Norme tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 74 ZONE "E9" - ZONE PERIURBANE

Sono "aree Periurbane" le aree prossime alla città e ai centri abitati in cui il territorio urbano e quello agricolo si compenetrano e si uniscono in maniera disorganica non assimilabili al territorio rurale quale campagna aperta.

Sono identificabili quali aree agricole immediatamente prossime ai centri abitati, ma esterni al perimetro dei centri abitati stessi, così come individuati dal secondo comma lettera b) dell'art. 55 della LR 01/2005.

In tali aree non sono previsti nuovi assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio. Le aree "aree Periurbane" potranno essere oggetto della ricollocazione delle nuove previsioni insediative, qualora le previsioni insediative contenute nel regolamento siano decadute ai sensi dell'art.3 del presente regolamento.

In tali zone sono vietati gli interventi di nuova costruzione.

Le aree di cui al presente articolo sono utilizzabili al fine del raggiungimento delle superfici agricole aziendali minime.

Negli edifici all'interno di tali ambiti "zona E9" sono ammessi i seguenti interventi:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;

Art. 75 VERDE DI RISPETTO STRADALE E FLUVIALE (*09)

Sono le aree, pubbliche o private, identificate con apposita retinatura nelle tavole del R.U, "di pertinenza":

  • - di strade che svolgono un ruolo importante di valorizzazione del decoro urbano delle stesse.
  • - del reticolo dei fiumi, dei torrenti e dei canali che assume, insieme al sistema idrografico, una funzione di connessione tra le diverse parti del territorio.

Ambito Stradale

Per il verde di arredo stradale è prescritta la realizzazione di filari alberati in modo da consentire l'abbattimento degli impatti di tipo atmosferico, acustico e visivo, dovuti al traffico veicolare. In queste aree è sempre consentita la realizzazione di ampliamenti della viabilità esistente, di nuove strade ed opere ad esse correlate, di corsie di servizio, aree di parcheggio pubblico, parcheggi a raso e di percorsi pedonali e ciclabili.

Le aree indicate come verde di arredo stradale sono considerate "fasce di rispetto" della maglia stradale e pertanto sono inedificabili per qualsiasi tipo di costruzione, salvo quanto prescritto al comma precedente.

Ambito Fluviale

Per il verde fluviale è prescritta la rinaturalizzazione delle sponde con opere volte a mantenere e ripristinare la vegetazione ripariale originaria e a migliorarne le caratteristiche vegetazionali. In tali aree è ammessa la realizzazione di percorsi per lo svago ed il tempo libero (pedonali e ciclabili).

Le aree indicate come verde fluviale sono considerate "fasce di rispetto" del sistema idrografico e pertanto sono inedificabili per qualsiasi tipo di costruzione.

Le aree di cui al presente articolo sono assimilabili a zone "E" per quanto riguarda la loro possibile utilizzazione al fine del raggiungimento delle superfici aziendali.

Negli edifici esistenti all'interno di tali ambiti sono ammessi i seguenti interventi:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro;
  • - ristrutturazione edilizia con esclusione delle addizioni funzionali, dei mutamenti di destinazione d'uso e di incremento delle unità immobiliari;
  • - sostituzione edilizia nei limiti eventualmente consentiti dalla contigua sottozona agricola, purché la ricostruzione venga eseguita nelle immediate vicinanze ma al di fuori dell'area classificata come verde di rispetto.

Art. 76 VERDE PRIVATO

Sono le aree private destinate a verde, identificate con apposita retinatura nelle tavole del R.U.

In tali ambiti sono vietati interventi di nuova costruzione.

Le aree di cui al presente articolo sono assimilabili a zone "E" per quanto riguarda la loro possibile utilizzazione al fine del raggiungimento delle superfici aziendali.

Negli edifici esistenti all'interno di tali ambiti sono ammessi i seguenti interventi:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro.

Art. 77 ZONE DI RISPETTO STRADALE - CARATTERISTICHE DELLA VIABILITA'

Tali aree sono identificate con apposita retinatura nelle tavole del R.U. Esse interessano fasce laterali degli assi viari ove sono vietate nuove costruzioni.

Tali zone sono destinate ad eventuali ampliamenti della viabilità esistente, a nuove strade, a corsie di servizio, ad aree di parcheggio pubblico, percorsi pedonali o ciclabili e verde di arredo.

Nelle strade di progetto, la zona di rispetto stradale equivale a corridoio infrastrutturale entro il quale la viabilità potrà essere realizzata, anche in difformità alla indicazione grafica indicata nel RU, senza che la stessa necessiti di una nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, così come prescritto da 2° comma dell'articolo 12 del DPR.327/2001.

Le norme di cui al vigente codice della strada trovano comunque applicazione ancorché non sia stata individuata la relativa fascia di rispetto.

Le aree di cui al presente sono classificate come "E" per quanto riguarda la loro possibile utilizzazione al fine del raggiungimento delle superfici aziendali.

Negli edifici esistenti all'interno di tali ambiti sono ammessi i seguenti interventi:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro;
  • - ristrutturazione edilizia nei limiti eventualmente consentiti dalla contigua sottozona agricola purché gli stessi non comportino avanzamenti verso il fronte stradale;
  • - sostituzione edilizia nei limiti eventualmente consentiti dalla contigua sottozona agricola, purché la ricostruzione venga eseguita al di fuori della fascia di rispetto.

Nelle aree di rispetto stradale del Casello Autostradale A1-Valdarno sono consentiti interventi pertinenziali a servizio della rete autostradale (istallazione temporanea per alloggi, ricovero attrezzi, depositi materiali ecc.), previa verifica di compatibilità architettonica, paesaggistica e pericolosità idrologica-idraulica.

In deroga a quanto di seguito disciplinato è consentita l'istallazione di impianti fotovoltaici esclusuvamente sulla copertura degli edifici.

Negli ambiti di rispetto stradale, ad esclusione delle aree di rispetto del casello autostradale A1-Valdarno, non è consentita l'istallazione di impianti fotovoltaici.

L'Amministrazione Comunale con apposita deliberazione potrà individuare, lungo le fasce di rispetto stradale, aree per la distribuzione dei carburanti nel rispetto dei seguenti vincoli, prescrizioni e parametri:

  • a) Gli impianti di distribuzione carburanti dovranno essere realizzati in aree idonee ad assolvere sia le funzioni di servizio nei confronti della utenza itinerante che di quella abituale. Al fine di fornire un servizio completo per l'utenza, gli impianti potranno essere integrati da attività complementari di servizio quali locali per la gestione, assistenza meccanica, strutture per shop, bar etc, per una superficie massima di 150 m² di SUL ed a condizione che tali attività siano compatibili con gli spazi a disposizione e con le vigenti normative e con i regolamenti locali. L'ubicazione dovrà essere tale da garantire la compatibilità tra l'impianto ed il sito. Le strutture dell'impianto non dovranno impedire la visualizzazione, anche parziale, di beni di interesse storico ed architettonico, urbanistico e paesaggistico. L'ubicazione di tali strutture dovrà essere tale da non comportare, nella realizzazione dell'impianto, movimenti di terra tali da alterare, in modo significativo, l'assetto idro-morfologico della zona e del sito medesimo. L'ubicazione dovrà inoltre essere tale da non creare intralcio al traffico stradale, comunque nel rispetto del D lgs n.5 del 30/4/92 (nuovo codice della strada) e successivo regolamento di esecuzione.
  • b) La superficie minima di ciascuna area non dovrà essere inferiore a quella minima stabilita dal Piano Regionale in materia di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione e non superiore a m².3.000 (tremila).
  • c) La richiesta relativa alla realizzazione di impianti viene autorizzata dal competente organo comunale. Qualora essa comporti variazioni al vigente strumento urbanistico lo stesso dovrà essere adeguato con le procedure previste dalle vigenti disposizioni.
  • d) In tutte le localizzazioni esterne al territorio urbanizzato e nelle aree sottoposte a tutele paesistiche, al fine di favorire l'integrazione con l'ambiente, si dovrà prevedere lungo i lati non destinati agli accessi, quale opera di mitigazione dell'impatto visivo, una fascia della larghezza minima di ml. 5,00 da mantenersi a verde e piantumata con essenze autoctone di tipo arbustivo, cespugli e ad alto fusto, compatibilmente con le disposizioni del Codice della strada e relativo regolamento di attuazione. In tutto il piazzale deve essere prevista la raccolta delle acque di "prima pioggia" (orientativamente i primi 10 minuti di pioggia; le acque di prima pioggia e le acque nere devono essere convogliate ad un depuratore pubblico o, in alternativa, ad idoneo impianto privato).

