Sono procedure che valutano i possibili effetti su ambiente, salute e benessere umano, di progetti e opere prima della loro realizzazione per prevenire, eliminare o rendere minimi gli impatti negativi sull'ambiente.
La Valutazione di impatto ambientale (Via) ha l'obiettivo di proteggere la salute umana, contribuire con un ambiente migliore alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita.
La normativa nazionale e regionale prevede due differenti procedure:
• la verifica di assoggettabilità a Via (Screening) che serve a verificare se un progetto, per il grado di complessità che presenta e gli impatti ambientali che ne derivano, deve essere sottoposto alla più complessa procedura di Valutazione di impatto ambientale;
• la Valutazione di impatto ambientale (Via).
Verifica di assoggettabilità a Via (Screening)
Lo Screening è una procedura preliminare per valutare, dove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di Via.
Questo procedimento può avere uno dei seguenti esiti:
• verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di Via
• verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di Via con prescrizioni (condizioni ambientali) per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo
• accertamento della necessità di sottoporre il progetto all'ulteriore procedura di Via
La verifica positiva obbliga chi propone l'opera ad adeguare il progetto alle condizioni contenute nell'esito finale del provvedimento di screening.
Le prescrizioni sono anche vincolanti per le amministrazioni e gli enti che devono rilasciare autorizzazioni successive.
Procedura di Via
Il procedimento di Valutazione dell'impatto ambientale (Via) è invece molto più complesso.
Viene svolto su un progetto con un grado di dettaglio adeguato per consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali dell'opera.
Chi fa richiesta, oltre al progetto, deve presentare uno Studio di impatto ambientale (Sia) con l'analisi degli impatti che l'opera avrà sull'ambiente sia in fase di realizzazione sia in fase di esercizio.
Di solito l'analisi riguarda le seguenti componenti ambientali: mobilità, aria, rumore, acque superficiali, acque sotterranee, suolo e sottosuolo, flora, fauna, vegetazione, ecosistemi, paesaggio, campi elettromagnetici, salute pubblica, rifiuti.
Partecipazione pubblica
Le procedure di Via o di Screening attivate sono pubblicate sul sito web dell'autorità competente.
I progetti sottoposti a Valutazione dell'impatto ambientale sono depositati presso l'Ufficio Ambiente del Comune per 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web.
I progetti sottoposti a Screening sono depositati per 45 giorni dalla pubblicazione sul sito web.
Puoi consultare gli elaborati depositati prendendo un appuntamento telefonico con l'Ufficio Ambiente.
Puoi presentare, in forma scritta, osservazioni all'autorità competente. I tempi per la presentazione delle osservazioni sono gli stessi del deposito del progetto.
Principali riferimenti normativi
Norme comunitarie: • Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Direttiva VIA): è la direttiva di riferimento in materia di V.I.A.
• Direttiva 2014/52/UE che modifica la Direttiva 2011/92/UE;
• Direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS).
La normativa europea è reperibile all’indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/
Norme nazionali:
• D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale. La parte seconda riguarda la VIA.
• D.L. 16 luglio 2020, n.76, convertito con legge 11 settembre 2020, n.120: Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. L. 7 agosto 1990, n.241: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
• D.M. Ministero Ambiente 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA.
• Decreti Direttoriali Ministero Ambiente n. 239 del 3.8.2017 e n. 48 del 5.2.2018, in materia di liste di controllo (art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006).
La normativa nazionale è reperibile all’indirizzo:
http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.normattiva.it/static/index.html
Norme regionali:
• L.R. 12 febbraio 2010, n. 10: Norme in materia di VAS, di VIA e di autorizzazioni ambientali.
• L.R. 23 luglio 2009, n. 40: Legge di semplificazione e riordino normativo 2009.
• D.P.G.R. 11 aprile 2017, n. 19/R (modificato con D.P.G.R. 9 ottobre 2019, n.62/R): Regolamento regionale recante disposizioni in attuazione dell’articolo 65 della l.r 10/2010, per l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di VIA e per il coordinamento delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell’articolo 7 bis, comma 8, del d.lgs. 152/2006.
• D.G.R.1040/2017: provvedimenti organizzativi in merito all'accesso ed alla conoscenza dei documenti amministrativi della Regione Toscana.
• D.G.R. 931/2019 e D.G.R. 1196/2019 (deliberazioni attuative della L.R. 10/2010).
• D.G.R. 1161/2019 (recante modalità per la formazione di un elenco di soggetti idonei a ruolo di Presidente della inchiesta pubblica, nei procedimenti di VIA).
La normativa regionale è reperibile all’indirizzo:
http://www.consiglio.regione.toscana.it/
http://www.regione.toscana.it/