Norme tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 8 DEFINIZIONI TECNICHE DI RIFERIMENTO PER GLI INTERVENTI URBANISTICO-EDILIZI

Salvo le ulteriori articolazioni e specificazioni del presente regolamento, in analogia con quanto definito all'allegato A del DPGR n.64/R/2013, costituiscono riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi le definizioni tecniche di cui ai successivi commi del presente articolo.

Complesso edilizio

Insieme di edifici, pertinenze e parti di uso comune, caratterizzato autonomia funzionale obiettivamente riconoscibile.

Edificio o fabbricato

Costruzione stabile dotata di autonomia morfotipologica e funzionale, costituita da una o più unità immobiliari e da eventuali parti di uso comune.

Unità immobiliare

Insieme di locali e spazi tra loro collegati, avente autonomo accesso e indipendenza funzionale, capace di soddisfare autonomamente specifiche esigenze di utilizzo, siano esse di tipo residenziale o di tipo diverso dalla residenza. Costituiscono parte integrante dell'unità immobiliare le sue eventuali pertinenze o spazi accessori di uso esclusivo.

Il dimensionamento di ciascuna unità immobiliare presuppone il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari riferite ai diversi tipi di utilizzo o di attività da insediare.

Organismo edilizio

Unità immobiliare, o edificio, oppure complesso edilizio, interessato dall'intervento urbanistico-edilizio e/o dal mutamento della destinazione d'uso.

Involucro edilizio

Figura solida di inviluppo che delimita tutte le parti chiuse dell'edificio, comprese eventuali porzioni interrate, di qualsiasi destinazione e consistenza.

L'involucro edilizio è delimitato nella parte superiore dall'estradosso della copertura, comunque configurata, nelle parti laterali dal filo esterno delle pareti perimetrali dell'edificio, al lordo di eventuali bow-window e verande, nella parte inferiore dall'intradosso del piano di calpestio più basso, ancorché parzialmente o totalmente interrato.

Non concorrono alla determinazione dell'involucro edilizio:

  • a) le logge, i portici, i porticati, gli spazi praticabili aperti in genere;
  • b) i ballatoi aperti, i balconi, gli aggetti ornamentali, gli sporti di gronda, le pensiline ed altre coperture a sbalzo comunque denominate;
  • c) le eventuali tettoie poste in aderenza all'edificio o a parti di esso;
  • d) le scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza, fatta eccezione per gli eventuali spazi chiusi e coperti posti in aderenza all'edificio da esse delimitati;
  • e) gli eventuali pilastri o setti portanti posti in posizione esterna rispetto al filo delle pareti perimetrali;
  • f) i volumi tecnici posti in aderenza all'edificio o sulla copertura del medesimo, ivi compresi gli abbaini, fatta eccezione per i volumi tecnici totalmente integrati con l'edificio medesimo dal punto di vista morfotipologico e strutturale;
  • g) lo spessore delle pareti esterne per la parte eccedente i 30 cm, costituente incentivo urbanistico ai sensi delle norme regionali in materia di edilizia sostenibile;
  • h) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative vigenti, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.

Sagoma

Figura solida di inviluppo che delimita l'ingombro volumetrico nello spazio occupato da un edificio, escluse eventuali porzioni interrate.

La sagoma è delimitata nella parte superiore dall'estradosso della copertura, comunque configurata, nelle parti laterali dal filo esterno delle pareti perimetrali dell'edificio fuori terra, compresi eventuali bow-window e ballatoi in aggetto ed al lordo di spazi praticabili aperti quali logge, portici o porticati; nella parte inferiore dalla quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione, posti in aderenza all'edificio.

Non concorrono alla determinazione della sagoma:

  • a) la porzione interrata dell'edificio, di qualsiasi destinazione e consistenza. Relativamente alla determinazione della quota del piano di campagna in aderenza all'edificio - e alla conseguente individuazione delle sue porzioni interrate - non rileva la presenza puntuale di manufatti di accesso a locali interrati quali scale esterne o rampe;
  • b) i balconi, gli aggetti ornamentali, gli sporti di gronda, le pensiline ed altre coperture a sbalzo comunque denominate;
  • c) le eventuali tettoie poste in aderenza all'edificio, ove obiettivamente autonome rispetto al medesimo dal punto di vista morfotipologico o strutturale e come tali aventi sagoma distinta;
  • d) gli eventuali pilastri o setti portanti posti in posizione esterna rispetto al filo delle pareti perimetrali;
  • e) le scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza, fatta eccezione per gli eventuali spazi chiusi e coperti posti in aderenza all'edificio da esse delimitati;
  • f) i volumi tecnici posti in aderenza all'edificio o sulla copertura del medesimo, ivi compresi gli abbaini, fatta eccezione per i volumi tecnici totalmente integrati con l'edificio medesimo dal punto di vista morfotipologico e strutturale;
  • g) lo spessore delle pareti esterne per la parte eccedente i 30 cm, costituente incentivo urbanistico ai sensi delle norme regionali in materia di edilizia sostenibile;
  • h) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali vigenti, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.

Non costituiscono modifiche della sagoma:

  • - le eventuali modeste rotazioni o traslazioni dell'edificio o manufatto rispetto all'area di sedime assentita;
  • - l'installazione di infissi vetrati per la realizzazione di verande, ove ricavate delimitando con infissi vetrati, parzialmente o totalmente apribili, spazi accessori quali una loggia o portico, una terrazza o parte di essa, un balcone (sottostante o meno ad altro balcone o sporto di gronda), una tettoia direttamente accessibile da una unità immobiliare, o parte di essa

Lotto urbanistico di riferimento

Porzione di terreno la cui relazione qualificata con un edificio o complesso edilizio, esistente o da realizzare, assume rilevanza ai fini dell'applicazione delle previsioni contenute negli strumenti e atti comunali.

Il lotto urbanistico comprende l'area di sedime dell'edificio o complesso edilizio, i relativi spazi di pertinenza; possono farne parte anche eventuali porzioni di terreno ubicate nelle immediate vicinanze, purché funzionalmente correlate a titolo permanente all'edificio o complesso edilizio medesimo.