Il R.U. individua, con apposita simbologia, le viabilità con piste ciclabili.

Le nuove viabilità previste nello strumento urbanistico dovranno rispettare le seguenti minime condizioni:

  • - carreggiata stradale minima mt.7,00;
  • - almeno 2 marciapiedi di larghezza utile minima mt.1,50;
  • - alberature di tipo autoctono su almeno un lato della viabilità con fascia di rispetto di almeno mt.1,50;
  • - piste ciclabili di larghezza minima mt.2,00 laddove indicate nello strumento urbanistico.

Lungo i percorsi ciclabili è ammessa la creazione di spazi di sosta con le relative attrezzature (panchine, tavoli per pic-nic, contenitori per rifiuti, attrezzature per griglie, ecc.), che dovranno essere realizzate con materiali idonei ed efficacemente integrate nei caratteri dell'ambiente e del paesaggio.

L'amministrazione Comunale potrà, con specifico provvedimento, derogare a dette disposizioni, in caso di particolari complessità tecniche legate alla natura o alla morfologia del terreno.

Art. 78 CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE

E' l'ambito destinato alla localizzazione di tratti viari, non previsti dal presente Regolamento, di completamento della viabilità esistente e di progetto.

Tale corridoio è indicato con apposita grafia nelle tavole di Regolamento Urbanistico.

In tali zone sono vietati gli interventi di nuova costruzione.

Le aree di cui al presente articolo sono utilizzabili al fine del raggiungimento delle superfici agricole aziendali minime.

Negli edifici all'interno di tale ambito sono ammessi i seguenti interventi:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;

Art. 79 AREE DI RISPETTO CIMITERIALE

Le aree di rispetto cimiteriale sono delimitate con apposito segno grafico. All'interno di esse è vietata ogni nuova edificazione non pertinente alla struttura cimiteriale. Sono fatti salvi i parcheggi a servizio della struttura cimiteriale, le infrastrutture stradali e le reti di pubblici servizi. Per gli edifici esistenti sono ammessi soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro e risanamento conservativo.

Non sono ammessi incrementi delle unità abitative esistenti né modifiche delle attuali destinazioni d'uso finalizzate alla realizzazione di nuove attività o residenze. Gli eventuali ampliamenti delle strutture cimiteriali dovranno essere realizzati in modo da mantenere comunque una distanza minima di 50 mt dal limite esterno del vincolo.

In attesa della acquisizione degli eventuali pareri necessari alla modifica delle attuali perimetrazioni i vincoli di cui al presente articolo si applicano con riferimento ai perimetri individuati con il precedente strumento urbanistico.

Art. 80 AREE DI RISPETTO FERROVIARIO, ELETTRODOTTI E GASDOTTI.

Aree di rispetto ferroviario

Sono ambiti di rispetto delle infrastrutture ferroviarie, in tali aree non sono consentiti interventi di nuova edificazione.

Per gli edifici esistenti, previa autorizzazione dell'Ente FFSS, sono consentiti i seguenti interventi:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo.

Aree di rispetto degli elettrodotti

Gli ambiti di rispetto degli elettrodotti sono perimetrati ed individuati sugli elaborati del Regolamento Urbanistico con apposita simbologia.

Entro tali fasce debbono essere verificate le compatibilità degli interventi, previsti dallo strumento urbanistico, con i limiti di esposizione ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità definiti dalla normativa nazionale e regionale vigente. Il D.P.C.M. 8 luglio 2003 dispone limiti di esposizione e valori di attenzione.

In particolare i fabbricati adibiti a funzioni abitative, ovvero altre funzioni comportanti la

permanenza prolungata di persone, non possono essere edificati a distanze inferiori a

quelle stabilite in base all'art. 6 del DPCM 08.07.03 e s.m.i.

Secondo questi criteri di valutazione e sulla base dei criteri e parametri di calcolo indicati dagli artt. 5 e 6 del DPCM 8 luglio 2003 sarà valutata la fattibilità degli interventi proposti.

E' facoltà del Comune richiedere la verifica dei limiti sull'inquinamento elettromagnetico, come previsto dal la normativa nazionale vigente, anche al di fuori delle fasce di rispetto.

Deve essere assicurato il rispetto delle distanze di sicurezza dagli elettrodotti e dei limiti di sposizione per la popolazione, fissati dalla normativa vigente in materia, con particolare iferimento al DM 29.05.08, recante "Metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti - Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti".

Aree di rispetto dei gasdotti

Gli ambiti di rispetto dei gasdotti sono perimetrati ed individuati sugli elaborati del Regolamento Urbanistico con apposita simbologia.

Per quel che concerne i vincoli derivanti dalla presenza di elettrodotti e le relative fasce di rispetto si fa riferimento alla normativa vigente in materia, al D.M. 17 aprile 2008 ed alle successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 81 AMBITI PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA (*04)

Il R.U. individua ambiti destinati alla esecuzione di opere necessarie alla messa in sicurezza idraulica di corsi d'acqua che presentano rischi di esondazione.

Essi sono distinti in:

  • - ambiti per l'adeguamento idraulico dei corsi d'acqua, progetto approvato con D.G.C. n° 90/b del 17/06/2003 ( progetto Malesani - Ciuffenna);
  • - ambiti per la realizzazione di casse di laminazione della Penna, progetto approvato con Del. G.C. n°221/04, e di S. Maria);
  • - ambiti per casse di esondazione e laminazione indicate dall'Autorità di Bacino.
  • - ambiti per l'adeguamento idraulico del torrente Ciuffenna di cui al Progetto Preliminare "Interventi strutturali sul Torrente Ciuffenna nel tratto compreso tra Ponte alle Monache e Ponte Fespi per la mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Terranuova Bracciolini", approvato contestualmente alla Variante n.04 al Regolamento Urbanistico con D.C.C. n.59 del 27-10-2015;

In tali ambiti, ad esclusione di tutte le opere derivanti dai relativi progetti di mitigazione del rischio idraulico, sono vietati interventi di nuova costruzione.

Per l'ambito relativo all'adeguamento idraulico del Ciuffenna (progetto Malesani) è stata individuata una fascia di rispetto assoluto pari a 10 mt. a partire dal limite esterno a quello previsto dall'intervento.

Per l'ambito relativo al progetto preliminare sul torrente Ciuffenna di cui alla D.C.C. n.59/2015 sono state individuate le aree, definite sulla cartografia di R.U. con apposita retinatura, necessarie alla realizzazione del progetto stesso, nonché una fascia di rispetto assoluto pari a 10 mt. a partire dal limite esterno a quello previsto dall'intervento.

Le aree di cui al presente articolo sono assimilabili a zone "E" per quanto riguarda la loro possibile utilizzazione al fine del raggiungimento delle superfici aziendali.

Negli edifici esistenti all'interno di tali ambiti sono ammessi i seguenti interventi:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro;
  • - ristrutturazione edilizia con esclusione delle addizioni funzionali, dei mutamenti di destinazione d'uso e di incremento delle unità immobiliari;
  • - sostituzione edilizia nei limiti eventualmente consentiti dalla contigua sottozona agricola, purché la ricostruzione venga eseguita nelle immediate vicinanze ma al di fuori dell'area da assoggettare a successivi interventi.

In prossimità dell'insediamento produttivo delle Coste posto tra la viabilità e l'area produttiva destinato ad accogliere eventuali casse di compensazione che si dovessero rendere necessarie, in attesa della realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico sul Torrente Ciuffenna. In questo ambito,sovrapposto alla fascia di rispetto stradale, sono consentiti anche gli interventi riportati nel primo comma dell'art.77 delle presenti norme.

