Norme tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 42 LE SOTTOZONE " DR" - AREE DI TRASFORMAZIONE E RECUPERO VALVIGNA - AREE GRAVEMENTE COMPROMESSE O DEGRADATE

Le sottozone "DR" - "Valvigna" sono costituite da aree produttive, realizzate dagli anni sessanta in poi in assenza di adeguati strumenti di pianificazione, ove si rilevano situazioni di parziale o totale degrado edilizio ed urbanistico. In tali ambiti sono state individuate unità minime di intervento nelle quali è possibile procedere all'attuazione delle previsioni tramite interventi diretti convenzionati o Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata.

Le sottozone "DR" sono assimilabili alle zone classificate "D"ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n.1444, prevalentemente individuate nei "sistemi funzionali" del PS come "la produzione" e comprese nella disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art.55 della L.R.1/2005.

Al fine di favorire la riqualificazione urbanistica l'Amministrazione Comunale ha provveduto a redigere un apposito studio dell'area (Approvato con DGC n.106/2006), che costituisce elemento di guida ed indirizzo per la redazione dei successivi atti necessari ad attivare i processi di trasformazione.

L'area in oggetto è suddivisa in unità minime di intervento individuate da appositi perimetri con pedice alfabetico (DR_VAL_X), all'interno delle quali si dovrà intervenire in maniera unitaria ed omogenea. Tali aree sono definite come comparti edificatori. La perimetrazione dei comparti potrà subire lievi modifiche a seguito di motivate esigenze e/o riallineamento ai confini catastali, nel limite massimo del cinque per cento della superficie territoriale del comparto, a condizione che si individuino comunque ambiti di intervento organici e funzionali ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

L'attuazione delle previsioni è subordinata a:

  • - realizzazione, di tutte le opere di infrastrutturazione comprese tra il comparto ed il nuovo tracciato della strada regionale 69;
  • - cessione delle aree di proprietà riferite all'intervento di cui sopra;
  • - approvazione di apposita convenzione tra il Comune ed il soggetto promotore dell'intervento.

Tale convenzione disciplinerà la realizzazione degli interventi conformemente al progetto presentato e la modalità di realizzazione dei sistemi infrastrutturali necessari, fissando le garanzie e le penalità a carico dei richiedenti il titolo abilitativo in caso di inadempienza.

Gli interventi previsti nelle unità minime di intervento dovranno rispettare i seguenti indici e parametri edilizi:

  • - R.C. Max = 40% da calcolarsi su tutta la superficie del comparto;
  • - H. Max 12,00 ml.
  • - Distanza minima dei fabbricati tra loro ml. 10,00;
  • - Distanza minima dai confini ml. 5,00;

Nelle aree oggetto di opere di infrastrutturazione comprese tra l'area produttiva (zona "D" del DM 1444/68) ed il nuovo tracciato della SR n 69, limitatamente alle attività produttive di grandi dimensioni (DM 18.04.2005), è consentita la realizzazione strutture a servizio delle stesse nei seguenti limiti:

  • - Superficie Coperta SC massima di 30 m² per comparto ad attività insediata;
  • - area di occupazione tangente alla zona D per una profondità massima di ml 5;

La richiesta di titolo abilitativo dovrà essere comprensiva del "progetto definitivo" di viabilità, parcheggi ed i fili fissi dei fabbricati fronte strada, così come individuati nello studio di riqualificazione urbanistica di cui al terzo paragrafo del presente articolo.

Per favorire l'eliminazione dell'attuale degrado edilizio ed urbanistico, vengono incentivati gli interventi che prevedano la demolizione totale degli attuali opifici fatiscenti, incongrui, esistenti all'interno del comparto, impropriamente posizionati rispetto alle previsioni urbanistiche in quanto posti nel corridoio infrastrutturale tra la zona D e la futura strada regionale n.69.

L'incentivo di cui sopra è stabilito come incremento del Rapporto di Copertura. Tale incremento non potrà comunque superare il limite massimo del 50% di RC.

I benefici di cui sopra saranno concessi agli interventi che produrranno un effettivo recupero edilizio ed urbanistico dell'area in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi strategici del Piano.

In assenza di interventi di riqualificazione e recupero che comprendano l'intera area compresa all'interno delle singole unità minime di intervento sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti;
  • - realizzazione di volumi tecnici funzionali all'esercizio della attività insediata al momento della adozione del R.U.
  • - Gli interventi di cui sopra non potranno comportare aumento del numero di unità immobiliari né cambi di destinazione d'uso.

Per gli edifici compresi nella fascia delle attrezzature viarie (tra la zona D e la futura strada regionale n. 69), in assenza degli interventi di riqualificazione di cui al comma precedente, saranno ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria o interventi igienico-sanitari-ambientali, tesi alla messa in sicurezza degli ambienti di lavoro.

Fatto salvo quanto sopra, negli edifici esistenti realizzati a seguito dell'approvazione del PRG di cui alla Delibera della Giunta Regionale n 988 del 30.01.1984, ed esterni alla fascia di rispetto stradale di ml 60 dal nastro autostradale "corridoio infrastrutturale", interposto tra la corsia autostradale e l'area produttiva industriale di Valvigna, (successivamente integrata con l'accordo di pianificazione di cui al Decreto della Regione Toscana n. 47/2000), si consente la modifica della destinazione d'uso e nel rispetto degli standard richiesti, condizionato alle seguanti disposizioni:

  • - cessione delle aree di proprietà riferite all'intervento di cui progetto Approvato con DGC n.106/2006);
  • - approvazione di apposita convenzione tra il Comune ed il soggetto promotore dell'intervento.
  • - Non saranno comunque consentiti nuovi accessi sulla viabilità provinciale

Per ogni singola unità minima di intervento si rimanda ad apposita schedatura DR_VAL_X all'interno de "La disciplina della perequazione".

Nel rispetto delle prescrizioni del PIT gli interventi di trasformazione sono auspicabili a condizione che:

  • - non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio;
  • - recuperino e riqualifichino le qualità percettive delle visuali verso i contesti di valore paesaggistici;
  • - non incrementino l'attuale ingombro visivo nell'ambito degli interventi edilizi di demolizione e ricostruzione;

Gli interventi infrastrutturali e le opere ad essi connesse dovranno garantire soluzioni tecnologiche che assicurino la migliore integrazione paesaggistica rispetto agli assetti morfologici dei luoghi e della rete viaria storica esistente, minimizzando l'interferenza visiva con il valore estetico-percettivo.

Saranno stabiliti dal "progetto definitivo": Il disegno urbanistico delle opere di infrastrutturazione collocate tra i comparti e il nuovo tracciato a carattere descrittivo; l'esatta individuazione delle superfici a parcheggi, sede stradale, verde e pista ciclabile.

Per le finalità di cui sopra e per quanto non esplicitamente definito in merito agli aspetti idrologico-idraulico e/o quote di riferimento progetto PRU, sono tuttavia consentiti accordi integrativi e sostitutivi di cui al combinato disposto degli artt. 9-11 della l. 241/90.

Ultima modifica Venerdì, 23 Settembre, 2022 - 14:31