Norme tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 39 LE SOTTOZONE " D3"

Le sottozone di tipo "D3" sono costituite da aree produttive di completamento edilizio ed urbanistico nelle quali sono localizzate attività produttive di interesse strategico per il territorio, attività di grande dimensione (Decreto Ministero delle attività produttive 18.04.2005),

In queste sottozone il RU conferma la destinazione industriale, che in stretta relazione alla specifica attività produttiva determina un basso impatto ambientale, un elevato contenuto tecnologico ed una occupazione specializzata nel settore delle energie rinnovabili con effetto sinergico sull'indotto artigianale e produttivo del Valdarno.

Le sottozone D3 sono rappresentate negli elaborati grafici di RU con apposita retinatura e specifica aggiunta al pedice che ne individua il luogo e il numero progressivo "D3_xxx_n" (es. "D3_TER_01"= zona "D3" in Terranuova capoluogo contraddistinta col numero 01).

Per ogni area "D3_xxx_n" un'apposita scheda allegata individua il perimetro del comparto edilizio.

L'edificazione potrà essere subordinata alla preventiva approvazione di un piano di iniziativa privata o attuata mediante interventi diretti così come indicato nelle rispettive schede della "Disciplina della Perequazione".

L'attuazione del comparto comprende tutte le opere ivi previste, compresi i sistemi infrastrutturali che ne fanno parte mediante piano attuativo convenzionato di iniziativa privata.

Ogni intervento, ricadente in tali aree, è subordinato al mantenimento e miglioramento del tipo di attività preesistente o subentrante.

Nel caso in cui l'attività produttiva preesistente sia cessata o venga a cessare, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo.

Interventi di ristrutturazione con la formazione di più unità immobiliari sono ammessi solo tramite piano di recupero, e riqualificazione urbanistica con contestuale variante al RU dell'intera area produttiva, o interventi di rigenerazione urbana.

All'interno del perimetro di ogni comparto, soggetto a piano attuativo, dovranno essere ricavati i seguenti spazi minimi da destinare ad uso pubblico:

parcheggi pubbliciNella quantità indicata nell’apposito articolo relativo alla
dotazione dei parcheggi (art.13)
opere di urbanizzazione secondaria10 m² per ogni 30 m² di SUL da edificare

Qualora all'interno del comparto siano previste, dallo strumento urbanistico, quantità superiori di aree destinate all'uso pubblico esse dovranno comunque essere realizzate dai soggetti attuatori.

Qualora dette aree non siano previste all'interno del comparto, in luogo della cessione delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria potrà essere prevista la monetizzazione delle stesse con valori uguali ai quelli attribuiti dall'amministrazione comunale ai fini dell'applicazione dell'imposta sul patrimonio immobiliare.

Ultima modifica Venerdì, 23 Settembre, 2022 - 14:31