Norme tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 44 IL TERRITORIO RURALE - ZONE "E"

Per territorio rurale si intende l'insieme di tutte le aree comprese nel territorio comunale con esclusione delle zone urbanizzate o da urbanizzare previste nel Regolamento Urbanistico riferibili a zone o sottozone di tipo: A, B, C, D, e F;

Tali zone sono indicate con apposita retinatura nelle tavole del R.U. e sono assimilabili alle zone individuate come zone omogenee di tipo "E" ai sensi del D.M. 2/4/68 n.1444, prevalentemente individuate nei "sistemi funzionali" del PS come "area agricola di fondovalle", "area agricola di collina", "parco fluviale del Ciuffenna" e "parco della collina".

Per aree a prevalente funzione agricola si debbono intendere tutte le aree extraurbane, come sopra definite.

Le aree di cui sopra sono classificate "E" ai sensi del D.M. 2/4/68 n.1444.

Il R.U, in coerenza con i contenuti del P.S, non individua alcuna area da includere nelle zone ad esclusiva funzione agricola in coerenza con i parametri individuati nel P.T.C.P. ed in ragione del tipo di colture, delle modalità di coltivazione, della frammentarietà della proprietà, e della sussidiarietà dell'economia agricola negli strati sociali che occupano il territorio rurale.

Il R.U. intende promuovere e valorizzare l'economia rurale attraverso il consolidamento del ruolo multifunzionale svolto dall'attività agricola anche integrata con le altre funzioni e settori produttivi coerenti con la tutela e la valorizzazione delle risorse del territorio. In tali intenzioni si intendono ricomprese: le attività di fruizione del territorio per il tempo libero, la produzione per autoconsumo, la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone, il sostegno delle famiglie residenti in funzione del mantenimento della presenza umana a presidio dell'ambiente anche attraverso l'adeguamento dei servizi e delle infrastrutture nelle aree marginali.

Art. 45 NORME RIFERITE A TUTTO IL TERRITORIO RURALE

Norme di carattere generale

Il territorio rurale interessa le parti del territorio comunale destinate al mantenimento ed al potenziamento della produzione agricola intesa quale attività capace di garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e di innescare processi di sviluppo economico.

In tali zone l'esercizio dell'agricoltura è tutelato e valorizzato non solo in funzione della produttività, ma anche quale fattore di difesa ambientale con funzioni di tutela del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico naturale.

Più in particolare il permanere delle attività agricole dovrà garantire, compatibilmente con l'esigenza di riorganizzazione delle imprese agricole, il mantenimento dell'attuale assetto morfologico, agrario, vegetale e topografico favorendo altresì il permanere degli equilibri naturali all'interno dell'ambiente vegetale, ma anche tra piante ed animali, tra piante, animali e tradizioni culturali e sociali.

Oltre a quanto sopra, le zone agricole sono da intendersi quali parti del territorio funzionali ad un uso alternativo del tempo libero favorendo non solo momenti di fruizione contemplativa, ma sviluppando il campo delle osservazioni scientifiche e promuovendo iniziative capaci di corrispondere a sempre nuove esigenze culturali.

In coerenza con le indicazioni, le direttive, i vincoli e le prescrizioni del Piano Strutturale sono state individuate otto sottozone così denominate:

  • - "E1" (A1) - Aree degli oliveti terrazzati e ciglionati lungo la Setteponti
  • - "E2" (A2) - Il fondovalle largo della Valle dell'Arno
  • - "E3" (A3) - Il fondovalle del Ciuffenna presso Terranuova
  • - "E4" (A4) - Il fondovalle del Ciuffenna dalla Penna alla Setteponti.
  • - "E5" (A5) - Le valli a bassa antropizzazione
  • - "E6" (A6) - I Piani del fronte Est
  • - "E7" (A7) - I Pianalti della Setteponti
  • - "E8" (A8) - Le colline del Valdarno

Le modalità d'intervento per le singole sottozone sono individuate nei successivi articoli.

Per gli edifici, di valore o di rilevante valore ambientale e/o architettonico individuati negli elaborati del R.U. valgono le norme specifiche per essi previste sia per quanto riguarda le categorie di intervento che le destinazioni ammissibili.

All'interno di tali zone è fatto obbligo del rispetto di tutti i vincoli e limitazioni posti in forza di leggi nazionali e regionali salvo il rispetto di limitazioni e prescrizioni più restrittive contenute nel presente R.U.

Sono in ogni caso vincolate alla non edificabilità le zone boscate, individuate o meno nelle tavole di P.S. o R.U., comprese quelle non qualificate catastalmente come tali, ed anche quelle percorse dal fuoco.

Tutti gli interventi dovranno comunque tendere alla conservazione e ripristino degli elementi strutturali e del paesaggio, (viabilità poderale, sistema di fossi irrigui, singolarità arboree, formazioni arboree di ripa, ecc.) e utilizzare tecniche a basso impatto ambientale (strade bianche, opere di ingegneria naturalistica, uso di materiali naturali, tecniche tradizionali).

Sono vietati gli interventi di impermeabilizzazione integrale del suolo, si dovrà prevedere la limitazione delle aree impermeabilizzate; nelle zone dedicate alle attività complementari a quelle agricole piazzali e viabilità di accesso dovranno essere trattati a stabilizzato o come strade bianche.

Destinazioni ammesse (attraverso il recupero dell'edificato esistente)

Saranno consentite oltre alle destinazioni ed alle attività legate alla produzione agricola:

  • a) attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli ivi compresi, cantine e frantoi ancorché non collegati alla conduzione del fondo;
  • b) attività per la fruizione del territorio rurale per il tempo libero quali attività sportive, di ristorazione, ricreative o ricettive con l'esclusione dell'apertura di sale da gioco di cui alla L.R.57/2013;
  • c) attività di commercializzazione di prodotti ed attrezzature agricole per l'agricoltura, la selvicoltura e la zootecnia.

In funzione del mantenimento della presenza umana a presidio dell'ambiente, attraverso la ristrutturazione o il recupero del patrimonio edilizio esistente, sono inoltre consentite:

  • a) destinazione di tipo residenziale ancorché non collegate alla conduzione del fondo;
  • b) attività produttive di tipo non nocivo o molesto di superficie inferiore a 100 m², con al massimo 4 addetti;
  • c) piccole attività commerciali anche di tipo promiscuo totalmente o parzialmente legate alla produzione agricola di dimensioni inferiori a 100 m².

E' vietata la nuova realizzazione, anche attraverso la ristrutturazione di manufatti esistenti, di allevamenti zootecnici di tipo intensivo. Per allevamento intensivo si definisce un carico di bestiame U.B.A. (unità bovina adulta) per ettaro. Le tabelle di conversione per le altre categorie di animali saranno stabilite con il Regolamento Edilizio.

Tutte le attività di tipo sportivo e ricreativo, con animali (cavalli, cani, etc) potranno essere realizzati solo attraverso la redazione di specifico piano attuativo attraverso il quale valutare le problematiche relative all'inserimento ambientale, alla viabilità ed ai parcheggi. Per quanto attiene attività cinofila è altresì consentito, previa dimostrazione delle caratteristiche tecniche-igieniche ambientali ritenute necessarie a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, anche l'allevamento/produzione di cani. Il regolamento edilizio, potrà disciplinare le condizioni ambientali e le caratteristiche tecniche-igieniche e l'indicazione degli studi e elaborati necessari per l'autorizzazione dell'attività.

Le strutture di cui sopra dovranno essere realizzate con l'impiego di materiali e tecniche della tradizione locale, adottando in ogni caso opportuni accorgimenti di corretto inserimento ambientale e paesaggistico.

Disciplina degli interventi

  • a) Interventi sul patrimonio edilizio esistente

Gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente sono indicati nella normativa di ogni singola sottozona, le norme seguenti valgono per tutti i processi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente ammessi in territorio rurale sia esso con destinazione d'uso agricola e non agricola;

a1) Gli interventi edilizi dovranno uniformarsi agli assetti tipologici, formali ed architettonici delle preesistenze e del contesto ambientale;

a2) I progetti edilizi dovranno tenere conto:

  • - dei rapporti tra i percorsi di adduzione e le aree (corti) di pertinenza dell'edificato;
  • - dei rapporti tra la dislocazione degli edifici e le aree di pertinenza, la preminenza degli affacci principali su quelli secondari l'isorientamento e i rapporti con gli eventuali annessi;
  • - del processo evolutivo dell'edilizia rurale e la ricostruzione planivolumetrica -dei principali tipi edilizi presenti ai quali fare riferimento per le ricostruzioni delle volumetrie da recuperare;
  • - degli assetti strutturali verticali e orizzontali e dei materiali e delle tecnologie tradizionali.

Per gli interventi in ampliamento e/o in soprelevazione si applicano le disposizioni delle distanze dai confini previste dal Codice Civile previo accordo tra proprietari confinanti e solo nel caso di pareti frontistanti non finestrate.

a3) è ammesso il ripristino di volumi in stato di degrado o anche parzialmente diruti, purché ne siano chiaramente documentati l'assetto e la forma preesistenti; Il regolamento edilizio individuerà modalità procedure e documentazioni ritenute necessarie e indispensabili per il ripristino di tali volumetrie.

a4) devono essere mantenuti, se di pregio, i seguenti elementi costitutivi dell'edificio : scale esterne ed eventuali coperture a queste connesse, loggiati, forni esterni;

a5) le nuove bucature dovranno essere coordinate con la composizione dei prospetti ed essere realizzate con forme e materiali analoghi a quelli delle bucature esistenti;

a6) tutti gli interventi ammessi dovranno essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

  • - manti di copertura in tegole e coppi staccati;
  • - conservazione, restauro e ripristino delle gronde sporgenti della copertura siano esse in legno, in pianelle di cotto o in lastre di pietra;
  • - per gli intonaci ed i rivestimenti esterni è prescritto l'uso di materiale e tecnologie che si uniformino ai caratteri tipici della tradizione locali. In particolare, ove l'edificio non sia in pietra a vista, è previsto l'impiego di malta bastarda per gli intonaci, senza che questi siano regolarizzati con liste. E' vietato lasciare porzioni della sottostante muratura a vista (cantonali, archi, architravi etc) a condizione che non vengano segnalati elementi di particolare valore storico e documentale;
  • - per i prospetti esterni intonacati è prescritto l'impiego di colori tipici della tradizione e cultura locale, fatto salvo il mantenimento e/o il ripristino delle coloriture esistenti;
  • - gli infissi esterni, da realizzarsi in forme, disegno e partiture di tipo tradizionale, dovranno essere realizzati in legno naturale o verniciato con coloriture tradizionali. L'oscuramento esterno, qualora previsto, dovrà essere eseguito con persiane in legno naturale o verniciato in colori tradizionali;
  • - i canali di gronda e per i discendenti, che non siano realizzati in lamierino di rame, dovranno essere in lamiera verniciata nelle tonalità del verde, del grigio e del marrone;
  • - tutte le coloriture, realizzate con i colori tipici della zona, dovranno in ogni caso essere preventivamente concordate con i competenti organi comunali prima della loro esecuzione;
  • - oltre a quanto sopra dovranno essere tutelati e valorizzati i manufatti e le sistemazioni esterne quali aie, piazzali lastricati, muretti, giardini, orti, pozzi, elementi di verde, percorsi, viali alberati ed ogni altro elemento di rilevanza ambientale e paesistica;

a7) le nuove collocazioni dei volumi relativi agli interventi di sostituzione edilizia ed a quelli di demolizione e ricostruzione non potranno interessare le aree all'interno dei coni visivi di maggiore rilevanza;

a8) in tutti gli interventi edilizi di cui al presente articolo dovranno essere adottate misure di mitigazione dell'impatto ambientale paesaggistico, sia per quanto attiene l'impiego di tecniche e materiali costruttivi compatibili con i caratteri dominanti del paesaggio agrario circostante, sia ricorrendo ad opportune schermature arboree;

a9) le nuove recinzioni dovranno essere realizzate in pali di legno e rete zincata a maglia sciolta, le siepi saranno ammesse solo di tipo cespugliato. Potranno inoltre essere realizzate opere di delimitazione delle aree cortilive delle abitazioni, purché con materiali e tecniche consolidate nella zona. Recinzioni di tipo diverso e con materiali diversi saranno ammesse solo se ritenute indispensabili alle attività svolte nel fondo.

  • b) La maglia agraria

I progetti di Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale di cui all'art.74 della L.R.65/2014 e successive modifiche ed integrazioni e relativo Regolamento di attuazione, dovranno contenere un'adeguata analisi e descrizione della tessitura agraria relativa all'ambito oggetto del piano di miglioramento.

In ragione dei diversi tipi di tessitura agraria si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

b1) la coltura tradizionale a maglia fitta è da tutelare integralmente per quanto riguarda le sistemazioni idraulico - agrarie e la vegetazione non colturale; con possibilità di limitati accorpamenti dei campi che non comportino rimodellamenti del suolo o eliminazione di coltivi terrazzati e non riducano la capacità di invaso della rete scolante; con possibilità di eliminare le piantate residue poste all'interno dei campi con eccezione di quelle di bordo o poste in fregio alla viabilità campestre. Dovrà inoltre essere mantenuta e tutelata la viabilità campestre ed il disegno esterno dei campi derivati da accorpamenti.

b2) la coltura a maglia media è da tutelare nella condizione attuale risultante da estesi processi di accorpamento, semplificazione ed eliminazione delle colture arboree, evitando ulteriori accorpamenti e rimodellamenti del suolo;

b3) la coltura a maglia rada deve essere riconsiderata alla luce della necessità di nuova antropizzazione dei luoghi. I progetti dovranno prevedere, la reintroduzione delle solcature dei campi, la realizzazione di un reticolo idraulico adeguato, il mantenimento dei percorsi esistenti, la rinaturalizzazione delle aree attraverso l'impianto di filari arborei e siepi lineari;

b4) I progetti di PAPMAA che comportino modifiche della maglia agraria nelle forme compatibili con le prescrizioni di cui sopra dovranno contenere una relazione sulle condizioni di efficacia del sistema scolante ed una relazione di progetto nella quale sia dimostrata la pari o maggiore efficacia della nuova sistemazione in ordine alla regimazione delle acque e alla difesa del suolo.

  • c) Assetti idrogeopedologici

E' fatto obbligo da parte dei proprietari dei terreni di mantenere in efficienza la rete di scolo delle acque superficiali. E' vietata ogni forma di escavazione e di alterazione geomorfologica dei terreni eccetto che quelle finalizzate al ripristino agrario di aree incolte ed eccetto quelle finalizzate alla realizzazione di sistemi infrastrutturali di pubblico interesse.

Saranno ripristinate e conservate le strutture vegetazionali ripariali anche con bonifica delle piante infestanti e reimpianto di essenze idonee all'habitat fluviale.

La risistemazione delle sponde degradate per fenomeni di erosione dei corsi d'acqua dovrà avvenire tramite tecniche morbide di ingegneria ambientale limitando le trasformazioni e i rinforzi necessari all'impiego di arginature in terra inerbita e di gabbionate o massi in pietrame; è vietata ogni manomissione delle sponde rocciose e dei relativi affioramenti e qualsiasi asportazione di sabbie e ghiaie.

  • d) Movimenti di terra

Sono vietati i movimenti di terra, ad eccezione di quelli strettamente indispensabili al mantenimento e al potenziamento delle attività agricole, nonché alla realizzazione delle opere edilizie assentibili.

Qualora si renda necessario l'apporto di materiali provenienti da un sito esterno al luogo d'intervento, questi potranno consistere unicamente di terre e rocce da scavo prive di codice CER.

Le alterazioni orografiche e morfologiche funzionali all'esercizio dell'attività agricola che incidano per un'altezza media superiore a cm 60 - e comunque tutti gli interventi che prevedano l'impiego, anche parziale, di terre e rocce da scavo di provenienza esterna al sito - sono soggetti a permesso a costruire.

I relativi progetti devono essere corredati di elaborati grafici adeguati attestanti lo 'stato attuale' e lo 'stato modificato' dei terreni.

Nel caso di impiego di terre e rocce da scavo di provenienza esterna, la loro messa a dimora deve comportare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni morfologiche, idrologiche, geologiche e idrogeologiche del sito. In connessione all' intervento possono essere disposti a carico del richiedente impegni rispondenti all' interesse della pubblica amministrazione e della collettività. Tali impegni sono regolati da specifica convenzione fra l' amministrazione e tutti gli altri soggetti interessati.

Per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico è ammesso altresì l' utilizzo di terre e rocce da scavo con codice CER, limitatamente al corpo dell' opera e alla superficie di sua pertinenza, e comunque alle condizioni e con gli adempimenti di cui al comma precedente.

  • e) Aree boscate e assetti vegetazionali

E' previsto il mantenimento ed il ripristino delle aree boscate ed il divieto di introduzione di essenze estranee ed infestanti. Nel caso di interventi di rimboschimento è richiesto l'uso di essenze arboree e cespuliate autoctone finalizzate alla tutela della fauna. Nelle aree boscate è vietata ogni modifica degli attuali assetti urbanistico-edilizi. Sono consentiti unicamente interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici esistenti nel rispetto dei caratteri tradizionali dell'edilizia del luogo. Le aree pertinenziali degli edifici dovranno mantenere gli originari caratteri e la continuità paesaggistica con il contesto naturale limitrofo.

  • f) Assetti colturali

Dovranno essere mantenute le colture tradizionali con particolare riferimento a quelle della vite e dell'olivo. E' previsto il mantenimento e del restauro di coltivazioni a terrazzamento con murature di sostegno in pietrame a secco, con diniego di qualsiasi nuova costruzione che ne alteri l'impianto ed il profilo. Nelle aree soggette a degrado geo-morfologico, gli interventi di recupero dovranno prevedere il ripristino di corrette condizioni di assetto ambientale e paesaggistico utilizzando tecniche e materiali di tipo tradizionale.

  • g) Assetti infrastrutturali

E' prescritto il mantenimento della viabilità esistente compreso quella vicinale e poderale, sono consentiti limitati interventi di adeguamento che non determinino alterazioni morfologiche. Sono soggetti a manutenzione e ripristino: i muri di sostegno, le recinzioni, le maestà, i cippi, le fontane, i viali alberati, le alberature di pregio ed ogni altro elemento di arredo rurale.

Nuove infrastrutture saranno ammesse esclusivamente se strettamente funzionali all'esercizio delle attività agricole, di vigilanza e per la sicurezza antincendio.

E' ammessa la realizzazione di manufatti e di strutture a servizio delle reti di trasporto energetico e di telecomunicazione nel rispetto delle presenti normative con particolare riferimento alla tutela degli assetti culturali e dei manufatti di pregio. In linea generale le nuove reti dovranno essere preferibilmente interrate lungo le viabilità esistenti. In caso di realizzazioni aeree per impossibilità tecnica od economica si dovranno tenere idonei accorgimenti per ridurne o annullarne l'impatto visivo.

  • h) Muri di sostegno o di recinzione

I muri di sostegno o di recinzione in pietrame esistenti devono essere mantenuti.

I muri di sostegno di nuova realizzazione dovranno avere caratteristiche formali analoghe a quelli esistenti.

  • i) Canali, Laghetti, Cisterne, Regimazione delle acque, Strutture d'irrigazione e Pozzi

Le strutture di regimazione delle acque esistenti, quali canali, torrenti, sono vincolati a manutenzione e ripristino compresi i manufatti accessori quali ponti, viadotti, opere di presa.

In particolare è fatto divieto di modificare o ostacolare il normale deflusso delle acque.

E' ammessa la manutenzione, il ripristino e la formazione di laghetti artificiali irrigui, funzionali alla produttività agricola per comprovate necessità aziendali. Il regolamento edilizio potrà disciplinare modalità e tecniche di realizzazione delle opere sopra indicate

  • l) Piscine e campi da tennis

Nelle zone extraurbane, con unica esclusione delle sottozone E2, è ammessa la realizzazione di piscine private, campi da tennis ed impianti sportivi all'aperto in genere a condizione che detti impianti siano a servizio di abitazioni, attività agrituristiche o turistico ricettive esistenti e posti nelle immediate vicinanze delle stesse.

La realizzazione di vasche scoperte ad uso piscina è ammessa solo quando risultino documentate e verificate le seguenti condizioni:

  • - l'opera non determini sensibili trasformazioni plano-altimetriche alle giaciture del suolo preesistenti, ed in particolare non comporti la demolizione o la modificazione di: muri a retta, ciglioni, terrazzamenti, viabilità campestre e corsi d'acqua o opere di scolo.
  • - sia dimostrabile un approvvigionamento sufficiente e continuo dell'acqua necessaria senza carico per l'acquedotto pubblico;
  • - sia dimostrata la fattibilità attraverso apposito studio geologico di dettaglio;
  • - la profondità massima non sia superiore a 2.20 m.;
  • - abbiano forme regolari e siano contenute entro una superficie massima di 72 m². Nel caso di attività di tipo turistico ricettivo o agrituristico, l'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione per il Paesaggio, potrà autorizzare piscine di dimensioni maggiori a condizione che le stesse non alterino i caratteri ambientali e paesaggistici dei luoghi;
  • - la pavimentazione perimetrale sia realizzata in pietra naturale locale, laterizio o legno ed abbia una superficie inferiore a quella della vasca.;
  • - il rivestimento del fondo e delle pareti sia realizzato in colori chiari neutri;
  • - il vano tecnico, di dimensioni massime di 2.00 x 6.00 m. ed altezza massima 2.20 m., dovrà essere completamente interrato (l'eventuale vasca di compenso completamente interrata non è considerata vano tecnico).

E' vietato lo scarico diretto, delle acque di ricircolo o ricambio, nei fossi campestri senza preventivo trattamento per l'abbattimento delle sostanze disinfettanti presenti nell'acqua.

La realizzazione di Biopiscine con caratteristiche diverse da quanto sopra disciplinato sarà valutata puntualmente dietro presentazione di un elaborato tecnico firmato da un professionista abilitato che ne dimostri la fattibilità e sostenibilità tecnica.

