Norme tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 45 NORME RIFERITE A TUTTO IL TERRITORIO RURALE

Norme di carattere generale

Il territorio rurale interessa le parti del territorio comunale destinate al mantenimento ed al potenziamento della produzione agricola intesa quale attività capace di garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e di innescare processi di sviluppo economico.

In tali zone l'esercizio dell'agricoltura è tutelato e valorizzato non solo in funzione della produttività, ma anche quale fattore di difesa ambientale con funzioni di tutela del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico naturale.

Più in particolare il permanere delle attività agricole dovrà garantire, compatibilmente con l'esigenza di riorganizzazione delle imprese agricole, il mantenimento dell'attuale assetto morfologico, agrario, vegetale e topografico favorendo altresì il permanere degli equilibri naturali all'interno dell'ambiente vegetale, ma anche tra piante ed animali, tra piante, animali e tradizioni culturali e sociali.

Oltre a quanto sopra, le zone agricole sono da intendersi quali parti del territorio funzionali ad un uso alternativo del tempo libero favorendo non solo momenti di fruizione contemplativa, ma sviluppando il campo delle osservazioni scientifiche e promuovendo iniziative capaci di corrispondere a sempre nuove esigenze culturali.

In coerenza con le indicazioni, le direttive, i vincoli e le prescrizioni del Piano Strutturale sono state individuate otto sottozone così denominate:

  • - "E1" (A1) - Aree degli oliveti terrazzati e ciglionati lungo la Setteponti
  • - "E2" (A2) - Il fondovalle largo della Valle dell'Arno
  • - "E3" (A3) - Il fondovalle del Ciuffenna presso Terranuova
  • - "E4" (A4) - Il fondovalle del Ciuffenna dalla Penna alla Setteponti.
  • - "E5" (A5) - Le valli a bassa antropizzazione
  • - "E6" (A6) - I Piani del fronte Est
  • - "E7" (A7) - I Pianalti della Setteponti
  • - "E8" (A8) - Le colline del Valdarno

Le modalità d'intervento per le singole sottozone sono individuate nei successivi articoli.

Per gli edifici, di valore o di rilevante valore ambientale e/o architettonico individuati negli elaborati del R.U. valgono le norme specifiche per essi previste sia per quanto riguarda le categorie di intervento che le destinazioni ammissibili.

All'interno di tali zone è fatto obbligo del rispetto di tutti i vincoli e limitazioni posti in forza di leggi nazionali e regionali salvo il rispetto di limitazioni e prescrizioni più restrittive contenute nel presente R.U.

Sono in ogni caso vincolate alla non edificabilità le zone boscate, individuate o meno nelle tavole di P.S. o R.U., comprese quelle non qualificate catastalmente come tali, ed anche quelle percorse dal fuoco.

Tutti gli interventi dovranno comunque tendere alla conservazione e ripristino degli elementi strutturali e del paesaggio, (viabilità poderale, sistema di fossi irrigui, singolarità arboree, formazioni arboree di ripa, ecc.) e utilizzare tecniche a basso impatto ambientale (strade bianche, opere di ingegneria naturalistica, uso di materiali naturali, tecniche tradizionali).

Sono vietati gli interventi di impermeabilizzazione integrale del suolo, si dovrà prevedere la limitazione delle aree impermeabilizzate; nelle zone dedicate alle attività complementari a quelle agricole piazzali e viabilità di accesso dovranno essere trattati a stabilizzato o come strade bianche.

Destinazioni ammesse (attraverso il recupero dell'edificato esistente)

Saranno consentite oltre alle destinazioni ed alle attività legate alla produzione agricola:

  • a) attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli ivi compresi, cantine e frantoi ancorché non collegati alla conduzione del fondo;
  • b) attività per la fruizione del territorio rurale per il tempo libero quali attività sportive, di ristorazione, ricreative o ricettive con l'esclusione dell'apertura di sale da gioco di cui alla L.R.57/2013;
  • c) attività di commercializzazione di prodotti ed attrezzature agricole per l'agricoltura, la selvicoltura e la zootecnia.

In funzione del mantenimento della presenza umana a presidio dell'ambiente, attraverso la ristrutturazione o il recupero del patrimonio edilizio esistente, sono inoltre consentite:

  • a) destinazione di tipo residenziale ancorché non collegate alla conduzione del fondo;
  • b) attività produttive di tipo non nocivo o molesto di superficie inferiore a 100 m², con al massimo 4 addetti;
  • c) piccole attività commerciali anche di tipo promiscuo totalmente o parzialmente legate alla produzione agricola di dimensioni inferiori a 100 m².

E' vietata la nuova realizzazione, anche attraverso la ristrutturazione di manufatti esistenti, di allevamenti zootecnici di tipo intensivo. Per allevamento intensivo si definisce un carico di bestiame U.B.A. (unità bovina adulta) per ettaro. Le tabelle di conversione per le altre categorie di animali saranno stabilite con il Regolamento Edilizio.

Tutte le attività di tipo sportivo e ricreativo, con animali (cavalli, cani, etc) potranno essere realizzati solo attraverso la redazione di specifico piano attuativo attraverso il quale valutare le problematiche relative all'inserimento ambientale, alla viabilità ed ai parcheggi. Per quanto attiene attività cinofila è altresì consentito, previa dimostrazione delle caratteristiche tecniche-igieniche ambientali ritenute necessarie a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, anche l'allevamento/produzione di cani. Il regolamento edilizio, potrà disciplinare le condizioni ambientali e le caratteristiche tecniche-igieniche e l'indicazione degli studi e elaborati necessari per l'autorizzazione dell'attività.

