Norme tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 38 LE SOTTOZONE " D2".

Le sottozone di tipo "D2" comprendono aree destinate a nuovi processi di trasformazione.

Le sottozone D2 sono rappresentate negli elaborati grafici di RU con apposita retinatura e specifica aggiunta al pedice che ne individua il luogo e il numero progressivo "D2_xxx_n" (es. "D2_TER_01"= zona "D2" in Terranuova capoluogo contraddistinta col numero 01).

Per ogni area "D2_xxx_n" un'apposita scheda allegata individua il perimetro del comparto edilizio.

L'edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di un piano di iniziativa privata.

L'attuazione del comparto comprende tutte le opere ivi previste, compresi i sistemi infrastrutturali che ne fanno parte mediante piano attuativo convenzionato di iniziativa privata.

La convenzione potrà porre a carico dei soggetti attuatori l'obbligo del mantenimento delle aree pubbliche o ad uso pubblico realizzate all'interno del comparto.

L'Amministrazione Comunale, al fine di favorire l'attuazione della previsione urbanistica, ha la facoltà di individuare, subcomparti di dimensioni inferiori purché organici e funzionali, indicando, per ciascuno di essi, i parametri edilizi ed urbanistici e le altre condizioni prescrittive per l'attuazione degli interventi da rispettarsi nei processi di trasformazione.

All'interno del perimetro di ogni comparto dovranno essere ricavati i seguenti spazi minimi da destinare ad uso pubblico:

parcheggi pubbliciNella quantità indicata nell’apposito articolo relativo alla
dotazione dei parcheggi (art.13)
opere di urbanizzazione secondaria10 m² per ogni 30 m² di SUL da edificare

Qualora all'interno del comparto siano previste, dallo strumento urbanistico, quantità superiori di aree destinate all'uso pubblico esse dovranno comunque essere realizzate dai soggetti attuatori.

Qualora dette aree non siano previste all'interno del comparto, in luogo della cessione delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria potrà essere prevista la monetizzazione delle stesse con valori uguali ai quelli attribuiti dall'amministrazione comunale ai fini dell'applicazione dell'imposta sul patrimonio immobiliare.

Nelle "Aree di tutela paesaggistica dei fronti collinari dall'autostrada del sole", nel rispetto delle prescrizioni del PIT gli interventi di trasformazione sono auspicabili a condizione che:

  • - non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio;
  • - recuperino e riqualifichino le qualità percettive delle visuali verso i contesti di valore paesaggistici;
  • - non incrementino l'attuale ingombro visivo nell'ambito degli interventi edilizi di demolizione e ricostruzione;

Gli interventi infrastrutturali e le opere ad essi connesse dovranno garantire soluzioni tecnologiche che assicurino la migliore integrazione paesaggistica rispetto agli assetti morfologici dei luoghi e della rete viaria storica esistente, minimizzando l'interferenza visiva con il valore estetico-percettivo.

Nelle aree di cui sopra tutti gli interventi sono assoggettati al preventivo parere favorevole della commissione del paesaggio.

Ultima modifica Venerdì, 23 Settembre, 2022 - 14:31