La realizzazione di campi da tennis ad uso privato, è consentita esclusivamente a servizio delle strutture turistico ricettive a agrituristiche ed è ammessa solo quando risultino documentate e verificate le seguenti condizioni:

  • - l'opera non determini sensibili trasformazioni plano-altrimetriche delle giaciture del suolo preesistenti, ed in particolare non comporti la demolizione o la modificazione delle relative opere quali muri a retta, ciglioni, terrazzamenti, viabilità campestre e corsi d'acqua o opere di scolo:
  • - la superficie di gioco (sottofondo e finiture) sia realizzata in materiali drenanti di colorazione coerente con le cromie dominanti nell'intorno;
  • - la recinzione abbia un'altezza massima di mt. 3,50 in prossimità dei lati di fondo e mt. 1,00 in corrispondenza dei lati lunghi del campo;
  • - che i locali di servizio siano eventualmente realizzati solo attraverso l'utilizzazione di manufatti esistenti.
  • m) Edifici specialistici esistenti

Sugli edifici specialistici, quali edifici per il culto, castelli, rocche, etc così come per le aree ad essi pertinenziali, ancorché non espressamente individuati sulle tavole di R.U, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro conservativo.

Eventuali modificazioni delle destinazioni saranno ammesse solo per attività compatibili con l'impianto tipologico dei manufatti e coerenti con il tipo di intervento consentito, previo parere favorevole del Consiglio Comunale.

  • n) Opifici, allevamenti, attività produttive esistenti o in abbandono

Per gli edifici produttivi, per i grandi allevamenti zootecnici e per gli altri annessi agricoli di grandi dimensioni dismessi e non più utilizzabili per gli scopi originari il R.U. ammette la riutilizzazione a fini residenziali o turistico ricettivo.

Gli interventi di cui sopra sono subordinati alla preventiva redazione di Piani di recupero di iniziativa privata, attivabili con la procedura di cui all'art.5 punto "Individuazione delle nuove unità minime di intervento dei Piani di Recupero" delle presenti NTA, che con operazioni di recupero e/o ristrutturazione urbanistica totale o parziale della SUL esistente, prevedano il recupero funzionale, tipologico ed ambientale dei manufatti esistenti.

Le eventuali nuove residenze dovranno avere una Superficie Utile media non inferiore a 60m².

In assenza di piano di recupero sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo senza mutamento della destinazione d'uso e aumento del numero delle unità immobiliari.

  • o) Attività di tipo turistico ricettivo non agricolo e ristorazione

Per gli immobili di tipo turistico ricettivo esistenti e/o autorizzati al momento della adozione del R.U. sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia. Sono inoltre ammessi ampliamenti nel limite massimo del 30% e comunque non superiore a 80 m² di SUL indipendentemente della SUL esistente.

Per le attività esistenti sul territorio da almeno 10 anni ed inserite in aree di elevato interesse paesaggistico-ambientale, strategiche ai fini della tutela e promozione del territorio rurale o poste lungo itinerari turistico-divulgativi è ammesso un ampliamento fino al massimo del 50% della superficie utile dell'attività esistente e comunque entro il limite inferiore a 150m².

Gli interventi di cui al punto precedente dovranno essere intesi una tantum e sono preclusi agli organismi edilizi che hanno realizzato tali ampliamenti nei termini del precedente regolamento urbanistico.

I nuovi ampliamenti dovranno essere realizzati in continuità con gli edifici esistenti e dovranno rispettare i caratteri tipologici ed architettonici dei luoghi sia per quanto riguarda le modalità di aggregazione dei volumi che per l'uso dei materiali.

E' consentita la realizzazione ti tettoie funzionali all'attività ricettiva o di ristorazione, qualora ne sia giustificata e motivata l'esigenza; la superficie sarà dimensionata proporzionalmente al numero di "posti a sedere" autorizzati.

L'installazione di delle Tettoie di cui sopra è consentita alla seguenti condizione:

> Dovrà essere dichiarato il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, con la specificazione della data di installazione e di quella di rimozione, comunque non dovrà essere superiore a quello dell'esercizio dell'attività;

> l'impegno a realizzare il manufatto in legno o materiale leggero, salvo diversa esigenza da motivare;

> la sottoscrizione di un impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato e comunque condizionato all'esercizio dell'attività;

> la verifica della conformità dell'intervento alle disposizioni del presente Regolamento Urbanistico.

> L'installazione di tali manufatti e le relative opere di ancoraggio non dovranno comportare alcuna modificazione morfologica sostanziale dello stato dei luoghi; dovranno essere realizzati in legno o con altri materiali leggeri e semplicemente appoggiati a terra, e consentita la posa in opera di pavimenti fluttuanti.

Gli interventi di cui alla presente lettere o) sono subordinati al preventivo parere favorevole della commissione del paesaggio.

  • p) Localizzazione nuove costruzioni rurali

La localizzazione delle nuove costruzioni rurali dovrà risultare lungo la viabilità esistente o comunque in aree che non richiedano la costruzione di nuovi percorsi carrabili fatti salvi i casi nei quali soluzioni diverse si dimostrino migliorative dal punto di vista paesaggistico e ambientale.

Le nuove costruzioni dovranno essere collocate nelle vicinanze di nuclei e edifici esistenti in una logica di accorpamento dei volumi e fabbricati che limiti e contenga le aree urbanizzate, senza alterare quadri paesistici caratterizzati dall'assenza di costruito; la localizzazione non dovrà implicare significativi movimenti di terra.

  • q) Agricampeggi

Le aree destinate all'ospitalità stagionale in spazi aperti, quale integrazione del reddito agricolo aziendale, devono utilizzare le infrastrutture esistenti ed il loro utilizzo non deve comportare modifiche della morfologia dei luoghi; si dovrà altresì garantire un elevato livello di integrazione con il paesaggio, anche con schermature vegetali coerenti con il contesto rurale tradizionale, evitando comunque la rimozione delle eventuali alberature esistenti.

In tali aree, così come disciplinate dalla L.R.30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche e fattorie didattiche" e relativo regolamento n.46/R/2004, è consentita la predisposizione di massimo 8 piazzole. Tutti i servizi necessari per garantire i requisiti igienico-sanitari e il supporto a tale attività (bagni, lavabi, lavanderie a altri locali tecnici), non dovranno comportare la realizzazione di nuove strutture, ma essere unicamente ricavati nell'ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Queste attività non potranno essere previste all'interno del perimetro dell'ANPIL, la Riserva Valle dell'Inferno - Bandella compreso l'area contigua, l'area di tutela delle ville, aggregati, edifici specialistici e strutture urbane.

  • r) Annessi agricoli fuori parametro

E' ammessa la costruzione di nuovi annessi agricoli non soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime (art.70 co.3/b della L.R.65/2014 e relativo regolamento di attuazione, - art. 5, D.P.G.R.T. 5/R/2007 e ss.-mm.ii.) nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa risulta in attività ed iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) alla data di adozione del presente RU e che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:

  • - trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dell'allevamento;
  • - acquacoltura;
  • - allevamento di fauna selvatica;
  • - cinotecnica;
  • - allevamenti zootecnici minori.

Per la realizzazione dei suddetti annessi dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni e prescrizioni:

  • - è ammessa la realizzazione, previo rilascio di Permesso di Costruire, di un unico annesso per ciascuna azienda agricola richiedente;
  • - le superfici fondiarie minime necessarie, le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali degli annessi saranno definite attraverso apposito disciplinare redatto ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R.T. 5/R/2007 e successive modifiche ed integrazioni secondo le normative vigenti in materia;
  • - l'azienda richiedente dovrà dimostrare di non possedere le superfici fondiarie ai fini della progettazione del P.A.P.M.A.A., considerando la totalità dei terreni di proprietà della stessa comprese nel territorio comunale;
  • - l'intervento è in ogni caso subordinato alla sottoscrizione di un atto d'obbligo unilaterale col quale l'avente titolo si impegni al mantenimento della destinazione d'uso agricola;

Nel caso di variazioni della destinazione d'uso rispetto all'uso agricolo, agli annessi stessi si applicano le disposizioni di cui all'art.196 della L.R..65/2014 e s.m.e.i.

La richiesta per il conseguimento del Permesso di Costruire dovrà essere presentata dal proprietario del fondo o da chi ne abbia titolo e dovrà contenere:

  • - relazione agronomica, redatta da professionista abilitato, che illustri e dimostri:
    • a) gli obiettivi di qualità che l'azienda intende raggiungere con la costruzione del nuovo annesso agricolo;
    • b) che il dimensionamento dei nuovi annessi sia commisurato alla reale capacità produttiva dell'azienda e determinato tenendo conto dell'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli eventuali annessi agricoli non utilizzati esistenti sui fondi di proprietà dell'azienda richiedente;
      • - apposito studio dei caratteri paesaggistici dell'area d'intervento esteso ad un adeguato intorno.

      Gli annessi di cui al presente articolo non sono realizzabili nelle aree individuate come sottozone: E2, E4, E5;

    In ogni caso non potranno interessare le aree di crinale e le aree all'interno dei coni visivi di maggiore rilevanza

Gli interventi di cui al presente articolo sono da intendersi come interventi "una tantum".

Nelle aree individuate come di tutela paesaggistica "strade ad interesse paesaggistico con relativa visibilità" del "Paesaggio Percepito", gli interventi sono subordinati alla presentazione di progetto di inserimento paesaggistico-ambientale nel quale prevedere opportune opere di mitigazione e al preventivo parere della Commissione per il paesaggio.

Con successivo ed apposito Disciplinare verranno definite le superfici fondiarie minime necessarie e le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali degli annessi.

Particolari tipologie e superfici non definite al disciplinare di cui sopra saranno attuabili mediante apposito Piano Attuativo.

Ai sensi dell'art.05, quarto comma, punto c) del Regolamento Regionale 5/R/2007 e successive modifiche e integrazioni, è comunque inibita l'istallazione degli annessi relativi alla presente lettera r) in tutte le aree individuate come "Geotopo" di valenza paesaggistica.

  • s) Manufatti agricoli per agricoltura amatoriale

E' ammessa la costruzione di nuovi annessi necessari per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole (art.78 della L.R.65/2014 e relativo regolamento di attuazione - art. 6, D.P.G.R.T. 5/R/2007 e ss.-mm.ii.) esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli.

La richiesta per il conseguimento del titolo abilitativo dei manufatti di cui sopra dovrà essere presentata dal proprietario del fondo o da chi ne abbia titolo e dovrà contenere:

  • a. le motivate esigenze produttive;
  • b. le caratteristiche e le dimensioni dell'annesso o manufatto;
  • c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dall'avente titolo con il quale si impegna alla rimozione dell'annesso o manufatto al cessare dell'attività agricola e a non alienare separatamente dagli annessi le superfici fondiarie di riferimento per almeno 10 anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo;
  • d. la verifica della conformità dell'intervento alle disposizioni del presente Regolamento Urbanistico.

Fatto salvo quanto disciplinato gli annessi di cui al presente articolo dovranno avere le seguenti caratteristiche:

  • - dovranno essere realizzati in legname o materiale leggero con copertura a falde inclinate con pendenza compresa tra il 25 ed il 32%;
  • - dovranno essere privi di fondazione, escluso il solo ancoraggio;
  • - l'altezza massima in gronda non dovrà essere maggiore di mt. 2,40;
  • - non dovranno avere dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.

La superficie dei suddetti manufatti è stabilita per ogni sottozona agricola, ad esclusione delle aree individuate come di tutela paesaggistica "strade ad interesse paesaggistico con relativa visibilità" del "Paesaggio Percepito", in base alla superficie fondiaria come riportato nella tabella seguente:

SUPERFICI FONDIARIE
SOTTOZO
NE
AGRICOLE
compresa tra
500 e 1000 m²
compresa tra
1000 e 2000 m²
compresa tra
2000 e 5000 m²
superiore a 5000m²
E1NO
E2NO
E312 m²20 m²30 m²40 m²
E412 m²20 m²30 m²40 m²
E512 m²
E612 m²20 m²30 m²40 m²
E7NO12 m²20 m²30 m²
E812 m²20 m²30 m²40 m²

Non è consentita la realizzazione degli annessi di cui al presente articolo su terreni inferiori a 3.000m² risultanti da frazionamenti successivi alla data di approvazione del Regolamento Urbanistico vigente.

In ogni caso non potranno interessare le aree all'interno dei coni visivi di maggiore rilevanza.

Nelle aree individuate come di tutela paesaggistica "strade ad interesse paesaggistico con relativa visibilità" del "Paesaggio Percepito", gli interventi sono subordinati alla presentazione di progetto di inserimento paesaggistico-ambientale nel quale prevedere opportune opere di mitigazione e subordinati al preventivo parere favorevole della Commissione per il paesaggio.

E' vietata l'istallazione di manufatti di cui alla presente lettera s) in tutte le aree individuate come "Geotopo" di valenza paesaggistica.

I manufatti per agricoltura amatoriale con titolo abilitativo acquisito nelle more del Regolamento Urbanistico 2007, nel caso in cui sussistano le motivazioni di cui alle vigente normativa (art. 78 LR n. 65/2014) e qualora i manufatti risultino rispondenti alla normativa e non ricadano nei vincoli preclusivi introdotti dal regolamento urbanistico vigente, possono chiedere il mantenimento del manufatto previa comunicazione subordinata alla verifica delle condizioni prescrittive introdotte dalla vigente normativa .

La comunicazione dovrà contenere il richiamo al titolo abilitativo originario, la particella catastale, il certificato catastale, la sussistenza delle condizioni per il mantenimento dei manufatti, le verifiche eseguite per la conformità alla vigente normativa di piano e la richiesta di svincolo della fidejussione di cui al titolo abilitativo sopra richiamato.

  • t) Manufatti precari

Per le aziende agricole è ammessa l'installazione di manufatti temporanei per lo svolgimento dell'attività agricola (art.70 comma 1 e 3.a della L.R.65/2014 e relativo regolamento di attuazione, - art. 7, D.P.G.R.T. 5/R/2007 e ss.-mm.ii), previa comunicazione che dovrà contenere:

  • a. una descrizione delle caratteristiche nonché le dimensioni dei manufatti che dovranno essere giustificate in base a delle motivate esigenze produttive;
  • b. l'indicazione planimetrica su cartografia catastale e aerofotogrammetrica dell'area nella quale è prevista l'installazione integrata da documentazione fotografica e sezioni ambientali;
  • c. il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, con la specificazione della data di installazione e di quella di rimozione, comunque non dovrà essere superiore a quanto stabilito dalla vigente normativa regionale;
  • d. l'impegno a realizzare il manufatto in legno o materiale leggero, salvo diversa esigenza da motivare;
  • e. la sottoscrizione di un impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato;
  • f. la verifica della conformità dell'intervento alle disposizioni del presente Regolamento Urbanistico.

L'installazione di tali manufatti e le relative opere di ancoraggio non dovranno comportare alcuna modificazione morfologica sostanziale dello stato dei luoghi; dovranno essere realizzati in legno o con altri materiali leggeri e semplicemente appoggiati a terra.

Ove perdurino le esigenze produttive, i manufatti precari, previa ulteriore comunicazione, possono essere mantenuti, fermo restando il termine temporale massimo stabilito dalla vigente normativa regionale, oppure reinstallati, previa rimozione, anche in parti diverse della superficie aziendale.

E' vietata l'istallazione di manufatti di cui alla presente lettera t) in tutte le aree individuate come "Geotopo" di valenza paesaggistica; in ogni caso non potranno interessare aree di crinale ed aree all'interno dei coni visivi di maggiore rilevanza.

Nelle aree individuate come di tutela paesaggistica "strade ad interesse paesaggistico con relativa visibilità" del "Paesaggio Percepito", gli interventi sono subordinati al preventivo parere favorevole della Commissione per il paesaggio.

  • u) Serre temporanee e serre con copertura stagionale

Per le aziende agricole è ammessa l'installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale (art.70 comma 1 e 3.a della L.R.65/2014 e relativo regolamento di attuazione - art. 8, D.P.G.R.T. 5/R/2007 e ss.-mm.ii.), previa comunicazione che dovrà contenere:

  • a. le esigenze produttive;
  • b. la superficie e le dimensioni di ciascuna serra;
  • c. i materiali utilizzati;
  • d. l'indicazione su planimetria catastale dei punti in cui sono previste le varie installazioni;
  • e. la data di installazione e quella di rimozione, per entrambe le tipologie di serre, nonché il periodo annuale di rimozione della copertura per le sole serre con copertura stagionale;
  • f. la verifica della conformità dell'intervento alle disposizioni del presente Regolamento Urbanistico.

Tale installazione, riferita alla durata del ciclo produttivo, ancorché superiore all'anno, è consentita a condizione che venga rispettato quanto previsto nell'art. 8, comma 1, del D.P.G.R.T. 5/R/2007 e ss.mm.ii.

Previa ulteriore comunicazione, le serre temporanee e quelle con copertura stagionale, in questo caso al termine del periodo di utilizzo di cui al comma 2 lettera e), possono essere reinstallate, una volta rimosse, anche in parti diverse della superficie aziendale per più periodi consecutivi.

in ogni caso non potranno interessare aree di crinale ed aree all'interno dei coni visivi di maggiore rilevanza.

Nelle aree individuate come di tutela paesaggistica "strade ad interesse paesaggistico con relativa visibilità" del "Paesaggio Percepito", gli interventi sono subordinati al preventivo parere favorevole della Commissione per il paesaggio.

  • v) Resede di pertinenza

In analogia al lotto urbanistico di riferimento, il resede di pertinenza è la minima area utilizzata per il dimensionamento dell'edificio principale realizzato secondo le norme urbanistiche.

Nel caso di edifici preesistenti il resede è definito nel raggio di 40 mt dall'edificio principale o fabbricato se costituente unità immobiliare.

  • z) Manufatti per il ricovero di cavalli allevati per finalità di tempo libero

Si intendono per "manufatti per il ricovero di cavalli" le strutture destinate esclusivamente a garantire agli animali, protezione dalle intemperie e dalle condizioni climatiche sfavorevoli.

Si considerano "cavalli allevati per finalità di tempo libero" quando gli stessi siano detenuti per finalità non connesse con una attività di natura agricola ed in numero massimo di 2 (due) per ogni nucleo familiare e terreno di proprietà o nella disponibilità del richiedente dimostrata da apposito contratto di affitto o comodato d'uso registrato nelle forme di legge.

La detenzione di un numero di cavalli superiore a due costituisce allevamento, per il quale si rinvia alla specifica normativa vigente in materia.

Tali manufatti sono ammissibili nelle sottozone E3 - E4 - E5 - E6 - E8

E' vietata l'istallazione di manufatti di cui alla presente lettera z) in tutte le aree individuate come "Geotopo" di valenza paesaggistica; in ogni caso non potranno interessare aree di crinale ed aree all'interno dei coni visivi di maggiore rilevanza.

La dimensione dei ricoveri in questione non dovrà superare i mq. 12 di superficie per ogni cavallo. E' ammessa è realizzazione di uno sporto di copertura dei box, di profondità non superiore a 2 ml.

Su ciascuna proprietà fondiaria non possono in ogni caso trovare collocazione più di n°2 (due) ricoveri e ciò indipendentemente dalla sua estensione.

Sulla stessa proprietà fondiaria è consentita la realizzazione di una tettoia aperta sui 4 lati della superficie massima di 12 mq per ciascun cavallo da destinare a rimessaggio del fieno/paglia.

L'altezza massima dei manufatti di cui sopra, calcolata in gronda, dovrà essere pari a ml. 3,00.

Le caratteristiche strutturali e la natura di tali manufatti precari devono consentire una facile rimozione. Esse non devono avere alcun tipo di fondazione di natura permanente. Esse possono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedano escavazioni o splateamenti sia durante la posa in opera che durante la rimozione.

L'eventuale pavimentazione dei manufatti in questione potrà essere realizzata esclusivamente con blocchetti componibili di cemento appoggiati su sabbia o sottofondo leggero in calcestruzzo facilmente rimovibili.

I manufatti di cui sopra devono essere realizzati in legno. L'uso di elementi in metallo è consentita limitatamente alla struttura portante e alla cornice di eventuali infissi.

E' consentita altresì sulla stessa proprietà fondiaria la recinzione di un area della superficie massima di mq. 150 per ogni ricovero per permettere la sgambatura dei cavalli. Tale recinzione potrà essere realizzata con pali in legno (verticali, orizzontali o incrociati) o con pali in legno e/o metallo e rete metallica e/o con dissuasore elettrico. L'altezza massima di tale recinzione non dovrà superare i ml 2.

Tali manufatti inoltre non devono interferire o arrecare pregiudizio a reti tecnologiche o elementi di servizio esistenti.

La realizzazione dei manufatti in questione è ammessa solo a condizione che nel fondo non esistano già costruzioni stabili e regolarmente autorizzate utilizzabili agli stessi scopi.

La richiesta per il conseguimento del Permesso di Costruire dei manufatti di cui sopra dovrà essere presentata dal proprietario del fondo o da chi ne abbia titolo e dovrà contenere oltre agli elaborati previsti per il rilascio del permesso anche:

  • - Dichiarazione di proprietà dell'area ovvero copia del contratto di affitto o comodato d'uso registrato nelle forme di legge;
  • - copia della registrazione del/i cavallo/i presso la ASL o presso i registri dell'anagrafe equina di appartenenza;
  • - codice di identificazione aziendale (ai sensi del D. Lgs. 336/99);

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla presentazione in Comune di un atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto a cura e spese del richiedente, contenente l'impegno a rimuovere il/i manufatto/i alla cessazione dell'attività.

Nelle aree individuate come di tutela paesaggistica "strade ad interesse paesaggistico con relativa visibilità" del "Paesaggio Percepito", gli interventi sono subordinati al preventivo parere favorevole della Commissione per il paesaggio.

Con le modalità previste nella specifica sottozona, nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie e del Codice per la Tutela e la gestione degli Equidi del "Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali", i proprietari che sono in possesso di un numero superiore a due equidi (cavalli) alla data di adozione delle presenti norme è consentita la realizzazione di ricoveri strettamente necessari per consentire "i livelli essenziali di benessere per l'animale". Il numero degli cavalli non può comunque superare i parametri previsti per l'allevamento degli stessi in rapporto all'estensione del fondo agricolo.

Alla richiesta del permesso a costruire, il proprietario deve allegare la documentazione necessaria comprovante la proprietà degli equidi nelle forme vigenti di legge (Iscritti alla anagrafe equina e quant'altro), oltre al rispetto dei parametri del fondo agricolo sopra indicati.

aa) Impianti ed attrezzature pubbliche

La realizzazione di impianti ed attrezzature pubbliche è subordinata a preventiva valutazione degli effetti ambientali prodotti dal nuovo inserimento sul paesaggio e sul contesto.

bb) Recupero degli oliveti abbandonati

E' ammesso il recupero di coltivazioni ad oliveto abbandonate e/o parzialmente fagocitate dal bosco.

Gli interventi di cui al presente articolo dovranno comunque uniformarsi alle prescrizioni di carattere generale a valere per tutto il territorio rurale.

