Norme tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 66 AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO - ZONE "F"

Le aree per attrezzature di interesse pubblico, indicate negli elaborati grafici del R.U. con apposita retinatura e simbologia, sono assimilabili alle zone omogenee di tipo"F" ai sensi del D.M. 2/4/68 n. 1444.

Tali zone riguardano i vari ambiti territoriali e sono riferite ai diversi livelli di utenza. In base alle loro caratteristiche e specificità le aree di interesse pubblico sono state suddivise nelle seguenti sottozone:

  • - sottozone F1;
  • - sottozone F2;
  • - sottozona F3;
  • - sottozona F4;
  • - sottozone FT;

Nelle sottozone di tipo "F1", "F2" ed "F3" gli interventi sono di norma realizzati, dall'Amministrazione Comunale e da altri Enti pubblici o società a partecipazione pubblica istituzionalmente competenti. Potranno essere consentiti interventi da parte di privati, singoli o associati previa stipula di apposita convenzione che regoli i rapporti tra pubblico e privato.

Nelle aree contraddistinte con più simboli potranno realizzarsi quelle attrezzature che l'Amministrazione Comunale riterrà maggiormente necessarie per assicurarne una equilibrata dotazione sul territorio.

Nelle sottozone di tipo "F4" e "FT" gli interventi sono di norma realizzati da privati. Per progetti di particolare rilevanza o consistenza l'Amministrazione potrà subordinare la realizzazione degli interventi a piano attuativo. I privati dovranno in ogni caso sottoscrivere apposita convenzione o atto d'obbligo che regoli i rapporti tra pubblico e privato.

Gli edifici specialistici destinati ad attrezzature civili (amministrative, scolastiche, religiose e simili) dovranno essere progettati con caratteristiche tipologiche ed architettoniche che ne rappresentino la funzione e tali da renderli elementi emergenti sul piano dell'architettura di qualità- La progettazione dovrà inoltre soddisfare il rapporto tra l'edificio e gli spazi pubblici quali la strada e/o la piazza e comunque garantire un corretto inserimento, pre forma, dimensione e materiali, nel contesto urbano circostante.

Art. 67 SOTTOZONE "F1"

Comprendono zone del territorio comunale destinate alla realizzazione di attrezzature pubbliche per lo sport ed il tempo libero.

Fatto salvo quanto specificato per le singole sottozone, negli edifici esistenti sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia;
  • - ampliamento anche in sopraelevazione, (nel rispetti di quanto disciplinato nelle singole zone);
  • - interventi di demolizione di fabbricati incongrui e/o impropri dal punto di vista tipologico ed architettonico e loro ricostruzione anche in diverso luogo all'interno del lotto;

Le nuove strutture dovranno essere inserite nell'area in modo da integrarsi con le zone a verde e quindi dovrà essere prevista idonea alberatura e sistemazione a verde delle parti pertinenziali, ivi compresi gli eventuali parcheggi a servizio che dovranno essere di norma alberati. Tutti gli interventi particolarmente rilevanti dal punto di vista ambientale, architettonico o paesaggistico, sono subordinati alla preventiva redazione di un progetto di inserimento esteso all'intera area retinata.

Le zone "F1" sono contraddistinte da apposita dicitura di riferimento in ragione del luogo e del tipo di intervento previsto. I nuovi interventi ammessi in ciascuna delle sottozone "F1" sono subordinati ai seguenti: indici, parametri. prescrizioni ed indicazioni:

Zona F1TER_01 - "Stadio Comunale". Area per attrezzature sportive e ricreative di pubblico interesse con possibilità di realizzare ulteriori superfici sino ad un massimo di m². 500 di SUL ed altezza massima mt.10,50;

Zona F1TER_02 - "Palazzetto dello Sport". Area per attrezzature ed impianti sportivi di interesse anche sovracomunale con indici ed altezze funzionali alle esigenze.

Zona F1TER_03 - "Parco Pubblico Attrezzato". Area per attrezzature sportive e ricreative con possibilità di incremento volumetrico pari a m².600 con altezza massima 7,50 mt.;

Zona F1TER_04 - Area per attrezzature sportive e ricreative private di pubblico interesse con possibilità di realizzare ulteriori superfici sino ad un massimo di m². 400 di SUL ed altezza massima mt.10,50; all'interno delle superfici coperte esistenti sono ammissibili ampliamenti di SUL superiori a condizione che non comportino modifica dell'involucro edilizio autorizzato alla data di adozione del presente RU.

L'intervento è subordinato alla realizzazione di parcheggi pertinenziali nella misura minima di 3,50m²/10m² di SUL, ed alla realizzazione una tantum dei seguenti interventi: sistemazione dei parcheggi pubblici di Piazza Coralli, realizzazione di ampliamento funzionale e manutenzione straordinaria della copertura dell'immobile "Circolo Bocciofilo", realizzazione della copertura esterna sul resede dello stesso.