Art. 82 TUTELA DI ELEMENTI DI INTERESSE VEGETAZIONALE

Il Regolamento Edilizio disciplinerà le modalità di tutela degli elementi di interesse vegetazionale quali:

  • - alberi di alto fusto;
  • - siepi spontanee;
  • - vegetazione ripariale;
  • - viali alberati e filari.

Art. 83 AREA PER ESCAVAZIONI

Sono area ricadenti all'interno delle sottozone "E6" I piani del fronte Est; comprendono le aree tra Castiglion Ubertini e la Setteponti e sono individuati con apposita colorazione e simbologia negli elaborati grafici del R.U. Dette aree sono caratterizzate da un'articolata morfologia mammelliforme con disegno irregolare dei campi e tipo insediativo articolato per centri murati, nuclei ed abitati sparsi.

In tali aree sono consentiti, oltre agli interventi previsti per le sottozone "E6 - i Piani del Fronte Est" di cui all'art.51, interventi di escavazione di inerti, ai sensi della vigente disciplina regionale per la coltivazione di cave e torbiere (L.R. 78/98 "Testo unico in materia di cave e torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo residui recuperabili"). Gli ambiti di cui al presente articolo sono rappresentati con apposita retinatura ed identificazione tramite lettera e pedice.

Si distinguono le seguenti ulteriori sottozone :

  • - E6A - Area Estrattiva Casa Corneto;
  • - E6B - Area Estrattiva Podere il Poggio sud;
  • - E6C - Area Estrattiva Cignano;
  • - E6D - Area Estrattiva Sergine;
  • - E6E - Area Estrattiva Le Poggiola;
  • - E6G - Area Estrattiva La Villa;
  • - E6F - Area Estrattiva Bucallino.

L'autorizzazione all'escavazione è rilasciata dal Comune sulla base di un progetto di coltivazione redatto secondo le disposizioni di legge ed è subordinata alla presentazione di una garanzia fidejussoria, commisurata all'ammontare di una perizia di stima da allegare agli elaborati della richiesta di autorizzazione, che consideri le opere da realizzare per la risistemazione, per la messa in sicurezza e il reinserimento dell'area.

Eventuali nuove autorizzazioni, rinnovi o proroghe che dovessero interessare aree in adeguamento al P.R.A.E. riconfermate dal P.A.E.R.P. dovranno essere conformi ai contenuti degli Indirizzi Specifici della Carta delle Prescrizioni localizzative PAERP e alla disciplina dell'art. 45 del Regolamento delle Riserve Naturali dell'Arno.

Destinazione finale delle aree: Al termine dei lavori di escavazione e risistemazione le aree dovranno essere restituite all'originario uso agricolo (zone E nel Regolamento Urbanistico).

Il progetto di coltivazione dovrà tenere presente quanto previsto dalle leggi vigenti, dai regolamenti vigenti e dagli "indirizzi relativi alle modalità di coltivazione e risistemazione ambientale di aree destinate ad attività estrattiva" delle norme del PAERP.

Oltre a quanto sopra i progetti dovranno considerare i seguenti criteri per la coltivazione e risistemazione ambientale e funzionale:

  • - il rimodellamento dovrà riprendere le linee morfologiche del luogo, mantenendone per quanto possibile le zone di alto e basso topografico, gli spartiacque e le linee di deflusso, in modo che l'area di cava possa reinserirsi senza evidenti rotture morfologiche nel paesaggio circostante.
  • - Dovrà essere conservata la capacità drenante del reticolo superficiale.
  • - I materiali di copertura e di scarto dovranno essere risistemati con pendenze e carichi compatibili con la loro natura, le loro caratteristiche fisico-meccaniche e la morfologia del terreno.
  • - I limi di risulta del lavaggio del materiale conglomeratico dovranno essere impiegati,per quanto compatibili, nel rimodellamento del sito estrattivo.
  • - Dovranno essere adottati opportuni accorgimenti per evitare che acque fangose provenienti dalle superfici escavate e/o dalle aree rimodellate e in fase di ripristino si immettano nel reticolo idrografico superficiale.
  • - I piani di coltivazione dovranno essere corredati da una relazione dettagliata a firma del progettista sui flussi e sui volumi del traffico veicolare connessi all'attività, con indicazione planimetrica dei percorsi. Per l'immissione sulla viabilità provinciale dovrà essere rilasciato il parere dell'Amministrazione competente
  • - I piani di coltivazione potranno essere autorizzati, in relazione alla dimensione dell'area, alla qualità del giacimento alle condizioni geologiche ed ambientali, per periodi non superiori ai 20 anni. Ai sensi dell'ar. 16 della L.R. 78/98, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare al comune con frequenza biennale la documentazione relativa all'effettivo stato dei lavori di escavazione corredata da un'adeguata documentazione fotografica, da un rilievo planoaltimetrico, sezioni longitudinali e trasversali, con indicazione delle aree già risistemate così da consentire un adeguato controllo dei lavori nel distretto estrattivo.
  • - I progetti di coltivazione in adiacenza o in ampliamento di cave in esercizio dovranno contenere un elaborato grafico di coordinamento con i piani di risistemazione di queste, che preveda il rimodellamento in continuità morfologica delle varie aree. Tale elaborato dovrà essere controfirmato dai D.L. e dai titolari di tutte le aree estrattive interessate e sarà a questi notificato al momento del rilascio dell'autorizzazione della nuova cava. La notifica equivarrà a prescrizione aggiuntiva alle autorizzazioni in corso. Nella dichiarazione di fine lavori il D.L. dovrà altresì attestare l'avvenuta risistemazione del sito nel rispetto del suddetto elaborato di coordinamento e il rispetto delle indicazioni progettuali.

Con apposito regolamento l'Amministrazione Comunale disciplina le modalità di presentazione degli elaborati e quanto altro ritenuto necessario per la redazione dei progetti e per la gestione e buona conduzione della attività di cava.

L'autorizzazione all'escavazione è rilasciata dal Comune sulla base di un progetto di coltivazione redatto secondo le disposizioni di legge ed è subordinata alla presentazione di una garanzia fidejussoria, commisurata all'ammontare di una perizia di stima da allegare agli elaborati della richiesta di autorizzazione, che consideri le opere da realizzare per la risistemazione, per la messa in sicurezza e il reinserimento dell'area.

Il progetto di coltivazione dovrà tenere presente, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, e dai regolamenti vigenti i seguenti criteri tecnici:

  • - il rimodellamento dovrà riprendere le linee morfologiche del luogo, mantenendone per quanto possibile le zone di alto e basso topografico, gli spartiacque e le linee di deflusso, in modo che l'area di cava possa reinserirsi senza evidenti rotture morfologiche nel paesaggio circostante.
  • - Dovrà essere conservata la capacità drenante del reticolo superficiale.
  • - I materiali di copertura e di scarto dovranno essere risistemati con pendenze e carichi compatibili con la loro natura, le loro caratteristiche fisico-meccaniche e la morfologia del terreno.
  • - I limi di risulta del lavaggio del materiale conglomeratico dovranno essere impiegati,per quanto compatibili, nel rimodellamento del sito estrattivo.
  • - Dovranno essere adottati opportuni accorgimenti per evitare che acque fangose provenienti dalle superfici escavate e/o dalle aree rimodellate e in fase di ripristino si immettano nel reticolo idrografico superficiale.
  • - I piani di coltivazione dovranno essere corredati da una relazione dettagliata a firma del progettista sui flussi e sui volumi del traffico veicolare connessi all'attività, con indicazione planimetrica dei percorsi. Per l'immissione sulla viabilità provinciale dovrà essere rilasciato il parere dell'Amministrazione competente
  • - I piani di coltivazione potranno essere autorizzati, in relazione alla dimensione dell'area, alla qualità del giacimento alle condizioni geologiche ed ambientali, per periodi non superiori ai 20 anni. Ai sensi dell'ar. 16 della L.R. 78/98, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare al comune con frequenza biennale la documentazione relativa all'effettivo stato dei lavori di escavazione corredata da un'adeguata documentazione fotografica, da un rilievo planoaltimetrico, sezioni longitudinali e trasversali, con indicazione delle aree già risistemate così da consentire un adeguato controllo dei lavori nel distretto estrattivo.
  • - I progetti di coltivazione in adiacenza o in ampliamento di cave in esercizio dovranno contenere un elaborato grafico di coordinamento con i piani di risistemazione di queste, che preveda il rimodellamento in continuità morfologica delle varie aree. Tale elaborato dovrà essere controfirmato dai D.L. e dai titolari di tutte le aree estrattive interessate e sarà a questi notificato al momento del rilascio dell'autorizzazione della nuova cava. La notifica equivarrà a prescrizione aggiuntiva alle autorizzazioni in corso. Nella dichiarazione di fine lavori il D.L. dovrà altresì attestare l'avvenuta risistemazione del sito nel rispetto del suddetto elaborato di coordinamento e il rispetto delle indicazioni progettuali.