* * *

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e comunque tutti gli altri tipi di interventi eccedenti le possibilità previste per le singole sottozone potranno essere autorizzati previa approvazione di specifico piano di recupero con contestuale variante al R.U..

I volumi tecnici, non potranno superare il 10% del volume e comunque entro il limite di 16m² di SUL. Potranno trovare collocazione anche in vani interrati.

Attraverso il piano di recupero si dovrà dimostrare l'effettivo miglioramento edilizio ed urbanistico dell'area. Esso non potrà comportare, automaticamente, la ricostruzione od il recupero della SUL esistente soprattutto nel caso di interventi particolarmente consistenti o complessi.

Di contro, il conseguimento di una maggiore qualità degli interventi, quali:

  • - l'uso di tecniche costruttive, materiali o tipologie riferibili alla bioedilizia compreso l'introduzione di tecnologie necessarie per il risparmio energetico ;
  • - la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria non legate esclusivamente all'intervento da realizzare;

potranno essere premiati, con incrementazioni della superficie ricostruibile sino ad un massimo complessivo del 20%.

Art. 46 SOTTOZONE "E1" - AREE DEGLI OLIVETI TERRAZZATI E CIGLIONATI LUNGO LA SETTEPONTI

Sono aree di grande pregio ambientale caratterizzate da una forte identità dei luoghi da tutelare sia per il loro valore p aesaggistico ed ambientale sia per quanto riguarda le destinazioni che per il mantenimento delle tecniche costruttive e nell'uso dei materiali. Dette aree sono identificate con apposita colorazione e simbologia negli elaborati grafici del R.U.

Parametri di edificazione - Prescrizioni tecniche

  • - H max. mt.7,00;
  • - distanza dai confini 5 mt.;
  • - distanza tra pareti finestrate antistanti 10 mt. Con accordo scritto tra confinanti è possibile derogare alla distanza dai confini sino a quelle consentite dal Codice Civile.(non è possibile derogare alla distanza tra pareti finestrate antistanti);
  • - piani fuori terra = n. 2;
  • - divieto di realizzare accessi carrabili agli eventuali piani interrati o seminterrati tramite scenderie che alterino la preesistente morfologia del terreno ad esclusione degli accessi ai locali cantina, locali di stagionatura o simili, da realizzarsi con PAPMAA previo parere favorevole sull'inserimento paesaggistico-ambientale da parte della Commissione per il Paesaggio;
  • - divieto di realizzare balconi e terrazze e terrazze a tasca sulla copertura;
  • - divieto di realizzare logge o portici su più di un fronte dell'edificio. La riproposizione della loggia o del portico dovrà comunque richiamare i caratteri compositivi, tipologici e materici del patrimonio edilizio tradizionale.
  • - divieto di realizzare abbaini se non strettamente necessari alla ispezione della copertura.
  • - La realizzazione delle tettoie sarà assimilata agli "interventi pertinenziali" con le modalità e comma 2 lett.e) dell'art 135 LR 65/2014, dovranno essere contenuti nel limite massimo di 20m² di superficie non residenziale accessoria (SNR) ed entro il limite del 20% del volume dell'edificio;
  • - l'altezza media delle tettoie non dovrà essere maggiore di 2.50m, dovranno essere realizzate in legno o materiale leggero e comunque rispettando gli assetti tipologici, formali ed architettonici delle preesistenza. In ogni caso non dovranno avere dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo ancorché saltuario o temporaneo.
  • - La superficie degli interrati non potrà eccedere la proiezione della superficie coperta ad eccezione delle intercapedini.

In tali sottozone, oltre a quanto previsto in tutto il territorio rurale, sono ammessi i seguenti interventi:

  • a) Manufatti precari (non ammessi);
  • b) annessi agricoli fuori parametro (non ammessi);
  • c) annessi agricoli per agricoltura amatoriale (non ammessi);
  • d) Edifici residenziali rurali di nuova costruzione (non ammessi);
  • e) Annessi a servizio della produzione agricola di nuova costruzione (non ammessi);
  • f) Interventi sul patrimonio edilizio esistente:
  • >f1) interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola;
  • >f2) interventi sul patrimonio edilizio a destinazione d'uso agricola in assenza di Programma Aziendale;
  • >f3)interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso non agricola;
  • g) Impianti pubblici o di pubblico interesse;
  • h) Recupero degli oliveti abbandonati.

Tali interventi sono specificatamente disciplinati ai punti di seguito definiti:

  • a) Manufatti precari

Non sono ammessi manufatti precari;

  • b) annessi agricoli fuori parametro

Non sono ammessi annessi agricoli fuori parametro.

  • c) annessi agricoli per agricoltura amatoriale

Non sono ammessi annessi agricoli per agricoltura amatoriale.

  • d) Edifici residenziali di nuova costruzione

Non sono ammessi edifici residenziali di nuova costruzione.

  • e) Annessi a servizio della Produzione Agricola di Nuova Costruzione

Non sono ammessi annessi a servizio della Produzione Agricola di Nuova Costruzione.

  • f) Interventi sul patrimonio edilizio esistente
  • >f1) Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti gli interventi di cui alle vigenti disposizioni regionali in materia con le procedure ivi previste. In assenza di contraria disposizione legislativa, per gli interventi di ristrutturazione edilizia e sostituzione edilizia, valgono le disposizioni di cui ai commi successivi f2 e f3.

  • >f2) Interventi sul patrimonio edilizio a destinazione d'uso agricola in assenza di Programma Aziendale

Sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola sono consentiti, sempreché siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, gli interventi di restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e la sostituzione edilizia per le quali valgono le disposizioni di cui al punto f3.

  • >f3) Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso non agricola

Sugli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ricostruttiva e conservativa, sostituzione edilizia, nei limiti e con le modalità di seguito elencate:

a) Addizioni volumetriche agli edifici esistenti:

  • - Ampliamento dell'organismo edilizio ed entro il limite del 20% di incremento volumetrico dell'organismo edilizio stesso fino ad un massimo di 50 m² di SUL; detti ampliamenti non potranno comportare incremento del numero delle unità abitative;
  • - Il rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile non potrà comportare aumento del numero di unità abitative, rialzamenti superiori a 1,50 m dovranno comunque essere contenuti nei limiti di altezza massima stabiliti per la sottozona.
  • - Gli interventi non potranno interessare edifici in corso di costruzione o trasformazione.
  • - Non potranno essere ripetuti gli interventi già effettuati nei termini di validità del precedente regolamento urbanistico.
  • - Gli organismi edilizi che hanno realizzato interventi nei termini del precedente regolamento urbanistico non potranno essere interessati da frazionamento.

b) Interventi pertinenziali all'interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale:

  • - Dovranno essere contenuti nel limite del 20% del volume dell'edificio fino ad un massimo di 20m² di superficie non residenziale accessoria (SNR);
  • - L'altezza media non potrà essere superiore a 2,50 m;
  • - Sono ricomprese in questo intervento le tettoie.

c) Interventi di Sostituzione edilizia:

  • - Potranno comportare al massimo l'incremento di un alloggio per ogni organismo edilizio preesistente a condizione che le nuove unità immobiliari abbiano una superficie utile minima di 60m²;
  • - Le ricostruzioni non potranno comunque eccedere i 200m² di SUL., dovranno essere realizzate nelle immediate adiacenze delle preesistenze al fine di ricostituire gli spazi dell'aggregato agricolo tutelando i caratteri storico testimoniale;
  • - Gli interventi potranno interessare unicamente costruzioni che escludano qualsiasi interesse di tipo storico-documentale-tipologico.
  • - Gli interventi sono subordinati alla preventiva acquisizione del parere della Commissione Comunale per il Paesaggio.

Non sono ammissibili gli interventi di demolizione ed esclusione di quelli preordinati alla contestuale ricostruzione.

Gli interventi di cui al punto f3 a) - f3 b) - f3 c) dovranno essere intesi come una tantum.

Gli interventi di cui al punto f3 a) - f3 c) non potranno essere cumulabili.

  • f3f) mutamenti di destinazione d'uso

I mutamenti di destinazione d'uso potranno comportare, al massimo, l'incremento di una unità immobiliare per ogni organismo edilizio preesistente a condizione che le nuove unità immobiliari abbiano una superficie utile minima di 60 m²;

Tutti gli interventi ricadenti nella sottozona E1 sono assoggettati al parere favorevole della Commissione per il Paesaggio

Art. 47 SOTTOZONE "E2" - IL FONDOVALLE LARGO DELLA VALLE DELL'ARNO

Le aree comprese in tale sottozona, identificate con apposita colorazione e simbologia negli elaborati grafici del R.U ricadono, quasi esclusivamente, nella fascia posta lungo il fiume Arno e pertanto da tutelare integralmente sia per gli aspetti ambientali e paesaggistici che per quelli di sicurezza idraulica.

In tali sottozone sono ammessi, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o restauro conservativo degli edifici e degli altri manufatti esistenti senza mutamento della destinazione d'uso.

Non è ammessa la realizzazione di alcuna nuova opera se non funzionale o necessaria al riassetto idraulico o geomorfologico o alla realizzazione di nuovi sistemi infrastrutturali di interesse pubblico.

Art. 48 SOTTOZONE "E3" - IL FONDOVALLE DEL CIUFFENNA PRESSO TERRANUOVA

Il fondovalle del Ciuffenna presso Terranuova comprende l'area identificata con apposita colorazione e simbologia negli elaborati grafici del R.U. in prossimità degli abitati di Terranuova e della Penna.

Parametri di edificazione - Prescrizioni tecniche

  • - H max. mt.7,00;
  • - distanza dai confini 5 mt.;
  • - distanza tra pareti finestrate antistanti 10 mt. Con accordo scritto tra confinanti è possibile derogare alla distanza dai confini sino a quelle consentite dal Codice Civile.(non è possibile derogare alla distanza tra pareti finestrate antistanti);
  • - piani fuori terra = n. 2;
  • - divieto di realizzare accessi carrabili agli eventuali piani interrati o seminterrati tramite scenderie che alterino la preesistente morfologia del terreno ad esclusione degli accessi ai locali cantina, locali di stagionatura o simili, da realizzarsi con PAPMAA previo parere favorevole sull'inserimento paesaggistico-ambientale da parte della Commissione per il Paesaggio;
  • - divieto di realizzare balconi e terrazze e terrazze a tasca sulla copertura;
  • - divieto di realizzare logge o portici su più di un fronte dell'edificio. La riproposizione della loggia o del portico dovrà comunque richiamare i caratteri compositivi, tipologici e materici del patrimonio edilizio tradizionale.
  • - divieto di realizzare abbaini se non strettamente necessari alla ispezione della copertura.
  • - obbligo di mantenimento: delle viabilità campestri, dell'orientamento e della forma dei campi, delle piantate residue di valore strutturale, delle siepi, delle siepi alberate, delle alberature a filari, a gruppi ed isolate, della rete scolante.
  • - La realizzazione delle tettoie sarà assimilata agli "interventi pertinenziali" con le modalità e comma 2 lett.e) dell'art 135 LR 65/2014, dovranno essere contenuti nel limite massimo di 20m² di superficie non residenziale accessoria (SNR) ed entro il limite del 20% del volume dell'edificio;
  • - l'altezza media delle tettoie non dovrà essere maggiore di 2.50m, dovranno essere realizzate in legno o materiale leggero e comunque rispettando gli assetti tipologici, formali ed architettonici delle preesistenza. In ogni caso non dovranno avere dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo ancorché saltuario o temporaneo;
  • - La superficie degli interrati non potrà eccedere la proiezione della superficie coperta ad eccezione delle intercapedini.

In tali sottozone, oltre a quanto previsto in tutto il territorio rurale, sono ammessi i seguenti interventi:

  • a) Manufatti precari;
  • b) annessi agricoli fuori parametro;
  • c) annessi agricoli per agricoltura amatoriale;
  • d) Edifici residenziali rurali di nuova costruzione (non ammessi);
  • e) Annessi a servizio della produzione agricola di nuova costruzione;
  • f) Interventi sul patrimonio edilizio esistente:
  • >f1) interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola;
  • >f2) interventi sul patrimonio edilizio a destinazione d'uso agricola in assenza di Programma Aziendale;
  • >f3) interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso non agricola;
  • g) Impianti pubblici o di pubblico interesse;
  • h) Recupero degli oliveti abbandonati.

Tali interventi sono specificatamente disciplinati ai punti di seguito definiti:

  • a) Manufatti precari

vedi art.45, norme riferite a tutto il territorio rurale, paragrafo "disciplina degli interventi".

  • b) annessi agricoli fuori parametro

vedi art.45, norme riferite a tutto il territorio rurale, paragrafo "disciplina degli interventi".

  • c) annessi agricoli per agricoltura amatoriale

vedi art.45, norme riferite a tutto il territorio rurale, paragrafo "disciplina degli interventi".

  • d) Edifici residenziali di nuova costruzione

Non sono ammessi edifici residenziali di nuova costruzione.

  • e) Annessi a servizio della Produzione Agricola di Nuova Costruzione

Nelle sottozone E3 sono ammessi interventi per la nuova edificazione di annessi a servizio della produzione agricola ai fini anche della conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, con le modalità e le procedure di cui alla LR 65/2014 e relativo regolamento di attuazione Titolo IV CAPO III e successive modifiche e integrazioni.

Essi dovranno essere realizzati preferibilmente all'interno delle aree di pertinenza dei fabbricati residenziali.

Potranno, in ogni caso, essere realizzati in zone diverse quando sia dimostrata la necessità di localizzazioni più rapportate al contesto agricolo produttivo.

Gli annessi potranno essere realizzati in aderenza con l'edificio principale a condizione che il rapporto dimensionale e formale con la residenza sia uniforme ai medesimi rapporti consolidati nell'area.

La progettazione degli annessi dovrà tenere conto dei rapporti tra il percorso di adduzione e il lotto di pertinenza all'edificio; del rapporto tra la dislocazione dell'edificio e il lotto e rispettare le prescrizioni di seguito riportate:

  • - la copertura degli edifici deve essere a falde inclinate con inclinazione non superiore al 32% e non inferiore al 25% e manto di tegole e coppi staccati;
  • - per le strutture in elevazione è prescritto l'uso di materiali e tecnologie che si uniformino ai caratteri tipici della tradizione locale con tinteggiatura in colori tipici presenti nella zona. Per le murature in pietrame è prevista la stuccatura al liscio e l'uso di materiale e pezzatura tipici delle tradizioni del luogo;
  • - gli eventuali canali di gronda e i discendenti, che non siano realizzati in lamierino di rame, dovranno essere in lamiera verniciata nelle tonalità del verde, del grigio e del marrone.

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 art.81 della L.R.65/2014 gli annessi agricoli realizzati in forza delle presenti disposizioni non potranno mutare la loro destinazione d'uso agricola e dovranno essere rimossi al termine della validità del programma aziendale salvo proroga del programma o attuazione di nuovo programma.

Nel caso di variazioni della destinazione d'uso rispetto all'uso agricolo, agli annessi stessi si applicano le disposizioni di cui all'art.196 della L.R.65/2014.

  • f) Interventi sul patrimonio edilizio esistente
  • >f1) Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti gli interventi di cui alle vigenti disposizioni regionali in materia con le procedure ivi previste.

In assenza di contraria disposizione legislativa, per gli interventi di ristrutturazione edilizia e sostituzione edilizia, valgono le disposizioni di cui ai commi successivi f2 e f3.

  • >f2) Interventi sul patrimonio edilizio a destinazione d'uso agricola in assenza di Programma Aziendale

Sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola sono consentiti, sempreché siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, gli interventi di restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e la sostituzione edilizia per le quali valgono le disposizioni di cui al punto f3.

Sono riservate all'Imprenditore Agricolo-professionale (IAP):

  • a) interventi di ampliamento una tantum fino ad un massimo di 100 m³ per ogni abitazione rurale, purché senza aumento delle unità abitative e sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10% del volume esistente e comunque non oltre i 300 m³ ;
  • b) trasferimenti di volumetrie che non eccedano per singolo edificio aziendale il 20% del volume degli edifici aziendali fino ad un massimo di 600 m³ di volume ricostruito; tali trasferimenti dovranno compiersi nell'ambito della stessa azienda proponente e comunque all'interno dell'utoe o utoe contigue. I volumi trasferiti non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui alla lettera a).

Gli interventi descritti nel paragrafo sopra riportato non devono comportare un aumento delle unità residenziali rurali ed il mutamento della destinazione d'uso agricola. Detti interventi sono subordinati al parere favorevole della commissione paesaggistica.

Nel caso che gli interventi sopradescritti lett. a) e b) siano realizzati per lo svolgimento delle attività agrituristiche, l'imprenditore agricolo si deve impegnare attraverso atto unilaterale d'obbligo a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici per venti anni dalla realizzazione degli interventi medesimi.

    >f3) Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso non agricola

Sugli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ricostruttiva e conservativa, sostituzione edilizia, nei limiti e con le modalità di seguito elencate:

a) Addizioni volumetriche agli edifici esistenti:

  • - Ampliamento dell'organismo edilizio ed entro il limite del 20% di incremento volumetrico dell'organismo edilizio stesso fino ad un massimo di 50 m² di SUL; detti ampliamenti non potranno comportare incremento del numero delle unità abitative;
  • - Il rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile non potrà comportare aumento del numero di unità abitative, rialzamenti superiori a 1,50 m dovranno comunque essere contenuti nei limiti di altezza massima stabiliti per la sottozona.
  • - Gli interventi non potranno interessare edifici in corso di costruzione o trasformazione.
  • - Non potranno essere ripetuti gli interventi già effettuati nei termini di validità del precedente regolamento urbanistico.
  • - Gli organismi edilizi che hanno realizzato interventi nei termini del precedente regolamento urbanistico non potranno essere interessati da frazionamento.

b) Interventi pertinenziali all'interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale:

  • - Dovranno essere contenuti nel limite del 20% del volume dell'edificio fino ad un massimo di 20m² di superficie non residenziale accessoria (SNR);
  • - L'altezza media non potrà essere superiore a 2,50 m;
  • - Sono ricomprese in questo intervento le tettoie.

c) Interventi di Sostituzione edilizia:

  • - Potranno comportare al massimo l'incremento di un alloggio per ogni organismo edilizio preesistente a condizione che le nuove unità immobiliari abbiano una superficie utile minima di 60m²;
  • - Le ricostruzioni non potranno comunque eccedere i 200m² di SUL., dovranno essere realizzate nelle immediate adiacenze delle preesistenze al fine di ricostituire gli spazi dell'aggregato agricolo tutelando i caratteri storico testimoniale;
  • - Gli interventi potranno interessare unicamente costruzioni che escludano qualsiasi interesse di tipo storico-documentale-tipologico.
  • - Gli interventi sono subordinati alla preventiva acquisizione del parere della Commissione Comunale per il Paesaggio.

Non sono ammissibili gli interventi di demolizione ed esclusione di quelli preordinati alla contestuale ricostruzione.

Gli interventi di cui al punto f3 a) - f3 b) - f3 c) dovranno essere intesi come una tantum.

Gli interventi di cui al punto f3 a) - f3 c) non potranno essere cumulabili.

  • >f3f) mutamenti di destinazione d'uso

I mutamenti di destinazione d'uso potranno comportare, al massimo, l'incremento di una unità immobiliare per ogni organismo edilizio preesistente a condizione che le nuove unità immobiliari abbiano una superficie utile minima di 60 m²;

Art. 49 SOTTOZONE "E4" - IL FONDOVALLE DEL CIUFFENNA DALLA PENNA ALLA SETTEPONTI.

Il fondovalle del Ciuffenna dalla Penna alla Setteponti comprende le aree con caratteri di stretta pertinenza fluviale comprese tra la Penna e la Setteponti identificate con apposita colorazione e simbologia negli elaborati grafici del R.U.

Parametri di edificazione - Prescrizioni tecniche

  • - H max. mt.6.50;
  • - distanza dai confini 5 mt.;
  • - distanza tra pareti finestrate antistanti 10 mt. Con accordo scritto tra confinanti è possibile derogare alla distanza dai confini sino a quelle consentite dal Codice Civile.(non è possibile derogare alla distanza tra pareti finestrate antistanti);
  • - piani fuori terra = n. 2;
  • - divieto di realizzare accessi carrabili agli eventuali piani interrati o seminterrati tramite scenderie che alterino la preesistente morfologia del terreno ad esclusione degli accessi ai locali cantina, locali di stagionatura o simili, da realizzarsi con PAPMAA previo parere favorevole sull'inserimento paesaggistico-ambientale da parte della Commissione per il Paesaggio;
  • - divieto di realizzare balconi e terrazze e terrazze a tasca sulla copertura;
  • - divieto di realizzare logge o portici su più di un fronte dell'edificio. La riproposizione della loggia o del portico dovrà comunque richiamare i caratteri compositivi, tipologici e materici del patrimonio edilizio tradizionale.
  • - divieto di realizzare abbaini se non strettamente necessari alla ispezione della copertura.
  • - obbligo di mantenimento: delle viabilità campestri, dell'orientamento e della forma dei campi, delle piantate residue di valore strutturale, delle siepi, delle siepi alberate, delle alberature a filari, a gruppi ed isolate, della rete scolante.
  • - La realizzazione delle tettoie sarà assimilata agli "interventi pertinenziali" con le modalità e comma 2 lett.e) dell'art 135 LR 65/2014, dovranno essere contenuti nel limite massimo di 20m² di superficie non residenziale accessoria (SNR) ed entro il limite del 20% del volume dell'edificio;
  • - l'altezza media delle tettoie non dovrà essere maggiore di 2.50m, dovranno essere realizzate in legno o materiale leggero e comunque rispettando gli assetti tipologici, formali ed architettonici delle preesistenza. In ogni caso non dovranno avere dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo ancorché saltuario o temporaneo;
  • - La superficie degli interrati non potrà eccedere la proiezione della superficie coperta ad eccezione delle intercapedini.

In tali sottozone, oltre a quanto previsto in tutto il territorio rurale, sono ammessi i seguenti interventi:

  • a) Manufatti precari (non ammessi);
  • b) annessi agricoli fuori parametro(non ammessi);
  • c) annessi agricoli per agricoltura amatoriale;
  • d) Edifici residenziali rurali di nuova costruzione (non ammessi);
  • e) Annessi a servizio della produzione agricola di nuova costruzione;
  • f) Interventi sul patrimonio edilizio esistente:
  • >f1) interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola;
  • >f2) interventi sul patrimonio edilizio a destinazione d'uso agricola in assenza di Programma Aziendale;
  • >f3) interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso non agricola;
  • g) Impianti pubblici o di pubblico interesse;
  • h) Recupero degli oliveti abbandonati.