Le strutture di cui sopra dovranno essere realizzate con l'impiego di materiali e tecniche della tradizione locale, adottando in ogni caso opportuni accorgimenti di corretto inserimento ambientale e paesaggistico.

Disciplina degli interventi

  • a) Interventi sul patrimonio edilizio esistente

Gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente sono indicati nella normativa di ogni singola sottozona, le norme seguenti valgono per tutti i processi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente ammessi in territorio rurale sia esso con destinazione d'uso agricola e non agricola;

a1) Gli interventi edilizi dovranno uniformarsi agli assetti tipologici, formali ed architettonici delle preesistenze e del contesto ambientale;

a2) I progetti edilizi dovranno tenere conto:

  • - dei rapporti tra i percorsi di adduzione e le aree (corti) di pertinenza dell'edificato;
  • - dei rapporti tra la dislocazione degli edifici e le aree di pertinenza, la preminenza degli affacci principali su quelli secondari l'isorientamento e i rapporti con gli eventuali annessi;
  • - del processo evolutivo dell'edilizia rurale e la ricostruzione planivolumetrica -dei principali tipi edilizi presenti ai quali fare riferimento per le ricostruzioni delle volumetrie da recuperare;
  • - degli assetti strutturali verticali e orizzontali e dei materiali e delle tecnologie tradizionali.

Per gli interventi in ampliamento e/o in soprelevazione si applicano le disposizioni delle distanze dai confini previste dal Codice Civile previo accordo tra proprietari confinanti e solo nel caso di pareti frontistanti non finestrate.

a3) è ammesso il ripristino di volumi in stato di degrado o anche parzialmente diruti, purché ne siano chiaramente documentati l'assetto e la forma preesistenti; Il regolamento edilizio individuerà modalità procedure e documentazioni ritenute necessarie e indispensabili per il ripristino di tali volumetrie.

a4) devono essere mantenuti, se di pregio, i seguenti elementi costitutivi dell'edificio : scale esterne ed eventuali coperture a queste connesse, loggiati, forni esterni;

a5) le nuove bucature dovranno essere coordinate con la composizione dei prospetti ed essere realizzate con forme e materiali analoghi a quelli delle bucature esistenti;

a6) tutti gli interventi ammessi dovranno essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

  • - manti di copertura in tegole e coppi staccati;
  • - conservazione, restauro e ripristino delle gronde sporgenti della copertura siano esse in legno, in pianelle di cotto o in lastre di pietra;
  • - per gli intonaci ed i rivestimenti esterni è prescritto l'uso di materiale e tecnologie che si uniformino ai caratteri tipici della tradizione locali. In particolare, ove l'edificio non sia in pietra a vista, è previsto l'impiego di malta bastarda per gli intonaci, senza che questi siano regolarizzati con liste. E' vietato lasciare porzioni della sottostante muratura a vista (cantonali, archi, architravi etc) a condizione che non vengano segnalati elementi di particolare valore storico e documentale;
  • - per i prospetti esterni intonacati è prescritto l'impiego di colori tipici della tradizione e cultura locale, fatto salvo il mantenimento e/o il ripristino delle coloriture esistenti;
  • - gli infissi esterni, da realizzarsi in forme, disegno e partiture di tipo tradizionale, dovranno essere realizzati in legno naturale o verniciato con coloriture tradizionali. L'oscuramento esterno, qualora previsto, dovrà essere eseguito con persiane in legno naturale o verniciato in colori tradizionali;
  • - i canali di gronda e per i discendenti, che non siano realizzati in lamierino di rame, dovranno essere in lamiera verniciata nelle tonalità del verde, del grigio e del marrone;
  • - tutte le coloriture, realizzate con i colori tipici della zona, dovranno in ogni caso essere preventivamente concordate con i competenti organi comunali prima della loro esecuzione;
  • - oltre a quanto sopra dovranno essere tutelati e valorizzati i manufatti e le sistemazioni esterne quali aie, piazzali lastricati, muretti, giardini, orti, pozzi, elementi di verde, percorsi, viali alberati ed ogni altro elemento di rilevanza ambientale e paesistica;

a7) le nuove collocazioni dei volumi relativi agli interventi di sostituzione edilizia ed a quelli di demolizione e ricostruzione non potranno interessare le aree all'interno dei coni visivi di maggiore rilevanza;

a8) in tutti gli interventi edilizi di cui al presente articolo dovranno essere adottate misure di mitigazione dell'impatto ambientale paesaggistico, sia per quanto attiene l'impiego di tecniche e materiali costruttivi compatibili con i caratteri dominanti del paesaggio agrario circostante, sia ricorrendo ad opportune schermature arboree;

a9) le nuove recinzioni dovranno essere realizzate in pali di legno e rete zincata a maglia sciolta, le siepi saranno ammesse solo di tipo cespugliato. Potranno inoltre essere realizzate opere di delimitazione delle aree cortilive delle abitazioni, purché con materiali e tecniche consolidate nella zona. Recinzioni di tipo diverso e con materiali diversi saranno ammesse solo se ritenute indispensabili alle attività svolte nel fondo.

  • b) La maglia agraria

I progetti di Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale di cui all'art.74 della L.R.65/2014 e successive modifiche ed integrazioni e relativo Regolamento di attuazione, dovranno contenere un'adeguata analisi e descrizione della tessitura agraria relativa all'ambito oggetto del piano di miglioramento.

