Norme tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 43 LE SOTTOZONE "DC" - AREE DI TRASFORMAZIONE E RECUPERO (*10)

Le sottozone "DC" sono, prevalentemente, costituite da ambiti liberi o edificati, ove si rilevano situazioni di parziale o totale degrado edilizio ed urbanistico.

Le sottozone "DC" sono assimilabili alle zone classificate "D" ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n.1444, prevalentemente individuate nei "sistemi funzionali" del PS come "la produzione" e comprese nella disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art.55 della L.R.1/2005.

In tali ambiti sono state individuate unità minime di intervento nelle quali è possibile procedere all'attuazione delle previsioni tramite interventi diretti, interventi diretti convenzionati o Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata.

L'edificazione in tali sottozone si realizza attraverso le unità minime di cui al comma precedente che prevedono oltre alle aree edificabili, anche aree destinate a parcheggi, verde, o altre attrezzature di interesse pubblico che dovranno essere cedute al Comune sulla base di apposita convenzione.

Le sottozone "DC" sono rappresentate negli elaborati grafici di RU con apposita retinatura e specifica aggiunta al pedice che ne individua il luogo e il numero progressivo "DC_XXX_n" (es. "DC_VAL_01" = zona "DC" in località Valvigna contraddistinta col numero 01).

Per ogni sottozona "DC" è allegata apposita scheda contenente le unità minime di intervento, i parametri edilizi ed urbanistici e le altre condizioni da rispettare nell'edificazione nonché la individuazione delle infrastrutture e/o attrezzature di interesse pubblico da realizzare e cedere al Comune con le modalità indicate sulla scheda stessa.

Il numero dei piani e le altezze massime sono da ritenere il parametro massimo consentito e non quello cui obbligatoriamente conformarsi.

Per ogni intervento che comporti nuova costruzione o incremento della SUL dovranno essere reperite aree per parcheggio privato all'interno del lotto o dell'edificio nei minimi stabiliti dalle leggi vigenti e dalle presenti N.T.A.

In assenza delle previsioni legate alle unità minime di intervento sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti;
  • - realizzazione di volumi tecnici necessari allo svolgimento delle attività insediate.

L'attuazione delle previsioni è inoltre soggetta alle seguenti ulteriori prescrizioni:

  • - dovrà essere garantita una superficie minima pari al 20% delle aree del comparto da sistemare a verde con essenze autotoctone o naturalizzate da lungo tempo;
  • - le aree destinate a parcheggio dovranno essere alberate con essenze autotoctone o naturalizzate da lungo tempo.
Ultima modifica Venerdì, 23 Settembre, 2022 - 14:31