Norme tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 64 L'AREA DELLE BALZE

Le seguenti disposizioni si applicano alle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola comprese all'interno della "Perimetrazione della Area A.N.P.I.L. delle Balze" così come riportata nell'apposita perimetrazione di Regolamento Urbanistico. Il perimetro individuato comprende, talvolta al suo interno, centri ed aggregati con propria disciplina del sistema insediativo (zone "A", "B", "C", "D", "F" o zone speciali). In questo caso la disciplina del sistema insediativo prevale su quella di cui al presente articolo.

La disciplina degli interventi edilizi e di trasformazione all'interno del perimetro di cui sopra è precisata nelle N.T.A. relative alle varie sottozone di tipo agricolo individuate nel R.U.

Le norme, indicazioni e prescrizioni contenute nel presente articolo costituiscono ulteriore precisazione ed approfondimento della disciplina urbanistica e, in quanto tali, in caso di difformità, prevalgono sulla norma indicata nella specifica sottozona.

Le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola poste all'interno dell'A.N.P.I.L. Le Balze sono soggette a regole generali finalizzate alla conservazione ed alla conoscenza del paesaggio caratterizzato dalla componente geomorfologia delle balze e dei pilastri d'erosione.

In queste aree:

1)- sono consentiti i seguenti interventi:

  • - il recupero del patrimonio edilizio rurale di interesse storico e testimoniale;
  • - gli interventi di demolizione di volumetrie in contrasto con l'ambiente ed il paesaggio promuovendo la loro sostituzione con strutture tipologiche ed architettoniche coerenti con i caratteri degli edifici di antica formazione:
  • - l'avviamento dei boschi all'alto fusto;
  • - la tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi così come disciplinate dal D.P.G.R. 08/08/2003 n° 48/R art. 55, 56, includendo tra le piante elencate al comma 1 lettera "a" dell'art. 55 anche i Morus sp.pl. gelsi con diametro maggiore di 40 cm.;
  • - la piantumazione di specie autoctone;
  • - il controllo dell'espansione e della presenza di specie arboree di sostituzione di scarso significato naturalistico ed in particolare della Robinia pseudoacacia e Ailanthus altissima;
  • - il mantenimento della vegetazione riparia e la ceduazione delle piante che limitano il regolare deflusso delle acque in alveo;
  • - la copertura vegetale del suolo con la conservazione del cotico erboso nei seminativi, compatibilmente con le esigenze produttive aziendali agrarie;
  • - la salvaguardia degli habitat idonei alla riproduzione de alla sosta delle specie faunistiche;
  • - la creazione di spazi ed attrezzature per attività turistico-ricreative e didattiche per la conoscenza dei luoghi alle seguenti condizioni:

* privilegiare il recupero del patrimonio edilizio esistente;

* siano interventi finalizzati al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione paesaggistica di specifici ambiti territoriali e che comunque non alterino la struttura del paesaggio;

* siano utilizzate tecniche edilizie sostenibili ai sensi dell'articolo 218 della L.R.65/2014;

  • - realizzazione di vasche di accumulo per la raccolta delle acque meteoriche prima dell'immissione delle stesse nella rete scolante per il successivo utilizzo per attività colturali o per gli impianti igienico sanitari delle abitazioni presenti con una volumetria minima di lt.100 per ogni m² / di superficie coperta.

2)- Sono inderogabilmente vietati:

  • - l'apertura di nuove strade, fatta salva la tipologia campestre in terra battuta e manti in ghiaia e fatti salvi casi particolari che dovranno essere approvati dalla Commissione degli Esperti;
  • - i movimenti che modifichino i profili dei terreni sommitali e al piede della balza;
  • - la demolizione anche parziale delle formazioni verticali;
  • - la modifica alla forma dei campi, alla rete scolante (se non per introdurre miglioramenti ambientali e a condizione che questi non alterino la struttura generale originaria), ai terrazzamenti ed ai ciglionamenti, la sostituzione delle colture tradizionali, la conversione dei seminativi a vigneti quando questi determinino il cambiamento morfologico del luogo o necessitino di lavorazioni profonde per il loro insediamento e non tengano conto delle pendenze posizionando l'andamento dei filari a rittochino;
  • - alla base dei "pilastri", ampliamenti dei coltivi ed il ripristino delle coltivazione su superfici abbandonate da almeno 5 anni in cui si sia insediato il bosco così come definito dalla L.R.39/2000 e sue varianti.
  • - l'edificazione o il posizionamento di qualsiasi manufatto dalla base dei "pilastri " sino a che il terreno non assuma un andamento morfologico sub-pianeggiante (pendenza lt15%);
  • - all'interno di un'area di 10 ml dai corsi d'acqua (area di rispetto, a partire dal piede dell'argine o dal ciglio di sponda a seconda che i corsi d'acqua siano o non siano arginati), qualsiasi deposito di materiali, qualsiasi coltivazione (compresi orti familiari), la esecuzione di recinti per animali domestici;
  • - all'interno dei corpi idrici, qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati nonché nuova immissione diretta delle acque superficiali derivanti dal reticolo idrico o dal convogliamento delle acque meteoriche dei pluviali di fabbricati senza che vengano attuati accorgimenti tecnici tali da non arrecare danno o pericolo di erosione delle sponde.