La previsione sarà attuata mediante intervento diretto convenzionato subordinato all'approvazione di un progetto unitario di intervento, la convenzione disciplinerà la realizzazione e la cessione delle aree pubbliche.

Gli interventi che non modifichino la superficie coperta, saranno subordinati all'acquisizione di parere preliminare sulle verifiche degli standard delle aree a parcheggio, prima della presentazione della richiesta del titolo abilitativo.

Zona F1VAL_01 - "Piscina Valdarno". Area per attrezzature sportive, ricreative e turistico-ricettive. E' ammissibile l'incremento di 400 mq di Sul per le destinazioni consentite dalla sottozona F1 (attrezzature sportive, ricreative e ristoro), condizionato alla sistemazione e cessione del parcheggio esistente antistante la zona F1.

L'intervento è subordinato all'approvazione di un piano attuativo, alla verifica di compatibilità di accesso all'area ed alla idonea sistemazione paesaggistico-ambientale ed alla realizzazione di parcheggi pertinenziali nella misura minima di 3,50m²/10m² di SUL.

Art. 68 SOTTOZONE "F2"

Comprendono aree o fabbricati già destinati, o che lo strumento urbanistico destina, ad attività sociali, culturali, ricreative, sanitarie, assistenziali o per il culto ed altre attività di pubblico interesse con esse compatibili.

Fatto salvo quanto specificato per le singole sottozone negli edifici esistenti sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia senza ampliamento ;
  • - interventi di demolizione di fabbricati incongrui e/o impropri dal punto di vista tipologico ed architettonico e loro ricostruzione anche in diverso luogo all'interno del lotto.

Tutti gli interventi sopra elencati sono ammessi anche negli edifici di proprietà privata esistenti all'interno della sottozona.

Le nuove strutture dovranno essere inserite nell'area in modo da integrarsi con gli attuali assetti antropici e paesistici. Dovrà essere prevista idonea alberatura e sistemazione a verde delle parti pertinenziali, ivi compresi gli eventuali parcheggi che dovranno essere di norma alberati. Tutti gli interventi particolarmente rilevanti dal punto di vista ambientale, architettonico o paesaggistico, sono subordinati alla preventiva redazione di progetto d'inserimento esteso all'intera area retinata.

Le zone "F2" sono contraddistinte da apposita dicitura di riferimento in ragione del luogo e del tipo di intervento previsto. Gli interventi ammessi in ciascuna delle sottozone "F2" sono subordinati ai seguenti: indici, parametri prescrizioni ed indicazioni:

Zona F2TER_01 - "Area sanitaria esistente". Gli interventi di ampliamento o nuova costruzione non potranno superare l'altezza massima di mt. 12,00 ed il 40% di rapporto di copertura da verificarsi sull'intero ambito.

Zona F2TER_02 - "Area sanitaria e servizi in ampliamento". Gli interventi di ampliamento o nuova costruzione non potranno superare il 40% di rapporto di copertura e l'indice di utilizzazione fondiaria Uf di 0,6 m²/ m² e l'altezza massima di mt.8.00, da verificarsi sull'intero ambito.

Zona F2TER_03 - "Area per servizi di culto". Gli interventi di ampliamento o nuova costruzione non potranno superare il 40% di rapporto di copertura, l'indice di utilizzazione fondiaria Uf di 0,6 m²/ m² e l'altezza massima di mt.8.00.

Sono consentite attività complementari al culto, sociali e culturali. L'intervento è condizionato alla cessione delle aree per la realizzazione della strada a monte del comparto e alla realizzazione e cessione di tutte le altre aree pubbliche previste nell'area. Sulla strada comunale posta ad ovest del comparto, dovranno essere completate le opere di sistemazione della stessa fino il raggiungimento dei requisiti previsti dalle normative vigenti in materia.

L'intervento è subordinato alla redazione di un piano di insieme esteso all'intera area, soggetto all'approvazione da parte del consiglio comunale e alla stipula di una convenzione tra amministrazione comunale e soggetto attuatore al fine di disciplinare la gestione delle attività sociali, culturali e ricettive extralberghiera per un massimo di 10 posti letto a servizio dell'area ospedaliera limitrofa (centro di riabilitazione e altre strutture socio sanitarie).

Art. 69 SOTTOZONE "F3"

Tali aree sono quelle che comprendono aree o fabbricati già destinati, o che lo strumento urbanistico destina, ad attività scolastiche, culturali, ricreative, servizi pubblici o di pubblico interesse, sedi di Enti o Istituzioni, società a partecipazione pubblica etc.

Fatto salvo quanto specificato per le singole sottozone negli edifici esistenti sono ammessi i seguenti interventi edilizi, (salvo le indicazioni e precisazioni riportate per le singole aree):

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia senza ampliamento;
  • - interventi di demolizione di fabbricati incongrui e/o impropri dal punto di vista tipologico ed architettonico e loro ricostruzione anche in diverso luogo all'interno del lotto.