Ai fini dell'individuazione del lotto urbanistico di riferimento assumono rilevanza elementi quali:

  • - la destinazione dei suoli definita dai vigenti strumenti e atti comunali;
  • - per gli edifici di recente origine, la porzione di superficie fondiaria (Sf) originariamente presa a riferimento per l'edificazione e per il calcolo delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale, quale risulta da atti abilitativi di natura urbanistico - edilizia;
  • - per gli edifici di origine non recente, la posizione catastale del fabbricato alla data di adozione dello strumento urbanistico, oppure, in mancanza, quella desumibile dal catasto d'impianto o dalla documentazione maggiormente risalente nel tempo tra quella disponibile.

Area di sedime

Impronta a terra della sagoma dell'edificio o manufatto edilizio.

Il perimetro dell'area di sedime è pertanto delimitato dal filo esterno delle pareti perimetrali dell'edificio (o manufatto edilizio), al lordo di spazi praticabili aperti quali logge, portici o porticati, nonché di eventuali tettoie poste in aderenza all'edificio medesimo, ove obiettivamente autonome dal punto di vista morfotipologico o strutturale e come tali aventi sagoma distinta.

Sono esclusi dal perimetro dell'area di sedime:

  • a) lo spessore delle pareti esterne per la parte eccedente i 30 cm, costituente incentivo urbanistico ai sensi delle norme regionali in materia di edilizia sostenibile;
  • b) le scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza, fatta eccezione per gli eventuali spazi chiusi e coperti posti in aderenza all'edificio da esse delimitati;
  • c) i volumi tecnici posti in aderenza all'edificio, salvo quelli totalmente integrati con il medesimo dal punto di vista morfotipologico e strutturale.

Dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale

Quantitativi minimi di aree per parcheggio ad uso privato, comprensive dei relativi spazi di manovra, da reperirsi in relazione a specifiche categorie di intervento edilizio o mutamento della destinazione d'uso degli organismi edilizi in conformità con le norme statali o regionali.

Dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione

Quantitativi minimi di aree per parcheggio ad uso privato, comprensive dei relativi spazi di manovra, da reperirsi in relazione alla creazione o ampliamento, anche mediante mutamento della destinazione d'uso, di esercizi commerciali, di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, o di altre attività ad essi assimilate dalla vigente normativa in materia e nella misura definita delle stesse.

Dotazioni di parcheggio pubblico

Quantitativi minimi di aree per parcheggi pubblici o ad uso pubblico, comprensive dei relativi spazi di manovra, così come quantificati, individuati e disciplinati dal presente RU, nella misura definita dalle vigenti normative in materia.

Incremento del carico urbanistico

Aumento della sollecitazione prodotta dalle trasformazioni del sistema insediativo in termini di necessità di dotazioni territoriali, infrastrutture, attrezzature e spazi pubblici o di interesse pubblico.

Si ha comunque incremento di carico urbanistico in caso di:

  • a) interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, oppure addizioni volumetriche agli edifici esistenti, come definiti dalle norme regionali, ove comportanti incremento del numero di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili, oppure reperimento di dotazioni aggiuntive di parcheggi per la sosta stanziale o di relazione;
  • b) interventi comunque denominati dai quali derivi incremento del numero di unità immobiliari, anche in assenza di contestuale mutamento della destinazione d'uso;
  • c) mutamenti della destinazione d'uso di organismi edilizi esistenti, ove comportanti il reperimento di dotazioni aggiuntive di parcheggi per la sosta stanziale o di relazione;
  • d) incremento delle superfici di vendita e di somministrazione di esercizi commerciali o di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico esistenti;
  • e) interventi comunque denominati dai quali derivi un aumento della superficie utile.

Art. 9 DEFINIZIONI DI ELEMENTI COSTITUTIVI O DI CORREDO DELLE COSTRUZIONI

Salvo le ulteriori articolazioni e specificazioni del Regolamento Edilizio, in analogia con quanto definito all'allegato A del DPGR n.64/R/2013, costituiscono elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni gli elementi definiti ai successivi commi del presente articolo.

Abbaino

Volume tecnico appositamente configurato e dimensionato per consentire l'accesso alla copertura, piana o inclinata. Le aperture in esso collocate possono concorrere alla verifica dei requisiti igienico-sanitari di locali e spazi sottotetto.

Non sono identificabili come abbaini le porzioni di copertura in contropendenza finalizzate all'illuminazione ed aerazione di spazi o locali posti al piano sottotetto.

Balcone

Struttura edilizia a sviluppo orizzontale, aperta e praticabile, posta in aggetto rispetto alla sagoma dell'edificio, munita di ringhiera o di parapetto, direttamente accessibile dall'unità immobiliare o comunque di uso privato esclusivo, nonché priva di autonoma copertura, salva la parziale protezione dagli agenti atmosferici eventualmente offerta da soprastanti balconi, sporti di gronda o altri elementi aggettanti.

Ballatoio

Spazio praticabile di uso comune finalizzato a distribuire l'accesso a più unità immobiliari, configurato come elemento a sviluppo orizzontale compreso entro il filo delle pareti perimetrali esterne dell'edificio, o posto in aggetto alle medesime.

Il ballatoio concorre alla determinazione della sagoma dell'edificio anche ove configurato come spazio aperto delimitato da semplice ringhiera o parapetto. Se provvisto di tamponamenti esterni, il ballatoio concorre altresì alla determinazione dell'involucro edilizio.

Bow-window

Porzione finestrata di un locale, anche con sviluppo su più piani, sporgente dal filo delle pareti perimetrali esterne di un edificio.

Cantine o scantinati

Locali accessori, totalmente o prevalentemente interrati, generalmente adibiti ad uso di ricovero o ripostiglio di oggetti, merci o materiali, e comunque sprovvisti di requisiti e dotazioni atti a consentire la permanenza ancorché saltuaria di persone.

Copertura

Delimitazione superiore di un edificio, o di altro manufatto edilizio comunque denominato provvisto o meno di tamponamenti laterali, atta ad assicurare protezione dagli agenti atmosferici. La copertura è costituita da una struttura portante e da un manto superficiale esterno e comprende anche gli eventuali strati di coibentazione e di impermeabilizzazione

interposti tra i medesimi. Essa assume diverse denominazioni in ragione della sua configurazione strutturale e morfotipologica oppure in relazione al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale.

Intercapedini

Spazi variamente configurati delimitati da strutture portanti, pareti, pannellature fisse o controsoffitti, ed aventi esclusiva funzione igienicosanitaria, finalizzata alla salubrità, al comfort igrometrico o alla climatizzazione dei locali dell'edificio, oppure esclusiva funzione tecnologica, finalizzata all'alloggiamento di tubazioni o impianti. L'accessibilità alle intercapedini è limitata alle sole operazioni di ispezione e manutenzione. Sono da considerarsi intercapedini spazi quali scannafossi, gattaiolati, cavedi, colonne per la ventilazione di locali tecnici o vani accessori, camini del vento, sottotetti non praticabili.

