Norme tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 40 LE SOTTOZONE " D4" (*10)

Le sottozone "D4" rappresentano le parti del territorio prevalentemente produttive totalmente edificate.

In relazione ad interventi di particolare rilevanza o complessità urbanistica la richiesta dei titoli abilitativi dovrà essere integrata da un progetto di inserimento ambientale esteso ad un'area urbanisticamente significativa.

Interventi edilizi ammessi:

  • - Manutenzione Ordinaria
  • - Manutenzione Straordinaria
  • - Restauro e Risanamento Conservativo
  • - Ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva;
  • - Sostituzione Edilizia

Gli interventi di ristrutturazione e sostituzione edilizia, dovranno comunque rispettare le quantità minime di parcheggio privato previste dalle vigenti disposizioni legislative e dalle presenti NTA.

Per le attività esistenti alla data di adozione del R.U. è ammesso un incremento della SUL pari al 30% della SUL esistente, anche in deroga ai parametri edilizi disciplinati dall'art.35 per le zone D, a condizione che detti incrementi siano funzionali al migliore svolgimento e/o al potenziamento delle attività insediate e purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:

  • - non venga alterata la sagoma dell'edificio;
  • - non vi sia incremento della superficie coperta (Sc);
  • - il rapporto di occupazione del sottosuolo (Ros) sia inferiore al 60%;
  • - siano garantite le dotazioni minime di parcheggio privato previste dalla legislazione vigente e dalle presenti NTA.

All'interno delle superfici coperte esistenti sono comunque ammissibili ampliamenti di SUL a condizione che non comportino modifica dell'involucro edilizio autorizzato alla data di adozione del presente RU (11.11.2013); detti interventi, sono subordinati alla verifica degli standard delle aree a parcheggio.

Ultima modifica Venerdì, 23 Settembre, 2022 - 14:31