Tutti gli interventi sopra elencati sono ammessi anche negli edifici privati esistenti all'interno della sottozona.

Le nuove strutture dovranno essere inserite nell'area in modo da integrarsi con gli attuali assetti antropici e paesistici. Dovrà essere prevista idonea alberatura e sistemazione a verde delle parti pertinenziali, ivi compresi gli eventuali parcheggi che dovranno essere di norma alberati. Tutti gli interventi particolarmente rilevanti dal punto di vista ambientale, architettonico o paesaggistico, sono subordinati alla preventiva redazione di un progetto di inserimento attuativo esteso all'intera area retinata.

Le zone "F3" sono contraddistinte da apposita dicitura di riferimento in ragione del luogo e del tipo di intervento previsto. Gli interventi ammessi in ciascuna delle sottozone "F3" sono subordinati ai seguenti: indici, parametri.

prescrizioni ed indicazioni:

Zona F3TER_01 - "Area plesso scolastico". Gli interventi di ampliamento o nuova costruzione non potranno superare il 40% di rapporto di copertura e l'altezza massima di 12,00 mt.

Zona F3TER_02 - "Area asilo nido". Gli interventi non potranno superare il 40% di rapporto di copertura e l'altezza massima di 10,50 mt.

Zona F3TER_03 - Area destinata a terminal per bus e scuolabus, a servizio delle attrezzature contermini. Gli interventi non potranno superare il 40% di rapporto di copertura ed un indice di utilizzazione fondiaria Uf di 0,6 m²/ m² con altezza massima mt.7,50 E' ammessa la realizzazione di servizi complementari ed accessori quali locali di ristoro etc sino ad un massimo di m². 200 di SUL.

Zona F3TER_04 - "Centro protezione civile e strutture tecniche comunali". E' ammessa la realizzazione di un centro per la protezione civile da parte della Provincia di Arezzo nonché la realizzazione di strutture tecniche a supporto dei servizi comunali. L'area è funzionalmente collegato con l'area F4_TER_01. Gli interventi non potranno superare l'altezza di mt.7,50 ed un rapporto di copertura del 40%.

Zona F3TER_05 - Area per volumi tecnici per servizi tecnologici località Paperina. E' ammesso esclusivamente il mantenimento della attuale funzione con possibili incrementi per ulteriori volumi tecnici nei seguenti limiti:

  • - incremento della SUL max m². 100;
  • - H/max. uguale esistente.

Zona F3TER_06 - Area per volumi tecnici per servizi tecnologici località Pernina. E' ammesso esclusivamente il mantenimento della attuale funzione con possibili incrementi per ulteriori volumi tecnici nei seguenti limiti:

  • - incremento della SUL max m². 100;
  • - H/max. uguale esistente.

Zona F3TER_07 - Area per strutture funzionali alla raccolta dei rifiuti urbani funzionalmente collegata al comparto D2_TER_01. All'interno di tale ambito sono ammessi esclusivamente interventi funzionali all'esercizio dell'attività svolta nel rispetto dei seguenti indici e parametri funzionali alle esigenze:

  • - Rc max 40%;
  • - H/max. 7,50 ml.

L'intervento è subordinato alla realizzazione di idonee barriere vegetazionali aventi funzione di schermo visivo e di mitigazione ambientale.
All'interno di tale area dovrà essere realizzato anche un parcheggio pubblico dimensionato come da normativa vigente.

Zona F3SMA_01 - Area per la gestione integrata dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi. All'interno di tale ambito sono ammessi esclusivamente interventi funzionali all'esercizio dell'attività svolta nel rispetto di indici e parametri funzionali alle esigenze. Nell'area di rispetto a corona della zona non è ammessa alcuna nuova edificazione, essa dovrà essere piantumata a bosco con essenze autoctone.

Zona F3SMA_02 - Area di recupero destinata a servizi di supporto della zona F3SMA_01. La zona è assoggettata al recupero e ristrutturazione urbanistica con un ambito esteso all'intera area, subordinato ad una valutazione paesaggistica - ambientale e storico culturale rispetto al tessuto esistente.

Il piano di riqualificazione urbanistica ambientale è subordinato al parere favorevole della commissione del paesaggio e all'approvazione da parte del Consiglio Comunale. Sono consentite tipologie edilizie ad alto contenuto tecnologico funzionale nel rispetto dei principi della bioingegneria, risparmio energetico, utilizzo di fonti energetiche alternative.

E' ammissibile il recupero del 100% della Superficie Coperta (Sc) attuale. E' consentito un ulteriore incremento di SUL pari al 200 m² per la realizzazione di eventuali strutture adibite ad educazione paesaggistica-ambientale-culturale, per il risparmio energetico e riciclo-riduzione dei rifiuti.

Zona F3CIC_01 - Area per strutture funzionali alla distribuzione del gas metano. All'interno di tale ambito sono ammessi esclusivamente interventi funzionali all'esercizio dell'attività svolta nel rispetto di indici e parametri funzionali alle esigenze. Nell'area di rispetto a corona della zona non è ammessa alcuna nuova edificazione, essa dovrà essere piantumata a bosco con essenze autoctone.