Intradosso

Piano di imposta di strutture monolitiche quali solette o solai, oppure, nel caso di strutture composte quali quelle in legno o assimilabili, piano di imposta dell'orditura secondaria con interasse non superiore a cm 80.

Ai fini dell'individuazione dell'intradosso non rileva la presenza di eventuali controsoffitti, né l'eventuale maggior spessore dell'orditura principale.

Loggia o portico

Spazio praticabile coperto, aperto sul fronte esterno su uno o più lati talora scanditi da pilastri o colonne, direttamente accessibile dall'unità immobiliare o comunque ad uso privato esclusivo. Laddove non collocati al piano terreno la loggia o il portico sono di norma delimitati da un parapetto o da una ringhiera.

Le logge o portici, pur non facendo parte dell'involucro edilizio, concorrono alla determinazione della sagoma dell'edificio.

Parti condominiali o di uso comune

Locali o spazi variamente configurati non afferenti in via esclusiva a singole unità immobiliari, quali ad esempio porticati privati, androni di ingresso, scale e vani ascensore condominiali, passaggi coperti carrabili o pedonali, ballatoi, autorimesse collettive, lavatoi comuni, cabine idriche, centrali termiche condominiali, chiostrine, cortili interni.

Pensilina

Struttura accessoria di copertura, realizzata con materiali durevoli, posta in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

Piano o locale fuori terra

Piano dell'edificio o singolo locale, il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota superiore a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione, posti in aderenza all'edificio medesimo.

Piano o locale interrato

Piano dell'edificio o singolo locale, il cui soffitto, misurato all'intradosso, risulti in ogni sua parte ad una quota pari o inferiore a quella del terreno, del marciapiede, della pavimentazione, posti in aderenza all'edificio medesimo. In caso di manufatti isolati, oppu re di locali in tutto o in parte esterni all'area di sedime dell'edificio cui afferiscono, si considerano interrati solo i locali, o parti di essi, il cui estradosso di copertura non fuoriesca dalla quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all'edificio medesimo.

Piano o locale seminterrato o parzialmente interrato

Piano dell'edificio - o singolo locale - posto ad una quota intermedia rispetto ai piani o locali fuori terra ed a quelli interrati. Si considerano prevalentemente interrati i piani o i locali seminterrati la cui volumetria, misurata al lordo delle pareti perimetrali esterne, sia in prevalenza collocata al di sotto della quota del terreno, del marciapiede, della pavimentazione, posti in aderenza all'edificio.

Piano sottotetto

Piano dell'edificio posto immediatamente sotto la copertura, comunque configurata, delimitato inferiormente da un solaio praticabile ed utilizzabile per spazi o locali destinati alla permanenza continuativa di persone, se provvisto di idonei requisiti igienico-sanitari, oppure per spazi o locali accessori, se sprovvisto dei suddetti requisiti. I sottotetti non praticabili delimitati inferiormente da controsoffitti o elementi consimili, aventi esclusiva funzione igienico-sanitaria o tecnologica, sono da considerarsi intercapedini.

Porticato

Spazio coperto situato al piano terreno o ad altro livello di accesso all'edificio, scandito da colonne o pilastri, aperto lungo il perimetro esterno dell'edificio, o verso spazi pertinenziali interni, e costituente spazio condominiale o di uso comune, oppure pubblico o asservito ad uso pubblico. Non fanno parte del porticato le eventuali porzioni delimitate da pareti, infissi o altri elementi suscettibili di determinare vani chiusi. Il porticato, pur non facendo parte dell'involucro edilizio, concorre alla determinazione della sagoma dell'edificio.

Serra solare

Elemento di architettura bioclimatica, dalle caratteristiche obiettivamente distinte da quelle delle comuni verande, costituito da una serra vera e propria finalizzata ad introitare la radiazione solare coadiuvando nella stagione invernale il riscaldamento dell'edificio o dell'unità immobiliare. La serra solare deve essere posta in condizioni ottimali di irraggiamento e schermata all'irraggiamento durante la stagione estiva, per evitare il surriscaldamento dei locali contigui. La specifica finalità del risparmio energetico è certificata nella documentazione tecnica di progetto, nella quale è quantificata, attraverso i necessari calcoli energetici, la riduzione dei consumi di combustibile fossile per il riscaldamento invernale. La serra solare costituisce volume tecnico e non può essere destinata alla permanenza continuativa di persone, né dotata a tal fine di climatizzazione artificiale. Essa concorre alla determinazione dell'involucro edilizio e della sagoma dell'edificio.

Soppalco

Struttura orizzontale praticabile con la quale viene ricavata, all'interno di un locale principale di idonea altezza, un quantitativo aggiuntivo di superficie utile abitabile o agibile (Sua), oppure di superficie non residenziale o accessoria (Snr). Il soppalco ha almeno un lato aperto sul locale principale nel quale è collocato.

Terrazza

Ripiano orizzontale esterno aperto e praticabile, delimitato da un parapetto o da una ringhiera, realizzato a copertura di parti dell'edificio, direttamente accessibile da un'unità immobiliare o da parti condominiali o di uso comune. Laddove assolva in tutto o in parte alla funzione di copertura principale dell'edificio o di parti di esso la terrazza assume, secondo le diverse configurazioni, la denominazione di lastrico solare o di terrazza a tasca.

Tettoia

Costruzione o struttura sorretta da pilastri, o altri elementi strutturali puntiformi, prevalentemente o totalmente priva di tamponamenti esterni e provvista di una copertura capace di offrire stabilmente riparo dagli agenti atmosferici. Adibita ad usi accessori ad un'attività principale di riferimento, oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali, la tettoia può essere:

  • a) libera su tutti i lati;
  • b) libera su due o tre lati e, per i restanti, posta in aderenza ad un fabbricato principale, dal quale può avere anche accesso diretto.

La tettoia di cui alla lettera b), ove configurata come struttura obiettivamente distinta dal fabbricato principale dal punto di vista morfotipologico e strutturale, costituisce fattispecie distinta dalla loggia o portico e dal porticato. La sagoma della tettoia così configurata è da considerarsi autonoma e distinta da quella del fabbricato principale al quale è posta in aderenza.