Per il rimodellamento morfologico delle cave possono essere impiegate anche terre e rocce da scavo prive di codice CER, limitatamente al caso in cui il materiale del cappellaccio e gli eventuali limi di lavaggio riportati nell' area estrattiva ai sensi del D.Lgs. n. 117/2008 non siano in quantità sufficiente a consentire una ricomposizione ambientale adeguata sotto i profili morfologico, idrologico e idrogeologico.

In connessione a questa tipologia d'intervento possono essere disposti a carico del richiedente impegni rispondenti all' interesse della pubblica amministrazione e della collettività, da regolare mediante una specifica convenzione fra l' amministrazione e tutti gli altri soggetti interessati.

Per le varie sottozone sono previste norme specifiche, approvate in attuazione del PAERP (DPGP n.48/2009) con DCC n.23/2001 alla quale si rimanda per quanto non di seguito riportato:

* E6A - Area Estrattiva Casa Corneto:

L'area è situata nella fascia del fondovalle tra l'Autostrada A1, il tracciato della direttissima Firenze-Roma e il raccordo ferroviario della linea lenta con la direttissima.

In tale area sono consentiti, oltre agli interventi previsti dalle normative regionali vigenti per le zone agricole, interventi di escavazione di inerti ai sensi della vigente disciplina regionale per la coltivazione di cave e torbiere e la realizzazione di impianti di prima lavorazione (lavaggio, frantumazione e selezione) dei materiali estratti. Gli impianti di prima lavorazione, poiché complementari all'attività estrattiva, potranno essere realizzati solo se inseriti tra gli interventi previsti nel progetto di coltivazione delle zone destinate all'escavazione e saranno autorizzati contestualmente ad essi.

E' consentita anche la costruzione a carattere provvisorio di strutture e fabbricati ad esclusivo servizio degli impianti e dell'attività produttiva (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, depositi, locali per ricovero del personale).

Lo smaltimento dei limi di lavaggio dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.

Al termine dell'escavazione l'impianto a servizio dell'area estrattiva, dovrà essere smantellato unitamente alle strutture ed ai fabbricati connessi, e l'area risistemata secondo quanto indicato negli elaborati progettuali e restituita all' attività agricola.

E' consentito lo stoccaggio e riciclaggio di "materiali inerti non pericolosi derivanti da demolizioni di edifici manufatti in muratura e calcestruzzo armato, nonché da scavi per le infrastrutture pubbliche ed opere edilizie", ai sensi dell' art.37 della L.R. 78/98 seguendo gli adempimenti del D.Lgs n.152/06 parte IV e del D.M. 5 febbraio 1998; sarà possibile nell'ambito del sito di cava, dimostrando la compatibilità, con l'attività estrattiva, con le caratteristiche ambientali e le infrastrutture dell'area interessata in particolare dovranno essere valutate opportune misure di mitigazione degli impatti visivi. La durata dell'attività dei piazzali di stoccaggio con impianti di riciclaggio non potrà essere superiore a quella prevista per l'attività estrattiva.

Non è consentita l'escavazione in prossimità del corridoio infrastrutturale dell'elettrodotto della R.F.I S.p.a, per un raggio di 25 metri dai tralicci di sostegno; al fine del ripristino ambientale è consentito il rimodellamento delle aree prospicienti la fascia di rispetto fino ad una distanza di 20 metri dai tralicci. Dovrà essere comunque acquisto, prima del rilascio dell'autorizzazione all'escavazione dell'area, parere vincolante da parte dell'ente gestore della linea.

La viabilità di collegamento con il vicino polo estrattivo del poggio sud sarà ad esclusivo servizio del cantiere e percorsa solo da mezzi di servizio; dovrà essere definita secondo un progetto presentato contestualmente a quello di escavazione per l'area di "Podere il Poggio sud" che preveda anche eventuali interventi di consolidamento e bonifica. Eventuali modifiche al tracciato viario così come individuate negli elaborati grafici, comprese all'interno di un corridoio infrastrutturale di 10m+10m non costituiranno variante al Regolamento Urbanistico. Il progetto sarà inoltre sottoposto al parere del competente Ufficio Regionale Tutela del Territorio di Arezzo, da acquisirsi prima del rilascio dell'autorizzazione all'escavazione.

* E6B - Area Estrattiva Podere il Poggio sud:

L'area è situata nella fascia del fondovalle tra il Torrente di Caprenne e l'Autostrada A1.

Trovandosi in prossimità della fascia di rispetto autostradale, pur essendo schermata da una fascia di area boscata, necessita di un intervento che segua criteri di escavazione, partendo da nord, e mantenga una fascia verso il limite sud dell'area di cava come margine di protezione visiva al bacino estrattivo dalla autostrada del Sole.

La viabilità prevista, negli elaborati grafici, per il collegamento al vicino impianto di "Casa Corneto", percorsa solo da mezzi di servizio, dovrà essere definita secondo un progetto presentato contestualmente a quello di escavazione per l'area di "Podere il Poggio sud" e sottoposto al parere del competente Ufficio Regionale Tutela del Territorio di Arezzo, da acquisirsi anche in sede di conferenza di servizi.

il progetto dovrà dettagliare le caratteristiche della realizzazione della pista di cantiere, con particolare riferimento alla stabilità dei terreni coinvolti nell'intervento, alle opere e alle verifiche necessarie per determinare la sicurezza nella transitabilità oltre alle caratteristiche del ripristino nelle aree interessate. Dovranno essere riportate tutte le specifiche per la realizzazione e la sicurezza ambientale e funzionale del punto di guado sul Borro di Corneto. La pista andrà a raccordarsi con la viabilità di piano, attualmente a servizio della Cava Casa Corneto, sfruttando la preesistente immissione sulla Strada Provinciale n 11.

Considerata inoltre la possibilità di una difficoltà nella gestione coordinata, fra diverse proprietà, della attività di cava nell'area "Podere il Poggio sud" e di possibili problematiche di ordine geologico e/o geotecnico nella realizzazione della pista sopra detta, viene individuata una fascia di ml 100 posti longitudinalmente al lato ad est dell'area all'interno del quale potrà essere inserita una pista di servizio al sito di cava raccordandosi a sud con la strada vicinale preesistente. Per il tratto di utilizzo della viabilità vicinale, prima dell'immissione nella Strada Provinciale n. 11, dovrà essere prevista una messa in sicurezza del tracciato, realizzando aree di scambio e una manutenzione continua da parte delle ditte operatrici. Il progetto della pista e dell'adeguamento del tratto della viabilità preesistente dovrà essere presentato contestualmente alla richiesta di autorizzazione all'escavazione nell'area.

* E6C - Area Estrattiva Cignano:

L'area è situata tra l'abitato di Monticello ed il tracciato della direttissima Firenze-Roma, e delimitata ad est dal Torrente Ascione.

L'area estrattiva è già dotata di impianti di prima e seconda lavorazione degli inerti, quest'ultima limitata alla produzione ed al confezionamento di calcestruzzi.

In tale area è consentito, oltre agli interventi di manutenzione ed eventuale ricostruzione delle strutture esistenti la realizzazione a carattere provvisorio di strutture e fabbricati ad esclusivo servizio degli impianti e dell'attività produttiva (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, depositi, e locali per il ricovero del personale).