Tali interventi sono specificatamente disciplinati ai punti di seguito definiti:

  • a) Manufatti precari

Non sono ammessi manufatti precari, fatto salvo quelli necessari alla conduzione del fondo agricolo per Imprenditori Agricolo-professionale (IAP) e comunque con le modalità dell'art.45, norme riferite a tutto il territorio rurale, paragrafo "disciplina degli interventi".

  • b) annessi agricoli fuori parametro

non sono ammessi annessi agricoli fuori parametro.

  • c) annessi agricoli per agricoltura amatoriale

vedi art.45, norme riferite a tutto il territorio rurale, paragrafo "disciplina degli interventi".

  • d) Edifici residenziali di nuova costruzione

Non sono ammessi edifici residenziali di nuova costruzione.

  • e) Annessi a servizio della Produzione Agricola di Nuova Costruzione

Nelle sottozone "E4" sono ammessi interventi per la nuova edificazione di annessi a servizio della produzione agricola ai fini anche della conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, con le modalità e le procedure di cui alla LR 65/2014 e relativo regolamento di attuazione Titolo IV CAPO III e successive modifiche e integrazioni.

Essi dovranno essere realizzati preferibilmente all'interno delle aree di pertinenza dei fabbricati residenziali.

Potranno, in ogni caso, essere realizzati in zone diverse quando sia dimostrata la necessità di localizzazioni più rapportate al contesto agricolo produttivo.

Gli annessi potranno essere realizzati in aderenza con l'edificio principale a condizione che il rapporto dimensionale e formale con la residenza sia uniforme ai medesimi rapporti consolidati nell'area.

La progettazione degli annessi dovrà tenere conto dei rapporti tra il percorso di adduzione e il lotto di pertinenza all'edificio; del rapporto tra la dislocazione dell'edificio e il lotto e rispettare le prescrizioni di seguito riportate:

  • - la copertura degli edifici deve essere a falde inclinate con inclinazione non superiore al 32% e non inferiore al 25% e manto di tegole e coppi staccati;
  • - per le strutture in elevazione è prescritto l'uso di materiali e tecnologie che si uniformino ai caratteri tipici della tradizione locale con tinteggiatura in colori tipici presenti nella zona. Per le murature in pietrame è prevista la stuccatura al liscio e l'uso di materiale e pezzatura tipici delle tradizioni del luogo;
  • - gli eventuali canali di gronda e i discendenti, che non siano realizzati in lamierino di rame, dovranno essere in lamiera verniciata nelle tonalità del verde, del grigio e del marrone.

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 art.81 della L.R.65/2014 gli annessi agricoli realizzati in forza delle presenti disposizioni non potranno mutare la loro destinazione d'uso agricola e dovranno essere rimossi al termine della validità del programma aziendale salvo proroga del programma o attuazione di nuovo programma.

Nel caso di variazioni della destinazione d'uso rispetto all'uso agricolo, agli annessi stessi si applicano le disposizioni di cui all'art.196 della L.R.65/2014 e s.m.e.i.

  • f) Interventi sul patrimonio edilizio esistente
  • >f1) Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti gli interventi di cui alle vigenti disposizioni regionali in materia con le procedure ivi previste.

In assenza di contraria disposizione legislativa, per gli interventi di ristrutturazione edilizia e sostituzione edilizia, valgono le disposizioni di cui ai commi successivi f2 e f3.

  • >f2) Interventi sul patrimonio edilizio a destinazione d'uso agricola in assenza di Programma Aziendale

Sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola sono consentiti, sempreché siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, gli interventi di restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e la sostituzione edilizia per le quali valgono le disposizioni di cui al punto f3.

Sono riservate all'Imprenditore Agricolo-professionale (IAP):

  • a) interventi di ampliamento una tantum fino ad un massimo di 100 m³ per ogni abitazione rurale, purché senza aumento delle unità abitative e sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10% del volume esistente e comunque non oltre i 300 m³ ;
  • b) trasferimenti di volumetrie che non eccedano per singolo edificio aziendale il 20% del volume degli edifici aziendali fino ad un massimo di 600 m³ di volume ricostruito; tali trasferimenti dovranno compiersi nell'ambito della stessa azienda proponente e comunque all'interno dell'utoe o utoe contigue. I volumi trasferiti non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui alla lettera a).

Gli interventi descritti nel paragrafo sopra riportato non devono comportare un aumento delle unità residenziali rurali ed il mutamento della destinazione d'uso agricola. Detti interventi sono subordinati al parere favorevole della commissione paesaggistica.

Nel caso che gli interventi sopradescritti lett. a) e b) siano realizzati per lo svolgimento delle attività agrituristiche, l'imprenditore agricolo si deve impegnare attraverso atto unilaterale d'obbligo a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici per venti anni dalla realizzazione degli interventi medesimi.

  • >f3) Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso non agricola

Sugli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ricostruttiva e conservativa, sostituzione edilizia, nei limiti e con le modalità di seguito elencate:

a) Addizioni volumetriche agli edifici esistenti:

  • - Ampliamento dell'organismo edilizio ed entro il limite del 20% di incremento volumetrico dell'organismo edilizio stesso fino ad un massimo di 50 m² di SUL; detti ampliamenti non potranno comportare incremento del numero delle unità abitative;
  • - Il rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile non potrà comportare aumento del numero di unità abitative, rialzamenti superiori a 1,50 m dovranno comunque essere contenuti nei limiti di altezza massima stabiliti per la sottozona.
  • - Gli interventi non potranno interessare edifici in corso di costruzione o trasformazione.
  • - Non potranno essere ripetuti gli interventi già effettuati nei termini di validità del precedente regolamento urbanistico.
  • - Gli organismi edilizi che hanno realizzato interventi nei termini del precedente regolamento urbanistico non potranno essere interessati da frazionamento.

b) Interventi pertinenziali all'interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale:

  • - Dovranno essere contenuti nel limite del 20% del volume dell'edificio fino ad un massimo di 20m² di superficie non residenziale accessoria (SNR);
  • - L'altezza media non potrà essere superiore a 2,50 m;
  • - Sono ricomprese in questo intervento le tettoie.

c) Interventi di Sostituzione edilizia:

  • - Potranno comportare al massimo l'incremento di un alloggio per ogni organismo edilizio preesistente a condizione che le nuove unità immobiliari abbiano una superficie utile minima di 60m²;
  • - Le ricostruzioni non potranno comunque eccedere i 200m² di SUL., dovranno essere realizzate nelle immediate adiacenze delle preesistenze al fine di ricostituire gli spazi dell'aggregato agricolo tutelando i caratteri storico testimoniale;
  • - Gli interventi potranno interessare unicamente costruzioni che escludano qualsiasi interesse di tipo storico-documentale-tipologico.
  • - Gli interventi sono subordinati alla preventiva acquisizione del parere della Commissione Comunale per il Paesaggio.

Non sono ammissibili gli interventi di demolizione ed esclusione di quelli preordinati alla contestuale ricostruzione.

Gli interventi di cui al punto f3 a) - f3 b) - f3 c) dovranno essere intesi come una tantum.

Gli interventi di cui al punto f3 a) - f3 c) non potranno essere cumulabili.

  • >f3f) mutamenti di destinazione d'uso

I mutamenti di destinazione d'uso potranno comportare, al massimo, l'incremento di una unità immobiliare per ogni organismo edilizio preesistente a condizione che le nuove unità immobiliari abbiano una superficie utile minima di 60 m²;

Art. 50 SOTTOZONE "E5" - LE VALLI A BASSA ANTROPIZZAZIONE

Le valli a bassa antropizzazione comprendono le aree dei fondovalle dei piccoli borri, botri, torrenti e rii affluenti dell'Arno (Ascione, Tasso, Rio delle Ville, del Riofi etc.), con caratteri di stretta pertinenza fluviale e basso livello di antropizzazione. Esse sono identificate con apposita colorazione e simbologia negli elaborati grafici del R.U

Parametri di edificazione - Prescrizioni tecniche

  • - H max. mt.6.50;
  • - distanza dai confini 5 mt.;
  • - distanza tra pareti finestrate antistanti 10 mt. Con accordo scritto tra confinanti è possibile derogare alla distanza dai confini sino a quelle consentite dal Codice Civile.(non è possibile derogare alla distanza tra pareti finestrate antistanti);
  • - piani fuori terra = n. 2;
  • - divieto di realizzare accessi carrabili agli eventuali piani interrati o seminterrati tramite scenderie che alterino la preesistente morfologia del terreno ad esclusione degli accessi ai locali cantina, locali di stagionatura o simili, da realizzarsi con PAPMAA previo parere favorevole sull'inserimento paesaggistico-ambientale da parte della Commissione per il Paesaggio;
  • - divieto di realizzare balconi e terrazze e terrazze a tasca sulla copertura;
  • - divieto di realizzare logge o portici su più di un fronte dell'edificio. La riproposizione della loggia o del portico dovrà comunque richiamare i caratteri compositivi, tipologici e materici del patrimonio edilizio tradizionale.
  • - divieto di realizzare abbaini se non strettamente necessari alla ispezione della copertura.
  • - obbligo di mantenimento: delle viabilità campestri, dell'orientamento e della forma dei campi, delle piantate residue di valore strutturale, delle siepi, delle siepi alberate, delle alberature a filari, a gruppi ed isolate, della rete scolante.
  • - La realizzazione delle tettoie sarà assimilata agli "interventi pertinenziali" con le modalità e comma 2 lett.e) dell'art 135 LR 65/2014, dovranno essere contenuti nel limite massimo di 20m² di superficie non residenziale accessoria (SNR) ed entro il limite del 20% del volume dell'edificio;
  • - l'altezza media delle tettoie non dovrà essere maggiore di 2.50m, dovranno essere realizzate in legno o materiale leggero e comunque rispettando gli assetti tipologici, formali ed architettonici delle preesistenza. In ogni caso non dovranno avere dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo ancorché saltuario o temporaneo;
  • - La superficie degli interrati non potrà eccedere la proiezione della superficie coperta ad eccezione delle intercapedini.

In tali sottozone, oltre a quanto previsto in tutto il territorio rurale, sono ammessi i seguenti interventi:

  • a) Manufatti precari (non ammessi);
  • b) annessi agricoli fuori parametro (non ammessi);
  • c) annessi agricoli per agricoltura amatoriale;
  • d) Edifici residenziali rurali di nuova costruzione (non ammessi);
  • e) Annessi a servizio della produzione agricola di nuova costruzione (non ammessi);
  • f) Interventi sul patrimonio edilizio esistente:
  • >f1) interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola;
  • >f2) interventi sul patrimonio edilizio a destinazione d'uso agricola in assenza di Programma Aziendale;
  • >f3) interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso non agricola;
  • g) Impianti pubblici o di pubblico interesse;
  • h) Recupero degli oliveti abbandonati.

Tali interventi sono specificatamente disciplinati ai punti di seguito definiti:

  • a) Manufatti precari

Non sono ammessi manufatti precari, fatto salvo quelli necessari alla conduzione del fondo agricolo per Imprenditori Agricolo-professionale (IAP) e comunque con le modalità dell'art.45, norme riferite a tutto il territorio rurale, paragrafo "disciplina degli interventi".

  • b) annessi agricoli fuori parametro

non sono ammessi annessi agricoli fuori parametro.

  • c) annessi agricoli per agricoltura amatoriale

vedi art.45, norme riferite a tutto il territorio rurale, paragrafo "disciplina degli interventi".

  • d) Edifici residenziali di nuova costruzione

Non sono ammessi edifici residenziali di nuova costruzione.

  • e) Annessi a servizio della Produzione Agricola di Nuova Costruzione

Non sono ammessi annessi a servizio della Produzione Agricola di Nuova Costruzione.

  • f) Interventi sul patrimonio edilizio esistente
  • >f1) Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti gli interventi di cui alle vigenti disposizioni regionali in materia con le procedure ivi previste.

In assenza di contraria disposizione legislativa, per gli interventi di ristrutturazione edilizia e sostituzione edilizia, valgono le disposizioni di cui ai commi successivi f2 e f3.

  • >f2) Interventi sul patrimonio edilizio a destinazione d'uso agricola in assenza di Programma Aziendale

Sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola sono consentiti, sempreché siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, gli interventi di restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e la sostituzione edilizia per le quali valgono le disposizioni di cui al punto f3.

Sono riservate all'Imprenditore Agricolo-professionale (IAP):

  • a) interventi di ampliamento una tantum fino ad un massimo di 100 m³ per ogni abitazione rurale, purché senza aumento delle unità abitative e sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10% del volume esistente e comunque non oltre i 300 m³ ;
  • b) trasferimenti di volumetrie che non eccedano per singolo edificio aziendale il 20% del volume degli edifici aziendali fino ad un massimo di 600 m³ di volume ricostruito; tali trasferimenti dovranno compiersi nell'ambito della stessa azienda proponente e comunque all'interno dell'utoe o utoe contigue. I volumi trasferiti non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui alla lettera a).

Gli interventi descritti nel paragrafo sopra riportato non devono comportare un aumento delle unità residenziali rurali ed il mutamento della destinazione d'uso agricola. Detti interventi sono subordinati al parere favorevole della commissione paesaggistica.

Nel caso che gli interventi sopradescritti lett. a) e b) siano realizzati per lo svolgimento delle attività agrituristiche, l'imprenditore agricolo si deve impegnare attraverso atto unilaterale d'obbligo a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici per venti anni dalla realizzazione degli interventi medesimi.

  • >f3) Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso non agricola

Sugli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ricostruttiva e conservativa, sostituzione edilizia, nei limiti e con le modalità di seguito elencate:

a) Addizioni volumetriche agli edifici esistenti:

  • - Ampliamento dell'organismo edilizio ed entro il limite del 20% di incremento volumetrico dell'organismo edilizio stesso fino ad un massimo di 50 m² di SUL; detti ampliamenti non potranno comportare incremento del numero delle unità abitative;
  • - Il rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile non potrà comportare aumento del numero di unità abitative, rialzamenti superiori a 1,50 m dovranno comunque essere contenuti nei limiti di altezza massima stabiliti per la sottozona.
  • - Gli interventi non potranno interessare edifici in corso di costruzione o trasformazione.
  • - Non potranno essere ripetuti gli interventi già effettuati nei termini di validità del precedente regolamento urbanistico.
  • - Gli organismi edilizi che hanno realizzato interventi nei termini del precedente regolamento urbanistico non potranno essere interessati da frazionamento.

b) Interventi pertinenziali all'interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale:

  • - Dovranno essere contenuti nel limite del 20% del volume dell'edificio fino ad un massimo di 20m² di superficie non residenziale accessoria (SNR);
  • - L'altezza media non potrà essere superiore a 2,50 m;
  • - Sono ricomprese in questo intervento le tettoie.

c) Interventi di Sostituzione edilizia:

  • - Potranno comportare al massimo l'incremento di un alloggio per ogni organismo edilizio preesistente a condizione che le nuove unità immobiliari abbiano una superficie utile minima di 60m²;
  • - Le ricostruzioni non potranno comunque eccedere i 200m² di SUL., dovranno essere realizzate nelle immediate adiacenze delle preesistenze al fine di ricostituire gli spazi dell'aggregato agricolo tutelando i caratteri storico testimoniale;
  • - Gli interventi potranno interessare unicamente costruzioni che escludano qualsiasi interesse di tipo storico-documentale-tipologico.
  • - Gli interventi sono subordinati alla preventiva acquisizione del parere della Commissione Comunale per il Paesaggio.

Non sono ammissibili gli interventi di demolizione ed esclusione di quelli preordinati alla contestuale ricostruzione.

Gli interventi di cui al punto f3 a) - f3 b) - f3 c) dovranno essere intesi come una tantum.

Gli interventi di cui al punto f3 a) - f3 c) non potranno essere cumulabili.

  • >f3f) mutamenti di destinazione d'uso

I mutamenti di destinazione d'uso potranno comportare, al massimo, l'incremento di una unità immobiliare per ogni organismo edilizio preesistente a condizione che le nuove unità immobiliari abbiano una superficie utile minima di 60 m²;

Art. 51 SOTTOZONE "E6" - I PIANI DEL FRONTE EST

I piani del fronte Est comprendono le aree tra Castiglion Ubertini e la Setteponti e sono individuati con apposita colorazione e simbologia negli elaborati grafici del R.U. Dette aree sono caratterizzate da un'articolata morfologia mammeliforme con disegno irregolare dei campi e tipo insediativo articolato per centri murati, nuclei ed abitati sparsi

Parametri di edificazione - Prescrizioni tecniche

  • - H max. mt.7.00;
  • - distanza dai confini 5 mt.;
  • - distanza tra pareti finestrate antistanti 10 mt. Con accordo scritto tra confinanti è possibile derogare alla distanza dai confini sino a quelle consentite dal Codice Civile.(non è possibile derogare alla distanza tra pareti finestrate antistanti);
  • - piani fuori terra = n. 2;
  • - divieto di realizzare accessi carrabili agli eventuali piani interrati o seminterrati tramite scenderie che alterino la preesistente morfologia del terreno ad esclusione degli accessi ai locali cantina, locali di stagionatura o simili, da realizzarsi con PAPMAA previo parere favorevole sull'inserimento paesaggistico-ambientale da parte della Commissione per il Paesaggio;
  • - divieto di realizzare balconi e terrazze e terrazze a tasca sulla copertura;
  • - divieto di realizzare logge o portici su più di un fronte dell'edificio. La riproposizione della loggia o del portico dovrà comunque richiamare i caratteri compositivi, tipologici e materici del patrimonio edilizio tradizionale.
  • - divieto di realizzare abbaini se non strettamente necessari alla ispezione della copertura.
  • - obbligo di mantenimento: delle viabilità campestri, dell'orientamento e della forma dei campi, delle piantate residue di valore strutturale, delle siepi, delle siepi alberate, delle alberature a filari, a gruppi ed isolate, della rete scolante.
  • - La realizzazione delle tettoie sarà assimilata agli "interventi pertinenziali" con le modalità e comma 2 lett.e) dell'art 135 LR 65/2014, dovranno essere contenuti nel limite massimo di 20m² di superficie non residenziale accessoria (SNR) ed entro il limite del 20% del volume dell'edificio;
  • - l'altezza media delle tettoie non dovrà essere maggiore di 2.50m, dovranno essere realizzate in legno o materiale leggero e comunque rispettando gli assetti tipologici, formali ed architettonici delle preesistenza. In ogni caso non dovranno avere dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo ancorché saltuario o temporaneo;
  • - La superficie degli interrati non potrà eccedere la proiezione della superficie coperta ad eccezione delle intercapedini.

In tali sottozone, oltre a quanto previsto in tutto il territorio rurale, sono ammessi i seguenti interventi:

  • a) Manufatti precari;
  • b) annessi agricoli fuori parametro;
  • c) annessi agricoli per agricoltura amatoriale;
  • d) Edifici residenziali rurali di nuova costruzione;
  • e) Annessi a servizio della produzione agricola di nuova costruzione;
  • f) Interventi sul patrimonio edilizio esistente:
  • >f1) interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola;
  • >f2) interventi sul patrimonio edilizio a destinazione d'uso agricola in assenza di Programma Aziendale;
  • >f3) interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso non agricola;
  • g) Impianti pubblici o di pubblico interesse;
  • h) Recupero degli oliveti abbandonati.

Tali interventi sono specificatamente disciplinati ai punti di seguito definiti:

  • a) Manufatti precari

vedi art.45, norme riferite a tutto il territorio rurale, paragrafo "disciplina degli interventi".

  • b) annessi agricoli fuori parametro

vedi art.45, norme riferite a tutto il territorio rurale, paragrafo "disciplina degli interventi".

  • c) annessi agricoli per agricoltura amatoriale

vedi art.45, norme riferite a tutto il territorio rurale, paragrafo "disciplina degli interventi".

  • d) Edifici residenziali di nuova costruzione

Sono ammessi interventi di nuova edificazione nel rispetto e nei limiti e con le modalità di cui alla LR 65/2014 e relativo regolamento di attuazione Titolo IV CAPO III e successive modifiche ed integrazioni.

La dimensione massima di ogni unità abitativa non potrà eccedere 150 m² di superficie utile abitabile (SUA).

La progettazione degli edifici dovrà tenere conto dei comportamenti consolidati nell'area quali: i rapporti tra il percorso e il lotto di pertinenza dell'edificio, il rapporto tra la dislocazione dell'edificio e il lotto di pertinenza, la preminenza degli affacci principali su quelli secondari, i rapporti con gli eventuali annessi.

La realizzazione degli edifici e subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - la copertura degli edifici deve essere a falde inclinate con inclinazione non superiore al 32% e non inferiore al 25% e manto di tegole e coppi staccati;
  • - per le strutture in elevazione è prescritto l'uso di materiali e tecnologie che si uniformino ai caratteri tipici della tradizione locale con tinteggiatura in colori tipici presenti nella zona;
  • - gli infissi esterni, da realizzarsi in forme, disegno e partiture di tipo tradizionale, dovranno essere realizzati in legno naturale o verniciato con coloriture tradizionali. L'oscuramento esterno, qualora previsto, dovrà essere eseguito con persiane in legno naturale o verniciato in colori tradizionali,
  • - i canali di gronda e per i discendenti, che non siano realizzati in lamierino di rame, dovranno essere in lamiera verniciata nelle tonalità del verde, del grigio e del marrone.
  • - dovranno essere utilizzati materiali e tecnologie che si uniformino ai caratteri tipici della tradizione.

Sono consentite inoltre soluzioni e tecniche di bioedilizia orientate al perseguimento di alte prestazioni di efficienza energetica, (degli impianti e degli involucri edilizi) e il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili purché vengano rispettate le tipologie e le caratteristiche compositive e di finitura del patrimonio edilizio tradizionale.

I progetti dovranno acquisire parere preventivo della Commissione Comunale del Paesaggio.

  • e) Annessi a servizio della Produzione Agricola di Nuova Costruzione

Nelle sottozone E6 sono ammessi interventi per la nuova edificazione di annessi a servizio della produzione agricola ai fini anche della conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, con le modalità e le procedure di cui alla LR 65/2014 e relativo regolamento di attuazione Titolo IV CAPO III e successive modifiche e integrazioni.

Essi dovranno essere realizzati preferibilmente all'interno delle aree di pertinenza dei fabbricati residenziali.

Potranno, in ogni caso, essere realizzati in zone diverse quando sia dimostrata la necessità di localizzazioni più rapportate al contesto agricolo produttivo.