Veranda

Locale o spazio praticabile coperto ricavato delimitando con infissi vetrati, parzialmente o totalmente apribili, spazi accessori quali una loggia o portico, una terrazza o parte di essa, un balcone (sottostante o meno ad altro balcone o sporto di gronda), una tettoia direttamente accessibile da una unità immobiliare, o parte di essa. L'installazione di infissi vetrati per la realizzazione della veranda costituisce modifica dell'involucro edilizio, mentre non rileva ai fini della determinazione della sagoma dell'edificio.

Volumi tecnici

Manufatti in genere finalizzati a contenere apparecchiature, macchinari o impianti tecnologici a servizio del complesso edilizio, dell'edificio o dell'unità immobiliare, aventi dimensioni non superiori a quelle indispensabili per l'alloggiamento e la manutenzione dei medesimi, o comunque non superiori ai minimi dettati dalle norme in materia di sicurezza.

I volumi tecnici hanno caratteristiche morfotipologiche che ne attestano in modo inequivocabile l'utilizzo, e possono essere sia esterni che interni all'involucro edilizio di riferimento, parzialmente o totalmente interrati, o collocati fuori terra, oppure posti al di sopra della copertura dell'edificio.

Sono esemplificativamente da considerarsi volumi tecnici manufatti quali: cabine elettriche; vani caldaia; locali in genere per impianti centralizzati di riscaldamento, climatizzazione, trattamento e deposito di acque idrosanitarie; extracorsa degli ascensori e relativi locali macchine; cisterne e serbatoi idrici; abbaini ed altri elementi consimili di accesso alla copertura; serre solari; contenitori di macchinari e impianti per attività produttive.

Concorrono alla determinazione dell'involucro edilizio e della sagoma dell'edificio di riferimento solo i volumi tecnici posti in aderenza o sulla copertura del medesimo, e che risultino totalmente integrati con esso dal punto di vista morfotipologico o strutturale.

Art. 10 PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Sono definiti dal presente articolo i parametri urbanistici ed edilizi validi ai fini dell'attuazione delle previsioni del Regolamento urbanistico nonché delle disposizioni contenuti negli strumenti, atti, norme e regolamenti comunali in materia di governo del territorio, in analogia a quanto definito dal DPGR n.64/R/2013, al quale si rimanda per quanto non di seguito esplicitato.

IR - Indice insediativo residenziale

Si definisce "indice insediativo residenziale" (Ir) il parametro che esprime il quantitativo di superficie utile lorda (Sul), oppure di volume (V), convenzionalmente attribuito dagli strumenti ed atti comunali a ciascun abitante insediato o insediabile.

ST- Superficie territoriale

Si definisce "superficie territoriale" (St) la superficie complessiva delle aree soggette ad un piano attuativo, oppure delle aree che siano oggetto di un intervento unitario comunque denominato subordinato alla previa stipula di convenzione.

La superficie territoriale (St) è comprensiva di tutte le superfici fondiarie (Sf) destinate agli interventi privati nonché di tutte le superfici per attrezzature e spazi pubblici (Sap), ancorché già esistenti.

Salvo espressa esclusione dettata dal presente RU, la superficie territoriale (St) comprende le aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradale di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

SF - Superficie fondiaria

Si definisce "superficie fondiaria" (Sf) la porzione dell'area di intervento utilizzabile o utilizzata a fini edificatori privati, comprendente l'area di sedime degli edifici e gli spazi di pertinenza degli stessi.

La superficie fondiaria (Sf) è costituita dalla parte residua della superficie territoriale (St), una volta detratte le superfici per attrezzature e spazi pubblici (Sap).

SAP - Superficie per attrezzature e spazi pubblici

Si definisce "superficie per attrezzature e spazi pubblici" (Sap) la porzione della superficie territoriale (St) destinata alla viabilità, all'urbanizzazione primaria e secondaria e alle dotazioni territoriali pubbliche in genere, comprendente le aree di proprietà pubblica, o comunque a destinazione pubblica, nonché le parti eventualmente assoggettate o da assoggettarsi a uso pubblico, ancorché private.

UF - Indice di utilizzazione fondiaria

Si definisce "indice di utilizzazione fondiaria" (Uf) il parametro numerico che esprime in metri quadrati di superficie utile lorda (Sul) le quantità massime edificabili per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf).

SUL - Superficie utile lorda

Si definisce "superficie utile lorda" (Sul) la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati.

Nel computo della superficie utile lorda (Sul) sono compresi:

  • > gli elementi verticali del fabbricato compresi nell'involucro edilizio, quali muri perimetrali, pilastri, partizioni interne;
  • > le scale interne all'involucro edilizio ad uso esclusivo di singole unità immobiliari. La superficie utile lorda (Sul) di tali scale è computata con esclusivo riferimento al piano abitabile o agibile più basso da esse collegato e corrisponde alla superficie sottostante alla proiezione delle rampe e dei pianerottoli intermedi;
  • > i vani ascensore ad uso esclusivo di singole unità immobiliari. La superficie utile lorda (Sul) di tali vani è computata con esclusivo riferimento al piano abitabile o agibile più basso tra quelli serviti;
  • > le logge o portici con il lato minore superiore a ml 2,00, misurato come distanza tra la parete esterna del fabbricato ed il filo esterno di delimitazione della sagoma del medesimo. Ai fini del computo della superficie utile lorda (Sul) si considera la sola parte eccedente la misura indicata;
  • > i sottotetti recuperati a fini abitativi ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti);
  • > i piani o locali sottotetto diversi da quelli di cui al punto precedente, per le porzioni aventi altezza interna netta (Hin) superiore a ml 1,80, ancorché non delimitate da muri;
  • > ogni altra superficie non esclusa dal computo della superficie utile lorda (Sul)

Dal computo della superficie utile lorda (Sul) sono escluse le seguenti superfici non residenziali o accessorie (Snr):