In ragione dei diversi tipi di tessitura agraria si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

b1) la coltura tradizionale a maglia fitta è da tutelare integralmente per quanto riguarda le sistemazioni idraulico - agrarie e la vegetazione non colturale; con possibilità di limitati accorpamenti dei campi che non comportino rimodellamenti del suolo o eliminazione di coltivi terrazzati e non riducano la capacità di invaso della rete scolante; con possibilità di eliminare le piantate residue poste all'interno dei campi con eccezione di quelle di bordo o poste in fregio alla viabilità campestre. Dovrà inoltre essere mantenuta e tutelata la viabilità campestre ed il disegno esterno dei campi derivati da accorpamenti.

b2) la coltura a maglia media è da tutelare nella condizione attuale risultante da estesi processi di accorpamento, semplificazione ed eliminazione delle colture arboree, evitando ulteriori accorpamenti e rimodellamenti del suolo;

b3) la coltura a maglia rada deve essere riconsiderata alla luce della necessità di nuova antropizzazione dei luoghi. I progetti dovranno prevedere, la reintroduzione delle solcature dei campi, la realizzazione di un reticolo idraulico adeguato, il mantenimento dei percorsi esistenti, la rinaturalizzazione delle aree attraverso l'impianto di filari arborei e siepi lineari;

b4) I progetti di PAPMAA che comportino modifiche della maglia agraria nelle forme compatibili con le prescrizioni di cui sopra dovranno contenere una relazione sulle condizioni di efficacia del sistema scolante ed una relazione di progetto nella quale sia dimostrata la pari o maggiore efficacia della nuova sistemazione in ordine alla regimazione delle acque e alla difesa del suolo.

  • c) Assetti idrogeopedologici

E' fatto obbligo da parte dei proprietari dei terreni di mantenere in efficienza la rete di scolo delle acque superficiali. E' vietata ogni forma di escavazione e di alterazione geomorfologica dei terreni eccetto che quelle finalizzate al ripristino agrario di aree incolte ed eccetto quelle finalizzate alla realizzazione di sistemi infrastrutturali di pubblico interesse.

Saranno ripristinate e conservate le strutture vegetazionali ripariali anche con bonifica delle piante infestanti e reimpianto di essenze idonee all'habitat fluviale.

La risistemazione delle sponde degradate per fenomeni di erosione dei corsi d'acqua dovrà avvenire tramite tecniche morbide di ingegneria ambientale limitando le trasformazioni e i rinforzi necessari all'impiego di arginature in terra inerbita e di gabbionate o massi in pietrame; è vietata ogni manomissione delle sponde rocciose e dei relativi affioramenti e qualsiasi asportazione di sabbie e ghiaie.

  • d) Movimenti di terra

Sono vietati i movimenti di terra, ad eccezione di quelli strettamente indispensabili al mantenimento e al potenziamento delle attività agricole, nonché alla realizzazione delle opere edilizie assentibili.

Qualora si renda necessario l'apporto di materiali provenienti da un sito esterno al luogo d'intervento, questi potranno consistere unicamente di terre e rocce da scavo prive di codice CER.

Le alterazioni orografiche e morfologiche funzionali all'esercizio dell'attività agricola che incidano per un'altezza media superiore a cm 60 - e comunque tutti gli interventi che prevedano l'impiego, anche parziale, di terre e rocce da scavo di provenienza esterna al sito - sono soggetti a permesso a costruire.

I relativi progetti devono essere corredati di elaborati grafici adeguati attestanti lo 'stato attuale' e lo 'stato modificato' dei terreni.

Nel caso di impiego di terre e rocce da scavo di provenienza esterna, la loro messa a dimora deve comportare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni morfologiche, idrologiche, geologiche e idrogeologiche del sito. In connessione all' intervento possono essere disposti a carico del richiedente impegni rispondenti all' interesse della pubblica amministrazione e della collettività. Tali impegni sono regolati da specifica convenzione fra l' amministrazione e tutti gli altri soggetti interessati.

Per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico è ammesso altresì l' utilizzo di terre e rocce da scavo con codice CER, limitatamente al corpo dell' opera e alla superficie di sua pertinenza, e comunque alle condizioni e con gli adempimenti di cui al comma precedente.

  • e) Aree boscate e assetti vegetazionali

E' previsto il mantenimento ed il ripristino delle aree boscate ed il divieto di introduzione di essenze estranee ed infestanti. Nel caso di interventi di rimboschimento è richiesto l'uso di essenze arboree e cespuliate autoctone finalizzate alla tutela della fauna. Nelle aree boscate è vietata ogni modifica degli attuali assetti urbanistico-edilizi. Sono consentiti unicamente interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici esistenti nel rispetto dei caratteri tradizionali dell'edilizia del luogo. Le aree pertinenziali degli edifici dovranno mantenere gli originari caratteri e la continuità paesaggistica con il contesto naturale limitrofo.

  • f) Assetti colturali

Dovranno essere mantenute le colture tradizionali con particolare riferimento a quelle della vite e dell'olivo. E' previsto il mantenimento e del restauro di coltivazioni a terrazzamento con murature di sostegno in pietrame a secco, con diniego di qualsiasi nuova costruzione che ne alteri l'impianto ed il profilo. Nelle aree soggette a degrado geo-morfologico, gli interventi di recupero dovranno prevedere il ripristino di corrette condizioni di assetto ambientale e paesaggistico utilizzando tecniche e materiali di tipo tradizionale.

  • g) Assetti infrastrutturali

E' prescritto il mantenimento della viabilità esistente compreso quella vicinale e poderale, sono consentiti limitati interventi di adeguamento che non determinino alterazioni morfologiche. Sono soggetti a manutenzione e ripristino: i muri di sostegno, le recinzioni, le maestà, i cippi, le fontane, i viali alberati, le alberature di pregio ed ogni altro elemento di arredo rurale.

Nuove infrastrutture saranno ammesse esclusivamente se strettamente funzionali all'esercizio delle attività agricole, di vigilanza e per la sicurezza antincendio.