Gli annessi potranno essere realizzati in aderenza con l'edificio principale a condizione che il rapporto dimensionale e formale con la residenza sia uniforme ai medesimi rapporti consolidati nell'area.

La progettazione degli annessi dovrà tenere conto dei rapporti tra il percorso di adduzione e il lotto di pertinenza all'edificio; del rapporto tra la dislocazione dell'edificio e il lotto e rispettare le prescrizioni di seguito riportate:

  • - la copertura degli edifici deve essere a falde inclinate con inclinazione non superiore al 32% e non inferiore al 25% e manto di tegole e coppi staccati;
  • - per le strutture in elevazione è prescritto l'uso di materiali e tecnologie che si uniformino ai caratteri tipici della tradizione locale con tinteggiatura in colori tipici presenti nella zona. Per le murature in pietrame è prevista la stuccatura al liscio e l'uso di materiale e pezzatura tipici delle tradizioni del luogo;
  • - gli eventuali canali di gronda e i discendenti, che non siano realizzati in lamierino di rame, dovranno essere in lamiera verniciata nelle tonalità del verde, del grigio e del marrone.

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 art.81 della L.R.65/2014 gli annessi agricoli realizzati in forza delle presenti disposizioni non potranno mutare la loro destinazione d'uso agricola e dovranno essere rimossi al termine della validità del programma aziendale salvo proroga del programma o attuazione di nuovo programma.

Nel caso di variazioni della destinazione d'uso rispetto all'uso agricolo, agli annessi stessi si applicano le disposizioni di cui all'art.196 della L.R.65/2014 e s.m.e.i.

  • f) Interventi sul patrimonio edilizio esistente
  • >f1) Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti gli interventi di cui alle vigenti disposizioni regionali in materia con le procedure ivi previste.

In assenza di contraria disposizione legislativa, per gli interventi di ristrutturazione edilizia e sostituzione edilizia, valgono le disposizioni di cui ai commi successivi f2 e f3.

  • >f2) Interventi sul patrimonio edilizio a destinazione d'uso agricola in assenza di Programma Aziendale

Sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola sono consentiti, sempreché siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, gli interventi di restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e la sostituzione edilizia per le quali valgono le disposizioni di cui al punto f3.

Sono riservate all'Imprenditore Agricolo-professionale (IAP):

  • a) interventi di ampliamento una tantum fino ad un massimo di 100 m³ per ogni abitazione rurale, purché senza aumento delle unità abitative e sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10% del volume esistente e comunque non oltre i 300 m³ ;
  • b) trasferimenti di volumetrie che non eccedano per singolo edificio aziendale il 20% del volume degli edifici aziendali fino ad un massimo di 600 m³ di volume ricostruito; tali trasferimenti dovranno compiersi nell'ambito della stessa azienda proponente e comunque all'interno dell'utoe o utoe contigue. I volumi trasferiti non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui alla lettera a).

Gli interventi descritti nel paragrafo sopra riportato non devono comportare un aumento delle unità residenziali rurali ed il mutamento della destinazione d'uso agricola. Detti interventi sono subordinati al parere favorevole della commissione paesaggistica.

Nel caso che gli interventi sopradescritti lett. a) e b) siano realizzati per lo svolgimento delle attività agrituristiche, l'imprenditore agricolo si deve impegnare attraverso atto unilaterale d'obbligo a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici per venti anni dalla realizzazione degli interventi medesimi.

  • >f3) Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso non agricola

Sugli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ricostruttiva e conservativa, sostituzione edilizia, nei limiti e con le modalità di seguito elencate:

a) Addizioni volumetriche agli edifici esistenti:

  • - Ampliamento dell'organismo edilizio ed entro il limite del 20% di incremento volumetrico dell'organismo edilizio stesso fino ad un massimo di 50 m² di SUL; detti ampliamenti non potranno comportare incremento del numero delle unità abitative;
  • - Il rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile non potrà comportare aumento del numero di unità abitative, rialzamenti superiori a 1,50 m dovranno comunque essere contenuti nei limiti di altezza massima stabiliti per la sottozona.
  • - Gli interventi non potranno interessare edifici in corso di costruzione o trasformazione.
  • - Non potranno essere ripetuti gli interventi già effettuati nei termini di validità del precedente regolamento urbanistico.
  • - Gli organismi edilizi che hanno realizzato interventi nei termini del precedente regolamento urbanistico non potranno essere interessati da frazionamento.

b) Interventi pertinenziali all'interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale:

  • - Dovranno essere contenuti nel limite del 20% del volume dell'edificio fino ad un massimo di 20m² di superficie non residenziale accessoria (SNR);
  • - L'altezza media non potrà essere superiore a 2,50 m;
  • - Sono ricomprese in questo intervento le tettoie.

c) Interventi di Sostituzione edilizia:

  • - Potranno comportare al massimo l'incremento di un alloggio per ogni organismo edilizio preesistente a condizione che le nuove unità immobiliari abbiano una superficie utile minima di 60m²;
  • - Le ricostruzioni non potranno comunque eccedere i 200m² di SUL., dovranno essere realizzate nelle immediate adiacenze delle preesistenze al fine di ricostituire gli spazi dell'aggregato agricolo tutelando i caratteri storico testimoniale;
  • - Gli interventi potranno interessare unicamente costruzioni che escludano qualsiasi interesse di tipo storico-documentale-tipologico.
  • - Gli interventi sono subordinati alla preventiva acquisizione del parere della Commissione Comunale per il Paesaggio.

Non sono ammissibili gli interventi di demolizione ed esclusione di quelli preordinati alla contestuale ricostruzione.

Gli interventi di cui al punto f3 a) - f3 b) - f3 c) dovranno essere intesi come una tantum.

Gli interventi di cui al punto f3 a) - f3 c) non potranno essere cumulabili.

  • >f3f) mutamenti di destinazione d'uso

I mutamenti di destinazione d'uso potranno comportare, al massimo, l'incremento di una unità immobiliare per ogni organismo edilizio preesistente a condizione che le nuove unità immobiliari abbiano una superficie utile minima di 60 m²;

Art. 52 SOTTOZONE "E7" - I PIANALTI DELLA SETTEPONTI

I Pianalti della Setteponti sono aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico parzialmente interessate dall' "Area protetta di interesse locale delle Balze" da tutelare per le eccezionali valenze di carattere morfologico ed antropico. In tali sottozone, identificate con apposita colorazione e simbologia negli elaborati grafici del R.U., si applicano anche le specifiche norme per "l'Area protetta di interesse locale delle Balze".

Parametri di edificazione - Prescrizioni tecniche

  • - H max. mt.6.50;
  • - distanza dai confini 5 mt.;
  • - distanza tra pareti finestrate antistanti 10 mt. Con accordo scritto tra confinanti è possibile derogare alla distanza dai confini sino a quelle consentite dal Codice Civile.(non è possibile derogare alla distanza tra pareti finestrate antistanti);
  • - piani fuori terra = n. 2;
  • - divieto di qualsiasi alterazione morfologica - orografica dei terreni;
  • - divieto di realizzare accessi carrabili agli eventuali piani interrati o seminterrati tramite scenderie che alterino la preesistente morfologia del terreno ad esclusione degli accessi ai locali cantina, locali di stagionatura o simili, da realizzarsi con PAPMAA previo parere favorevole sull'inserimento paesaggistico-ambientale da parte della Commissione per il Paesaggio;
  • - divieto di realizzare balconi e terrazze e terrazze a tasca sulla copertura;
  • - divieto di realizzare logge o portici su più di un fronte dell'edificio. La riproposizione della loggia o del portico dovrà comunque richiamare i caratteri compositivi, tipologici e materici del patrimonio edilizio tradizionale.
  • - divieto di realizzare abbaini se non strettamente necessari alla ispezione della copertura.
  • - obbligo di mantenimento: delle viabilità campestri, dell'orientamento e della forma dei campi, delle piantate residue di valore strutturale, delle siepi, delle siepi alberate, delle alberature a filari, a gruppi ed isolate, della rete scolante.
  • - La realizzazione delle tettoie sarà assimilata agli "interventi pertinenziali" con le modalità e comma 2 lett.e) dell'art 135 LR 65/2014, dovranno essere contenuti nel limite massimo di 20m² di superficie non residenziale accessoria (SNR) ed entro il limite del 20% del volume dell'edificio;
  • - l'altezza media delle tettoie non dovrà essere maggiore di 2.50m, dovranno essere realizzate in legno o materiale leggero e comunque rispettando gli assetti tipologici, formali ed architettonici delle preesistenza. In ogni caso non dovranno avere dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo ancorché saltuario o temporaneo;
  • - La superficie degli interrati non potrà eccedere la proiezione della superficie coperta ad eccezione delle intercapedini.

In tali sottozone, oltre a quanto previsto in tutto il territorio rurale, sono ammessi i seguenti interventi:

  • a) Manufatti precari;
  • b) annessi agricoli fuori parametro;
  • c) annessi agricoli per agricoltura amatoriale;
  • d) Edifici residenziali rurali di nuova costruzione (non ammessi);
  • e) Annessi a servizio della produzione agricola di nuova costruzione;
  • f) Interventi sul patrimonio edilizio esistente:
  • >f1) interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola;
  • >f2) interventi sul patrimonio edilizio a destinazione d'uso agricola in assenza di Programma Aziendale;
  • >f3) interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso non agricola;
  • g) Impianti pubblici o di pubblico interesse;
  • h) Recupero degli oliveti abbandonati.

Tali interventi sono specificatamente disciplinati ai punti di seguito definiti:

  • a) Manufatti precari

vedi art.45, norme riferite a tutto il territorio rurale, paragrafo "disciplina degli interventi".

  • b) annessi agricoli fuori parametro

vedi art.45, norme riferite a tutto il territorio rurale, paragrafo "disciplina degli interventi".

  • c) annessi agricoli per agricoltura amatoriale

vedi art.45, norme riferite a tutto il territorio rurale, paragrafo "disciplina degli interventi".

  • d) Edifici residenziali di nuova costruzione

Non sono ammessi edifici residenziali di nuova costruzione.

  • e) Annessi a servizio della Produzione Agricola di Nuova Costruzione

Nelle sottozone "E7" sono ammessi interventi per la nuova edificazione di annessi a servizio della produzione agricola ai fini anche della conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, con le modalità e le procedure di cui alla LR 65/2014 e relativo regolamento di attuazione Titolo IV CAPO III e successive modifiche e integrazioni.

Essi dovranno essere realizzati preferibilmente all'interno delle aree di pertinenza dei fabbricati residenziali.

Potranno, in ogni caso, essere realizzati in zone diverse quando sia dimostrata la necessità di localizzazioni più rapportate al contesto agricolo produttivo.

Gli annessi potranno essere realizzati in aderenza con l'edificio principale a condizione che il rapporto dimensionale e formale con la residenza sia uniforme ai medesimi rapporti consolidati nell'area.

La progettazione degli annessi dovrà tenere conto dei rapporti tra il percorso di adduzione e il lotto di pertinenza all'edificio; del rapporto tra la dislocazione dell'edificio e il lotto e rispettare le prescrizioni di seguito riportate:

  • - la copertura degli edifici deve essere a falde inclinate con inclinazione non superiore al 32% e non inferiore al 25% e manto di tegole e coppi staccati;
  • - per le strutture in elevazione è prescritto l'uso di materiali e tecnologie che si uniformino ai caratteri tipici della tradizione locale con tinteggiatura in colori tipici presenti nella zona. Per le murature in pietrame è prevista la stuccatura al liscio e l'uso di materiale e pezzatura tipici delle tradizioni del luogo;
  • - gli eventuali canali di gronda e i discendenti, che non siano realizzati in lamierino di rame, dovranno essere in lamiera verniciata nelle tonalità del verde, del grigio e del marrone.

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 art.81 della L.R.65/2014 gli annessi agricoli realizzati in forza delle presenti disposizioni non potranno mutare la loro destinazione d'uso agricola e dovranno essere rimossi al termine della validità del programma aziendale salvo proroga del programma o attuazione di nuovo programma.

Nel caso di variazioni della destinazione d'uso rispetto all'uso agricolo, agli annessi stessi si applicano le disposizioni di cui all'art.196 della L.R.65/2014.

  • f) Interventi sul patrimonio edilizio esistente
  • >f1) Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti gli interventi di cui alle vigenti disposizioni regionali in materia con le procedure ivi previste.

In assenza di contraria disposizione legislativa, per gli interventi di ristrutturazione edilizia e sostituzione edilizia, valgono le disposizioni di cui ai commi successivi f2 e f3.

  • >f2) Interventi sul patrimonio edilizio a destinazione d'uso agricola in assenza di Programma Aziendale

Sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola sono consentiti, sempreché siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, gli interventi di restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e la sostituzione edilizia per le quali valgono le disposizioni di cui al punto f3.

Sono riservate all'Imprenditore Agricolo-professionale (IAP):

  • a) interventi di ampliamento una tantum fino ad un massimo di 100 m³ per ogni abitazione rurale, purché senza aumento delle unità abitative e sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10% del volume esistente e comunque non oltre i 300 m³ ;
  • b) trasferimenti di volumetrie che non eccedano per singolo edificio aziendale il 20% del volume degli edifici aziendali fino ad un massimo di 600 m³ di volume ricostruito; tali trasferimenti dovranno compiersi nell'ambito della stessa azienda proponente e comunque all'interno dell'utoe o utoe contigue. I volumi trasferiti non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui alla lettera a).

Gli interventi descritti nel paragrafo sopra riportato non devono comportare un aumento delle unità residenziali rurali ed il mutamento della destinazione d'uso agricola. Detti interventi sono subordinati al parere favorevole della commissione paesaggistica.

Nel caso che gli interventi sopradescritti lett. a) e b) siano realizzati per lo svolgimento delle attività agrituristiche, l'imprenditore agricolo si deve impegnare attraverso atto unilaterale d'obbligo a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici per venti anni dalla realizzazione degli interventi medesimi.

  • >f3) Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso non agricola

Sugli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ricostruttiva e conservativa, sostituzione edilizia, nei limiti e con le modalità di seguito elencate:

a) Addizioni volumetriche agli edifici esistenti:

  • - Ampliamento dell'organismo edilizio ed entro il limite del 20% di incremento volumetrico dell'organismo edilizio stesso fino ad un massimo di 50 m² di SUL; detti ampliamenti non potranno comportare incremento del numero delle unità abitative;
  • - Il rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile non potrà comportare aumento del numero di unità abitative, rialzamenti superiori a 1,50 m dovranno comunque essere contenuti nei limiti di altezza massima stabiliti per la sottozona.
  • - Gli interventi non potranno interessare edifici in corso di costruzione o trasformazione.
  • - Non potranno essere ripetuti gli interventi già effettuati nei termini di validità del precedente regolamento urbanistico.
  • - Gli organismi edilizi che hanno realizzato interventi nei termini del precedente regolamento urbanistico non potranno essere interessati da frazionamento.

b) Interventi pertinenziali all'interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale:

  • - Dovranno essere contenuti nel limite del 20% del volume dell'edificio fino ad un massimo di 20m² di superficie non residenziale accessoria (SNR);
  • - L'altezza media non potrà essere superiore a 2,50 m;
  • - Sono ricomprese in questo intervento le tettoie.

c) Interventi di Sostituzione edilizia:

  • - Potranno comportare al massimo l'incremento di un alloggio per ogni organismo edilizio preesistente a condizione che le nuove unità immobiliari abbiano una superficie utile minima di 60m²;
  • - Le ricostruzioni non potranno comunque eccedere i 200m² di SUL., dovranno essere realizzate nelle immediate adiacenze delle preesistenze al fine di ricostituire gli spazi dell'aggregato agricolo tutelando i caratteri storico testimoniale;
  • - Gli interventi potranno interessare unicamente costruzioni che escludano qualsiasi interesse di tipo storico-documentale-tipologico.
  • - Gli interventi sono subordinati alla preventiva acquisizione del parere della Commissione Comunale per il Paesaggio.

Non sono ammissibili gli interventi di demolizione ed esclusione di quelli preordinati alla contestuale ricostruzione.

Gli interventi di cui al punto f3 a) - f3 b) - f3 c) dovranno essere intesi come una tantum.

Gli interventi di cui al punto f3 a) - f3 c) non potranno essere cumulabili.

  • >f3f) mutamenti di destinazione d'uso

I mutamenti di destinazione d'uso potranno comportare, al massimo, l'incremento di una unità immobiliare per ogni organismo edilizio preesistente a condizione che le nuove unità immobiliari abbiano una superficie utile minima di 60 m²;

Art. 53 SOTTOZONE "E8" - LE COLLINE DEL VALDARNO

Le colline del Valdarno comprendono le aree ad ovest del territorio comunale tra la valle dell'Arno ed i pianalti della Setteponti, esse sono caratterizzate da una rilevante semplificazione del paesaggio con prevalenza di seminativi e pascoli. Esse sono identificate con apposita colorazione e simbologia negli elaborati del R.U.

Parametri di edificazione - Prescrizioni tecniche

  • - H max. mt.7.00;
  • - distanza dai confini 5 mt.;
  • - distanza tra pareti finestrate antistanti 10 mt. Con accordo scritto tra confinanti è possibile derogare alla distanza dai confini sino a quelle consentite dal Codice Civile.(non è possibile derogare alla distanza tra pareti finestrate antistanti);
  • - piani fuori terra = n. 2;
  • - divieto di realizzare accessi carrabili agli eventuali piani interrati o seminterrati tramite scenderie che alterino la preesistente morfologia del terreno ad esclusione degli accessi ai locali cantina, locali di stagionatura o simili, da realizzarsi con PAPMAA previo parere favorevole sull'inserimento paesaggistico-ambientale da parte della Commissione per il Paesaggio;
  • - divieto di realizzare balconi e terrazze e terrazze a tasca sulla copertura;
  • - divieto di realizzare logge o portici su più di un fronte dell'edificio. La riproposizione della loggia o del portico dovrà comunque richiamare i caratteri compositivi, tipologici e materici del patrimonio edilizio tradizionale.
  • - divieto di realizzare abbaini se non strettamente necessari alla ispezione della copertura.
  • - obbligo di mantenimento: delle viabilità campestri, dell'orientamento e della forma dei campi, delle piantate residue di valore strutturale, delle siepi, delle siepi alberate, delle alberature a filari, a gruppi ed isolate, della rete scolante.
  • - La realizzazione delle tettoie sarà assimilata agli "interventi pertinenziali" con le modalità e comma 2 lett.e) dell'art 135 LR 65/2014, dovranno essere contenuti nel limite massimo di 20m² di superficie non residenziale accessoria (SNR) ed entro il limite del 20% del volume dell'edificio;
  • - l'altezza media delle tettoie non dovrà essere maggiore di 2.50m, dovranno essere realizzate in legno o materiale leggero e comunque rispettando gli assetti tipologici, formali ed architettonici delle preesistenza. In ogni caso non dovranno avere dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo ancorché saltuario o temporaneo;
  • - La superficie degli interrati non potrà eccedere la proiezione della superficie coperta ad eccezione delle intercapedini.

In tali sottozone, oltre a quanto previsto in tutto il territorio rurale, sono ammessi i seguenti interventi:

  • a) Manufatti precari;
  • b) annessi agricoli fuori parametro;
  • c) annessi agricoli per agricoltura amatoriale;
  • d) Edifici residenziali rurali di nuova costruzione;
  • e) Annessi a servizio della produzione agricola di nuova costruzione;
  • f) Interventi sul patrimonio edilizio esistente:
  • >f1) interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola;
  • >f2) interventi sul patrimonio edilizio a destinazione d'uso agricola in assenza di Programma Aziendale;
  • >f3) interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso non agricola;
  • g) Impianti pubblici o di pubblico interesse;
  • h) Recupero degli oliveti abbandonati.

Tali interventi sono specificatamente disciplinati ai punti di seguito definiti:

  • a) Manufatti precari

vedi art.45, norme riferite a tutto il territorio rurale, paragrafo "disciplina degli interventi".

  • b) annessi agricoli fuori parametro

vedi art.45, norme riferite a tutto il territorio rurale, paragrafo "disciplina degli interventi".

  • c) annessi agricoli per agricoltura amatoriale

vedi art.45, norme riferite a tutto il territorio rurale, paragrafo "disciplina degli interventi".

  • d) Edifici residenziali di nuova costruzione

Sono ammessi interventi di nuova edificazione nel rispetto e nei limiti e con le modalità di cui alla LR 65/2014 e relativo regolamento di attuazione Titolo IV CAPO III e successive modifiche ed integrazioni.

La dimensione massima di ogni unità abitativa non potrà eccedere 150 m² di superficie utile abitabile (SUA).

La progettazione degli edifici dovrà tenere conto dei comportamenti consolidati nell'area quali: i rapporti tra il percorso e il lotto di pertinenza dell'edificio, il rapporto tra la dislocazione dell'edificio e il lotto di pertinenza, la preminenza degli affacci principali su quelli secondari, i rapporti con gli eventuali annessi.

La realizzazione degli edifici e subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - la copertura degli edifici deve essere a falde inclinate con inclinazione non superiore al 32% e non inferiore al 25% e manto di tegole e coppi staccati;
  • - per le strutture in elevazione è prescritto l'uso di materiali e tecnologie che si uniformino ai caratteri tipici della tradizione locale con tinteggiatura in colori tipici presenti nella zona;
  • - gli infissi esterni, da realizzarsi in forme, disegno e partiture di tipo tradizionale, dovranno essere realizzati in legno naturale o verniciato con coloriture tradizionali. L'oscuramento esterno, qualora previsto, dovrà essere eseguito con persiane in legno naturale o verniciato in colori tradizionali,
  • - i canali di gronda e per i discendenti, che non siano realizzati in lamierino di rame, dovranno essere in lamiera verniciata nelle tonalità del verde, del grigio e del marrone.
  • - dovranno essere utilizzati materiali e tecnologie che si uniformino ai caratteri tipici della tradizione.

Sono consentite inoltre soluzioni e tecniche di bioedilizia orientate al perseguimento di alte prestazioni di efficienza energetica, (degli impianti e degli involucri edilizi) e il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili purché vengano rispettate le tipologie e le caratteristiche compositive e di finitura del patrimonio edilizio tradizionale.

I progetti dovranno acquisire parere preventivo della Commissione Comunale del Paesaggio.

  • e) Annessi a servizio della Produzione Agricola di Nuova Costruzione

Nelle sottozone "E8" sono ammessi interventi per la nuova edificazione di annessi a servizio della produzione agricola ai fini anche della conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, con le modalità e le procedure di cui alla LR 65/2014 e relativo regolamento di attuazione Titolo IV CAPO III e successive modifiche e integrazioni.