  • > le logge o portici con il lato minore non superiore a ml 2,00, misurato come distanza tra la parete esterna del fabbricato ed il filo esterno di delimitazione della sagoma del medesimo. Ai fini del computo della superficie utile lorda (Sul) si considera la sola parte eccedente la misura indicata. Determina comunque incremento di superficie utile lorda (Sul) l'eventuale installazione di infissi vetrati per la realizzazione di verande;
  • > i balconi, indipendentemente dall'entità dell'aggetto rispetto al filo delle pareti perimetrali esterne dell'edificio. Determina comunque incremento di superficie utile lorda (Sul) l'eventuale installazione di infissi vetrati per la realizzazione di verande;
  • > le terrazze prive di copertura;
  • > le parti condominiali o ad uso comune, sia interne che esterne all'involucro edilizio, quali porticati privati, androni di ingresso, scale e vani ascensore condominiali, passaggi coperti carrabili o pedonali, ballatoi, lavatoi comuni e altri locali e spazi di servizio;
  • > le superfici coperte da tettoie, ivi comprese quelle poste a servizio degli impianti per la distribuzione dei carburanti;
  • > le autorimesse private, singole o collettive, comprensive dei relativi spazi di manovra, indipendentemente dalla loro collocazione rispetto alla quota del piano di campagna, purché con altezza interna netta (Hin) non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto, ed a condizione che siano prive di requisiti igienico-sanitari e dotazioni atti a consentire la permanenza ancorché saltuaria di persone. Un'altezza interna netta (Hin) maggiore può essere ammessa ai fini dell'esclusione dal computo della superficie utile lorda (Sul) solo per obblighi derivanti dalla normativa antincendio o da altre norme di sicurezza. Fatta eccezione per le autorimesse totalmente interrate con le caratteristiche di cui al successivo punto, l'esclusione dal computo della superficie utile lorda (Sul) non riguarda eventuali parti eccedenti le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione definite dalle norme statali e regionali in materia urbanistico-edilizia;
  • > le cantine, nonché in generale i locali totalmente interrati non destinati alla presenza continuativa di persone, purché con altezza interna netta (Hin) non superiore a ml 2,40 misurata nel punto più alto.
  • > i locali motore ascensore, le cabine idriche, le centrali termiche, ed altri vani tecnici consimili.

Dal computo della superficie utile lorda (Sul) sono altresì esclusi:

  • > le scale esterne all'involucro edilizio ad uso esclusivo di singole unità immobiliari, ove prive di copertura o non delimitate da tamponamenti perimetrali, purché limitate al superamento di un solo piano di dislivello;
  • > le scale di sicurezza, comunque configurate, poste all'esterno dell'involucro edilizio, ivi comprese quelle ad uso esclusivo di singole unità immobiliari purché adibite esclusivamente a tale funzione;
  • > i porticati pubblici o asserviti ad uso pubblico;
  • > le gallerie pedonali pubbliche o asservite ad uso pubblico;
  • > gli spazi aperti sottostanti ad elementi aggettanti dalle pareti perimetrali esterne del fabbricato quali pensiline a sbalzo o altri elementi consimili con funzione di copertura privi di sostegni verticali purché con aggetto non superiore a ml 2,00;
  • > i piani o locali sottotetto diversi da quelli recuperati a fini abitativi ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5, per le porzioni aventi altezza interna netta (Hin) non superiore a ml 1,80, ancorché non delimitate da muri;
  • > gli eventuali spazi scoperti interni al perimetro dell'edificio, quali cortili, chiostrine e simili;
  • > le autorimesse pubbliche o asservite ad uso pubblico, indipendentemente dalla loro collocazione rispetto alla quota del terreno;
  • > i volumi tecnici, diversi dai locali motore ascensore, le cabine idriche, le centrali termiche;
  • > le intercapedini orizzontali o verticali comunque configurate;
  • > i palchi morti ed altre analoghe superfici con accessibilità limitata al mero deposito di oggetti;
  • > gli spazi sottotetto privi di scale fisse di collegamento con piani sottostanti, o di altri sistemi stabili di accesso, e non dotati di aperture esterne o a filo tetto, con la sola eccezione dell'abbaino o altra apertura avente esclusiva funzione di accesso alla copertura;
  • > tutti i maggiori volumi e superfici necessari a realizzare i requisiti di accessibilità e visitmabilità degli edifici, come definiti e disciplinati dalle specifiche disposizioni regionali volte all'eliminazione delle barriere architettoniche;
  • > le opere, interventi e manufatti comunque privi di rilevanza urbanistico-edilizia.

Sono comunque esclusi dal computo della superficie utile lorda (Sul) quali incentivi urbanistici in applicazione delle norme regionali in materia di edilizia sostenibile:

  • > lo spessore delle murature esterne per la parte eccedente i minimi fissati dal regolamento edilizio, e comunque per la parte eccedente i 30 cm;
  • > i sistemi bioclimatici, quali pareti ventilate, rivestimenti a cappotto e simili, capaci di migliorare le condizioni ambientali e ridurre i consumi energetici, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle norme regionali in materia di edilizia sostenibile;
  • > le serre solari di cui all'art.9, come disciplinate dalle norme regionali in materia di edilizia sostenibile.

Limitatamente alla destinazione d'uso commerciale al dettaglio, sono inoltre escluse dal computo della superficie utile lorda (Sul), a condizione che non si determinino eccedenze di superficie coperta (Sc):

  • > le gallerie commerciali, intese come spazi coperti aperti al pubblico durante gli orari di esercizio;
  • > le dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione, qualora reperite in autorimesse o spazi coperti, indipendentemente dalla loro collocazione rispetto alla quota del terreno e purché con altezza interna netta (Hin) non superiore ai minimi prescritti dalla normativa antincendio. L'esclusione dal computo della superficie utile lorda (Sul) non riguarda eventuali parti eccedenti le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione definite dalle norme statali e regionali in materia urbanistico-edilizia.

La superficie utile lorda (Sul) costituisce parametro per il calcolo del numero di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili sul territorio comunale in applicazione dell'indice

insediativo residenziale (Ir). La superficie utile lorda (Sul) concorre altresì al calcolo del contributo per oneri di urbanizzazione di cui all'art.184 della L.R.65/2014.

SU - Superficie utile

Nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti normative in materia, all'art.184 della L.R.65/2014, si definisce "superficie utile" (Su) la superficie effettivamente calpestabile di un'unità immobiliare, oppure di un edificio o complesso edilizio, corrispondente alla somma della superficie utile abitabile o agibile (Sua) e della superficie non residenziale o accessoria (Snr).