Lo smaltimento dei limi di lavaggio dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.

Al termine dell'escavazione dell'area estrattiva, gli impianti in essa localizzati dovranno essere smantellati unitamente alle strutture ed ai fabbricati connessi, e l'area risistemata secondo quanto indicato negli elaborati progettuali e restituita all'attività agricola.

* E6D - Area Estrattiva Sergine:

L'area è situata tra la Strada provinciale n.4 dell'Ascione ed il tracciato della direttissima Firenze-Roma, e delimitata a nord dal Borro di Comuni e ad ovest dal Torrente Ascione.

In tale area sono consentiti, oltre agli interventi previsti dalle normative regionali vigenti per le zone agricole, interventi di escavazione di inerti ai sensi della vigente disciplina regionale per la coltivazione di cave e torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo residui recuperabili

Non è ammessa la realizzazione/istallazione di impianti di prima e seconda lavorazione.

* E6E - Area Estrattiva Le Poggiola:

L'area si localizza all'estremo est del confine comunale al limite con il Comune di Laterina.

L'inserimento, nel piano di escavazione, della viabilità vicinale dovrà essere supportato da un progetto dettagliato con riportate le fasi di escavazione della viabilità e con riferimento alle alternative per la transitabilità durante i lavori. Ogni alternativa provvisoria alla viabilità, nella fase dei lavori, dovrà continuare a tenere presenti le distanze di tutela per la stabilità della strada, ancorché provvisoria, di mt. 20, salvo diverse indicazioni valutate dalla Conferenza dei Servizi. Alla conclusione dei lavori il tracciato viario dovrà essere ripristinato come quello preesistente e eventuali mutamenti delle quote dovranno rientrare nelle caratteristiche tecniche e di sicurezza della transitabilità previste dalla normativa vigente.

Tale progetto costituirà oggetto di espressa valutazione nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cava.

Nel progetto di risistemazione dovrà essere inserita un'area che per caratteristiche morfologiche consenta la realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio della vicina Riserva della Valle Inferno e Bandella, con la previsione di posti auto e pulman per circa m² 300 e una eventuale struttura per informazioni e ristoro, schermato da alberature tipiche del luogo.

Prima del rilascio della autorizzazione alla coltivazione di cava potranno essere definite tramite apposita convenzione, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90, le modalità della realizzazione delle opere di cui sopra e le condizioni per la cessione delle stesse.

E' consentita la realizzazione di una viabilità di collegamento tra le diverse aree di cava ad uso esclusivo del cantiere, valutata nell'ambito del progetto di coltivazione. Al termine della coltivazione, mediante apposita fideiussione, dovrà essere garantita la rimessa in pristino dei terreni oggetto di tale viabilità.

* E6G - Area Estrattiva La Villa:

Inquadramento territoriale: L'area è situata territorialmente nella frazione della Cicogna, tra il tracciato della direttissima Firenze-Roma e la viabilità provinciale n.4 dell'Ascione, in località Podere la Villa.

L'attività estrattiva è subordinata alla realizzazione della viabilità di collegamento con la SP4 dell'Ascione così come indicata negli elaborati di Regolamento Urbanistico. Il progetto esecutivo di tale viabilità sarà parte integrate del progetto di coltivazione, esso potrà discostarsi dal tracciato di RU entro il corridoio infrastrutturale di 20 metri. In sede di conferenza di servizi dovrà acquisiti tutti i pareri e nullaosta necessari.

All'interno del polo estrattivo non sono previsti impianti di lavorazione inerti. Il materiale estratto sarà conferito agli impianti esistenti nell'area comunale, si prescrive l'utilizzo degli impianti situati nelle strette vicinanze in modo da contenere il flusso dei mezzi pesanti sulla viabilità ordinaria.

In sede Valutazione di impatto ambientale e relativo progetto di coltivazione dovranno essere attentamente valutate tutte misure di salvaguardia e tutela degli aggregati abitativi situati nelle immediate vicinanze del polo estrattivo. Dovranno essere adottate e garantite tutte le misure di massima mitigazione degli impatti visivi, di assenza di trasformazioni irreversibili dell'assetto idrogeologico e delle falde idriche, di tutela delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento, di tutela della salute e della sicurezza della popolazione, di limitazione dei rumori e delle vibrazioni, e di abbattimento delle polveri.

Il progetto di coltivazione dovrà individuate idonee aree per lo stoccaggio e riciclaggio materiali inerti.

L'area estrattiva è classificata a pericolosità PAI elevata da fenomeni geomorfologici di versante e da frana (P.F.3). In sede di progetto di coltivazione dovranno essere prodotte le verifiche relative alla stabilità dei versanti nelle condizioni attuali, di scavo e di ripristino. Dovrà essere chiarito il non aggravio delle condizioni di stabilita delle aree contermini (art. 22 NTA PAl) e il sistema di regimazione delle acque, anche in relazione al recapito finale, allo scopo di evitare fenomeni di ristagno e/o ruscellamento incontrollato in grado di aggravare Successivamente le condizioni di stabilita.

* E6F - Area Estrattiva Bucallino:

Inquadramento territoriale: L'area si localizza all'estremo est del confine comunale al limite con il Comune di Latrina in continuità con il polo estrattivo de Le poggiola.

L'inserimento, nel piano di escavazione, della viabilità vicinale dovrà essere supportato da un progetto dettagliato con riportate le fasi di escavazione della viabilità e con riferimento alle alternative per la transitabilità durante i lavori. Ogni alternativa provvisoria alla viabilità, nella fase dei lavori, dovrà continuare a tenere presenti le distanze di tutela per la stabilità della strada, ancorché provvisoria, di mt. 20, salvo diverse indicazioni valutate dalla Conferenza dei Servizi. Alla conclusione dei lavori il tracciato viario dovrà essere ripristinato come quello preesistente e eventuali mutamenti delle quote dovranno rientrare nelle caratteristiche tecniche e di sicurezza della transitabilità previste dalla normativa vigente. Tale progetto costituirà oggetto di espressa valutazione nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cava.

All'interno del polo estrattivo non sono previsti impianti di lavorazione inerti. Il materiale estratto sarà conferito agli impianti esistenti nell'area comunale, si prescrive l'utilizzo degli impianti situati nelle strette vicinanze in modo da contenere il flusso dei mezzi pesanti sulla viabilità ordinaria. Nell'ambito della Valutazione di Impatto Ambientale e relativo Progetto di Coltivazione, nel rispetto degli obiettivi del PAERP, potranno essere valutate soluzioni che individuino impianti di lavorazione situati anche all'esterno dell'ambito comunale.

In sede Valutazione di impatto ambientale e relativo progetto di coltivazione dovranno essere attentamente valutate tutte misure di salvaguardia e tutela degli aggregati abitativi situati nelle immediate vicinanze del polo estrattivo.

Il progetto di coltivazione dovrà individuate idonee aree per lo stoccaggio e riciclaggio materiali inerti.

Art. 84 AREE DA ASSOGGETTARE A BONIFICA AMBIENTALE

Trattasi di aree utilizzate in precedenza come discariche od altri siti da bonificare contraddistinti con apposita sigla nelle tavole di R.U.

L'utilizzazione di tale aree è sottoposta a redazione di preventivo progetto di bonifica da redigersi nel rispetto delle vigenti normative che stabilirà le modalità di recupero e riutilizzo dell'area (Dlgs.152/2006 e s.m.e.i). Le destinazioni ammesse in tali aree sono quelle di cui alla lettera "B" della tabella 1 dell'Allegato 1 al D.M. n.471 del 25/10/99 (siti ad uso commerciale ed industriale). L'utilizzazione di tali aree con le sopradette destinazioni è subordinata alla preventiva redazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica con il quale si individuino i sistemi infrastrutturale e le opere di urbanizzazione necessari alle destinazioni previste.