Zona F3CIC_02 - Area per attività culturali e ricreative. All'interno di tale ambito è ammessa la realizzazione di modesti accessori pertinenziali e tettoie funzionali all'attività, da realizzarsi in legno o ferro e vetro, aventi propria dignità architettonica, con superficie coperta massima di 40 m² ed altezza massima di 2,40 m.

Zona F3VAL_01 - Area per strutture funzionali alla distribuzione dell'acqua potabile. All'interno di tale ambito sono ammessi esclusivamente interventi funzionali all'esercizio dell'attività svolta nel rispetto di indici e parametri funzionali alle esigenze.

Zona F3VIL_01 - Area destinata a centro polivalente per lo svolgimento di attività a carattere socio-culturale e ricreativo. Gli interventi non potranno superare il 70% di rapporto di copertura con altezza massima mt.7,50.

Distanza dalle strade: Gli ampliamenti non potranno comportare modifica degli allineamenti stradali precostituiti fatte salve le disposizioni in materia di edilizia antisismica.

Distanza minima dai confini: nel rispetto delle norme del Codice Civile e di quelle relative della distanza tra pareti finestrate antistanti.

Art. 70 SOTTOZONE "F4" - AREE PER ATTREZZATURE PRIVATE DI INTERESSE PUBBLICO

Tali aree sono quelle che comprendono aree o fabbricati già destinati, o che lo strumento urbanistico destina, ad attività di pubblico interesse da realizzarsi, prevalentemente, da parte di privati. Trattasi di aree per: attrezzature per il traffico ed attività connesse, attrezzature di servizio alle attività produttive, centri commerciali, attività ricreative e per il ristoro.

Negli edifici esistenti sono ammessi i seguenti interventi edilizi, (salvo

le indicazioni e precisazioni riportate per le singole aree):

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia;
  • - ampliamento anche in sopraelevazione, (nel rispetto di quanto disciplinato nelle singole zone);
  • - interventi di demolizione di fabbricati incongrui e/o impropri dal punto di vista tipologico ed architettonico e loro ricostruzione anche in diverso luogo all'interno del lotto.

Fatto salvo quanto specificato per le singole sottozone gli interventi di: sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, ampliamento o nuova costruzione che interessino superfici superiori a m². 200 di SUL sono subordinati alla preventiva approvazione di un Piano attuativo esteso ad un ambito ritenuto organico dall'Amministrazione Comunale ed alla stipula di apposita convenzione. Nel caso di interventi che non riguardino l'intero ambito della sottozona le superfici da realizzare saranno commisurate proporzionalmente alle quote di superficie posseduta ed a condizione che sia garantita l'organicità a tutti gli altri eventuali interventi.

Le zone "F4" sono contraddistinte da apposita dicitura di riferimento in ragione del luogo e del tipo di intervento previsto. Gli interventi ammessi in ciascuna delle sottozone "F4" sono subordinati ai seguenti: indici, parametri. prescrizioni ed indicazioni:

Zona F4TER_01 (*03) (*14) - "Area ex-macelli". Si prevedono i seguenti interventi:

  • - recupero del 100% della SUL esistente;
  • - incremento di 800 m² di SUL nell'intero comparto;
  • - rapporto massimo copertura 50%.

L'intervento è subordinato a:

  • - la messa in sicurezza idraulica dell'area;
  • - la realizzazione del tratto di pista ciclabile in fregio al torrente Ciuffenna e della viabilità pubblica di accesso all'area compresa tra il torrente ed il comparto;
  • - la realizzazione degli interventi a servizio della struttura comunale di cui all'area F3_TER_04, compresa l'acquisizione e cessione della stessa.

Trattandosi di area limitrofa alla viabilità provinciale eventuali interventi sulla viabilità provinciale e sulle relative fasce di rispetto stradale dovranno essere concordati con la Provincia di Arezzo. Eventuali attività commerciali sono ammesse fino alla categoria di "medie strutture di vendita".

La previsione sarà attuata mediante intervento diretto convenzionato subordinato all'approvazione di un piano attuativo, da redigere ai sensi della L.R. n°65/2014 e s.m. e i., la cui convenzione disciplinerà la realizzazione e la cessione delle aree pubbliche.

Il piano di riqualificazione urbanistica ambientale è subordinato al parere della commissione del paesaggio.

Zona F4TER_02 - E' ammesso il mantenimento dell'attuale attività con possibilità di realizzare volumi tecnici o accessori funzionali all'esercizio della stessa nei seguenti limiti:

  • - Incremento SUL max m². 30;
  • - H. max = mt. 4,50.

Zona F4TER_03 - Area residuale posta al margine dell'area edificata e la rotatoria della strada Provinciale posta ad est del Capoluogo zona ex-cartiera. L'area è caratterizzata da una commistione di molteplici funzioni quali, residenziali, artigianali attività commerciali che necessitano di un recupero urbanistico, paesaggistico e ambientale.

