Norme tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 58 INDIRIZZI CRITERI E PARAMETRI PER LA REDAZIONE DEI PROGRAMMI AZIENDALI PLURIANNALI DI MIGLIORAMANTO AGRICOLO AMBIENTALE

Criteri di redazione e di valutazione dei Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.)

Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale è disciplinato all'art.74 della L.R.65/2014 e relativo regolamento di attuazione - D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n° 5/R "Regolamento di attuazione del Titolo IV, capo III (Il territorio rurale)"

Nell'esercizio delle attività agricole, le aziende dotate delle superfici fondiarie minime e di caratteristiche coerenti con quelle previste nell'allegato C alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo, zona agronomica "Valdarno", possono proporre Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (P.A.P.M.A.A.) per:

  • > interventi di nuova edificazione (per uso abitativo e per uso annesso agricolo);
  • > interventi sul patrimonio edilizio esistente, con destinazione d'uso agricola, inclusi i cambi di destinazione d'uso;
  • > frazionamenti di proprietà (cessione anche parziale di azienda).

La valutazione dei P.A.P.M.A.A. deve essere effettuata avendo riguardo dei seguenti aspetti:

  • - congruità degli interventi sugli edifici esistenti e degli interventi di nuova edificazione in relazione alle finalità del programma ed alla disponibilità e destinazione di tutti gli edifici presenti, valutando, in questo contesto, la possibilità di ristrutturazione, trasferimento o ampliamento di volumetrie esistenti, quando tali interventi non siano in contrasto con le caratteristiche storico-architettoniche degli edifici;
  • - congruità degli interventi con la necessità di garantire il rispetto delle normative di settore (norme igienico-sanitarie, normative in materia di sicurezza sul lavoro, ecc.);
  • - congruità degli interventi per la tutela e la valorizzazione ambientale con la salvaguardia delle caratteristiche agricolo-ambientali preminenti nel territorio e con le caratteristiche qualitative e quantitative degli interventi urbanistico edilizi;
  • - congruità degli interventi per la tutela e la valorizzazione ambientale con le finalità di salvaguardia delle risorse acqua e suolo e con il loro corretto uso;
  • - verifica degli ordinamenti colturali attuali o previsti e delle previsioni di sviluppo aziendale collegate con le esigenze di interventi sui fabbricati sulla base di documentazione in possesso dell'azienda (schedario oleicolo, schedario viticolo, iscrizione all'Albo vigneti, domande aiuti P.A.C., contratti tabacco e barbabietola, quote latte ecc.).

Dovrà essere valutata la congruità degli interventi con le finalità produttive ed economiche dell'azienda.

Per detti interventi, in termini economici, dovranno essere considerati principalmente i seguenti parametri:

  • a) Prodotto Lordo Vendibile prima e dopo gli interventi;
  • b) Impiego di lavoro prima e dopo gli interventi.

Inoltre il P.A.P.M.A.A. deve specificare come ed in quale misura gli interventi previsti consentano il mantenimento o il miglioramento dei risultati espressi con tali parametri nell'arco di tempo di validità del P.A.P.M.A.A. stesso.

Individuazione degli interventi di miglioramento fondiario per la tutela e la valorizzazione ambientale

Gli interventi di miglioramento fondiario, dovranno essere definiti sulla base di una precisa ricognizione, effettuata nell'ambito del P.A.P.M.A.A. e riportata su adeguata base cartografica, che rappresenti gli elementi fondamentali caratterizzanti la struttura produttiva agricola ed il paesaggio agrario (terrazzamenti, rete scolante, viabilità, ecc.), il loro stato di conservazione, la presenza di situazioni di degrado o di fattori di rischio.

Gli interventi devono garantire la salvaguardia e valorizzazione degli elementi individuati e, in via prioritaria, la riduzione od eliminazione dei fattori di rischio o di degrado esistenti.

Principalmente, dovranno essere oggetto di analisi e di intervento:

  • > le sistemazioni idraulico-agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti, rete scolante superficiale, drenaggi sotterranei, ecc.), intese nella loro funzione fondamentale di salvaguardia delle risorse e come valore paesaggistico;
  • > le alberature e formazioni vegetali sia di tipo colturale che non, in particolare, quelle caratterizzanti l'assetto territoriale;
  • > la viabilità rurale esistente, specificatamente quella con funzioni di fruibilità pubblica, evitando, o, se possibile, rimovendo gli elementi che ne ostacolino la transitabilità.

Individuazione degli interventi di sistemazione ambientale da collegare al recupero di edifici che comporti il mutamento della destinazione d'uso agricola

Le pertinenze relative ad edifici per i quali si preveda il mutamento della destinazione d'uso agricola devono essere individuate, facendo riferimento a limiti e confini già esistenti (strade, fossi, ciglionamenti, siepi, ecc. ); tali pertinenze, quando la superficie a disposizione lo consenta, non devono avere dimensioni inferiori a 0.30 ha e debbono comprendere, comunque, almeno le pertinenze storiche dell'edificio (aie, resedi, ecc.).

Sono fatti salvi i casi in cui siano avvenuti frazionamenti con pertinenze inferiori a quelle indicate prima dell'entrata in vigore del P.T.C.P. di Arezzo.

Gli interventi di sistemazione ambientale nelle aree di pertinenza non inferiori ad ha 1,00 devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle risorse esistenti. In particolare gli interventi devono consentire la continuità delle aree di pertinenza con l'assetto paesistico-agrario dei luoghi, evitando la formazione di nuclei residenziali da questi separati in termini fisici (recinzioni, siepi, alberature, ecc.) e visuali.