Art. 85 NORME PER TUTELA DELLE FALDE ACQUIFERE, DEI CORSI D'ACQUA E PER LA DIFESA DAL RISCHIO IDRAULICO

Allo scopo di disciplinare l'uso delle acque sotterranee a fini domestici si applicano le seguenti norme:

  • - per i nuovi insediamenti residenziali e/o produttivi potrà essere realizzato un unico pozzo ad uso condominiale per ogni comparto previsto. L'Amministrazione Comunale potrà derogare a tale norma in caso di comprovate esigenze tecniche su espresso parere di tecnico abilitato.
  • - Tutti i nuovi interventi edilizi dovranno rispettare le norme di riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale previste dalle vigenti disposizioni. In particolare è fatto obbligo di:
  • - lasciare una superficie permeabile di almeno il 25% di quella fondiaria nel caso di realizzazione di nuovi edifici;
  • - le nuove sistemazioni pubbliche e private per parcheggi, piazzali, viabilità carrabile e pedonale dovranno consentire l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque quando ciò non contrasti con esigenze di tutela storica o paesistica;
  • - ogni volta che le condizioni ambientali lo consentano si dovrà cercare di convogliare le acque piovane su superfici permeabili adiacenti evitando di interessare condotti fognari o corsi d'acqua.

Al fine di ridurre la quantità di l'afflusso delle acque ai corpi ricettori, in alcune aree di nuova edificazione, sono previste casse di laminazione e/o compensazione di dimensioni tali da non produrre effetti negativi rispetto alla situazione preesistente. La tipologia costruttiva e gli organi di adduzione e scarico dovranno essere dimensionati e scelti dai soggetti richiedenti le autorizzazioni e dovranno essere tali da garantire l'invarianza idraulica: la portata al colmo di piena risultante dal drenaggio dell'area prima e dopo la trasformazione dell'uso del suolo deve rimanere costante. La valutazione deve essere condotta valutando un evento con un tempo di ritorno uguale o maggiore di 25 anni.

La tipologia dei manufatti di cui sopra dovrà essere eseguita in modo da non creare profonde alterazioni agli assetti orografici e morfologici.

Nel caso auspicabile in cui la tipologia di vasca sia in terra a bacino di accumulo sarà necessario che, in assenza di evento piovoso, possa essere utilizzata come spazio verde senza pericolo per la popolazione. La modalità di manutenzione ed utilizzo di dette opere sarà fissata in convenzione.

In suddette aree si prescrive inoltre una percentuale di superficie permeabile come riportato nelle schede di comparto.

Le acque meteoriche provenienti dai cortili e in genere dai suoli pavimentati di pertinenza di edifici, debbono essere convogliate nel sistema di smaltimento delle acque bianche secondo le prescrizioni impartite dal Comune e/o dall'Ente Gestore..

Le acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici potranno essere, in alternativa:

  • a) reimmesse nel sottosuolo attraverso qualunque dispositivo che consenta la dispersione;
  • b) recuperate tramite vasche o serbatoi di raccolta, al fine del loro riutilizzo nel ciclo dell'impiantistica idraulica.

Per quanto riguarda la difesa dal rischio idraulico e la tutela dei corsi d'acqua si applicano, su tutto il territorio comunale le norme di cui all'articolo del Piano Strutturale riferito alle "Disposizioni relative al contesto idraulico" che adottano le seguenti norme di carattere idraulico:

> R. D. 8 maggio 1904 n. 368 "Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi";

> R.D. 25 luglio 1904 n.523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

> D.L. 180/89 e successive modifiche;

> D.P.C.M. n. 226 del 5/11/99 "Approvazione del Piano stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico del bacino del fiume Arno" e successive modifiche;

> D.P.C.M. 6 maggio 2005 "Approvazione del piano di bacino del fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico" (GU n. 230 del 3-10-2005);

> Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana approvato dal Consiglio regionale il 27 marzo 2015 con delibera n. 37;

> DPGR N°53/R del 25/ottobre/2011 (Regolamento di attuazione dell'art.62 della LR 1/2005).

> Legge Regionale 21 maggio 2012, n°21 - Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua.

A fini della salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano perimetrate ai sensi dell'articolo 94 comma 4 del D.Lgs 152/2006 sono vietati gli insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

  • a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
  • b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  • c) spargimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
  • d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade.
  • e) aree cimiteriali;
  • f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
  • g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali/quantitative della risorsa idrica;
  • h) gestione di rifiuti;
  • i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
  • l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
  • m) pozzi perdenti;
  • n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. É comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Per gli insediamenti o le attività di cui al comma precedente, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:

  • a) fognature;
  • b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
  • c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
  • d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.

L' ente gestore del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n 3 Medio Valdarno è tenuto alla vigilanza delle disposizioni di cui al 4 comma del D.Lgs 152/2006 .

Art. 86 INDICAZIONI PER LA INDIVIDUAZIONE DEI PEEP

Il Comune di Terranuova Bracciolini non rientra tra i Comuni obbligati alla formazione dei PEEP ai sensi delle vigenti disposizioni. Al fine di favorire la realizzazione di interventi di edilizia economica e popolare che si rendessero effettivamente necessari per corrispondere alle richieste delle fasce di utenza che ne sono destinatarie, il RU ne ipotizza l'ubicazione all'interno di alcuni comparti edilizi precisandone entità ed estensione nelle relative schede.

L'attuazione di tali interventi è comunque subordinata alla preventiva approvazione del PEEP la cui assenza pertanto non pregiudica la realizzazione dell'intero comparto mediante piani attuativi di diversa natura.

Disposizioni particolari per le aree PEEP disciplinate al precedente Regolamento Urbanistico nei comparti edificabili C_ter_08, C_ter_09 e C_ter_10

Fatti salvi gli altri obblighi convenzionali stipulati tra il soggetto attuatore e l'amministrazione comunale, a seguito del collaudo della prima fase e la cessione della strada di cerniera tra la città storica e la nuova espansione, sulle aree in disponibilità dell'Amministrazione Comunale, sono consentiti interventi di attuazione di quota parte dei comparti fronte stanti la viabilità comunale.

L'applicazione della presente disposizione è subordinata:

  • - approvazione da parte della Giunta Comunale di un progetto nel quale si individuino lotti funzionali comprensivi delle opere di urbanizzazione complementari e organiche al lotto stesso.
  • - Gli interventi previsti dovranno essere coerenti e organici con piano attuativo approvato, non sono consentite opere in contrasto con lo stesso.
  • - L'attuazione dovrà interessare i lotti posti sulla viabilità comunale procedendo progressivamente per lotti contigui.

Il permesso a costruire, rilasciato per il singolo lotto funzionale, potrà prevedere la contestuale realizzazione e cessione delle opere di urbanizzazione primaria previste nel lotto oltre alle opere funzionalmente collegate ad esso.

Art. 87 TRASFORMAZIONI NON MATERIALI DEL TERRITORIO. LA DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI.

Destinazioni d'uso - definizioni

Le destinazioni d'uso, in conformità ai disposti della L.R.65/2014, sono così definite:

1) Residenziale

Comprende le residenze stabili e temporanee (affittacamere, bed & breakfast e funzioni assimilabili, attrezzature ricettive extra alberghiere)

2) Turistico ricettiva

Comprende alberghi, residence, ostelli, campeggi e funzioni assimilabili, attrezzature ricettive alberghiere (LR.42/2000)

3) Produttiva

Comprende le attività industriali e manifatturiere, quelle artigianali e i depositi ad esse complementari, nonché le attività di servizio così articolate:

3.1- Attività produttive e artigianali compatibili con la destinazione residenziale,

3.2- Attività produttive non compatibili con la destinazione residenziale,

3.3- Attività produttive a rischio di incidenti rilevanti e soggette a normative specifiche;

4) Commerciale

Comprende le attività di commercializzazione e vendita così articolate:

4.1- Attività di vicinato con superficie di vendita inferiore a 300 m2,

4.2- Medie strutture di vendita con superficie di vendita compresa tra 300 m2 e 1500 m2,

4.3- Grandi strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 1.500 m2.