SUA - Superficie utile abitabile o agibile

Si definisce "superficie utile abitabile o agibile" (Sua) la superficie effettivamente calpestabile dei locali di abitazione, ivi compresi i sottotetti recuperati a fini abitativi ai sensi della l.r. 5/2010, oppure dei locali o ambienti di lavoro, comprensiva di servizi igienici, corridoi, disimpegni, ripostigli ed eventuali scale interne all'unità immobiliare, e con esclusione di:

  • > murature, pilastri, tramezzi;
  • > sguinci, vani di porte e finestre;
  • > logge, portici, balconi, terrazze e verande;
  • > cantine, soffitte, ed altri locali accessori consimili;
  • > autorimesse singole;
  • > porzioni di locali, e altri spazi comunque denominati, con altezza interna netta (Hin) inferiore a ml 1,80;
  • > intercapedini e volumi tecnici;
  • > tettoie pertinenziali.

La superficie utile abitabile o agibile (Sua) delle eventuali scale interne alle singole unità immobiliari è computata con esclusivo riferimento al piano abitabile o agibile più basso da esse collegato, e corrisponde alla superficie sottostante alla proiezione delle rampe e dei pianerottoli intermedi.

Non costituiscono superficie utile abitabile o agibile (Sua) spazi di uso comune o asserviti ad uso pubblico quali:

  • > autorimesse collettive;
  • > porticati privati, androni di ingresso, scale e vani ascensore condominiali, passaggi coperti carrabili o pedonali, ballatoi, lavatoi comuni, nonché altri locali e spazi coperti di servizio condominiali o di uso comune;
  • > locali motore ascensore, cabine idriche, centrali termiche, ed altri vani tecnici consimili;
  • > porticati e altri spazi coperti consimili asserviti ad uso pubblico.

La superficie utile abitabile o agibile (Sua) corrisponde alla parte residua della superficie utile (Su), una volta detratta la superficie non residenziale o accessoria (Snr).

La superficie utile abitabile o agibile (Sua) concorre alla determinazione della superficie convenzionale complessiva (Scc), costituente parametro di riferimento per il calcolo del contributo per costo di costruzione di cui all'art.185 della L.R.65/2014.

SNR - Superficie non residenziale o accessoria

Si definisce "superficie non residenziale o accessoria" (Snr) di una unità immobiliare la porzione della superficie utile (Su) destinata a servizi e accessori, misurata al netto di:

  • > murature, pilastri, tramezzi;
  • > sguinci, vani di porte e finestre;
  • > porzioni di locali, e altri spazi comunque denominati, con altezza interna netta (Hin) inferiore a ml 1,80.
  • > intercapedini e volumi tecnici.

Nel computo della superficie non residenziale o accessoria (Snr) di una unità immobiliare sono compresi:

  • > logge, portici, balconi, terrazze e verande;
  • > cantine, soffitte, ed altri locali accessori consimili;
  • > autorimesse singole;
  • > tettoie pertinenziali.

Nel computo della superficie non residenziale o accessoria (Snr) di un edificio o complesso edilizio sono altresì compresi spazi di uso comune o asserviti ad uso pubblico quali:

  • > autorimesse collettive;
  • > porticati privati, androni di ingresso, scale e vani ascensore condominiali, passaggi coperti carrabili o pedonali, ballatoi, lavatoi comuni, nonché altri locali e spazi coperti di servizio condominiali o di uso comune;
  • > locali motore ascensore, cabine idriche, centrali termiche, ed altri vani tecnici consimili;
  • > porticati e altri spazi coperti consimili asserviti ad uso pubblico.

La superficie non residenziale o accessoria (Snr) corrisponde alla parte residua della superficie utile (Su), una volta detratta la superficie utile abitabile o agibile (Sua).

La superficie non residenziale o accessoria (Snr) concorre alla determinazione della superficie convenzionale complessiva (Scc), costituente parametro di riferimento per il calcolo del contributo per costo di costruzione di all'art.185 della L.R.65/2014.

SCC - Superficie convenzionale complessiva

Si definisce "superficie convenzionale complessiva" (Scc) il quantitativo, espresso in metri quadrati, ottenuto sommando la superficie utile abitabile o agibile (Sua) con il 60% della superficie non residenziale o accessoria (Snr).

La superficie convenzionale complessiva (Scc) costituisce parametro di riferimento per il calcolo del contributo per il costo di costruzione di cui all'art.185 della L.R.65/2014. (Norme per il governo del territorio).

SC - Superficie coperta

Si definisce "superficie coperta" (Sc) la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale dell'ingombro planimetrico massimo dell'edificio fuori terra, delimitato dagli elementi verticali esterni dell'edificio medesimo, quali pareti perimetrali, pilastri, setti portanti.

Sono compresi nel computo della superficie coperta (Sc), le logge, i portici, i porticati, le tettoie ed i ballatoi, compresi quelli posti in aggetto rispetto al filo delle pareti perimetrali dell'edificio.

Sono esclusi dal computo della superficie coperta (Sc):

  • > i balconi aventi aggetto dalle pareti esterne del fabbricato non superiore a ml 2,00. Non determina incremento di superficie coperta (Sc) l'eventuale installazione di infissi vetrati per la realizzazione di verande;
  • > gli sporti di gronda con aggetto non superiore a ml 2,00;
  • > gli elementi aggettanti dalle pareti perimetrali esterne del fabbricato, quali pensiline a sbalzo o altri elementi consimili con funzione di copertura privi di sostegni verticali, purché con aggetto non superiore a ml 2,00;
  • > le scale esterne all'involucro edilizio, ove prive di copertura e non delimitate da
  • > tamponamenti perimetrali;
  • > le scale di sicurezza, comunque configurate, poste all'esterno dell'involucro edilizio, purché adibite esclusivamente a tale funzione;
  • > i volumi tecnici realizzati in tutto o in parte fuori terra nei casi in cui, per esigenze dettate dalle norme di sicurezza, gli stessi non possano essere totalmente interrati o collocati all'interno dell'involucro edilizio;
  • > le opere, interventi e manufatti comunque privi di rilevanza urbanistico-edilizia.

Sono esclusi dal computo della superficie coperta (Sc) quali incentivi urbanistici in applicazione delle norme regionali in materia di edilizia sostenibile:

  • > lo spessore delle murature esterne per la parte eccedente i minimi fissati dal regolamento edilizio, e comunque per la parte eccedente i 30 cm;
  • > i sistemi bioclimatici, quali pareti ventilate, rivestimenti a cappotto e simili, capaci di migliorare le condizioni ambientali e ridurre i consumi energetici, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle norme regionali in materia di edilizia sostenibile;
  • > le serre solari di cui all'art.9 come disciplinate dalle norme regionali in materia di edilizia sostenibile.