E' ammessa la realizzazione di manufatti e di strutture a servizio delle reti di trasporto energetico e di telecomunicazione nel rispetto delle presenti normative con particolare riferimento alla tutela degli assetti culturali e dei manufatti di pregio. In linea generale le nuove reti dovranno essere preferibilmente interrate lungo le viabilità esistenti. In caso di realizzazioni aeree per impossibilità tecnica od economica si dovranno tenere idonei accorgimenti per ridurne o annullarne l'impatto visivo.

  • h) Muri di sostegno o di recinzione

I muri di sostegno o di recinzione in pietrame esistenti devono essere mantenuti.

I muri di sostegno di nuova realizzazione dovranno avere caratteristiche formali analoghe a quelli esistenti.

  • i) Canali, Laghetti, Cisterne, Regimazione delle acque, Strutture d'irrigazione e Pozzi

Le strutture di regimazione delle acque esistenti, quali canali, torrenti, sono vincolati a manutenzione e ripristino compresi i manufatti accessori quali ponti, viadotti, opere di presa.

In particolare è fatto divieto di modificare o ostacolare il normale deflusso delle acque.

E' ammessa la manutenzione, il ripristino e la formazione di laghetti artificiali irrigui, funzionali alla produttività agricola per comprovate necessità aziendali. Il regolamento edilizio potrà disciplinare modalità e tecniche di realizzazione delle opere sopra indicate

  • l) Piscine e campi da tennis

Nelle zone extraurbane, con unica esclusione delle sottozone E2, è ammessa la realizzazione di piscine private, campi da tennis ed impianti sportivi all'aperto in genere a condizione che detti impianti siano a servizio di abitazioni, attività agrituristiche o turistico ricettive esistenti e posti nelle immediate vicinanze delle stesse.

La realizzazione di vasche scoperte ad uso piscina è ammessa solo quando risultino documentate e verificate le seguenti condizioni:

  • - l'opera non determini sensibili trasformazioni plano-altimetriche alle giaciture del suolo preesistenti, ed in particolare non comporti la demolizione o la modificazione di: muri a retta, ciglioni, terrazzamenti, viabilità campestre e corsi d'acqua o opere di scolo.
  • - sia dimostrabile un approvvigionamento sufficiente e continuo dell'acqua necessaria senza carico per l'acquedotto pubblico;
  • - sia dimostrata la fattibilità attraverso apposito studio geologico di dettaglio;
  • - la profondità massima non sia superiore a 2.20 m.;
  • - abbiano forme regolari e siano contenute entro una superficie massima di 72 m². Nel caso di attività di tipo turistico ricettivo o agrituristico, l'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione per il Paesaggio, potrà autorizzare piscine di dimensioni maggiori a condizione che le stesse non alterino i caratteri ambientali e paesaggistici dei luoghi;
  • - la pavimentazione perimetrale sia realizzata in pietra naturale locale, laterizio o legno ed abbia una superficie inferiore a quella della vasca.;
  • - il rivestimento del fondo e delle pareti sia realizzato in colori chiari neutri;
  • - il vano tecnico, di dimensioni massime di 2.00 x 6.00 m. ed altezza massima 2.20 m., dovrà essere completamente interrato (l'eventuale vasca di compenso completamente interrata non è considerata vano tecnico).

E' vietato lo scarico diretto, delle acque di ricircolo o ricambio, nei fossi campestri senza preventivo trattamento per l'abbattimento delle sostanze disinfettanti presenti nell'acqua.

La realizzazione di Biopiscine con caratteristiche diverse da quanto sopra disciplinato sarà valutata puntualmente dietro presentazione di un elaborato tecnico firmato da un professionista abilitato che ne dimostri la fattibilità e sostenibilità tecnica.

La realizzazione di campi da tennis ad uso privato, è consentita esclusivamente a servizio delle strutture turistico ricettive a agrituristiche ed è ammessa solo quando risultino documentate e verificate le seguenti condizioni:

  • - l'opera non determini sensibili trasformazioni plano-altrimetriche delle giaciture del suolo preesistenti, ed in particolare non comporti la demolizione o la modificazione delle relative opere quali muri a retta, ciglioni, terrazzamenti, viabilità campestre e corsi d'acqua o opere di scolo:
  • - la superficie di gioco (sottofondo e finiture) sia realizzata in materiali drenanti di colorazione coerente con le cromie dominanti nell'intorno;
  • - la recinzione abbia un'altezza massima di mt. 3,50 in prossimità dei lati di fondo e mt. 1,00 in corrispondenza dei lati lunghi del campo;
  • - che i locali di servizio siano eventualmente realizzati solo attraverso l'utilizzazione di manufatti esistenti.
  • m) Edifici specialistici esistenti

Sugli edifici specialistici, quali edifici per il culto, castelli, rocche, etc così come per le aree ad essi pertinenziali, ancorché non espressamente individuati sulle tavole di R.U, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro conservativo.

Eventuali modificazioni delle destinazioni saranno ammesse solo per attività compatibili con l'impianto tipologico dei manufatti e coerenti con il tipo di intervento consentito, previo parere favorevole del Consiglio Comunale.

  • n) Opifici, allevamenti, attività produttive esistenti o in abbandono

Per gli edifici produttivi, per i grandi allevamenti zootecnici e per gli altri annessi agricoli di grandi dimensioni dismessi e non più utilizzabili per gli scopi originari il R.U. ammette la riutilizzazione a fini residenziali o turistico ricettivo.

Gli interventi di cui sopra sono subordinati alla preventiva redazione di Piani di recupero di iniziativa privata, attivabili con la procedura di cui all'art.5 punto "Individuazione delle nuove unità minime di intervento dei Piani di Recupero" delle presenti NTA, che con operazioni di recupero e/o ristrutturazione urbanistica totale o parziale della SUL esistente, prevedano il recupero funzionale, tipologico ed ambientale dei manufatti esistenti.