Obiettivo della previsione è il recupero dell'area tramite l'attuazione di una serie di opere di interesse pubblico, quali viabilità, parcheggi, verde pubblico, viabilità ciclabile e pedonale, interventi di regimazione idraulica superficiale e opere complementari con il Parco Fluviale del Ciuffenna.

Parametri urbanistici dell'area soggetta a piano di recupero :

  • - SC consentita 1200 m²
  • - Numero piani max = 2
  • - H max 7,50
  • - destinazione come da sottozzona F4, sono ammissibile attività commerciali fino all'esercizio di vicinato con esclusione di centri commerciali. Sono altresì consentite destinazioni a servizi tecnici comunali e/o di interesse pubblico generale .
  • - Quota di stacco degli edifici non superiore agli edifici residenziali esistenti o come da studio idrologico idraulico.

Il comparto dell'area prevede la realizzazione e cessione al comune delle opere pubbliche (viabilità, parcheggi pubblici, verde pubblico, viabilità ciclabile e pedonale) coordinate con il parco fluviale. Il 50% dell'area destinata a verde pubblico deve essere piantumata con essenze autocnone locali.

L'intervento è soggetto all'attuazione di un Piano di Recupero di iniziativa pubblica o privata subordinato al parere favorevole della commissione del paesaggio. Il piano attutivo dovrà valutare l'inserimento paesaggistico in rapporto alla viabilità esistente, alla viabilità di progetto e all'asta del torrente Ciuffenna.

Sono consentiti incrementi fino al del 10% della Superficie coperta modulati in ragione del raggiungimento dei requisiti definiti per le aree produttive attrezzate (APEA) di cui alla L.R 1 dicembre 1998 n 87; di conseguenza gli strumenti urbanistici di dettaglio o il progetto esecutivo dovranno essere redatti secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Regionale n 74/R/2009.

Zona F4VAL_01 - Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica delle superfici esistenti. Sono altresì ammessi interventi di nuova costruzione sino ad un massimo del 40% di rapporto di copertura (riferito all'area F4) ed altezza di mt.10,00 con un massimo di tre piani. Le eventuali attività commerciali non potranno superare il 50% della SUL. e comunque m² 1500 di superficie utile La realizzazione degli interventi di nuova costruzione è subordinata alla cessione al Comune della residua porzione di area compresa all'interno dell'isolato delimitato dalle viabilità pubbliche. Fatta eccezione per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ogni intervento è comunque subordinato alla preventiva dismissione della attività di erogazione di GPL.

Zona F4VAL_02 - Area situata il località Poggilupi in prossimità del nuovo tracciato della SR69, l'area è funzionalmente collegata con l'area DR_VAL_E. E' ammessa la realizzazione di aree per la distribuzione dei carburanti nel rispetto dei parametri individuati nella scheda del comparto DR_VAL_E dei seguenti vincoli e prescrizioni:

  • > Gli impianti di distribuzione carburanti dovranno essere realizzati in aree idonee ad assolvere sia le funzioni di servizio nei confronti della utenza itinerante che di quella abituale. L'ubicazione dovrà essere tale da garantire la compatibilità tra l'impianto ed il sito. Le strutture dell'impianto non dovranno impedire la visualizzazione, anche parziale, di beni di interesse storico ed architettonico, urbanistico e paesaggistico. L'ubicazione di tali strutture dovrà essere tale da non comportare, nella realizzazione dell'impianto, movimenti di terra tali da alterare, in modo significativo, l'assetto idro-morfologico della zona e del sito medesimo. L'ubicazione dovrà inoltre essere tale da non creare intralcio al traffico stradale, comunque nel rispetto del D lgs n.285 del 30/4/92 (nuovo codice della strada) e successivo regolamento di esecuzione.
  • > La superficie minima di ciascuna area non dovrà essere inferiore a quella minima stabilita dal Piano Regionale in materia di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione e non superiore a m².3.000 (tremila).
  • > In tutto il piazzale deve essere prevista la raccolta delle acque di "prima pioggia" (orientativamente i primi 10 minuti di pioggia; le acque di prima pioggia e le acque nere devono essere convogliate ad un depuratore pubblico o, in alternativa, ad idoneo impianto privato).

Zona F4TAS_01 - E' ammessa la realizzazione di attività sportive legate al motociclismo (pista da motocross, minimoto etc), nonché altre attività sportive compatibili con la morfologia dell'area e relativi servizi accessori quali: spogliatoi, servizi igienici, rimesse e piccole attrezzature di ristoro per una superficie massima di m².300 di SUL ed altezza mt.3,50. L'utilizzazione dell'impianto è subordinata alla stipula di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale con la quale si definiscano gli orari e le altre modalità d'uso.

