Norme tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 1 CONTENUTI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO

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Il Regolamento Urbanistico definisce le regole e le azioni per la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio insediativo e territoriale disciplinando le trasformazioni urbanistiche, edilizie e infrastrutturali con esse compatibili. A tale scopo specifica e conferisce efficacia operativa ai contenuti statutari del Piano Strutturale e ad una parte significativa delle strategie in esso contenute, nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile definiti dalle vigenti norme in materia di governo del territorio.

Il regolamento urbanistico disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale; esso si compone di due parti:

  • a) disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti;
  • b) disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio.

Il regolamento urbanistico dà conto della conformità delle sue previsioni a quelle del piano strutturale, esplicita la relazione delle sue previsioni con i piani regionali e provinciali di riferimento; motiva le scelte di pianificazione con riferimento agli aspetti paesaggistici, territoriali, economici, sociali rilevanti per l'uso del territorio e per la salute umana.

La disciplina di cui alla precedente lettera a) individua e definisce:

  • - il quadro conoscitivo dettagliato ed aggiornato periodicamente del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente e delle funzioni in atto;
  • - il perimetro aggiornato dei centri abitati inteso come delimitazione continua che comprende tutte le aree edificate e i lotti interclusi;
  • - la disciplina dell'utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente, compresa la tutela e la valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore storico e artistico;
  • - le aree all'interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è permessa l'edificazione di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti;
  • - le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto degli standard;
  • - la disciplina del territorio rurale;
  • - la disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio;
  • - la valutazione di fattibilità idrogeologica degli interventi anche ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla l.r. 39/2000 in base all'approfondimento degli studi di natura idrogeologica, geologica ed idraulica;
  • - le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa.

La disciplina di cui alla precedente lettera b) individua e definisce:

  • - gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche all'esterno del perimetro dei centri abitati;
  • - gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico;
  • - gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante i piani attuativi;
  • - le aree destinate all'attuazione delle politiche di settore del comune;
  • - le infrastrutture da realizzare e le relative aree;
  • - il programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche, contenente il censimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano e la determinazione degli interventi necessari al loro superamento, per garantire un'adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città;
  • - la individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
  • - la disciplina della perequazione.

Le norme del Regolamento urbanistico si integrano con quelle del vigente Regolamento Edilizio. In caso di contrasto prevalgono le norme del Regolamento Urbanistico.

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Ultima modifica Venerdì, 23 Settembre, 2022 - 14:31