Le eventuali nuove residenze dovranno avere una Superficie Utile media non inferiore a 60m².

In assenza di piano di recupero sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo senza mutamento della destinazione d'uso e aumento del numero delle unità immobiliari.

  • o) Attività di tipo turistico ricettivo non agricolo e ristorazione

Per gli immobili di tipo turistico ricettivo esistenti e/o autorizzati al momento della adozione del R.U. sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia. Sono inoltre ammessi ampliamenti nel limite massimo del 30% e comunque non superiore a 80 m² di SUL indipendentemente della SUL esistente.

Per le attività esistenti sul territorio da almeno 10 anni ed inserite in aree di elevato interesse paesaggistico-ambientale, strategiche ai fini della tutela e promozione del territorio rurale o poste lungo itinerari turistico-divulgativi è ammesso un ampliamento fino al massimo del 50% della superficie utile dell'attività esistente e comunque entro il limite inferiore a 150m².

Gli interventi di cui al punto precedente dovranno essere intesi una tantum e sono preclusi agli organismi edilizi che hanno realizzato tali ampliamenti nei termini del precedente regolamento urbanistico.

I nuovi ampliamenti dovranno essere realizzati in continuità con gli edifici esistenti e dovranno rispettare i caratteri tipologici ed architettonici dei luoghi sia per quanto riguarda le modalità di aggregazione dei volumi che per l'uso dei materiali.

E' consentita la realizzazione ti tettoie funzionali all'attività ricettiva o di ristorazione, qualora ne sia giustificata e motivata l'esigenza; la superficie sarà dimensionata proporzionalmente al numero di "posti a sedere" autorizzati.

L'installazione di delle Tettoie di cui sopra è consentita alla seguenti condizione:

> Dovrà essere dichiarato il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, con la specificazione della data di installazione e di quella di rimozione, comunque non dovrà essere superiore a quello dell'esercizio dell'attività;

> l'impegno a realizzare il manufatto in legno o materiale leggero, salvo diversa esigenza da motivare;

> la sottoscrizione di un impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato e comunque condizionato all'esercizio dell'attività;

> la verifica della conformità dell'intervento alle disposizioni del presente Regolamento Urbanistico.

> L'installazione di tali manufatti e le relative opere di ancoraggio non dovranno comportare alcuna modificazione morfologica sostanziale dello stato dei luoghi; dovranno essere realizzati in legno o con altri materiali leggeri e semplicemente appoggiati a terra, e consentita la posa in opera di pavimenti fluttuanti.

Gli interventi di cui alla presente lettere o) sono subordinati al preventivo parere favorevole della commissione del paesaggio.

  • p) Localizzazione nuove costruzioni rurali

La localizzazione delle nuove costruzioni rurali dovrà risultare lungo la viabilità esistente o comunque in aree che non richiedano la costruzione di nuovi percorsi carrabili fatti salvi i casi nei quali soluzioni diverse si dimostrino migliorative dal punto di vista paesaggistico e ambientale.

Le nuove costruzioni dovranno essere collocate nelle vicinanze di nuclei e edifici esistenti in una logica di accorpamento dei volumi e fabbricati che limiti e contenga le aree urbanizzate, senza alterare quadri paesistici caratterizzati dall'assenza di costruito; la localizzazione non dovrà implicare significativi movimenti di terra.

  • q) Agricampeggi

Le aree destinate all'ospitalità stagionale in spazi aperti, quale integrazione del reddito agricolo aziendale, devono utilizzare le infrastrutture esistenti ed il loro utilizzo non deve comportare modifiche della morfologia dei luoghi; si dovrà altresì garantire un elevato livello di integrazione con il paesaggio, anche con schermature vegetali coerenti con il contesto rurale tradizionale, evitando comunque la rimozione delle eventuali alberature esistenti.

In tali aree, così come disciplinate dalla L.R.30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche e fattorie didattiche" e relativo regolamento n.46/R/2004, è consentita la predisposizione di massimo 8 piazzole. Tutti i servizi necessari per garantire i requisiti igienico-sanitari e il supporto a tale attività (bagni, lavabi, lavanderie a altri locali tecnici), non dovranno comportare la realizzazione di nuove strutture, ma essere unicamente ricavati nell'ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Queste attività non potranno essere previste all'interno del perimetro dell'ANPIL, la Riserva Valle dell'Inferno - Bandella compreso l'area contigua, l'area di tutela delle ville, aggregati, edifici specialistici e strutture urbane.

  • r) Annessi agricoli fuori parametro

E' ammessa la costruzione di nuovi annessi agricoli non soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime (art.70 co.3/b della L.R.65/2014 e relativo regolamento di attuazione, - art. 5, D.P.G.R.T. 5/R/2007 e ss.-mm.ii.) nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa risulta in attività ed iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) alla data di adozione del presente RU e che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:

  • - trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dell'allevamento;
  • - acquacoltura;
  • - allevamento di fauna selvatica;
  • - cinotecnica;
  • - allevamenti zootecnici minori.

Per la realizzazione dei suddetti annessi dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni e prescrizioni:

  • - è ammessa la realizzazione, previo rilascio di Permesso di Costruire, di un unico annesso per ciascuna azienda agricola richiedente;
  • - le superfici fondiarie minime necessarie, le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali degli annessi saranno definite attraverso apposito disciplinare redatto ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R.T. 5/R/2007 e successive modifiche ed integrazioni secondo le normative vigenti in materia;
  • - l'azienda richiedente dovrà dimostrare di non possedere le superfici fondiarie ai fini della progettazione del P.A.P.M.A.A., considerando la totalità dei terreni di proprietà della stessa comprese nel territorio comunale;
  • - l'intervento è in ogni caso subordinato alla sottoscrizione di un atto d'obbligo unilaterale col quale l'avente titolo si impegni al mantenimento della destinazione d'uso agricola;

Nel caso di variazioni della destinazione d'uso rispetto all'uso agricolo, agli annessi stessi si applicano le disposizioni di cui all'art.196 della L.R..65/2014 e s.m.e.i.