3)- E' fatto obbligo di:

  • - non variare o interrompere il deflusso superficiale delle acque nei fossi o nei canali facenti parte del reticolo idraulico storico senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate;
  • - non effettuare lavorazioni del terreno in prossimità dei fossi campestri quando la morfologia dei coltivi risulti con pendenza maggiore del 10%, attivando un rispetto minimo di non lavorazione di m. 0,5 - 1 a seconda che si effettuino rispettivamente lavorazioni manuali o meccaniche. Tali fasce dovranno essere regolarmente sfalciate dai proprietari frontisti con divieto di impiego di prodotti diserbanti, salvo prodotti registrati di legge a tale scopo;
  • effettuare periodici interventi di pulizia e mantenimento dei fossi lungo la rete viaria per evitare fenomeni di invasione delle sedi stradali, a cura dei conduttori dei fondi agricoli frontisti, evitando lavorazioni del terreno e mantenendo a prato una fascia di rispetto da ml. 1 a 4 a seconda delle classi di pendenza dei corrispondenti coltivi (ml. 1, pendenza lt15%; ml. 2, pendenza lt110%, ml. 3, pendenza lt120%, ml. 4 per pendenze superiori);
  • - adeguare gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilabili che non recapitino in pubblica fognatura secondo le normative vigenti (D. Lgs 11-05-1999 n° 152 e L.R. 21-12-2001 n° 64) e secondo le modalità del Regolamento Edilizio.

All'interno dell'area delle Balze sono stati individuati ambiti che, per le loro rilevanti caratteristiche paesaggistico-ambientali o per una particolare morfologia, sono da assoggettare a norme più restrittive che garantiscano ulteriore tutela.

Tali ambiti, in rapporto ai loro diversi gradi di interesse, sono stati identificati come "area 0" ed "area 1" e sono assoggettati alla seguente ulteriore normativa:

Nelle "aree 0" e "aree 1", fatte salve le diverse attività esistenti, è ammessa esclusivamente l'attività agricola e quella di fruizione del territorio naturale.

Nelle "aree 0" :

1)- E' vietata:

  • - la realizzazione di nuove costruzioni con qualsiasi destinazione, comprese le piscine;
  • - la realizzazione annessi di qualsiasi tipo fatta eccezione per i manufatti precari temporanei eventualmente previsti nella rispettiva sottozona agricola;
  • - la realizzazione di nuove strade e la realizzazione di manti in conglomerato bituminoso nelle strade che ne sono attualmente sprovviste. Le strade esistenti dovranno essere mantenute agibili con inerti e/o stabilizzanti compatibili cromaticamente con il contesto. Per esigenze di fruizione della viabilità e stabilità della sede stradale potranno essere usati "cementi architettonici con colore terra" o tecniche similari o innovative che non determinino discrasie visive;
  • - la esecuzione di recinzioni, specie se realizzate con materiali di recupero o che non presentino carattere di omogeneità. Per esigenze legate alla conduzione del fondo potranno essere realizzate staccionate in legno del diametro massimo di cm. 8 - 10 ed altezza massima cm. 170; con rete verde a maglia sciolta celata all'interno di una siepe mista di essenze autoctone (ligustro, viburno, alloro, ginestra, prugnolo, biancospino, acero e/o olmi contenuti mediante ceduazione ecc.). I recinti per la zootecnia potranno essere realizzati con pali di castagno o acacia e rete a maglia quadra zincata che dovrà essere rimossa a fine utilizzazione del pascolo. Sono comunque da favorire recinti elettrici (corrente continua);
  • - la piantumazione di essenze vegetali non autoctone quali Cupressus leilandi o arizonica, Prunus laurocerasus, Bambusa.
  • - allevamenti zootecnici intensivi;
  • - la realizzazione di nuove linee elettriche o telefoniche aeree. Anche nel caso di sostituzione di linee esistenti queste dovranno essere completamente interrate.