Gli ingombri planimetrici sul terreno dei manufatti esclusi dal calcolo della superficie coperta (Sc) ai sensi del presente regolamento rilevano comunque ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni in materia di riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale di cui alle norme regionali.

RC - Rapporto di copertura

Si definisce "rapporto di copertura" (Rc) la proporzione, espressa in percentuale, tra la superficie coperta (Sc) massima ammissibile e la superficie fondiaria (Sf).

ROS - Rapporto di occupazione del sottosuolo

Si definisce "rapporto di occupazione del sottosuolo" (Ros) la proporzione massima consentita, espressa in percentuale, tra la superficie dei piani o locali totalmente o prevalentemente interrati, misurata al lordo delle pareti perimetrali, e la superficie fondiaria (Sf) del lotto urbanistico di riferimento.

Nel computo del rapporto di occupazione del sottosuolo (Ros) sono compresi tutti i manufatti totalmente o prevalentemente interrati ricadenti nel lotto urbanistico di riferimento, ivi compresi volumi tecnici ed intercapedini.

H MAX - Altezza massima

Si definisce "altezza massima" (Hmax) dell'edificio la maggiore tra le altezze dei vari prospetti, misurate con riferimento:

  • > in alto, alla linea d'intersezione tra il filo della parete perimetrale esterna e la quota di imposta della copertura, comunque configurata. Sono considerate anche le eventuali porzioni di edificio arretrate rispetto al filo della facciata principale, laddove emergenti dal profilo della copertura. In caso di copertura inclinata a struttura composta è presa a riferimento la quota d'imposta dell'orditura secondaria o, in mancanza, la quota di imposta della struttura continua;
  • > in basso, alla linea di base di ciascun prospetto, corrispondente alla quota del terreno, del marciapiede, o della pavimentazione, posti in aderenza all'edificio.

In ambiti dichiarati a pericolosità idraulica elevata o molto elevata, si assume come linea di riferimento "in basso" per il computo dell'altezza massima (Hmax) la quota del battente idraulico di riferimento calcolato per eventi con tempo di ritorno duecentennale.

Non si considerano ai fini del computo dell' altezza massima (Hmax):

  • > i prospetti la cui linea di base sia posta ad una quota inferiore a quella del piano di campagna naturale o originario;
  • > i parapetti continui posti a delimitare coperture piane praticabili;
  • > i volumi tecnici, gli impianti e gli apparati tecnologici.

Nel caso di coperture inclinate con pendenza superiore al 30 per cento deve essere aggiunta, ai fini del computo dell'altezza massima (Hmax), la maggiore altezza raggiunta al colmo dalla falda inclinata rispetto all'altezza raggiungibile con la pendenza del 30 per cento.

HIN - Altezza interna netta

Si definisce "altezza interna netta" (Hin) di un piano o di un locale l'altezza effettiva misurata tra il piano finito di calpestio e l'intradosso della struttura soprastante, sia essa di interpiano o di copertura.

Ai fini della determinazione dell'altezza interna netta (Hin) non si considerano i controsoffitti di qualsivoglia tipologia, ancorché realizzati in corrispondenza della struttura di copertura al fine di renderla conforme alle norme in materia di risparmio energetico.

In presenza di coperture voltate, inclinate o comunque irregolari, l'altezza interna netta (Hin) è determinata come media ponderale delle altezze rilevate, o previste dal progetto, prendendo a riferimento per il calcolo il filo interno delle pareti che delimitano il piano, o il singolo locale, oggetto di misurazione, fatto salvo quanto disposto per il calcolo del volume (V) del piano sottostante una copertura inclinata.

Non rilevano ai fini del computo dell'altezza interna netta (Hin):

  • > il maggior spessore di eventuali elementi appartenenti all'orditura principale del solaio o della copertura;
  • > il maggior spessore dei solai finalizzato al conseguimento di un ottimale isolamento termico e acustico, purché realizzati nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi definiti dalle norme regionali in materia di edilizia sostenibile.

Le altezze minime prescritte dalle norme igienico-sanitarie per i locali e ambienti di abitazione e di lavoro sono verificate tenendo conto dei controsoffitti.

Ai soli fini del calcolo del volume (V) degli edifici con copertura inclinata l' altezza interna netta (Hin) minima del piano sottostante la copertura è determinata con le modalità specificate al paragrafo "Volume".

NP - Numero dei piani

Si definisce "numero dei piani" (Np) il parametro numerico corrispondente ai livelli calpestabili fuori terra della costruzione. Sono compresi nel computo del numero dei piani (Np):

  • > gli attici e i piani abitabili o agibili comunque denominati ricavati al di sopra della copertura principale dell'edificio, comunque configurata . Non sono compresi nel computo del numero dei piani (Np) i livelli calpestabili costituiti in via esclusiva o prevalente da terrazze o lastrici solari e nei quali non siano presenti spazi o locali costituenti superficie utile abitabile o agibile (Sua);
  • > i piani sottotetto, i piani ammezzati, i piani seminterrati, nei quali siano presenti spazi o locali costituenti superficie utile abitabile o agibile (Sua) o superficie non residenziale o accessoria (Snr).

V - Volume

Si definisce "volume" (V) dell'edificio la cubatura ricavata moltiplicando la superficie utile lorda (Sul) complessiva dei singoli piani per l'altezza interna netta (Hin) di ciascun piano o locale. Negli edifici con copertura inclinata l'altezza interna netta (Hin) minima del piano sottostante la copertura da utilizzarsi per il calcolo della media ponderale delle altezze rilevate o previste dal progetto, è determinata con riferimento all'intersezione tra il piano di imposta dell'orditura secondaria della copertura medesima e il filo esterno della parete perimetrale.

Nel computo del volume (V) realizzabile in applicazione delle previsioni degli strumenti ed atti comunali vanno detratti i volumi, calcolati ai sensi del comma precedente, già legittimamente esistenti sul lotto urbanistico di riferimento interessato dall'intervento, con esclusione delle consistenze che dovessero essere demolite preventivamente o contestualmente alle opere da realizzarsi in base al nuovo titolo abilitativo.

All'interno di un involucro edilizio non rileva ai fini del computo del volume (V) l'eventuale eliminazione di solai esistenti, oppure la riduzione di spessore dei medesimi in caso di rifacimento.

Il volume (V) costituisce parametro per il calcolo del numero di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili sul territorio comunale, in applicazione dell'indice insediativo residenziale (Ir).