La richiesta per il conseguimento del Permesso di Costruire dovrà essere presentata dal proprietario del fondo o da chi ne abbia titolo e dovrà contenere:

  • - relazione agronomica, redatta da professionista abilitato, che illustri e dimostri:
    • a) gli obiettivi di qualità che l'azienda intende raggiungere con la costruzione del nuovo annesso agricolo;
    • b) che il dimensionamento dei nuovi annessi sia commisurato alla reale capacità produttiva dell'azienda e determinato tenendo conto dell'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli eventuali annessi agricoli non utilizzati esistenti sui fondi di proprietà dell'azienda richiedente;
      • - apposito studio dei caratteri paesaggistici dell'area d'intervento esteso ad un adeguato intorno.

      Gli annessi di cui al presente articolo non sono realizzabili nelle aree individuate come sottozone: E2, E4, E5;

    In ogni caso non potranno interessare le aree di crinale e le aree all'interno dei coni visivi di maggiore rilevanza

Gli interventi di cui al presente articolo sono da intendersi come interventi "una tantum".

Nelle aree individuate come di tutela paesaggistica "strade ad interesse paesaggistico con relativa visibilità" del "Paesaggio Percepito", gli interventi sono subordinati alla presentazione di progetto di inserimento paesaggistico-ambientale nel quale prevedere opportune opere di mitigazione e al preventivo parere della Commissione per il paesaggio.

Con successivo ed apposito Disciplinare verranno definite le superfici fondiarie minime necessarie e le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali degli annessi.

Particolari tipologie e superfici non definite al disciplinare di cui sopra saranno attuabili mediante apposito Piano Attuativo.

Ai sensi dell'art.05, quarto comma, punto c) del Regolamento Regionale 5/R/2007 e successive modifiche e integrazioni, è comunque inibita l'istallazione degli annessi relativi alla presente lettera r) in tutte le aree individuate come "Geotopo" di valenza paesaggistica.

  • s) Manufatti agricoli per agricoltura amatoriale

E' ammessa la costruzione di nuovi annessi necessari per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole (art.78 della L.R.65/2014 e relativo regolamento di attuazione - art. 6, D.P.G.R.T. 5/R/2007 e ss.-mm.ii.) esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli.

La richiesta per il conseguimento del titolo abilitativo dei manufatti di cui sopra dovrà essere presentata dal proprietario del fondo o da chi ne abbia titolo e dovrà contenere:

  • a. le motivate esigenze produttive;
  • b. le caratteristiche e le dimensioni dell'annesso o manufatto;
  • c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dall'avente titolo con il quale si impegna alla rimozione dell'annesso o manufatto al cessare dell'attività agricola e a non alienare separatamente dagli annessi le superfici fondiarie di riferimento per almeno 10 anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo;
  • d. la verifica della conformità dell'intervento alle disposizioni del presente Regolamento Urbanistico.

Fatto salvo quanto disciplinato gli annessi di cui al presente articolo dovranno avere le seguenti caratteristiche:

  • - dovranno essere realizzati in legname o materiale leggero con copertura a falde inclinate con pendenza compresa tra il 25 ed il 32%;
  • - dovranno essere privi di fondazione, escluso il solo ancoraggio;
  • - l'altezza massima in gronda non dovrà essere maggiore di mt. 2,40;
  • - non dovranno avere dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.

La superficie dei suddetti manufatti è stabilita per ogni sottozona agricola, ad esclusione delle aree individuate come di tutela paesaggistica "strade ad interesse paesaggistico con relativa visibilità" del "Paesaggio Percepito", in base alla superficie fondiaria come riportato nella tabella seguente:

SUPERFICI FONDIARIE
SOTTOZO
NE
AGRICOLE
compresa tra
500 e 1000 m²
compresa tra
1000 e 2000 m²
compresa tra
2000 e 5000 m²
superiore a 5000m²
E1NO
E2NO
E312 m²20 m²30 m²40 m²
E412 m²20 m²30 m²40 m²
E512 m²
E612 m²20 m²30 m²40 m²
E7NO12 m²20 m²30 m²
E812 m²20 m²30 m²40 m²

Non è consentita la realizzazione degli annessi di cui al presente articolo su terreni inferiori a 3.000m² risultanti da frazionamenti successivi alla data di approvazione del Regolamento Urbanistico vigente.

In ogni caso non potranno interessare le aree all'interno dei coni visivi di maggiore rilevanza.

Nelle aree individuate come di tutela paesaggistica "strade ad interesse paesaggistico con relativa visibilità" del "Paesaggio Percepito", gli interventi sono subordinati alla presentazione di progetto di inserimento paesaggistico-ambientale nel quale prevedere opportune opere di mitigazione e subordinati al preventivo parere favorevole della Commissione per il paesaggio.

E' vietata l'istallazione di manufatti di cui alla presente lettera s) in tutte le aree individuate come "Geotopo" di valenza paesaggistica.

I manufatti per agricoltura amatoriale con titolo abilitativo acquisito nelle more del Regolamento Urbanistico 2007, nel caso in cui sussistano le motivazioni di cui alle vigente normativa (art. 78 LR n. 65/2014) e qualora i manufatti risultino rispondenti alla normativa e non ricadano nei vincoli preclusivi introdotti dal regolamento urbanistico vigente, possono chiedere il mantenimento del manufatto previa comunicazione subordinata alla verifica delle condizioni prescrittive introdotte dalla vigente normativa .