Art. 71 SOTTOZONE "FT" - AREE PER ATTREZZATURE RICETTIVE E DI RISTORO

Tali aree sono quelle che comprendono aree o fabbricati già destinati, o che lo strumento urbanistico destina, ad attività ricettive e di ristoro da realizzarsi, prevalentemente, da parte di privati. Trattasi di aree per: bar, ristoranti, attività alberghiere, extralberghiere e simili.

Fatto salvo quanto specificato per le singole sottozone negli edifici esistenti sono ammessi i seguenti interventi edilizi con mantenimento delle attuali destinazioni:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia;
  • - interventi di demolizione di fabbricati incongrui e/o impropri dal punto di vista tipologico ed architettonico e loro ricostruzione anche in diverso luogo all'interno del lotto.

Gli interventi di ampliamento non potranno comportare incrementazione delle altezze esistenti.

Gli interventi di nuova costruzione o gli ampliamenti superiore ai 300 m² di SUL sono subordinati alla preventiva approvazione di un Piano attuativo esteso ad un ambito ritenuto organico dall'Amministrazione Comunale ed alla stipula di apposita convenzione.

Tutti gli interventi che comportano incremento di SUL sono assoggettati al parere favorevole della commissione paesaggistica.

Le zone "FT" sono suddivise in specifiche sottozone ciascuna contraddistinta da apposita dicitura di riferimento in ragione del luogo e del tipo di intervento previsto. In caso che l'area "FT" sia compresa all'interno di un comparto, gli interventi di nuova edificazione sono subordinati alla realizzazione delle opere previste all'interno dello stesso. Gli interventi ammessi in ciascuna delle sottozone "FT" sono subordinati ai seguenti: indici, parametri. prescrizioni ed indicazioni:

Zona FT - Area nelle quali sono già state attuate le previsioni di piano, in tali aree sono consentiti i seguenti interventi:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) restauro conservativo;
  • d) ristrutturazione edilizia;

E' ammissibile la realizzazione di strutture a servizio delle attività, quali piscine e bio-piscine

Zona FTCAS02 - Area di tipo turistico ricettivo, commerciale e direzionale lungo la strada di Poggi Lupi. Il comparto comprende la viabilità ed il parcheggio antistante. All'interno di tale area gli interventi sono ammessi ampliamenti delle attività esistenti o autorizzate alla data di adozione del R.U. sino ad un massimo del 50% della SUL esistente o autorizzata con i seguenti limiti:

  • - Destinazione = turistico ricettivo e di ristoro, commerciale e direzionale.
  • - h.max 12,00 mt.;
  • - max n.p. =3;
  • - sup.cop. max 40%;
  • - distanza minima dai confini privati = 1/2 della altezza con un minimo di 5,00 mt;
  • - distanza dalle strade = sugli allineamenti esistenti..

L'attività di tipo turistico ricettiva non potrà essere comunque inferiore al 30% della SUL complessiva.

La realizzazione degli ampliamenti previsti è subordinata alla stipula di apposita convenzione che preveda la realizzazione e cessione degli spazi pubblici antistanti l'area dell'intervento così come individuati nel comparto. La superficie utile destinata ad attività commerciale non potrà superare 1500 m².

Zona FTCAS_03 - Area di tipo turistico ricettivo, commerciale e direzionale lungo la strada di Poggilupi. Il comparto comprende la viabilità, un parcheggio ed un impianto di erogazione carburante. All'interno di tale area sono ammessi gli interventi di ampliamento delle attività esistenti o autorizzate alla data di adozione del R.U. sino ad un massimo del 50% della SUL esistente o autorizzata con i seguenti limiti:

  • - Destinazione = turistico ricettivo e di ristoro, commerciale e direzionale.
  • - h.max 12,00 mt.;
  • - max n.p. =3;
  • - sup.cop. max 40%;
  • - distanza minima dai confini privati = 1/2 della altezza con un minimo di 5,00 mt;
  • - distanza dalle strade = sugli allineamenti esistenti..

L'attività di tipo turistico ricettiva non potrà comunque essere inferiore al 30% della SUL complessiva.

La realizzazione degli ampliamenti previsti è subordinata alla stipula di apposita convenzione che preveda la realizzazione e cessione degli spazi pubblici così come individuati nel comparto. La superficie utile destinata ad attività commerciale non potrà superare 1500 m².

Zona FTCAS_04 - Area di tipo turistico ricettivo per la realizzazione di una struttura alberghiera di fronte al casello autostradale. Il comparto comprende la viabilità antistante. All'interno del comparto è ammessa la realizzazione di una struttura alberghiera con i seguenti limiti:

  • - Destinazione = turistico ricettivo e di ristoro
  • - Superficie Utile Complessiva = 10.000 m²
  • - h.max 16,50 mt.;
  • - max n.p. = 5;
  • - sup.cop. max 50%;
  • - distanza minima dai confini privati = 1/2 della altezza con un minimo di 5,00 mt;
  • - distanza dalle strade = sugli allineamenti esistenti.