Essi dovranno essere realizzati preferibilmente all'interno delle aree di pertinenza dei fabbricati residenziali.

Potranno, in ogni caso, essere realizzati in zone diverse quando sia dimostrata la necessità di localizzazioni più rapportate al contesto agricolo produttivo.

Gli annessi potranno essere realizzati in aderenza con l'edificio principale a condizione che il rapporto dimensionale e formale con la residenza sia uniforme ai medesimi rapporti consolidati nell'area.

La progettazione degli annessi dovrà tenere conto dei rapporti tra il percorso di adduzione e il lotto di pertinenza all'edificio; del rapporto tra la dislocazione dell'edificio e il lotto e rispettare le prescrizioni di seguito riportate:

  • - la copertura degli edifici deve essere a falde inclinate con inclinazione non superiore al 32% e non inferiore al 25% e manto di tegole e coppi staccati;
  • - per le strutture in elevazione è prescritto l'uso di materiali e tecnologie che si uniformino ai caratteri tipici della tradizione locale con tinteggiatura in colori tipici presenti nella zona. Per le murature in pietrame è prevista la stuccatura al liscio e l'uso di materiale e pezzatura tipici delle tradizioni del luogo;
  • - gli eventuali canali di gronda e i discendenti, che non siano realizzati in lamierino di rame, dovranno essere in lamiera verniciata nelle tonalità del verde, del grigio e del marrone.

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 art.81 della L.R.65/2014 gli annessi agricoli realizzati in forza delle presenti disposizioni non potranno mutare la loro destinazione d'uso agricola e dovranno essere rimossi al termine della validità del programma aziendale salvo proroga del programma o attuazione di nuovo programma.

Nel caso di variazioni della destinazione d'uso rispetto all'uso agricolo, agli annessi stessi si applicano le disposizioni di cui all'art.196 della L.R.65/2014 e s.m.e.i.

  • f) Interventi sul patrimonio edilizio esistente
  • >f1) Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti gli interventi di cui alle vigenti disposizioni regionali in materia con le procedure ivi previste.

In assenza di contraria disposizione legislativa, per gli interventi di ristrutturazione edilizia e sostituzione edilizia, valgono le disposizioni di cui ai commi successivi f2 e f3.

  • >f2) Interventi sul patrimonio edilizio a destinazione d'uso agricola in assenza di Programma Aziendale

Sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola sono consentiti, sempreché siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, gli interventi di restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e la sostituzione edilizia per le quali valgono le disposizioni di cui al punto f3.

Sono riservate all'Imprenditore Agricolo-professionale (IAP):

  • a) interventi di ampliamento una tantum fino ad un massimo di 100 m³ per ogni abitazione rurale, purché senza aumento delle unità abitative e sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10% del volume esistente e comunque non oltre i 300 m³ ;
  • b) trasferimenti di volumetrie che non eccedano per singolo edificio aziendale il 20% del volume degli edifici aziendali fino ad un massimo di 600 m³ di volume ricostruito; tali trasferimenti dovranno compiersi nell'ambito della stessa azienda proponente e comunque all'interno dell'utoe o utoe contigue. I volumi trasferiti non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui alla lettera a).

Gli interventi descritti nel paragrafo sopra riportato non devono comportare un aumento delle unità residenziali rurali ed il mutamento della destinazione d'uso agricola. Detti interventi sono subordinati al parere favorevole della commissione paesaggistica.

Nel caso che gli interventi sopradescritti lett. a) e b) siano realizzati per lo svolgimento delle attività agrituristiche, l'imprenditore agricolo si deve impegnare attraverso atto unilaterale d'obbligo a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici per venti anni dalla realizzazione degli interventi medesimi.

  • >f3) Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso non agricola

Sugli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ricostruttiva e conservativa, sostituzione edilizia, nei limiti e con le modalità di seguito elencate:

a) Addizioni volumetriche agli edifici esistenti:

  • - Ampliamento dell'organismo edilizio ed entro il limite del 20% di incremento volumetrico dell'organismo edilizio stesso fino ad un massimo di 50 m² di SUL; detti ampliamenti non potranno comportare incremento del numero delle unità abitative;
  • - Il rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile non potrà comportare aumento del numero di unità abitative, rialzamenti superiori a 1,50 m dovranno comunque essere contenuti nei limiti di altezza massima stabiliti per la sottozona.
  • - Gli interventi non potranno interessare edifici in corso di costruzione o trasformazione.
  • - Non potranno essere ripetuti gli interventi già effettuati nei termini di validità del precedente regolamento urbanistico.
  • - Gli organismi edilizi che hanno realizzato interventi nei termini del precedente regolamento urbanistico non potranno essere interessati da frazionamento.

b) Interventi pertinenziali all'interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale:

  • - Dovranno essere contenuti nel limite del 20% del volume dell'edificio fino ad un massimo di 20m² di superficie non residenziale accessoria (SNR);
  • - L'altezza media non potrà essere superiore a 2,50 m;
  • - Sono ricomprese in questo intervento le tettoie.

c) Interventi di Sostituzione edilizia:

  • - Potranno comportare al massimo l'incremento di un alloggio per ogni organismo edilizio preesistente a condizione che le nuove unità immobiliari abbiano una superficie utile minima di 60m²;
  • - Le ricostruzioni non potranno comunque eccedere i 200m² di SUL., dovranno essere realizzate nelle immediate adiacenze delle preesistenze al fine di ricostituire gli spazi dell'aggregato agricolo tutelando i caratteri storico testimoniale;
  • - Gli interventi potranno interessare unicamente costruzioni che escludano qualsiasi interesse di tipo storico-documentale-tipologico.
  • - Gli interventi sono subordinati alla preventiva acquisizione del parere della Commissione Comunale per il Paesaggio.

Non sono ammissibili gli interventi di demolizione ed esclusione di quelli preordinati alla contestuale ricostruzione.

Gli interventi di cui al punto f3 a) - f3 b) - f3 c) dovranno essere intesi come una tantum.

Gli interventi di cui al punto f3 a) - f3 c) non potranno essere cumulabili.

  • >f3f) mutamenti di destinazione d'uso

I mutamenti di destinazione d'uso potranno comportare, al massimo, l'incremento di una unità immobiliare per ogni organismo edilizio preesistente a condizione che le nuove unità immobiliari abbiano una superficie utile minima di 60 m²;

Art. 54 SOTTOZONE "ER" - AREE AGRICOLE DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E URBANISTICA

Le sottozone "ER" sono, costituite da terreni ed immobili posti in aree agricole, ove si rilevano situazioni di parziale o totale degrado edilizio ed urbanistico, che per la loro complessità, importanza ed ubicazione richiedono un preventivo approfondimento urbanistico.

Le sottozone "ER" sono rappresentate sulle tavole di progetto con apposita retinatura e specifica aggiunta al pedice. Esse rappresentano porzioni del territorio per le quali si ipotizzano interventi che tendano a migliorare e riqualificare gli attuali assetti attraverso operazioni di: ristrutturazione, recupero, riqualificazione e/o ricucitura degli immobili e delle aree comprese negli ambiti individuati.

Le sottozone "ER" sono comprese nella disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art.55 della L.R.1/2005.

Il R.U. individua, per tali sottozone, comparti di riferimento appositamente perimetrati che possono comprendere: strade, parcheggi, verde o altre attrezzature di interesse pubblico. L'attuazione di dette zone è subordinata alla preventiva approvazione di un piano di recupero esteso all'intera area individuata nel comparto.

Per ogni sottozona di tipo "ER" è prevista apposita scheda con indicazione dei parametri edilizi, urbanistici, degli eventuali incentivi e delle altre condizioni da rispettare nei processi di trasformazione.

L'Amministrazione Comunale, al fine di favorire l'attuazione della previsione urbanistica, ha la facoltà di individuare, subcomparti di dimensioni inferiori purché organici e funzionali. Il provvedimento individuerà i perimetri di tutti i nuovi sub comparti con l'indicazione dei parametri edilizi, urbanistici e le altre condizioni da rispettare per ciascuno di essi.

L'attuazione delle sottozone di tipo "ER" è inoltre soggetta al rispetto dei seguenti limiti;

  • - dovrà essere reperita una superficie minima pari al 35% delle aree private da destinare a verde privato da sistemare a prato e con essenze arboree autoctone o naturalizzate da lungo tempo;
  • - la superficie utile media degli alloggi non potrà essere inferiore a 60 m²;

In rapporto ai caratteri specifici degli ambiti interessati ed alle situazioni giuridiche preesistenti le sottozone di tipo "ER" sono state suddivise nelle seguenti ulteriori sottozone:

  • - sottozone di tipo ER0 ;
  • - sottozone di tipo ER XXXn;

Art. 55 SOTTOZONE DI TIPO "ER0".

Le sottozone di tipo ER0 sono costituite, da ambiti territoriali ove sono stati adottati o approvati piani di recupero o altri piani attuativi, di iniziativa pubblica o privata.

Successivamente al definitivo collaudo ed espletamento delle procedure di consegna delle opere di urbanizzazione previste in convenzione, l'Amministrazione potrà riclassificare tali aree in ragione del tipo dei processi di trasformazione attuati.

Art. 56 SOTTOZONE DI TIPO "ER_XXX_n".

Le sottozone "ER_xxx_m" sono, rappresentate, negli elaborati grafici del R.U. con apposita retinatura, simbolo e aggiunta al pedice. Esse costituiscono ambiti edificati in territorio rurale caratterizzati da parziale o totale degrado edilizio ed urbanistico, da riqualificare attraverso operazioni di: ristrutturazione, recupero, riqualificazione e/o ricucitura dei tessuti edilizi ed urbanistici.

Le sottozone "ER_xxx_m" sono classificate "E"ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n.1444 e comprese nella disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art.55 della L.R.1/2005.

In tali sottozone, l'edificazione si realizza per comparti appositamente perimetrati dal R.U. che possono comprendere, anche strade, parcheggi, verde o altre attrezzature di interesse pubblico.

L'attuazione del comparto è subordinata alla approvazione di un piano di recupero di iniziativa privata che dovrà disciplinare la realizzazione da parte dei proponenti oltre che degli interventi di recupero edilizio tutte le altre opere comprese all'interno del perimetro. I Piani di recupero sono subordinati alla stipula di apposita convenzione.

Per ogni sottozona di tipo "ER_XXX_n" è prevista apposita scheda con indicazione dei parametri edilizi, urbanistici e delle altre condizioni da rispettare nei processi di trasformazione nonché delle modalità attuative del comparto.

L'Amministrazione Comunale, al fine di favorire l'attuazione della previsione urbanistica, ha la facoltà di individuare, subcomparti di dimensioni inferiori purché organici e funzionali con l'indicazione dei parametri edilizi, urbanistici e le altre condizioni da rispettare per ciascuno di essi.

Destinazioni

In queste zone sono ammesse le seguenti destinazioni:

  • - residenza e pertinenze residenziali;
  • - attività artigianali con superficie massima di 100 m², con l'esclusione delle attività produttive non compatibili con la residenza;
  • - attività ricettive e di ristoro di modesta entità con un massimo di 20 posti letto;
  • - commercio al dettaglio, ammissibile fino agli esercizi di vicinato come definiti dalla normativa vigente;
  • - direzionali e di servizio;
  • - attività culturali, ricreative, politiche, religiose e simili.

Interventi edilizi ammessi

In assenza dell'approvazione dei Piani di Recupero o dei piani attuativi di cui ai commi precedenti sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti.

Gli interventi di cui sopra non potranno comportare incrementazione del numero di unità immobiliari né cambi di destinazione.

Qualora i Piani di Recupero prevedano interventi di: ricollocazione di volumetrie, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica o nuova costruzione valgono i seguenti indici e parametri edilizi di carattere generale:

Distanza dalle strade I nuovi edifici o gli ampliamenti saranno realizzati secondo le indicazioni della scheda di
comparto. In mancanza di tali indicazioni dovrà essere garantita una distanza minima di
mt. 5,00 dalla strada.
Sono comunque fatte comunque salve le disposizioni in materia di edilizia antisismica
qualora più restrittive
Distanza minima dai confini Mt.5,00. E' possibile la costruzione a distanza inferiore a mt. 5,00 previo accordo tra i
confinanti e comunque nel rispetto delle norme del Codice Civile e di quelle relative al
rispetto della distanza di mt.10 tra pareti antistanti.
Parametri Riferimento
Dimensionamento
SUL legittimamente assentita.

Caratteristiche degli interventi

In linea generale gli interventi previsti nei Piani di Recupero o nei piani attuativi dovranno essere mirati a conseguire un complessivo miglioramento urbanistico ed architettonico del contesto individuato. Nella redazione degli strumenti di dettaglio, così come nella redazione dei singoli progetti, dovranno essere proposti interventi tesi alla conservazione dei manufatti di pregio ed alla eventuale demolizione o sostituzione di quelli privi di valore.

Non sono in alcun caso ammessi:

  • - nuovi balconi a sbalzo;
  • - terrazze a tasca sulla copertura;
  • - gli avvolgibili e le serrande metalliche.

I progetti di trasformazione dell'area dovranno tener conto dei comportamenti tipici consolidati nel processo evolutivo dell'edilizia di base ed in particolare:

  • - si dovranno rispettare gli andamenti morfologici del terreno e le eventuali emergenze naturalistiche contenendo al massimo i movimenti di terra o comunque garantendo una corretta integrazione delle trasformazioni con il terreno circostante;
  • - la copertura degli edifici dovrà essere a falde inclinate con pendenze comprese tra il 25% ed il 32%. I manti di copertura dovranno essere in coppi e tegole staccati di laterizio;
  • - le tinteggiature esterne dovranno essere eseguite con materiali e coloriture tradizionali. E' fatto espresso divieto di materiali plastici o al quarzo;
  • - gli infissi esterni dovranno essere realizzati in legno naturale o verniciato con taglio, disegni e partiture tradizionali. Essi potranno essere oscurati esclusivamente con persiane di tipo e disegno tradizionale.

Attraverso il piano di recupero si dovrà dimostrare l'effettivo miglioramento edilizio ed urbanistico dell'area. Esso non potrà comportare, automaticamente, la ricostruzione od il recupero dell'intera SUL esistente soprattutto nel caso di interventi particolarmente consistenti o complessi. Di contro, il conseguimento di una maggiore qualità degli interventi, potrà essere premiato con incrementazioni della superficie ricostruibile nelle quantità eventualmente indicate nelle schede.

L'attuazione delle sottozone di tipo "ER_XXX_n" è inoltre soggetta al rispetto dei seguenti limiti;

  • - dovrà essere garantita una superficie minima pari al 30% delle aree private da destinare a verde privato da sistemare a prato e con essenze arboree autoctone o naturalizzate da lungo tempo;
  • - la superficie utile media degli alloggi previsti non potrà essere inferiore ai 60 m².

Art. 57 SOTTOZONE DI TIPO "E" SOGGETTE A PARTICOLARE NORMATIVA " "ESn"

Trattasi di ambiti compresi all'interno delle zone agricole, che per le attività da svolgervi, sono compatibili con la funzione prevalentemente agricola ma che richiedono specifiche norme attuative.

In ragione della specificità di ciascuna attività il Regolamento urbanistico individua apposite norme. Ogni singola zona è individuata con l'aggiunta di un pedice numerico a seguire il pedice "S".

Sottozona ES1

Trattasi di area agricola, degradata dal punto di vista ambientale, posta a ridosso del nucleo storico della Traiana ed assoggettata a vincoli di interesse paesaggistico.

Gli interventi su tale area sono attuabili tramite PAPMAA con valenza di Piano Attuativo ai sensi dell'art.74 della L.R.65/2014 che dovrà contenere una dettagliata valutazione degli effetti con particolare riguardo alla compatibilità ambientale e paesaggistica degli stessi.

Il piano attutivo è subordinato a:

  • - recupero degli edifici esistenti e riqualificazione dell'intera area oggetto di vincolo;
  • - rispetto della maglia agraria;
  • - valorizzazione dei coni visivi relativi dell'edificio censito alla scheda n.237;
  • - adeguato inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale dei nuovi edifici.

Art. 58 INDIRIZZI CRITERI E PARAMETRI PER LA REDAZIONE DEI PROGRAMMI AZIENDALI PLURIANNALI DI MIGLIORAMANTO AGRICOLO AMBIENTALE

Criteri di redazione e di valutazione dei Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.)

Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale è disciplinato all'art.74 della L.R.65/2014 e relativo regolamento di attuazione - D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n° 5/R "Regolamento di attuazione del Titolo IV, capo III (Il territorio rurale)"

Nell'esercizio delle attività agricole, le aziende dotate delle superfici fondiarie minime e di caratteristiche coerenti con quelle previste nell'allegato C alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo, zona agronomica "Valdarno", possono proporre Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (P.A.P.M.A.A.) per:

  • > interventi di nuova edificazione (per uso abitativo e per uso annesso agricolo);
  • > interventi sul patrimonio edilizio esistente, con destinazione d'uso agricola, inclusi i cambi di destinazione d'uso;
  • > frazionamenti di proprietà (cessione anche parziale di azienda).

La valutazione dei P.A.P.M.A.A. deve essere effettuata avendo riguardo dei seguenti aspetti:

  • - congruità degli interventi sugli edifici esistenti e degli interventi di nuova edificazione in relazione alle finalità del programma ed alla disponibilità e destinazione di tutti gli edifici presenti, valutando, in questo contesto, la possibilità di ristrutturazione, trasferimento o ampliamento di volumetrie esistenti, quando tali interventi non siano in contrasto con le caratteristiche storico-architettoniche degli edifici;
  • - congruità degli interventi con la necessità di garantire il rispetto delle normative di settore (norme igienico-sanitarie, normative in materia di sicurezza sul lavoro, ecc.);
  • - congruità degli interventi per la tutela e la valorizzazione ambientale con la salvaguardia delle caratteristiche agricolo-ambientali preminenti nel territorio e con le caratteristiche qualitative e quantitative degli interventi urbanistico edilizi;
  • - congruità degli interventi per la tutela e la valorizzazione ambientale con le finalità di salvaguardia delle risorse acqua e suolo e con il loro corretto uso;
  • - verifica degli ordinamenti colturali attuali o previsti e delle previsioni di sviluppo aziendale collegate con le esigenze di interventi sui fabbricati sulla base di documentazione in possesso dell'azienda (schedario oleicolo, schedario viticolo, iscrizione all'Albo vigneti, domande aiuti P.A.C., contratti tabacco e barbabietola, quote latte ecc.).

Dovrà essere valutata la congruità degli interventi con le finalità produttive ed economiche dell'azienda.

Per detti interventi, in termini economici, dovranno essere considerati principalmente i seguenti parametri:

  • a) Prodotto Lordo Vendibile prima e dopo gli interventi;
  • b) Impiego di lavoro prima e dopo gli interventi.

Inoltre il P.A.P.M.A.A. deve specificare come ed in quale misura gli interventi previsti consentano il mantenimento o il miglioramento dei risultati espressi con tali parametri nell'arco di tempo di validità del P.A.P.M.A.A. stesso.

Individuazione degli interventi di miglioramento fondiario per la tutela e la valorizzazione ambientale

Gli interventi di miglioramento fondiario, dovranno essere definiti sulla base di una precisa ricognizione, effettuata nell'ambito del P.A.P.M.A.A. e riportata su adeguata base cartografica, che rappresenti gli elementi fondamentali caratterizzanti la struttura produttiva agricola ed il paesaggio agrario (terrazzamenti, rete scolante, viabilità, ecc.), il loro stato di conservazione, la presenza di situazioni di degrado o di fattori di rischio.

Gli interventi devono garantire la salvaguardia e valorizzazione degli elementi individuati e, in via prioritaria, la riduzione od eliminazione dei fattori di rischio o di degrado esistenti.

Principalmente, dovranno essere oggetto di analisi e di intervento:

  • > le sistemazioni idraulico-agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti, rete scolante superficiale, drenaggi sotterranei, ecc.), intese nella loro funzione fondamentale di salvaguardia delle risorse e come valore paesaggistico;
  • > le alberature e formazioni vegetali sia di tipo colturale che non, in particolare, quelle caratterizzanti l'assetto territoriale;
  • > la viabilità rurale esistente, specificatamente quella con funzioni di fruibilità pubblica, evitando, o, se possibile, rimovendo gli elementi che ne ostacolino la transitabilità.

Individuazione degli interventi di sistemazione ambientale da collegare al recupero di edifici che comporti il mutamento della destinazione d'uso agricola

Le pertinenze relative ad edifici per i quali si preveda il mutamento della destinazione d'uso agricola devono essere individuate, facendo riferimento a limiti e confini già esistenti (strade, fossi, ciglionamenti, siepi, ecc. ); tali pertinenze, quando la superficie a disposizione lo consenta, non devono avere dimensioni inferiori a 0.30 ha e debbono comprendere, comunque, almeno le pertinenze storiche dell'edificio (aie, resedi, ecc.).

Sono fatti salvi i casi in cui siano avvenuti frazionamenti con pertinenze inferiori a quelle indicate prima dell'entrata in vigore del P.T.C.P. di Arezzo.

Gli interventi di sistemazione ambientale nelle aree di pertinenza non inferiori ad ha 1,00 devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle risorse esistenti. In particolare gli interventi devono consentire la continuità delle aree di pertinenza con l'assetto paesistico-agrario dei luoghi, evitando la formazione di nuclei residenziali da questi separati in termini fisici (recinzioni, siepi, alberature, ecc.) e visuali.

Gli interventi devono inoltre garantire il mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché la tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica e/o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti.

Gli interventi obbligatori, previsti dalle normative vigenti a fini della prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale ai sensi di quanto sopra.

Uniformità del contenuto delle convenzioni e degli atti di obbligo

La convenzione o atto unilaterale d'obbligo, costituisce l'elemento di garanzia per la realizzazione degli interventi previsti nel P.A.P.M.A.A. e stabilisce gli impegni e obblighi da parte del richiedente secondo le disposizioni di cui dell'art.74 co.6 della L.R.65/2014.

Superfici fondiarie minime e rapporto con gli edifici

Le superfici fondiarie minime, individuate per ogni zona, rappresentano la dotazione minima che deve essere mantenuta in produzione per la realizzazione di abitazioni rurali ed annessi attraverso la presentazione del P.A.P.M.A.A. Il rapporto cui fare riferimento è individuato zona per zona e, all'interno di queste, per classe di ampiezza.