La comunicazione dovrà contenere il richiamo al titolo abilitativo originario, la particella catastale, il certificato catastale, la sussistenza delle condizioni per il mantenimento dei manufatti, le verifiche eseguite per la conformità alla vigente normativa di piano e la richiesta di svincolo della fidejussione di cui al titolo abilitativo sopra richiamato.

  • t) Manufatti precari

Per le aziende agricole è ammessa l'installazione di manufatti temporanei per lo svolgimento dell'attività agricola (art.70 comma 1 e 3.a della L.R.65/2014 e relativo regolamento di attuazione, - art. 7, D.P.G.R.T. 5/R/2007 e ss.-mm.ii), previa comunicazione che dovrà contenere:

  • a. una descrizione delle caratteristiche nonché le dimensioni dei manufatti che dovranno essere giustificate in base a delle motivate esigenze produttive;
  • b. l'indicazione planimetrica su cartografia catastale e aerofotogrammetrica dell'area nella quale è prevista l'installazione integrata da documentazione fotografica e sezioni ambientali;
  • c. il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, con la specificazione della data di installazione e di quella di rimozione, comunque non dovrà essere superiore a quanto stabilito dalla vigente normativa regionale;
  • d. l'impegno a realizzare il manufatto in legno o materiale leggero, salvo diversa esigenza da motivare;
  • e. la sottoscrizione di un impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato;
  • f. la verifica della conformità dell'intervento alle disposizioni del presente Regolamento Urbanistico.

L'installazione di tali manufatti e le relative opere di ancoraggio non dovranno comportare alcuna modificazione morfologica sostanziale dello stato dei luoghi; dovranno essere realizzati in legno o con altri materiali leggeri e semplicemente appoggiati a terra.

Ove perdurino le esigenze produttive, i manufatti precari, previa ulteriore comunicazione, possono essere mantenuti, fermo restando il termine temporale massimo stabilito dalla vigente normativa regionale, oppure reinstallati, previa rimozione, anche in parti diverse della superficie aziendale.

E' vietata l'istallazione di manufatti di cui alla presente lettera t) in tutte le aree individuate come "Geotopo" di valenza paesaggistica; in ogni caso non potranno interessare aree di crinale ed aree all'interno dei coni visivi di maggiore rilevanza.

Nelle aree individuate come di tutela paesaggistica "strade ad interesse paesaggistico con relativa visibilità" del "Paesaggio Percepito", gli interventi sono subordinati al preventivo parere favorevole della Commissione per il paesaggio.

  • u) Serre temporanee e serre con copertura stagionale

Per le aziende agricole è ammessa l'installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale (art.70 comma 1 e 3.a della L.R.65/2014 e relativo regolamento di attuazione - art. 8, D.P.G.R.T. 5/R/2007 e ss.-mm.ii.), previa comunicazione che dovrà contenere:

  • a. le esigenze produttive;
  • b. la superficie e le dimensioni di ciascuna serra;
  • c. i materiali utilizzati;
  • d. l'indicazione su planimetria catastale dei punti in cui sono previste le varie installazioni;
  • e. la data di installazione e quella di rimozione, per entrambe le tipologie di serre, nonché il periodo annuale di rimozione della copertura per le sole serre con copertura stagionale;
  • f. la verifica della conformità dell'intervento alle disposizioni del presente Regolamento Urbanistico.

Tale installazione, riferita alla durata del ciclo produttivo, ancorché superiore all'anno, è consentita a condizione che venga rispettato quanto previsto nell'art. 8, comma 1, del D.P.G.R.T. 5/R/2007 e ss.mm.ii.

Previa ulteriore comunicazione, le serre temporanee e quelle con copertura stagionale, in questo caso al termine del periodo di utilizzo di cui al comma 2 lettera e), possono essere reinstallate, una volta rimosse, anche in parti diverse della superficie aziendale per più periodi consecutivi.

in ogni caso non potranno interessare aree di crinale ed aree all'interno dei coni visivi di maggiore rilevanza.

Nelle aree individuate come di tutela paesaggistica "strade ad interesse paesaggistico con relativa visibilità" del "Paesaggio Percepito", gli interventi sono subordinati al preventivo parere favorevole della Commissione per il paesaggio.

  • v) Resede di pertinenza

In analogia al lotto urbanistico di riferimento, il resede di pertinenza è la minima area utilizzata per il dimensionamento dell'edificio principale realizzato secondo le norme urbanistiche.

Nel caso di edifici preesistenti il resede è definito nel raggio di 40 mt dall'edificio principale o fabbricato se costituente unità immobiliare.

  • z) Manufatti per il ricovero di cavalli allevati per finalità di tempo libero

Si intendono per "manufatti per il ricovero di cavalli" le strutture destinate esclusivamente a garantire agli animali, protezione dalle intemperie e dalle condizioni climatiche sfavorevoli.

Si considerano "cavalli allevati per finalità di tempo libero" quando gli stessi siano detenuti per finalità non connesse con una attività di natura agricola ed in numero massimo di 2 (due) per ogni nucleo familiare e terreno di proprietà o nella disponibilità del richiedente dimostrata da apposito contratto di affitto o comodato d'uso registrato nelle forme di legge.

La detenzione di un numero di cavalli superiore a due costituisce allevamento, per il quale si rinvia alla specifica normativa vigente in materia.