Sono consentite, nel rispetto dei parametri sopra scritti, destinazioni direzionali, commerciali complementari all'attività turistico-ricettiva e spazi per mostre espositive sino ad un massimo di m² 300.

In assenza del piano attuativo previsto per la presente sottozona, (FT cas04) al fine di attuare la riorganizzazione della viabilità pubblica in prossimità del Casello A1, è consentita la realizzazione della viabilità inserita all'interno del comparto tramite la stipula di un'apposita convenzione che regoli rapporti tra il privato (proprietari delle aree) e l'amministrazioni interessate (comune/provincia). La convenzione dovrà indicare competenze, oneri, tempi, modalità di realizzazione e cessione dell'opera ".

Zona FTCIC_01 - Area di tipo turistico ricettivo prossima alla frazione della Cicogna. All'interno di tale area gli interventi sono ammessi ampliamenti delle attività esistenti o autorizzate alla data di adozione del R.U. sino ad un massimo del 50% della SUL esistente o autorizzata con i seguenti limiti:

  • - Destinazione = turistico ricettivo e di ristoro;
  • - h.max 8,00 mt.;
  • - max n.p. =2;
  • - distanza minima dai confini privati 5,00 mt;
  • - distanza dalle strade = sugli allineamenti esistenti..

Nuovi impegni di suolo possono aver luogo solamente previa verifica di compatibilità con gli elementi strutturali del paesaggio collinare, al fine del corretto insediamento paesaggistico di un architettura di qualità, secondo le direttive di cui all'art. 21 commi 3 e 4 delle NTA del PIT, contestualmente alle seguenti le prescrizioni:

  • > non sussitano possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente;
  • > siano interventi finalizzati al recupero, alla riqualificazione e valorizzazione paesaggistica di specifici ambiti territoriali e che comunque non alterino la struttura del paesaggio;
  • > siano utilizzate tecniche edilizie sostenibili ai sensi dell'art.218 della L.R.65/2014;

Il progetto dovrà acquisire il parere favorevole della commissione del paesaggio comunale.

Zona FTMMR_01 - Area di tipo turistico ricettivo posta lungo la strada che conduce a Loro Ciuffenna. All'interno di tale area gli interventi sono ammessi ampliamenti delle attività esistenti o autorizzate alla data di adozione del R.U. sino ad un massimo del 50% della SUL esistente o autorizzata con i seguenti limiti:

  • - Destinazione = turistico ricettivo e di ristoro. E' ammessa, altresì, la realizzazione di un alloggio per il gestore o il personale di custodia con S.U. compresa tra i 65 ed i 150 m². La realizzazione dell'alloggio è subordinata alla costituzione di vincolo pertinenziale da trascrivere nei registri immobiliari;
  • - h.max 8,00 mt.;
  • - max n.p. =2;
  • - distanza minima dai confini privati 5,00 mt;
  • - distanza dalle strade =sugli allineamenti esistenti.

Nuovi impegni di suolo possono aver luogo solamente previa verifica di compatibilità con gli elementi strutturali del paesaggio collinare, al fine del corretto insediamento paesaggistico di un architettura di qualità, secondo le direttive di cui all'art. 21 commi 3 e 4 delle NTA del PIT, contestualmente alle seguenti le prescrizioni:

  • > non sussistano possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente;
  • > siano interventi finalizzati al recupero, alla riqualificazione e valorizzazione paesaggistica di specifici ambiti territoriali e che comunque non alterino la struttura del paesaggio;
  • > siano utilizzate tecniche edilizie sostenibili ai sensi dell'art.218 della L.R.65/2014;
  • Il progetto dovrà acquisire il parere favorevole della commissione del paesaggio comunale.

Zona FTCAM_01(*15) - Area di tipo turistico ricettivo In località "Il Poggiano". In tale area è ammessa la realizzazione di interventi di tipo turistico ricettivo nel rispetto dei seguenti limiti:

  • - Destinazione = turistico ricettivo e di ristoro;
  • - Interventi ammessi: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia conservativa. E' ammessa la demolizione e la successiva ricostruzione di annessi privi di valore architettonico o documentale.

All'interno dell'area è ammessa la realizzazione di attrezzature sportive scoperte e dei relativi servizi accessori (servizi igienici e spogliatoi) sino ad un massimo di 50 m² di SUL.

Gli interventi di cui sopra dovranno essere realizzati in coerenza con i caratteri architettonici e tipologici dell'edilizia rurale di antica formazione, opportunamente staccati dal corpo principale e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - copertura a falde inclinate con manto in laterizio in coppi e tegole staccati;
  • - gronde di tipo tradizionale con canali e discendenti in rame o lamiera verniciata;
  • - infissi esterni in legno con tagli e partizioni di tipo tradizionale;
  • - pavimentazioni esterne in ghiaia, lastricato di pietra, o massetto architettonico. E' vietato l'uso di massetti autobloccanti in cls o di conglomerati bituminosi.