Occorre precisare che tale parametro è da utilizzare nel caso di frazionamenti di aziende, con l'obiettivo che ciascuna porzione di azienda risultante dal frazionamento sia dotata di un volume sufficiente di fabbricati. In pratica il rapporto, che esprime la SUL di fabbricati rurali per ettaro di superficie aziendale, non deve risultare inferiore in nessuna delle porzioni di azienda risultante dal frazionamento.

Si precisa che, in caso di frazionamento, il parametro è riferito all'ampiezza dei fondi originati dal frazionamento. Il parametro creato è il minimo di SUL/ha da assegnare ad ogni nuovo fondo.

Nel caso di frazionamenti, anche di solo terreno, effettuati nell'ambito di interventi di ricomposizione aziendale, per l'ampliamento di aziende esistenti, si può prescindere da tali parametri con la presentazione, da parte dell'azienda cedente, di un P.A.P.M.A.A. con il quale si dimostri che l'azienda cedente conserva una sua funzionalità tecnico-economica e che l'acquirente è persona fisica o giuridica già intestata ria di azienda agricola, che tenda, con tali interventi, ad ampliare ed accorpare la superficie aziendale.

Fabbricati di abitazione e annessi agricoli su fondi aventi superficie fondiaria inferiore ai minimi

Per i fondi la cui superficie sia inferiore ai minimi previsti su ciascuna zona, non è consentita la realizzazione di nuove abitazioni rurali.

Gli annessi agricoli si rimanda alla norma vigente per gli annessi agricoli fuori parametro.

Dimensioni delle abitazioni rurali

Le nuove abitazioni rurali, dove ammesse, non possono avere una superficie maggiore di 150 m² dei vani abitabili, così come definiti alla L.R.65/2014 e relativo regolamento di attuazione del Titolo IV Capo III - DPGR n.5/R/2007 e s.m.e.i.

Parametri di riferimento per le singole sottozone

Per quanto riguarda i parametri di riferimento delle singole sottozone si rimanda, per intero, ai contenuti di cui all'art.8 dell'allegato "C" al vigente P.T.C.P ed alla relativa tabella nella quale sono individuati:

  • - le zone agronomiche;
  • - i tipi di paesaggio;
  • - il rapporto tra edifici e fondo;
  • - gli interventi di sistemazione ambientale;
  • - le superfici fondiarie minime;
  • - la dotazione di annessi.

Tutte le zone E possono concorrere alla determinazione delle superfici minime ai fini della progettazione dei P.A.P.M.A.A.

Con le seguenti precisazioni:

  • - i parametri indicati in termini volumetrici (mc) sono rapportati a 0,33 (1,00 mc.= 0,33 mq. di SUL);
  • - le sottozone agricole individuate nel R.U. corrispondono ai tipi di paesaggio indicati nella seguente tabella:
SOTTOZONETIPO DI PAESAGGIO
SOTTOZONE "E1" Aree degli oliveti terrazzati e ciglionati lungo la Setteponti.Tipo di paesaggio 7-" Sistema territoriale dell'oliveto terrazzato"
SOTTOZONE "E2" Il fondovalle largo della Valle dell'Arno. Tipo di paesaggio 2- "Fondovalle larghi"
SOTTOZONE "E3" Il fondovalle del Ciuffenna presso Terranuova Tipo di paesaggio 1d "Fondovalle stretti più ampi e differenziati"
SOTTOZONE "E4" Il fondovalle del Ciuffenna dalla Penna alla Setteponti Tipo di paesaggio 1c "Fondovalle molto stretti con alluvioni
terrazzate"
SOTTOZONE "E5" Le valli a bassa antropizzazione Tipo di paesaggio 1b "Fondovalle molto stretti e fortemente
differenziati rispetto al pedecolle"
SOTTOZONE "E6" I Piani del fronte Est Tipo di paesaggio 4b "Gli altri piani del fronte Est fra Castiglion Ubertini
e la Setteponti
SOTTOZONE "E7" I Pianalti della Setteponti Tipo di paesaggio 4° I pianalti sotto la Setteponti da Pian di Scò a
Loro e del Borro"
SOTTOZONE "E8" Le colline del Valdarno Tipo di paesaggio 5 "Le colline argillose del Valdarno"

Art. 59 NUCLEI ED AGGREGATI DI INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO

Il Regolamento Urbanistico individua in territorio rurale nuclei ed aggregati come elementi di interesse storico ed architettonico classificati come zone di tipo "A".

Per essi dovranno essere predisposti appositi studi ed approfondimenti mediante Piani Particolareggiati o Piani di Recupero di iniziativa pubblica. I piani attuativi di cui sopra potranno essere anche di iniziativa privata a condizione che riguardino almeno un ambito organico e che individuino apposita disciplina di tutela mirata alla conservazione e valorizzazione dei beni ed al loro recupero architettonico e funzionale.

In attesa della redazione degli strumenti di cui sopra, per gli ambiti territoriali così come perimetrati nel R.U., si applicano le normative delle zone a matrice storica (zone "A" del DM 1444/68) di cui alla presente normativa.

Art. 60 EDIFICI DI VALORE STORICO ARCHITETTONICO IN TERRITORIO PREVALENTEMENTE RURALE

Il Regolamento Urbanistico individua, edifici di valore storico architettonico o documentale situati prevalentemente nel territorio rurale.

La presente normativa disciplina gli interventi ammissibili negli edifici di valore storico architettonico ubicati in territorio rurale, censiti nel Regolamento Urbanistico ed appositamente individuati negli elaborati di Piano e nella specifica schedatura.

La schedatura degli edifici con la specifica disciplina di indicazione della attuale consistenza e degli interventi ammessi per ciascuno di essi, costituisce allegato e parte sostanziale del R.U.

Le categorie di intervento così come di seguito elencate valgono prevalgono su quelle a carattere generale individuate nel R.U.

In ragione del valore tipologico, architettonico e documentale del patrimonio edilizio inserito in tale censimento tutte le pratiche edilizie che comportino modificazione dell'aspetto esteriore degli edifici o dei resedi pertinenziali dovranno essere sottoposti ad esame preventivo, obbligatorio e vincolante, della Commissione per il Paesaggio.

Interventi sul patrimonio edilizio

Si definiscono interventi sul patrimonio edilizio tutti gli interventi sugli edifici ed i manufatti individuati nella rispettiva scheda, autorizzati o condonati oppure realizzati anteriormente al 1967.

Categoria 1 - Manutenzione Ordinaria

Si considerano interventi di manutenzione ordinaria le opere di riparazione e sostituzione parziale delle finiture interne ed esterne degli edifici e le opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Sono da considerarsi finiture degli edifici:

Gli infissi, gli intonaci, i rivestimenti, le tinteggiature, i pavimenti, i gradini, le soglie, i manti di copertura, i canali di gronda, i pluviali, le canne fumarie, le canne di aspirazione, i comignoli, le ringhiere, i parapetti, le inferriate, le sistemazioni e le pavimentazioni esterne, ecc.

Sono da considerarsi impianti tecnologici:

l''impianto elettrico, radio televisivo, di riscaldamento e di climatizzazione, idrico sanitario, del gas, di sollevamento delle persone o di cose, di protezione antincendio, ecc.

Gli interventi di manutenzione ordinaria non possono comportare modificazioni o alterazioni dei tipi dei materiali, delle forme esistenti e delle coloriture negli edifici.

In particolare tali interventi non devono pregiudicare eventuali futuri interventi di restauro.

Categoria 2 - Manutenzione Straordinaria

Si considerano interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, che non comportino modifiche delle destinazioni d'uso e che non realizzino aumenti della superficie utile lorda.

Sono da considerarsi manutenzione straordinaria le seguenti opere, quando siano eseguite con materiali, caratteri o colori diversi da quelli esistenti:

  • - rifacimento e sostituzione del manto di copertura;
  • - rifacimento e sostituzione di intonaci interni ed esterni o coloriture esterne;
  • - rifacimento e sostituzione degli infissi esterni;
  • - rifacimento e sostituzione dei pavimenti o rivestimenti interni ed esterni;
  • - rifacimento e sostituzione di elementi architettonici di finitura (inferriate, cornici, zoccolature, soglie e gradini, ecc.);
  • - rifacimento e sostituzione delle sistemazioni esterne (pavimentazioni, cancellate, cancelli, recinzioni, muri di sostegno, ecc.).

Sono, inoltre, da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere:

  • - rifacimento o installazione di materiali di isolamento;
  • - rifacimento o installazione di impianti di riscaldamento o raffreddamento;
  • - rifacimento o installazione di impianti di accumulazione o sollevamento idrico;
  • - rifacimento o installazione di impianti elettrici e installazione di antenne ad uso privato;
  • - rifacimento o installazione degli impianti per lo smaltimento dei liquami;
  • - installazione di impianti relativi alle fonti rinnovabili di energia (luce, sole, biomasse e vento);
  • - adeguamento dello spessore delle murature perimetrali, delle coperture e dei solai, ai fini della coibentazione termica e acustica;
  • - rifacimento di impianti igienico sanitari;
  • - riapertura di finestre tamponate;
  • - riduzione in pristino di aperture incongrue;
  • - demolizione, sostituzione e costruzione di partizioni interne che non modifichino lo schema distributivo;
  • - rifacimento di scale e rampe senza modifiche dello schema distributivo e dell'articolazione del vano scala;
  • - realizzazione di volumi tecnici.

Sono comunque considerati interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere:

  • - consolidamento e rifacimento parziale delle strutture di fondazione;
  • - consolidamento e rifacimento parziale di strutture di elevazione, compreso sottomurazioni;
  • - costruzione e rifacimento di vespai e scannafossi e muri di sostegno;
  • - consolidamento e rifacimento parziale delle strutture orizzontali e della copertura e delle gronde;
  • - realizzazione di manufatti esterni per la protezione dei contatori delle reti di distribuzione.

Gli interventi di manutenzione straordinaria non possono comunque comportare modificazioni o alterazioni alle strutture orizzontali, a quelle verticali aventi carattere strutturale, né al carattere architettonico dell'edificio. In particolare tali interventi non devono pregiudicare eventuali futuri interventi di restauro.

Categoria 3 - Restauro Conservativo

Si considerano interventi di restauro e risanamento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Sono da considerarsi interventi di restauro le seguenti opere:

  • - il recupero e/o il consolidamento degli elementi architettonici originali o di particolare rilievo formale e l'eventuale ripristino delle parti alterate, crollate o demolite;
  • - la conservazione e il ripristino dei fronti principali e secondari;
  • - il recupero di logge e portici originari anche tamponati, reintegrabili nell'organismo architettonico;
  • - il recupero degli spazi liberi quali i chiostri, i cortili, i giardini e gli orti;
  • - la ricostituzione dell'impianto distributivo originario e degli ambienti interni;
  • - il consolidamento con sostituzione delle parti costitutive dell'edificio non recuperabili mediante materiali e tecnologie compatibili con le strutture esistenti, senza modificare la posizione delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto;
  • - l'eliminazione delle superfetazioni e delle parti incongrue rispetto all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
  • - l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico sanitari essenziali (nel rispetto dei criteri sopra descritti);
  • - Gli interventi dovranno rispettare le seguenti condizioni:
  • - siano utilizzati materiali e tecnologie compatibili con le strutture esistenti;
  • - l'eventuale ripristino di finestre e porte sia realizzato nel rispetto del disegno complessivo dei fronti;
  • - le nuove aperture realizzate per esigenze igieniche e d'areazione siano poste sui fronti secondari.

Categoria 4 - Ristrutturazione Edilizia Conservativa e Ricostruttiva

Si considerano interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il

ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché le eventuali innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Sono considerati interventi di ristrutturazione edilizia le seguenti categorie di intervento:

D-4.0 - Ristrutturazione Edilizia Conservativa

Si considerano interventi di ristrutturazione edilizia conservativa gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione degli stessi.

Tali interventi consistono nella riorganizzazione funzionale di edifici o di parti di essi, finalizzati o meno al mutamento della destinazione d'uso, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio, con l'impiego di appropriate tecniche costruttive, con possibilità di realizzare nuovi collegamenti verticali.

In ogni caso non sono ammessi:

  • - demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e/o per l'esecuzione di limitatissimi interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza statica, debitamente documentati;
  • - modifiche alle caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali esistenti e alle relative quote di calpestio;
  • - modifiche all'involucro edilizio e/o alla sagoma del fabbricato;

Gli interventi dovranno inoltre rispettare le seguenti condizioni:

  • - siano utilizzati materiali e tecnologie compatibili con le strutture esistenti;
  • - il ripristino di finestre e porte nonché la realizzazione di nuove aperture dovrà avvenire nel rispetto del disegno complessivo dei fronti;
  • - non siano compromessi i caratteri tipologici ed architettonici dell'edificio.

D- 4.1 - Demolizione con Fedele Ricostruzione

Si considerano interventi di demolizione con fedele ricostruzione quelli realizzati con gli stessi materiali o con materiali analoghi nella stessa collocazione e con il medesimo ingombro plani volumetrico fatte salve, esclusivamente, le innovazioni necessarie all'adeguamento dell'edificio alla normativa antisismica. Per fedele ricostruzione si intende anche la ricostruzione, nelle stesse forme, materiali e dimensioni, di tutti gli elementi architettonici di pregio costituenti l'organismo edilizio quali: le gronde, gli elementi decorati vidi facciata, le mostre, il taglio e le caratteristiche degli infissi, il tipo di solai e di copertura, le scale etc.

D- 4.2 - Demolizione e Ricostruzione di Volumi Secondari

Essi potranno comportare, per ogni singolo organismo edilizio, al massimo, la realizzazione di due unità immobiliari ad uso residenziale a condizione che le stesse abbiano una superficie utile abitabile di almeno 60 mq. Gli interventi di ricostruzione dovranno essere realizzati nello stesso luogo o nelle immediate vicinanze ma sempre all'interno del resede pertinenziale.

Gli interventi non potranno determinare aumento della SUL legittimamente esistente.

D- 4.3 - Recupero dei sottotetti

Gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi comprendono il rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile. Essi non potranno comportare: aumento del numero di unità abitative, rialzamenti superiori a mt.1,50 e dovranno comunque essere contenuti nei limiti di altezza massima stabiliti per la sottozona.

D- 4.4 - Superamento Barriere Architettoniche

Tali interventi di ristrutturazione saranno autorizzati sulla base delle esigenze dei soggetti residenti e realizzati in modo da contenere al minimo gli effetti sui caratteri architettonici e tipologici dell'edificio.

Categoria 5 - Sostituzione Edilizia

Gli interventi di sostituzione edilizia comprendono la demolizione e successiva ricostruzione di volumi esistenti anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso senza alcun intervento sulle opere di urbanizzazione. Tali interventi sono soggetti alle seguenti limitazioni:

  • - potranno comportare, al massimo, l'incremento di una unità immobiliare per ogni organismo edilizio preesistente a condizione che le nuove unità immobiliari abbiano una superficie utile minima di 60mq.;
  • - le ricostruzioni salvo documentati problemi di ordine tecnico, (aree di rispetto stradale, pericolosità idraulico o geomorfologica etc), dovranno essere realizzate nelle immediate adiacenze delle preesistenze o nell'area di pertinenza degli altri eventuali organismi limitrofi.

Categoria 6 - Addizioni Volumetriche

Esse non dovranno comportare incremento del numero delle unità abitative dell'organismo edilizio oggetto di intervento ed essere contenute nel limite di 20 mq di superficie utile residenziale e 20 mq di superficie non residenziale.

Interventi sulle aree pertinenziali

Si definiscono interventi sulle aree pertinenziali tutti gli interventi da eseguirsi nelle parti limitrofe all'edificio o agli edifici così come individuate nella scheda oppure come meglio definite a seguito di studi e rilievi più dettagliati eseguiti in sede di progettazione esecutiva.

Per tali tipi di intervento si rimanda a quanto previsto nelle norme generali delle zone agricole e nelle rispettive sottozone, salvo quanto di seguito previsto.

Norme e prescrizioni a valere per tutti gli interventi sulle aree pertinenziali degli edifici censiti

Recinzioni

Non è ammessa la realizzazione di nuove recinzioni o cancelli. Le recinzioni ed i cancelli esistenti potranno essere esclusivamente oggetto di opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro.

Piscine

Le piscine dovranno essere realizzate nelle modalità e con le prescrizioni individuate nella normativa generale di riferimento per le zone agricole. E' ammessa, al massimo, la realizzazione di una sola piscina per ogni complesso schedato, il progetto per la realizzazione della piscina dovrà essere sottoscritto da tutti i proprietari delle unità abitative residenziali comprese all'interno dell'ambito individuato nella scheda.

Dimensioni unità abitative

Le nuove unità abitative ammesse non potranno avere una SUL inferiore ai 60 mq.

Interventi sulle coperture

Gli interventi che comportano la modifica di coperture esistenti o la realizzazione di nuove coperture dovranno essere realizzati a falde inclinate, preferibilmente a capanna e con timpano sul lato corto.

Disciplina degli interventi sulle aree pertinenziali

La realizzazione di piscine, manufatti pertinenziali o tettoie per la protezione di automezzi potrà avvenire nei limiti stabiliti, con riferimento agli interventi pertinenziali per le rispettive sottozone agricole e delle categorie di seguito definite, indicate nelle schedature degli edifici.

I manufatti pertinenziali dovranno avere le seguenti caratteristiche:

  • - essere posizionati nell'area di pertinenza dell'edificio o degli edifici o in prossimità degli stessi in modo tale da garantire la tutela dei valori ambientali e paesaggistici dei vari contesti;
  • - essere realizzati in legname con copertura a falde inclinate, con pendenza compresa tra il 25 ed il 32%;
  • - essere privi di fondazione, escluso il solo ancoraggio;
  • - non possedere dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.

Gli interventi di seguito esplicitati non potranno essere realizzati in aderenza agli edifici individuati nella scheda.

Categoria "A"

Tale categoria di intervento individua edifici e/o complessi di particolare interesse storico ed architettonico da sottoporre a particolare tutela. In tali ambiti è di norma vietata:

  • - la realizzazione di piscine di qualsiasi tipo, dimensione e natura;
  • - la realizzazione di manufatti pertinenziali di qualsiasi tipo e dimensione;
  • - la realizzazione di tettoie per protezione automezzi di qualsiasi tipo e dimensione;
  • - la riduzione delle superfici permeabili esistenti negli interventi di sistemazione del terreno; tali interventi contemplano la realizzazione di nuove aree pavimentate ad eccezione di quelle minime perimetrali funzionali agli edifici.

Categoria "B"

Tale categoria di intervento individua edifici e/o complessi di interesse storico ed architettonico da sottoporre a tutela. In tali ambiti è di norma vietata:

  • - la realizzazione di piscine di qualsiasi tipo, dimensione e natura;
  • - la riduzione delle superfici permeabili esistenti negli interventi di sistemazione del terreno; tali interventi contemplano la realizzazione di nuove aree pavimentate ad eccezione di quelle minime perimetrali funzionali agli edifici.

La realizzazione di eventuali manufatti pertinenziali o tettoie per la protezione di automezzi potrà avvenire nei limiti stabiliti per le rispettive sottozone agricole.

Categoria "C"

Tale categoria di intervento individua edifici e/o complessi di interesse storico ed architettonico da sottoporre a tutela. In tali ambiti è vietata la riduzione delle superfici permeabili esistenti negli interventi di sistemazione del terreno con riferimento alla realizzazione di nuove aree pavimentate ad eccezione di quelle minime perimetrali funzionali agli edifici.

Nell'ambito di interventi complessivi di recupero e valorizzazione aventi ad oggetto l'intero compendio schedato, previa dimostrazione del rispetto delle condizioni necessarie a garantire la tutela dei valori ambientali e paesaggistici dei vari contesti, attraverso la redazione di un progetto d'insieme che contempli, oltre agli interventi sui singoli edifici, anche il recupero complessivo dell'area di pertinenza del compendio stesso, sarà possibile derogare alle disposizioni relative alle categorie di intervento sulle aree pertinenziali, fino alla realizzazione di quanto previsto nella Categoria "C".

Tali interventi dovranno rispondere a quanto disciplinato nelle singole schede norma e interessare contemporaneamente tutti gli edifici presenti nel complesso edilizio oggetto di intervento.

* * *

Per quanto non disciplinato nelle schede di cui sopra, per tali ambiti valgono comunque le seguenti norme di carattere generale:

a) destinazioni ammesse:

  • - residenza e pertinenze residenziali;
  • - artigianato con l'esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza con superficie massima di 100 m².;
  • - attività ricettive e di ristoro di modesta entità con un massimo di 25 posti letto;
  • - commercio al dettaglio ammissibile fino agli esercizi di vicinato come definiti dalla normativa vigente;
  • - direzionali e di servizio;
  • - attività culturali, ricreative, di ristorazione, politiche, religiose e simili.

b) Gli interventi ammessi dovranno essere volti alla restituzione tipologica degli edifici intesa come recupero e conservazione della loro tipica unità di forma, distribuzione e struttura.

Nella redazione dei singoli progetti, dovranno essere proposti interventi tesi alla eliminazione ed, ove necessario, alla loro sostituzione con materiali o elementi idonei, delle seguenti classi si superfetazione:

  • - superfetazioni tecnologiche, quali: materiali non tradizionali, condutture e canalizzazioni relative ad impianti tecnologici che potrebbero essere incassate senza pregiudizio per la loro efficienza e sicurezza, elementi di rivestimento, di copertura, gli infissi e i serramenti, le tinteggiature diversi da quelli tradizionalmente usati;
  • - superfetazioni strutturali e stilistiche, quali gli elementi strutturali e stilistici realizzati con materiali non tradizionali e comunque contrastanti con i caratteri prevalenti che questi elementi hanno nel contesto;
  • - superfetazioni distributive, quali le modificazioni degli spazi, in particolare degli spazi distributori, conseguenti ad un uso improprio degli edifici;
  • - superfetazioni volumetriche, quali le sopraelevazioni strutturalmente non coerenti, i volumi ed i piani aggettanti, gli intasamenti delle aree di pertinenza.

In particolare gli interventi dovranno prevedere la conservazione ed il ripristino delle strutture portanti verticali o orizzontali, della copertura, della ubicazione dell'ingresso o dell'atrio, del blocco scala, dei percorsi orizzontali di distribuzione interna, dei prospetti, propri del tipo edilizio.

Gli interventi di restauro degli edifici debbono obbligatoriamente estendersi alle aree di pertinenza degli stessi.