Tali manufatti sono ammissibili nelle sottozone E3 - E4 - E5 - E6 - E8

E' vietata l'istallazione di manufatti di cui alla presente lettera z) in tutte le aree individuate come "Geotopo" di valenza paesaggistica; in ogni caso non potranno interessare aree di crinale ed aree all'interno dei coni visivi di maggiore rilevanza.

La dimensione dei ricoveri in questione non dovrà superare i mq. 12 di superficie per ogni cavallo. E' ammessa è realizzazione di uno sporto di copertura dei box, di profondità non superiore a 2 ml.

Su ciascuna proprietà fondiaria non possono in ogni caso trovare collocazione più di n°2 (due) ricoveri e ciò indipendentemente dalla sua estensione.

Sulla stessa proprietà fondiaria è consentita la realizzazione di una tettoia aperta sui 4 lati della superficie massima di 12 mq per ciascun cavallo da destinare a rimessaggio del fieno/paglia.

L'altezza massima dei manufatti di cui sopra, calcolata in gronda, dovrà essere pari a ml. 3,00.

Le caratteristiche strutturali e la natura di tali manufatti precari devono consentire una facile rimozione. Esse non devono avere alcun tipo di fondazione di natura permanente. Esse possono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedano escavazioni o splateamenti sia durante la posa in opera che durante la rimozione.

L'eventuale pavimentazione dei manufatti in questione potrà essere realizzata esclusivamente con blocchetti componibili di cemento appoggiati su sabbia o sottofondo leggero in calcestruzzo facilmente rimovibili.

I manufatti di cui sopra devono essere realizzati in legno. L'uso di elementi in metallo è consentita limitatamente alla struttura portante e alla cornice di eventuali infissi.

E' consentita altresì sulla stessa proprietà fondiaria la recinzione di un area della superficie massima di mq. 150 per ogni ricovero per permettere la sgambatura dei cavalli. Tale recinzione potrà essere realizzata con pali in legno (verticali, orizzontali o incrociati) o con pali in legno e/o metallo e rete metallica e/o con dissuasore elettrico. L'altezza massima di tale recinzione non dovrà superare i ml 2.

Tali manufatti inoltre non devono interferire o arrecare pregiudizio a reti tecnologiche o elementi di servizio esistenti.

La realizzazione dei manufatti in questione è ammessa solo a condizione che nel fondo non esistano già costruzioni stabili e regolarmente autorizzate utilizzabili agli stessi scopi.

La richiesta per il conseguimento del Permesso di Costruire dei manufatti di cui sopra dovrà essere presentata dal proprietario del fondo o da chi ne abbia titolo e dovrà contenere oltre agli elaborati previsti per il rilascio del permesso anche:

  • - Dichiarazione di proprietà dell'area ovvero copia del contratto di affitto o comodato d'uso registrato nelle forme di legge;
  • - copia della registrazione del/i cavallo/i presso la ASL o presso i registri dell'anagrafe equina di appartenenza;
  • - codice di identificazione aziendale (ai sensi del D. Lgs. 336/99);

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla presentazione in Comune di un atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto a cura e spese del richiedente, contenente l'impegno a rimuovere il/i manufatto/i alla cessazione dell'attività.

Nelle aree individuate come di tutela paesaggistica "strade ad interesse paesaggistico con relativa visibilità" del "Paesaggio Percepito", gli interventi sono subordinati al preventivo parere favorevole della Commissione per il paesaggio.

Con le modalità previste nella specifica sottozona, nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie e del Codice per la Tutela e la gestione degli Equidi del "Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali", i proprietari che sono in possesso di un numero superiore a due equidi (cavalli) alla data di adozione delle presenti norme è consentita la realizzazione di ricoveri strettamente necessari per consentire "i livelli essenziali di benessere per l'animale". Il numero degli cavalli non può comunque superare i parametri previsti per l'allevamento degli stessi in rapporto all'estensione del fondo agricolo.

Alla richiesta del permesso a costruire, il proprietario deve allegare la documentazione necessaria comprovante la proprietà degli equidi nelle forme vigenti di legge (Iscritti alla anagrafe equina e quant'altro), oltre al rispetto dei parametri del fondo agricolo sopra indicati.

aa) Impianti ed attrezzature pubbliche

La realizzazione di impianti ed attrezzature pubbliche è subordinata a preventiva valutazione degli effetti ambientali prodotti dal nuovo inserimento sul paesaggio e sul contesto.

bb) Recupero degli oliveti abbandonati

E' ammesso il recupero di coltivazioni ad oliveto abbandonate e/o parzialmente fagocitate dal bosco.

Gli interventi di cui al presente articolo dovranno comunque uniformarsi alle prescrizioni di carattere generale a valere per tutto il territorio rurale.

* * *

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e comunque tutti gli altri tipi di interventi eccedenti le possibilità previste per le singole sottozone potranno essere autorizzati previa approvazione di specifico piano di recupero con contestuale variante al R.U..

I volumi tecnici, non potranno superare il 10% del volume e comunque entro il limite di 16m² di SUL. Potranno trovare collocazione anche in vani interrati.

Attraverso il piano di recupero si dovrà dimostrare l'effettivo miglioramento edilizio ed urbanistico dell'area. Esso non potrà comportare, automaticamente, la ricostruzione od il recupero della SUL esistente soprattutto nel caso di interventi particolarmente consistenti o complessi.

Di contro, il conseguimento di una maggiore qualità degli interventi, quali:

  • - l'uso di tecniche costruttive, materiali o tipologie riferibili alla bioedilizia compreso l'introduzione di tecnologie necessarie per il risparmio energetico ;
  • - la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria non legate esclusivamente all'intervento da realizzare;

potranno essere premiati, con incrementazioni della superficie ricostruibile sino ad un massimo complessivo del 20%.

Ultima modifica Venerdì, 23 Settembre, 2022 - 14:31