4.4- Centri commerciali

4.5- Commercio all'ingrosso e depositi

5) Direzionale

Comprende uffici e attività terziarie

6) Servizio

Comprende le attività pubbliche o di interesse pubblico

7) Agricola

Comprende le attività di produzione agricola e ortoflorovivaistica, silvicoltura, allevamento e attività integrate di trasformazione, agrituristiche e turismo rurale

A maggior chiarimento della suddivisione di cui sopra, valgono le seguenti specificazioni:

  • - In attesa della specifica disciplina del Regolamento Edilizio, le attività produttive incompatibili con la destinazione residenziale sono: le attività inquinanti, cioè quelle che producono ed emettono all'esterno fumi, odori molesti, polveri, calore, vibrazioni, rumori (oltre i limiti fissati per la classe acustica di riferimento); le attività che comportano la presenza di materiali infiammabili, o comunque pericolosi, e che risultano moleste anche per orario di lavoro, volume di traffico od occupazione di parcheggi pubblici.
  • - È definita come centro commerciale una struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. È definita come centro commerciale una struttura caratterizzata anche dalla presenza di soli esercizi di vicinato, di esercizi di vicinato e di una o più medie o grandi strutture, ovvero da sole medie o grandi strutture. Il centro commerciale può essere integrato da una serie di servizi per la collettività (bar, ristoranti sale riunioni ecc.) in modo da assumere la funzione di centro erogatore di servizi integrato per la struttura urbana; al suo interno possono trovare collocazione indistintamente attività commerciali, attività artigianali di tipo la, di modesta entità, e attività direzionali.
  • - Per turismo rurale si intende l'esercizio di attività ricettive e/o di ristoro in edifici non più utilizzati a fini agricoli. Esso comprende le seguenti tipologie di esercizio: trattorie tradizionali di campagna, degustazione e vendita di prodotti tipici locali, affittacamere, bed & breakfast, alberghi di campagna (strutture turistico-ricettive con ospitalità non superiore a 25 posti letto/esercizio).

Per la destinazione d'uso residenziale è prescrittivo il raggiungimento della superficie minima dell'alloggio. In tutto il territorio comunale l'alloggio minimo non può essere inferiore a 45 m2 di Superficie utile (Su), ovvero è consentita la realizzazione di "monolocali" di dimensioni minime non inferiori a 28 m2, salvo le ulteriori limitazioni stabilite per le varie sottozone relative alla media delle superfici utili degli alloggi previsti in ciascun intervento.

Nell'ambito del territorio agricolo comunale la destinazione di uso è quella risultante dallo loro effettiva utilizzazione alla data di adozione del R.U.

Mutamenti della destinazione d'uso

Sono considerati mutamenti delle destinazioni d'uso, i passaggi dall'una all'altra delle categorie, come definite al precedente articolo, quando si modifica l'uso in atto di una unità immobiliare per più del 35% della superficie utile dell'unità stessa o comunque per più di 30 m2, anche con più interventi successivi.

Ai fini del bilancio degli standard non comportano apprezzabile variazione del carico urbanistico i mutamenti dalle destinazioni d'uso di singole unità da turistico ricettiva, commerciale e direzionale a residenziale e i mutamenti d'uso di singole unità residenziali o di parti di esse per l'esercizio di attività individuali non aperte al pubblico.

Qualora si abbia mutamento di destinazione d'uso per una SUL maggiore di 500 m2 è prescritto uno studio dell'impatto indotto sulla mobilità.

Art. 88 DIRETTIVE PER LA PROGRAMMMAZIONE URBANISTICA COMMERCIALE

Il Comune di Terranuova ha approvato il Piano del Commercio con deliberazione Consiglio Comunale n. 46 del 17/5/2002.

L'adeguamento dello stesso formerà oggetto di specifica variante al R.U..

Art. 89 AMBITI DA ASSOGGETTARE A PROGRAMMI COMPLESSI DI RIQUALIFICAZIONE INSEDIATIVA "PCRI"

Le zone "PCRI" corrispondono ad ambiti urbani assoggettati o da assoggettare a programmi complessi di riqualificazione insediativa (art. 74 della L.R. n.01/05).

In tali aree è necessario affrontare il problema della riqualificazione attraverso interventi unitari complessi che intervengano oltre che attraverso il recupero edilizio e urbanistico anche con risanamenti di natura ambientale e paesaggistica e con l'ammodernamento e/o integrazione delle urbanizzazioni.

Le zone soggette a "PCRI" sono individuate sulle tavole di piano con apposito perimetro che ne individua l'ambito e specifica aggiunta al pedice che ne individua il luogo e il numero progressivo PCRI xxx_0x

Per ogni zona di tipo "PCRI" ipotizzata nel regolamento urbanistico è prevista un'apposita norma di riferimento con indicazione delle condizioni da rispettare nei processi di trasformazione nonché delle modalità attuative dell'area.

Gli interventi previsti nel Programmi complessi di riqualificazione insediativa dovranno essere mirati a conseguire una proposta complessiva di interventi pubblici e privati che tendano a valorizzare la qualità urbana, delle prestazioni del sistema insediativo e ambientale del contesto individuato.

Fino all'approvazione dei Programmi complessi di riqualificazione insediativa nelle zone di cui al presente articolo sono consentiti gli interventi previsti negli strumenti urbanistici vigenti, purché coerenti e compatibili con gli indirizzi fissati per l'ambito.

Art. 90 NORME PER FAVORIRE LA FRUIBILITA' DEGLI EDIFICI

L'Amministrazione Comunale, nell'intento di favorire la fruizione degli edifici da parte di tutti i cittadini intende promuovere una cultura della progettazione che tenda a superare, in senso positivo, i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni. Costituisce finalità fondante del presente Regolamento Urbanistico promuovere la realizzazione di edifici che siano realmente accessibili e quindi fruibili da parte di tutti i soggetti (disabili, bambini, anziani con ridotte capacità motorie). Le nuove realizzazioni edilizie e gli interventi di recupero e/o ristrutturazione dovranno tendere a conseguire una totale accessibilità degli ambienti in ogni parte dell'edificio anche superando i limiti della attuale legislazione.

Al fine di promuovere ed incentivare le finalità di cui sopra l'Amministrazione Comunale individua, attraverso il proprio strumento urbanistico, forme di incentivazione economica.

In sede di prima applicazione del Regolamento Urbanistico è stabilita una riduzione del 2% degli oneri concessori in caso di realizzazione di:

  • - edifici unifamiliari accessibili;
  • - edifici plurifamiliari provvisti di rampe ed ascensori anche se sviluppati in meno di tre piani.

L'Amministrazione Comunale, con separati e specifici provvedimenti, potrà variare le modalità ed entità degli incentivi nonché le condizioni per il loro conseguimento.

Art. 91 NORME PER FAVORIRE INTERVENTI DI BIOEDILIZIA

L'Amministrazione Comunale di Terranuova Bracciolini, nel rispetto nella Direttiva 2010/31/UE e delle leggi nazionali in materia di prestazioni energetiche, per la realizzazione di "Edifici a Energia Quasi Zero", promuove l'intento di favorire la realizzazione di edifici caratterizzati da una maggiore qualità ecologica; intende promuovere una cultura della progettazione e della realizzazione edilizia che favorisca interventi totalmente o parzialmente realizzati nel rispetto di principi e criteri riferibili alla sostenibilità ambientale, territoriale ed edilizia.

In conformità con quanto disposto dal DLgs 3 marzo 2011 n.28 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 il Regolamento Edilizio disciplinerà: i Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti; le Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti; le modalità con le quali potranno essere concessi i benefici;

Il Regolamento Edilizio individua inoltre gli "Incentivi per favorire interventi di bioedilizia tramite l'applicazione dei principi costruttivi dell'Architettura Bioclimatica Solare".

Al fine di favorire gli interventi di Bioedilizia all'interno del "territorio rurale - zone E", potrà essere consentito l'utilizzo di forme architettoniche, tecniche costruttive e materiali non strettamente riconducibili alle tipologie e tecniche tradizionali caratteristiche del nostro territorio rurale. Detti interventi sono subordinati all'approvazione di Piano di Recupero, non potranno interessare singole porzioni di edifici.