L'inserimento dei servizi igienici e tecnologici non dovrà essere causa di alterazioni distributive e volumetriche degli edifici ne attraverso intasamento degli spazi comuni e distributori, aperti o coperti, né attraverso modifiche del profilo e dell'andamento delle falde del tetto.

Nell'ambito della destinazione d'uso residenziale e per gli interventi che comportino mutamento della destinazione d'uso a favore della residenza, sono ammesse deroghe igienico-sanitarie purché compatibili con le caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici nei limiti dei seguenti parametri:

  • - altezza interna media 2.50m
  • - rapporto aeroilluminante 1/14

Per valori diversi da quelli sopra stabiliti e per ulteriori deroghe diverse da quanto sopra, dovrà essere acquisito parere di competenza AUSL.

In caso di contraddittorietà tra le norme della scheda e quelle di cui al presente articolo prevalgono quelle riportate nella scheda in quanto riferite ad un'analisi di maggiore dettaglio ed approfondimento.

In caso di contraddittorietà tra le norme di cui sopra e quelle della rispettiva zona o sottozona omogenea all'interno della quale gli edifici sono compresi prevalgono quelle di cui al presente articolo in quanto di maggior dettaglio.

Tutti gli interventi sono assoggettati al preventivo parere favorevole della commissione del paesaggio.

Art. 61 AREE DI RISPETTO E TUTELA PAESAGGISTICA DELLE STRUTTURE URBANANE CENTRI ANTICHI E DEGLI AGGREGATI DI ELEVATO VALORE STORICO E AMBIENTALE

Dette zone sono perimetrate con apposita simbologia negli elaborati grafici del R.U. In esse sono ammessi gli interventi di cui alle rispettive zone o sottozone comprese all'interno del perimetro con esclusione degli interventi di nuova costruzione anche di tipo precario (annessi temporanei e manufatti di rilevanza urbanistico-edilizia).

E' vietata ogni alterazione dei caratteri ambientali e paesaggistici esistenti.

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono regolati dalle norme delle specifiche sottozone.

Gli interventi di sostituzione edilizia o demolizione e ricostruzione di volumi secondari dovranno, preferibilmente, ipotizzare la ricostruzione delle volumetrie demolite in ambito esterno all'area di rispetto. In caso di accertata impossibilità alla ubicazione di cui sopra, la nuova collocazione dei volumi, dovrà essere effettuata in modo da migliorare l'impatto paesistico ed ambientale rispetto alla situazione preesistente.

Per gli interventi di ristrutturazione e risistemazione di parchi e giardini di interesse storico, il progetto dovrà essere integrato da un approfondimento di carattere storico, artistico e culturale, a supporto delle scelte di utilizzo delle essenze e di tutti gli interventi previsti.

Tutti gli interventi sono assoggettati al preventivo parere favorevole della commissione del paesaggio.

Art. 62 AREE DI RISPETTO E TUTELA PAESAGGISTICA DELLE VILLE E DEGLI EDIFICI SPECIALISTICI ANTICHI

Dette zone sono perimetrate con apposita simbologia negli elaborati grafici del R.U.

In esse sono ammessi gli interventi di cui alle rispettive zone o sottozone comprese all'interno del perimetro con esclusione degli interventi di nuova costruzione anche di tipo precario (annessi temporanei e manufatti di rilevanza urbanistico-edilizia.

E' vietata ogni alterazione dei caratteri ambientali e paesaggistici esistenti.

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono regolati dalle norme delle specifiche sottozone.

Gli interventi di sostituzione edilizia o demolizione e ricostruzione di volumi secondari dovranno, preferibilmente, prevedere la ricostruzione delle volumetrie demolite in ambito esterno all'area di rispetto. In caso di accertata impossibilità alla ubicazione di cui sopra, la nuova collocazione dei volumi, dovrà essere effettuata in modo da migliorare l'impatto paesistico ed ambientale rispetto alla situazione preesistente.

All'interno delle aree di pertinenza dovranno essere mantenuti e conservati tutti gli elementi della organizzazione degli spazi aperti (viali alberati, viabilità poderale, recinzioni, case rurali ed altri manufatti edilizi, piantate residue, siepi etc).

Per gli interventi di ristrutturazione e risistemazione di parchi e giardini di interesse storico, il progetto dovrà essere integrato da un approfondimento di carattere storico, artistico e culturale, a supporto delle scelte di utilizzo delle essenze e di tutti gli interventi previsti.

Tutti gli interventi sono assoggettati al preventivo parere favorevole della commissione del paesaggio.

Art. 63 AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA DELLA AREE DI FONDOVALLE DELL'ARNO E DEI FRONTI COLLINARI DALL'AUTOSTRADA DEL SOLE

Dette zone sono perimetrate con apposita simbologia negli elaborati grafici del RU; e comprendono l'intera superficie territoriale interposta tra l'autostrada del sole A1 e il crinale del versante collinare posto sul lato desto dell'Arno.

In tali aree sono ammessi gli interventi di cui alle rispettive zone o sottozone oltre a quanto disposto nella disciplina della perequazione degli ambiti comparti.

L'attuazione degli interventi dovrà essere subordinata alla verifica di compatibilità dei vincoli esistenti ed essere coerente con le disposizioni prescrittive, gli obiettivi di recupero e riqualificazione delle aree gravemente compromesse e degradate; più in generale con la disciplina paesaggistica del PIT e con quanto previsto dalla sezione 3 e 4 della scheda del paesaggio n .18 del "Valdarno Superiore ".

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono regolati dalle norme delle specifiche sottozone.

Tutti gli interventi sono assoggettati al preventivo parere favorevole della commissione del paesaggio.

Art. 64 L'AREA DELLE BALZE

Le seguenti disposizioni si applicano alle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola comprese all'interno della "Perimetrazione della Area A.N.P.I.L. delle Balze" così come riportata nell'apposita perimetrazione di Regolamento Urbanistico. Il perimetro individuato comprende, talvolta al suo interno, centri ed aggregati con propria disciplina del sistema insediativo (zone "A", "B", "C", "D", "F" o zone speciali). In questo caso la disciplina del sistema insediativo prevale su quella di cui al presente articolo.

La disciplina degli interventi edilizi e di trasformazione all'interno del perimetro di cui sopra è precisata nelle N.T.A. relative alle varie sottozone di tipo agricolo individuate nel R.U.

Le norme, indicazioni e prescrizioni contenute nel presente articolo costituiscono ulteriore precisazione ed approfondimento della disciplina urbanistica e, in quanto tali, in caso di difformità, prevalgono sulla norma indicata nella specifica sottozona.

Le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola poste all'interno dell'A.N.P.I.L. Le Balze sono soggette a regole generali finalizzate alla conservazione ed alla conoscenza del paesaggio caratterizzato dalla componente geomorfologia delle balze e dei pilastri d'erosione.

In queste aree:

1)- sono consentiti i seguenti interventi:

  • - il recupero del patrimonio edilizio rurale di interesse storico e testimoniale;
  • - gli interventi di demolizione di volumetrie in contrasto con l'ambiente ed il paesaggio promuovendo la loro sostituzione con strutture tipologiche ed architettoniche coerenti con i caratteri degli edifici di antica formazione:
  • - l'avviamento dei boschi all'alto fusto;
  • - la tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi così come disciplinate dal D.P.G.R. 08/08/2003 n° 48/R art. 55, 56, includendo tra le piante elencate al comma 1 lettera "a" dell'art. 55 anche i Morus sp.pl. gelsi con diametro maggiore di 40 cm.;
  • - la piantumazione di specie autoctone;
  • - il controllo dell'espansione e della presenza di specie arboree di sostituzione di scarso significato naturalistico ed in particolare della Robinia pseudoacacia e Ailanthus altissima;
  • - il mantenimento della vegetazione riparia e la ceduazione delle piante che limitano il regolare deflusso delle acque in alveo;
  • - la copertura vegetale del suolo con la conservazione del cotico erboso nei seminativi, compatibilmente con le esigenze produttive aziendali agrarie;
  • - la salvaguardia degli habitat idonei alla riproduzione de alla sosta delle specie faunistiche;
  • - la creazione di spazi ed attrezzature per attività turistico-ricreative e didattiche per la conoscenza dei luoghi alle seguenti condizioni:

* privilegiare il recupero del patrimonio edilizio esistente;

* siano interventi finalizzati al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione paesaggistica di specifici ambiti territoriali e che comunque non alterino la struttura del paesaggio;

* siano utilizzate tecniche edilizie sostenibili ai sensi dell'articolo 218 della L.R.65/2014;

  • - realizzazione di vasche di accumulo per la raccolta delle acque meteoriche prima dell'immissione delle stesse nella rete scolante per il successivo utilizzo per attività colturali o per gli impianti igienico sanitari delle abitazioni presenti con una volumetria minima di lt.100 per ogni m² / di superficie coperta.

2)- Sono inderogabilmente vietati:

  • - l'apertura di nuove strade, fatta salva la tipologia campestre in terra battuta e manti in ghiaia e fatti salvi casi particolari che dovranno essere approvati dalla Commissione degli Esperti;
  • - i movimenti che modifichino i profili dei terreni sommitali e al piede della balza;
  • - la demolizione anche parziale delle formazioni verticali;
  • - la modifica alla forma dei campi, alla rete scolante (se non per introdurre miglioramenti ambientali e a condizione che questi non alterino la struttura generale originaria), ai terrazzamenti ed ai ciglionamenti, la sostituzione delle colture tradizionali, la conversione dei seminativi a vigneti quando questi determinino il cambiamento morfologico del luogo o necessitino di lavorazioni profonde per il loro insediamento e non tengano conto delle pendenze posizionando l'andamento dei filari a rittochino;
  • - alla base dei "pilastri", ampliamenti dei coltivi ed il ripristino delle coltivazione su superfici abbandonate da almeno 5 anni in cui si sia insediato il bosco così come definito dalla L.R.39/2000 e sue varianti.
  • - l'edificazione o il posizionamento di qualsiasi manufatto dalla base dei "pilastri " sino a che il terreno non assuma un andamento morfologico sub-pianeggiante (pendenza lt15%);
  • - all'interno di un'area di 10 ml dai corsi d'acqua (area di rispetto, a partire dal piede dell'argine o dal ciglio di sponda a seconda che i corsi d'acqua siano o non siano arginati), qualsiasi deposito di materiali, qualsiasi coltivazione (compresi orti familiari), la esecuzione di recinti per animali domestici;
  • - all'interno dei corpi idrici, qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati nonché nuova immissione diretta delle acque superficiali derivanti dal reticolo idrico o dal convogliamento delle acque meteoriche dei pluviali di fabbricati senza che vengano attuati accorgimenti tecnici tali da non arrecare danno o pericolo di erosione delle sponde.

3)- E' fatto obbligo di:

  • - non variare o interrompere il deflusso superficiale delle acque nei fossi o nei canali facenti parte del reticolo idraulico storico senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate;
  • - non effettuare lavorazioni del terreno in prossimità dei fossi campestri quando la morfologia dei coltivi risulti con pendenza maggiore del 10%, attivando un rispetto minimo di non lavorazione di m. 0,5 - 1 a seconda che si effettuino rispettivamente lavorazioni manuali o meccaniche. Tali fasce dovranno essere regolarmente sfalciate dai proprietari frontisti con divieto di impiego di prodotti diserbanti, salvo prodotti registrati di legge a tale scopo;
  • effettuare periodici interventi di pulizia e mantenimento dei fossi lungo la rete viaria per evitare fenomeni di invasione delle sedi stradali, a cura dei conduttori dei fondi agricoli frontisti, evitando lavorazioni del terreno e mantenendo a prato una fascia di rispetto da ml. 1 a 4 a seconda delle classi di pendenza dei corrispondenti coltivi (ml. 1, pendenza lt15%; ml. 2, pendenza lt110%, ml. 3, pendenza lt120%, ml. 4 per pendenze superiori);
  • - adeguare gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilabili che non recapitino in pubblica fognatura secondo le normative vigenti (D. Lgs 11-05-1999 n° 152 e L.R. 21-12-2001 n° 64) e secondo le modalità del Regolamento Edilizio.

All'interno dell'area delle Balze sono stati individuati ambiti che, per le loro rilevanti caratteristiche paesaggistico-ambientali o per una particolare morfologia, sono da assoggettare a norme più restrittive che garantiscano ulteriore tutela.

Tali ambiti, in rapporto ai loro diversi gradi di interesse, sono stati identificati come "area 0" ed "area 1" e sono assoggettati alla seguente ulteriore normativa:

Nelle "aree 0" e "aree 1", fatte salve le diverse attività esistenti, è ammessa esclusivamente l'attività agricola e quella di fruizione del territorio naturale.

Nelle "aree 0" :

1)- E' vietata:

  • - la realizzazione di nuove costruzioni con qualsiasi destinazione, comprese le piscine;
  • - la realizzazione annessi di qualsiasi tipo fatta eccezione per i manufatti precari temporanei eventualmente previsti nella rispettiva sottozona agricola;
  • - la realizzazione di nuove strade e la realizzazione di manti in conglomerato bituminoso nelle strade che ne sono attualmente sprovviste. Le strade esistenti dovranno essere mantenute agibili con inerti e/o stabilizzanti compatibili cromaticamente con il contesto. Per esigenze di fruizione della viabilità e stabilità della sede stradale potranno essere usati "cementi architettonici con colore terra" o tecniche similari o innovative che non determinino discrasie visive;
  • - la esecuzione di recinzioni, specie se realizzate con materiali di recupero o che non presentino carattere di omogeneità. Per esigenze legate alla conduzione del fondo potranno essere realizzate staccionate in legno del diametro massimo di cm. 8 - 10 ed altezza massima cm. 170; con rete verde a maglia sciolta celata all'interno di una siepe mista di essenze autoctone (ligustro, viburno, alloro, ginestra, prugnolo, biancospino, acero e/o olmi contenuti mediante ceduazione ecc.). I recinti per la zootecnia potranno essere realizzati con pali di castagno o acacia e rete a maglia quadra zincata che dovrà essere rimossa a fine utilizzazione del pascolo. Sono comunque da favorire recinti elettrici (corrente continua);
  • - la piantumazione di essenze vegetali non autoctone quali Cupressus leilandi o arizonica, Prunus laurocerasus, Bambusa.
  • - allevamenti zootecnici intensivi;
  • - la realizzazione di nuove linee elettriche o telefoniche aeree. Anche nel caso di sostituzione di linee esistenti queste dovranno essere completamente interrate.

2)- Sono consentiti:

  • - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo sugli edifici esistenti nei limiti indicati nelle rispettive sottozone;
  • - il recupero degli annessi agricoli per uso agrituristico;
  • - l'installazione di depositi interrati di acqua, gas ed il posizionamento di fosse biologiche o altri impianti depuranti al servizio della abitazione, posti all'interno del resede e in rispetto delle normative vigenti in materia e delle prescrizioni previste nell'art.99 comma 4 e 5 del D.P.G.R 08/08/2003 n° 48/R (Regolamento Forestale della Toscana) anche se non subordinati dal vincolo idrogeologico;
  • - il pascolo del bestiame solo dove insistano seminativi utilizzati a prato e il cotico erboso sia presente da almeno un anno o dove il bosco, avviato all'alto fusto, sia già ben definito;
  • - la creazione di punti di sosta e di ristoro e/o didattici all'interno dei percorsi naturalistici, con strutture in legno prive di basamento fisso ed a condizione che sia fatto utilizzo di energia rinnovabile (fotovoltaico) in caso di fabbisogno di energia;
  • - il posizionamento di adeguata cartellonistica.

Nelle "aree 1"

1)- E' vietata:

  • - la realizzazione di nuove costruzioni con qualsiasi destinazione;
  • - la realizzazione annessi di qualsiasi tipo fatta eccezione: per gli annessi eccedenti le capacità produttive del fondo e per i manufatti precari di cui alla lettera a) così come stabilito nella rispettiva sottozona agricola;
  • - la realizzazione di nuove strade e la realizzazione di manti in conglomerato bituminoso nelle strade che ne sono attualmente sprovviste. Le strade esistenti dovranno essere mantenute agibili con inerti e/o stabilizzanti compatibili cromaticamente con il contesto. Per esigenze di fruizione della viabilità e stabilità della sede stradale potranno essere usati "cementi architettonici con colore terra" o tecniche similari o innovative che non determinino discrasie visive;
  • - la esecuzione di recinzioni, specie se realizzate con materiali di recupero o che non presentino carattere di omogeneità. Per esigenze legate alla conduzione del fondo potranno essere realizzate staccionate in legno del diametro massimo di cm. 8 - 10 ed altezza massima cm. 170; con rete verde a maglia sciolta celata all'interno di una siepe mista di essenze autoctone (ligustro, viburno, alloro, ginestra, prugnolo, biancospino, acero e/o olmi contenuti mediante ceduazione ecc.). I recinti per la zootecnia potranno essere realizzati con pali di castagno o acacia e rete a maglia quadra zincata che dovrà essere rimossa a fine utilizzazione del pascolo. Sono comunque da favorire recinti elettrici (corrente continua);
  • - la piantumazione di essenze vegetali non autoctone quali Cupressus leilandi o arizonica, Prunus laurocerasus, Bambusa.
  • - allevamenti zootecnici intensivi;
  • - la realizzazione di nuove linee elettriche o telefoniche aeree. Anche nel caso di sostituzione di linee esistenti queste dovranno essere completamente interrate.

2)- Sono consentiti:

  • - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo sugli edifici esistenti nei limiti indicati nelle rispettive sottozone;
  • - il recupero degli annessi agricoli per uso agrituristico;
  • - la realizzazione di annessi eccedenti le capacità produttive del fondo così come stabilito nella rispettiva sottozona agricola;
  • - la realizzazione di i manufatti precari di cui alla lettera a) della rispettiva sottozona agricola;
  • - l'installazione di depositi interrati di acqua, gas ed il posizionamento di fosse biologiche o altri impianti depuranti al servizio della abitazione, posti all'interno del resede e in rispetto delle normative vigenti in materia e delle prescrizioni previste nell'art.99 comma 4 e 5 del D.P.G.R 08/08/2003 n° 48/R (Regolamento Forestale della Toscana) anche se non subordinati dal vincolo idrogeologico;
  • - il pascolo del bestiame solo dove insistano seminativi utilizzati a prato e il cotico erboso sia presente da almeno un anno o dove il bosco, avviato all'alto fusto, sia già ben definito;
  • - la creazione di punti di sosta e di ristoro e/o didattici all'interno dei percorsi naturalistici, con strutture in legno prive di basamento fisso ed a condizione che sia fatto utilizzo di energia rinnovabile (fotovoltaico) in caso di fabbisogno di energia;
  • - il posizionamento di adeguata cartellonistica.
  • - la realizzazione di piscine, purché all'interno del resede di pertinenza della abitazione, di dimensioni non superiori a mt. 5 x 10, con colore della impermeabilizzazione interna sabbia, grigio o bianco. Il marciapiede perimetrale allo specchio d'acqua non dovrà essere superiore a ml 0,5; i materiali di pavimentazione dovranno essere in pietra con cromatismi prossimi al terreno. Per gli impianti tecnologici potrà essere permessa la costruzione di un volume completamente interrato la cui copertura dovrà celata e coperta con essenze vegetali erbacee o arbustive. Il dimensionamento non dovrà essere superiore a 12 m² e l'altezza interna non dovrà superare m 2.20. Particolare attenzione dovrà essere posta allo smaltimento delle acque che dovranno defluire, previo abbattimento dei prodotti igienizzanti e sanificanti, verso i fossi esistenti.

Art. 65 L'AREA DELLA RISERVA NATURALE DELLA "VALLE DELL'INFERNO E BANDELLA"

Il regolamento Urbanistico prende atto delle aree della riserva naturale della " Valle dell'Inferno e Bandella" (oasi e area contigua) in coerenza con i limiti individuati con deliberazione Consiglio Provinciale n. 79 del 23/6/2003.

All'interno di tali aree valgono gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni di cui al Regolamento approvato, con la deliberazione di cui sopra, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.16 della L.R. 11/4/95 n.49.

Gli interventi e le destinazioni ammesse per ciascun edificio compreso all'interno dell'oasi sono disciplinati dalla schedatura allegata al Regolamento con le precisazioni ed indicazioni di cui segue, emanate ai sensi dell'art.26 del suddetto Regolamento:

  • - Tutti gli interventi che comportino il mutamento della attuale destinazione d'uso sono sottoposti a preventiva approvazione di piano di recupero da redigersi nello forme di legge e da sottoporre a convenzione che regoli i rapporti tra pubblico e privato. Il P.di R. dovrà rispettare le categorie di intervento previste nelle singole schede così come meglio precisate nel presente articolo. In caso di destinazione turistico ricettiva gli annessi privi di valore architettonico e documentale potranno essere destinati alla attività turistico ricettiva;

Interventi edilizi ammessi

  • a) Manutenzione ordinaria;
  • b) Manutenzione straordinaria;
  • c) Restauro e risanamento conservativo;
  • d) Ristrutturazione edilizia conservativa;
  • e) Addizioni volumetriche: limitate ad un massimo di 20m² di SUL ed a sopraelevazioni max. 50 cm per esigenze tecniche costruttive o per adeguare l'altezza interna di vani già abitati;
  • f) Ristrutturazione edilizia ricostruttiva: interventi di demolizione con fedele ricostruzione; detti interventi potranno essere realizzati a condizione che la ricostruzione non comporti modificazioni alla originaria ubicazione. In caso di manufatto di valore storico ed architettonico la ricostruzione non potrà comportare modificazione agli schemi distributivi, ai livelli di piano ed alla ubicazione delle originarie aperture. Dovranno, altresì essere ripristinati tutti gli elementi architettonici di pregio esistenti;
  • g) Per gli annessi secondari è consentita la demolizione e contestuale ricostruzione; La loro ricostruzione dovrà essere eseguita nell'area pertinenziale dell'edificio principale e non dovrà costituire nuova superficie abitabile.

- Per il complesso edilizio classificato con la scheda 204 il R.U. prevede la completa demolizione e la sua ricostruzione al di fuori dell'area. In attesa della redazione del relativo Piano di Recupero saranno ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

- Per quanto riguarda le modalità di sistemazione dei resede e delle aree pertinenziali si rimanda ai contenuti della relativa sottozona agricola.

- All'interno dell'area dell'oasi è vietata la realizzazione di piscine e campi da tennis da parte di privati.

Per le aree contigue alla riserva, così come individuate negli elaborati di R.U. valgono le norme del Regolamento Provinciale dell'area contigua senza alcuna eccezione.

Ultima modifica Venerdì, 23 Settembre, 2022 - 14:31