre, 2022 - 14:31