Previa approvazione di un progetto unitario di intervento, nella sottozona E7 posta a Nord-Est del complesso colonico "Il Poggiano" corrispondente all'area delimitata: a nord dal confine comunale, ad est dalla viabilità comunale, a sud e ovest dalle viabilità campestri quali prosecuzioni del perimetro dell'area FTCAM_01; è consentita la realizzazione di nuovi percorsi a fruibilità pedonale, aree verdi, percorsi attrezzati e campi pratica/promozionali per attività sportiva e ricreativa compatibili con l'assetto paesaggistico-ambientale.

Il progetto di sistemazione ambientale dovrà riproporre assetti colturali tipici del paesaggio agricolo locale e la permanenza di colture tipiche tradizionali, nel rispetto della maglia agraria, quali: filari di viti maritate, grano, granoturco, oliveti, gelsi, ecc.

Non è consentita la realizzazione di nuovi manufatti.

Il progetto è subordinato, all'acquisizione del parere favorevole della commissione comunale del paesaggio ed alla verifica della compatibilità della risorsa idrica degli assetti vegetazionali.

La presente prescrizione prevale rispetto alle disposizioni della sottozona E7.

Zona FTPIA_01 - Area di tipo turistico ricettivo in prossimità della frazione Piantravigne. L'intervento interessa l'immobile delle ex scuole elementari della frazione e l'area di pertinenza dello stesso.

E' ammessa la realizzazione di destinazioni di tipo turistico ricettivo e ristoro nel rispetto dei seguenti interventi ammessi: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Gli interventi di cui sopra dovranno essere realizzati in coerenza con i caratteri architettonici e tipologici dell'edificio storico.

La sistemazione delle aree esterne dovrà essere realizzata con pavimentazioni in ghiaia, lastricato di pietra, o massetto architettonico. E' vietato l'uso di massetti autobloccanti in cls o di conglomerati bituminosi.

Art. 72 VERDE PUBBLICO ATTREZZATO

Comprendono zone del territorio comunale già destinate o da destinare a parchi urbani e di quartiere, giardini, zone a verde e relative attrezzature, per il tempo libero, lo svago e la ricreazione. In tali ambiti sono ricompresi anche i campi sportivi e le attrezzature per lo sport funzionali alle varie frazioni del comune.

I parchi, i giardini, e gli elementi di verde potranno essere integrati con attrezzature accessorie quali: chioschi, piccoli bar, servizi igienici e tutti gli altri elementi infrastrutturali necessari al funzionamento delle attività previste.

I campi sportivi potranno essere integrati con le relative attrezzature quali spogliatoi, servizi igienici, tribune circoli sportivi etc.

Gli interventi di cui sopra saranno, di norma, realizzati dall'Amministrazione Comunale sulla base delle esigenze funzionali della specifica attrezzatura. Potranno essere consentiti interventi da parte di privati previa stipula di apposita convenzione che regoli i rapporti tra pubblico e privato.

All'interno di tali aree è ammessa la realizzazione di: opere a rete, cabine elettriche e di decompressione gas od altri volumi tecnici di interesse pubblico.

Negli edifici privati esistenti in tali zone sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro senza modificazione delle attuali destinazione d'uso.

Previa stipula di apposita convenzione che preveda la cessione di detti edifici e dell'area di sedime alla amministrazione comunale, potranno essere consentiti interventi di sostituzione edilizia con ricollocazione dell'esistente in area esterna comportanti anche modificazioni della destinazione d'uso nonché addizioni funzionali sino ad un massimo di 100 m². di SUL.

Le nuove piantumazioni dovranno essere realizzate con essenze indigene o naturalizzate da lungo tempo nel paesaggio. Anche tutti gli altri elementi costituenti la struttura e le attrezzature del parco o del giardino quali: muri a retta, recinzioni, pavimentazioni etc. dovranno essere realizzati con materiali e forme coerenti con quelle sedimentate nell'ambiente.

Art. 73 VERDE PUBBLICO

Comprendono zone del territorio comunale già destinate o da destinare a parchi urbani e di quartiere, giardini, zone a verde, per il tempo libero, lo svago e la ricreazione.

In tali aree non è ammessa la realizzazione di nessun tipo di manufatto.

All'interno di tali aree è ammessa la realizzazione di: opere a rete, cabine elettriche e di decompressione gas od altri volumi tecnici di interesse pubblico.

Negli edifici privati esistenti in tali zone sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro senza modificazione delle attuali destinazione d'uso.

Le nuove piantumazioni dovranno essere realizzate con essenze indigene o naturalizzate da lungo tempo nel paesaggio. Anche tutti gli altri elementi costituenti la struttura e le attrezzature del parco o del giardino quali: muri a retta, recinzioni, pavimentazioni etc. dovranno essere realizzati con materiali e forme coerenti con quelle sedimentate nell'ambiente.

Ultima modifica Venerdì, 23 Settembre, 2022 - 14:31