2)- Sono consentiti:

  • - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo sugli edifici esistenti nei limiti indicati nelle rispettive sottozone;
  • - il recupero degli annessi agricoli per uso agrituristico;
  • - l'installazione di depositi interrati di acqua, gas ed il posizionamento di fosse biologiche o altri impianti depuranti al servizio della abitazione, posti all'interno del resede e in rispetto delle normative vigenti in materia e delle prescrizioni previste nell'art.99 comma 4 e 5 del D.P.G.R 08/08/2003 n° 48/R (Regolamento Forestale della Toscana) anche se non subordinati dal vincolo idrogeologico;
  • - il pascolo del bestiame solo dove insistano seminativi utilizzati a prato e il cotico erboso sia presente da almeno un anno o dove il bosco, avviato all'alto fusto, sia già ben definito;
  • - la creazione di punti di sosta e di ristoro e/o didattici all'interno dei percorsi naturalistici, con strutture in legno prive di basamento fisso ed a condizione che sia fatto utilizzo di energia rinnovabile (fotovoltaico) in caso di fabbisogno di energia;
  • - il posizionamento di adeguata cartellonistica.

Nelle "aree 1"

1)- E' vietata:

  • - la realizzazione di nuove costruzioni con qualsiasi destinazione;
  • - la realizzazione annessi di qualsiasi tipo fatta eccezione: per gli annessi eccedenti le capacità produttive del fondo e per i manufatti precari di cui alla lettera a) così come stabilito nella rispettiva sottozona agricola;
  • - la realizzazione di nuove strade e la realizzazione di manti in conglomerato bituminoso nelle strade che ne sono attualmente sprovviste. Le strade esistenti dovranno essere mantenute agibili con inerti e/o stabilizzanti compatibili cromaticamente con il contesto. Per esigenze di fruizione della viabilità e stabilità della sede stradale potranno essere usati "cementi architettonici con colore terra" o tecniche similari o innovative che non determinino discrasie visive;
  • - la esecuzione di recinzioni, specie se realizzate con materiali di recupero o che non presentino carattere di omogeneità. Per esigenze legate alla conduzione del fondo potranno essere realizzate staccionate in legno del diametro massimo di cm. 8 - 10 ed altezza massima cm. 170; con rete verde a maglia sciolta celata all'interno di una siepe mista di essenze autoctone (ligustro, viburno, alloro, ginestra, prugnolo, biancospino, acero e/o olmi contenuti mediante ceduazione ecc.). I recinti per la zootecnia potranno essere realizzati con pali di castagno o acacia e rete a maglia quadra zincata che dovrà essere rimossa a fine utilizzazione del pascolo. Sono comunque da favorire recinti elettrici (corrente continua);
  • - la piantumazione di essenze vegetali non autoctone quali Cupressus leilandi o arizonica, Prunus laurocerasus, Bambusa.
  • - allevamenti zootecnici intensivi;
  • - la realizzazione di nuove linee elettriche o telefoniche aeree. Anche nel caso di sostituzione di linee esistenti queste dovranno essere completamente interrate.

2)- Sono consentiti:

  • - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo sugli edifici esistenti nei limiti indicati nelle rispettive sottozone;
  • - il recupero degli annessi agricoli per uso agrituristico;
  • - la realizzazione di annessi eccedenti le capacità produttive del fondo così come stabilito nella rispettiva sottozona agricola;
  • - la realizzazione di i manufatti precari di cui alla lettera a) della rispettiva sottozona agricola;
  • - l'installazione di depositi interrati di acqua, gas ed il posizionamento di fosse biologiche o altri impianti depuranti al servizio della abitazione, posti all'interno del resede e in rispetto delle normative vigenti in materia e delle prescrizioni previste nell'art.99 comma 4 e 5 del D.P.G.R 08/08/2003 n° 48/R (Regolamento Forestale della Toscana) anche se non subordinati dal vincolo idrogeologico;
  • - il pascolo del bestiame solo dove insistano seminativi utilizzati a prato e il cotico erboso sia presente da almeno un anno o dove il bosco, avviato all'alto fusto, sia già ben definito;
  • - la creazione di punti di sosta e di ristoro e/o didattici all'interno dei percorsi naturalistici, con strutture in legno prive di basamento fisso ed a condizione che sia fatto utilizzo di energia rinnovabile (fotovoltaico) in caso di fabbisogno di energia;
  • - il posizionamento di adeguata cartellonistica.
  • - la realizzazione di piscine, purché all'interno del resede di pertinenza della abitazione, di dimensioni non superiori a mt. 5 x 10, con colore della impermeabilizzazione interna sabbia, grigio o bianco. Il marciapiede perimetrale allo specchio d'acqua non dovrà essere superiore a ml 0,5; i materiali di pavimentazione dovranno essere in pietra con cromatismi prossimi al terreno. Per gli impianti tecnologici potrà essere permessa la costruzione di un volume completamente interrato la cui copertura dovrà celata e coperta con essenze vegetali erbacee o arbustive. Il dimensionamento non dovrà essere superiore a 12 m² e l'altezza interna non dovrà superare m 2.20. Particolare attenzione dovrà essere posta allo smaltimento delle acque che dovranno defluire, previo abbattimento dei prodotti igienizzanti e sanificanti, verso i fossi esistenti.
Ultima modifica Venerdì, 23 Settembre, 2022 - 14:31