Art. 92 PROGRAMMA DI INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED URBANISTICHE.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera f) del comma 4 dell'art.55 della L.R. 1/2005, l'Amministrazione Comunale di Terranuova Bracciolini, ha redatto il programma per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche negli ambiti urbani del Comune. I progetti di: piani attuativi, opere di urbanizzazione e di realizzazione di altre opere di interesse pubblico dovranno tener conto delle indicazioni di detto programma.

Art. 93 AREE PERCORSE DAL FUOCO

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative in materia di incedi boschivi, le aree percorse dal fuoco non possono avere, per almeno 15 anni, destinazione diversa da quella preesistente all'incendio.

Ai sensi dell'art.76 della L.R. Toscana n°39/2000 "Legge forestale regionale" e ss.mm ed ii, nei boschi percorsi da incendi è vietato:

  • > Per 10 anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve eventuali deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;
  • > Per 5 anni, l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno.

Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro 50 metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto dal presente RU precedentemente approvato al verificarsi dell'incendio, è vietata:

  • > Per un periodo di 15 anni, ogni trasformazione del bosco in un'altra qualità di coltura;
  • > Per un periodo di 20 anni, la realizzazione di edifici o di strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

Nelle aree di cui sopra ed agli immobili ivi situati si applicano le disposizioni dell'Art. 10, comma 1, della Legge 353/2000 e successive modificazioni.

Sia nei boschi che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, sono vietate, per 5 anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifiche autorizzazioni concesse dal Ministero dell'Ambiente o dalle Regioni competenti, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

Con apposito regolamento verranno disciplinate le modalità di aggiornamento del "Catasto delle aree Percorse da Incendio".

Art. 94 GEOTOPI

Nelle aree individuate come "Geotopi" così come localizzate negli elaborati del quadro conoscitivo del Piano Strutturale di cui all'art 18 delle NTA del PS, sono consentiti nel rispetto delle vigenti norme, tutti gli interventi sugli edifici esistenti e aree a condizione che non alterino lo stato dei luoghi.

Nelle aree individuate nella carta del Piano Strutturale come"Geotopi" sono vietate:

  • > nuove costruzioni;
  • > modifiche della morfologia e dell'assetto dei luoghi;
  • > l'alterazione delle linee di deflusso delle acque meteoriche;

Sono consentite le seguenti opere o interventi:

  • > interventi finalizzati a limitare l'azione erosiva in atto, dove opportuno, anche con l'introduzione di colture e tecniche colturali in grado di contenere i processi erosivi;
  • > sono da favorire e incentivare interventi finalizzati alla conservazione della trama viaria nei suoi elementi costitutivi, in particolare i muri di pietra, le scarpate dove la strada è in trincea e il trattamento del fondo stradale, il mantenimento ed estensione delle coperture vegetali;
  • > la realizzazione di itinerari escursionistici, naturalistici e culturali, finalizzati alla tutela e promozione del territorio.

Per edifici esistenti sono ammessi i seguenti interventi:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;

Art. 95 AMBITI SUSCETTIBILI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

Nelle aree suscettibili di interesse archeologico così come localizzate negli elaborati del quadro conoscitivo del Piano Strutturale di cui all'art 28 delle NTA del PS, sono consentiti tutti gli interventi su aree ed edifici esistenti nel rispetto delle NTA delle singole sottozone.

Gli interventi di che interessino alterazioni dell'assetto morfologico delle aree oggetto di vincolo, sono subordinati a comunicazione da inoltrarsi alla "Soprintendenza per i beni Archeologici della Toscana-Firenze".

In assenza della suddetta comunicazione in tali zone sono vietati:

  • - Interventi per la realizzazione di nuove costruzioni;
  • - Tutti gli interventi di rimodellamento morfologico delle aree e tutte le opere che comportano interventi di modifica dell'assetto geomorfologico esistente quali:
  • >- movimenti terra, sbancamenti, livellamento di terreni, scavi oltre 50 cm di profondità;
  • >- rimozioni di opere murarie e/o reperti di murature parzialmente interrate e tracciati viari;
  • >- manufatti storici relativi ad opere idrauliche del reticolo superficiale.

La comunicazione da inoltrarsi alla Soprintendenza per i beni Archeologici della Regione Toscana-Firenze dovrà contenere:

  • - il progetto delle opere con indicato la tipologia degli interventi;
  • - la localizzazione topografica dell'area,
  • - individuazione catastale,
  • - la documentazione fotografica dei luoghi e eventuale foto aerea.

La Soprintendenza per i beni Archeologici della Regione Toscana si dovrà pronunciare entro giorni 20 dall'invio della comunicazione. L'assenza di comunicazione entro il termine di cui sopra equivale a parere favorevole.

La mancata comunicazione del richiedente equivale ad illecito amministrativo sanzionabile ai sensi della vigente legislazione.

Per la verifica preventiva di opere pubbliche e/o lavori pubblici di cui al D lgs 163/2006 si rimanda alle disposizioni di cui agli articoli 95 e 96 dello stesso decreto legislativo.

Fatto salvo quanto sopra, nel caso di rinvenimento nel corso dei lavori di reperti archeologici è fatto obbligo ai sensi del D.lgs 42/2004 degli art. 822,823 e 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere l'attività ed avvertire immediatamente la Soprintendenza Archeologica di Firenze.

Art. 96 DISCIPLINA DELL'AMBITO UNITARIO DI INTERVENTO INTERCOMUNALE IN LOCALITÀ "BORRO-MONTICELLO" (*01)

Ambito Unitario di Intervento borro-monticello", così come in individuato nella tavola della disciplina del suolo Tav. n.26 Campogialli del RU ;

Ai fini della trasformabilità della zona di San Giustino, denominata "Borro-Monticello" per utilizzazioni turistiche e residenziali, con recupero e nuove costruzioni, è necessario procedere alla approvazione di un Piano di Sviluppo Intercomunale, con valenza di Piano Attuativo, ove del caso a seguito della conclusione di accordo di pianificazione tra i Comuni contermini, la Provincia di Arezzo e la Regione Toscana ai sensi dell'articolo 41 della L.R.65/2014, al fine di prevedere una disciplina coordinata per l'Ambito Unitario di Intervento denominato "Borro-Monticello" situato al confine dei rispettivi territori in attuazione di quanto previsto nel protocollo d'intesa sottoscritto in data 21.5.2014 tra Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Comune di Terranuova Bracciolini, Comune di Loro Ciuffenna e Il Borro s.r.l. per la realizzazione del progetto denominato "Resort Monticello".

In tale piano, corredato di convenzione urbanistica, dovranno essere indicate le opere di urbanizzazione entro il comparto, quelle extra comparto a carico del proponente e la ripartizione dei contributi di cui all'art.183 della L.R.65/2014 tra i due comuni di cui sopra.

Considerata la complessità dell'area e la valenza paesaggistica della stessa nel rispetto delle disposizioni del PIT, per l'approvazione del Piano Attuativo si procederà ai sensi dell'art. 38 comma 2 della NTA .

Nel Territorio rurale disciplinato dall'art. 45 delle NTA ,anche in deroga a quanto espressamente previsto nella norma appena richiamata , è ammessa ,previa la stipula della convenzione urbanistica di cui al periodo che precede , la costruzione di un depuratore a servizio dell'ambito unitario di intervento Borro-Monticello e della frazione di S.Giustino Valdarno .L'intervento è subordinato alla preventiva valutazione degli effetti ambientali prodotti dal nuovo inserimento sul paesaggio e nel contesto agricolo

L'accordo inoltre definirà le misure compensative in favore del Comune di Loro Ciuffenna per le superfici trasferite al Comune di Terranuova Bracciolini, qualora nell'ambito del P.S. di Terranuova Bracciolini non vengano reperite le necessarie disponibilità.

Se ritenuto necessario, per l'azione integrata e coordinata tra i due comuni, si potrà procedere anche con l'accordo di programma di cui all'art. 34 del D.Lgs. 267/2000.

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NTA - TESTO AGGIORNATO ALLA DATA DEL 20-04-2022 (Agg_Art 21_LRT 65/2014)

Ultima modifica Venerdì, 23 Settembre, 2022 - 14:31