Gli interventi devono inoltre garantire il mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché la tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica e/o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti.

Gli interventi obbligatori, previsti dalle normative vigenti a fini della prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale ai sensi di quanto sopra.

Uniformità del contenuto delle convenzioni e degli atti di obbligo

La convenzione o atto unilaterale d'obbligo, costituisce l'elemento di garanzia per la realizzazione degli interventi previsti nel P.A.P.M.A.A. e stabilisce gli impegni e obblighi da parte del richiedente secondo le disposizioni di cui dell'art.74 co.6 della L.R.65/2014.

Superfici fondiarie minime e rapporto con gli edifici

Le superfici fondiarie minime, individuate per ogni zona, rappresentano la dotazione minima che deve essere mantenuta in produzione per la realizzazione di abitazioni rurali ed annessi attraverso la presentazione del P.A.P.M.A.A. Il rapporto cui fare riferimento è individuato zona per zona e, all'interno di queste, per classe di ampiezza.

Occorre precisare che tale parametro è da utilizzare nel caso di frazionamenti di aziende, con l'obiettivo che ciascuna porzione di azienda risultante dal frazionamento sia dotata di un volume sufficiente di fabbricati. In pratica il rapporto, che esprime la SUL di fabbricati rurali per ettaro di superficie aziendale, non deve risultare inferiore in nessuna delle porzioni di azienda risultante dal frazionamento.

Si precisa che, in caso di frazionamento, il parametro è riferito all'ampiezza dei fondi originati dal frazionamento. Il parametro creato è il minimo di SUL/ha da assegnare ad ogni nuovo fondo.

Nel caso di frazionamenti, anche di solo terreno, effettuati nell'ambito di interventi di ricomposizione aziendale, per l'ampliamento di aziende esistenti, si può prescindere da tali parametri con la presentazione, da parte dell'azienda cedente, di un P.A.P.M.A.A. con il quale si dimostri che l'azienda cedente conserva una sua funzionalità tecnico-economica e che l'acquirente è persona fisica o giuridica già intestata ria di azienda agricola, che tenda, con tali interventi, ad ampliare ed accorpare la superficie aziendale.

Fabbricati di abitazione e annessi agricoli su fondi aventi superficie fondiaria inferiore ai minimi

Per i fondi la cui superficie sia inferiore ai minimi previsti su ciascuna zona, non è consentita la realizzazione di nuove abitazioni rurali.

Gli annessi agricoli si rimanda alla norma vigente per gli annessi agricoli fuori parametro.

Dimensioni delle abitazioni rurali

Le nuove abitazioni rurali, dove ammesse, non possono avere una superficie maggiore di 150 m² dei vani abitabili, così come definiti alla L.R.65/2014 e relativo regolamento di attuazione del Titolo IV Capo III - DPGR n.5/R/2007 e s.m.e.i.

Parametri di riferimento per le singole sottozone

Per quanto riguarda i parametri di riferimento delle singole sottozone si rimanda, per intero, ai contenuti di cui all'art.8 dell'allegato "C" al vigente P.T.C.P ed alla relativa tabella nella quale sono individuati:

  • - le zone agronomiche;
  • - i tipi di paesaggio;
  • - il rapporto tra edifici e fondo;
  • - gli interventi di sistemazione ambientale;
  • - le superfici fondiarie minime;
  • - la dotazione di annessi.

Tutte le zone E possono concorrere alla determinazione delle superfici minime ai fini della progettazione dei P.A.P.M.A.A.

Con le seguenti precisazioni:

  • - i parametri indicati in termini volumetrici (mc) sono rapportati a 0,33 (1,00 mc.= 0,33 mq. di SUL);
  • - le sottozone agricole individuate nel R.U. corrispondono ai tipi di paesaggio indicati nella seguente tabella:
SOTTOZONETIPO DI PAESAGGIO
SOTTOZONE "E1" Aree degli oliveti terrazzati e ciglionati lungo la Setteponti.Tipo di paesaggio 7-" Sistema territoriale dell'oliveto terrazzato"
SOTTOZONE "E2" Il fondovalle largo della Valle dell'Arno. Tipo di paesaggio 2- "Fondovalle larghi"
SOTTOZONE "E3" Il fondovalle del Ciuffenna presso Terranuova Tipo di paesaggio 1d "Fondovalle stretti più ampi e differenziati"
SOTTOZONE "E4" Il fondovalle del Ciuffenna dalla Penna alla Setteponti Tipo di paesaggio 1c "Fondovalle molto stretti con alluvioni
terrazzate"
SOTTOZONE "E5" Le valli a bassa antropizzazione Tipo di paesaggio 1b "Fondovalle molto stretti e fortemente
differenziati rispetto al pedecolle"
SOTTOZONE "E6" I Piani del fronte Est Tipo di paesaggio 4b "Gli altri piani del fronte Est fra Castiglion Ubertini
e la Setteponti
SOTTOZONE "E7" I Pianalti della Setteponti Tipo di paesaggio 4° I pianalti sotto la Setteponti da Pian di Scò a
Loro e del Borro"
SOTTOZONE "E8" Le colline del Valdarno Tipo di paesaggio 5 "Le colline argillose del Valdarno"
Ultima modifica Venerdì, 23 Settembre, 2022 - 14:31