Il volume (V) concorre altresì al calcolo del contributo per oneri di urbanizzazione di cui all'art.184 della L.R.65/2014.

Spp - Superficie permeabile di pertinenza

Si definisce "superficie permeabile di pertinenza" (Spp) la porzione della superficie fondiaria (Sf) non impegnata da pavimentazioni, manufatti permanenti o costruzioni, fuori terra o interrate, e che consente l'assorbimento almeno parziale delle acque meteoriche da parte del terreno, contribuendo all'alimentazione delle falde acquifere.

La superficie permeabile di pertinenza (Spp) comprende le pavimentazioni autobloccanti prefabbricate posate su massicciata, sabbia o terra, a condizione che:

  • a) ai livelli sottostanti non siano presenti strati impermeabili quali massetti in calcestruzzo o simili;
  • b) non si tratti di corsie di percorrenza o di spazi di manovra di autoveicoli o di automezzi pesanti.

Rp - Rapporto di permeabilità

Si definisce "rapporto di permeabilità" (Rp) la proporzione, espressa in percentuale, tra la superficie permeabile di pertinenza (Spp) e la superficie fondiaria (Sf).

Nella realizzazione di nuovi edifici, ancorché derivanti da interventi di sostituzione edilizia, e negli interventi di ampliamento di edifici esistenti comportanti incremento di superficie coperta (Sc), è garantito il mantenimento di un rapporto di permeabilità pari ad almeno il 25 per cento della superficie fondiaria (Sf).

Nelle aree già urbanizzate il soddisfacimento dei requisiti minimi di permeabilità dei suoli può essere assicurato ricorrendo in parte a sistemi di autocontenimento o di ritenzione temporanea ove sussistano:

  • > obiettivi impedimenti al reperimento dei quantitativi minimi di superficie permeabile di pertinenza (Spp);
  • > rischi di inquinamento degli acquiferi sotterranei.

I sistemi di autocontenimento o di ritenzione temporanea possono essere adottati ove sia garantito il rispetto di tutte le seguenti condizioni:

  • > sia assicurato, previa idonea depurazione, il recapito controllato delle acque meteoriche nel sottosuolo, o in corsi d'acqua superficiali, oppure in fognatura, in misura equivalente al quantitativo di superficie permeabile di pertinenza (Spp) non reperito;
  • > non siano prevedibili danni o problematiche conseguenti ad eventuali fenomeni di ristagno;
  • > non sussistano rischi di inquinamento del suolo e del sottosuolo.

Art. 11 OPERE, INTERVENTI E MANUFATTI PRIVI DI RILEVANZA URBANISTICO -EDILIZIA

Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere, interventi e manufatti da realizzarsi o installarsi in aree soggette a tutela paesaggistica;

Fatto altresì salvo il previo conseguimento degli eventuali nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente prescritti da discipline di settore per la realizzazione o l'installazione delle opere, interventi e manufatti di cui al presente articolo; e il rispetto delle eventuali limitazioni e prescrizioni contenute nel Regolamento Edilizio.

Sono privi di rilevanza urbanistico-edilizia le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio, per i loro obiettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità, o in ragione della temporaneità di installazione, ed in particolare:

Elementi di arredo o di delimitazione di giardini e spazi pertinenziali, quali:

  • > i pergolati, limitatamente alle strutture leggere a sviluppo lineare, variamente configurate, costituenti il supporto di vegetazione rampicante o di altri elementi aventi esclusiva funzione ombreggiante, comunque non suscettibili di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche;
  • > i gazebo da giardino, limitatamente alle strutture leggere in legno o metallo contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità, prive di chiusure laterali, di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli nonché di pavimentazioni continue o altre opere murarie, destinate a uso stagionale e atte a ombreggiare spazi di soggiorno temporaneo all'aperto;
  • > gli arredi da giardino di piccole dimensioni e contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, quali barbecue prefabbricati semplicemente appoggiati al suolo, fontanelle, sculture e installazioni ornamentali in genere, fioriere, voliere e simili;
  • > le pavimentazioni esterne costituite da elementi accostati e semplicemente appoggiati sul terreno, prive di giunti stuccati o cementati;
  • > i piccoli manufatti con funzioni accessorie non destinati alla permanenza di per-sone collocati nelle aree di pertinenza degli edifici, quali ricoveri per animali domestici o da cortile, ripostigli per attrezzi, coperture di pozzi e simili, purché realizzati in materiali leggeri, senza parti in muratura, semplicemente appoggiati ancorati al suolo, e aventi altezza interna netta (Hin) inferiore a ml 1,80 e superficie non superiore a m² 5,00;
  • > le recinzioni realizzate in rete a maglia sciolta e pali in legno semplicemente infissi al suolo senza opere murarie e le staccionate in legno semplicemente infisse al suolo;
  • > gli elementi amovibili volti a limitare o regolare l'accessibilità carrabile o pedonale a spazi di proprietà privata, quali sbarre, paracarri, fioriere, separatori, dissuasori e simili;

Installazioni temporanee o stagionali, quali:

  • > le installazioni stagionali destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a novanta giorni consecutivi, poste a corredo di attività economiche quali pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, attività turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili e reversibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo. Sono da ritenersi prive di rilevanza urbanistico edilizia le installazioni comunque prive di tamponamenti esterni continui e di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli;" l'occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, con durata non superiore a 90 giorni consecutivi;
  • > le coperture pressostatiche stagionali per lo svolgimento di attività sportive o ricreative al coperto, purché mantenute in opera per periodi di tempo non superiori a 90 giorni consecutivi;
  • > le strutture temporanee per manifestazioni, concerti, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, fiere, sagre e simili, purché mantenute per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a novanta giorni consecutivi, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio delle strutture;
  • > le strutture temporanee di supporto a prospezioni geognostiche o al monitoraggio ambientale, non soggette a titolo abilitativo né a obbligo di comunicazione allo sportello unico ai sensi delle norme statali o regionali.

Installazioni impiantistiche di modeste dimensioni, quali:

  • > l'installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, escluse le eventuali opere in muratura necessarie per l'installazione;
  • > le parabole satellitari condominiali e gli impianti esterni centralizzati di climatizzazione, escluse le eventuali opere in muratura necessarie per l'installazione;

Elementi segnaletici e pubblicitari, quali:

  • > le insegne di esercizio di attività commerciali, artigianali e industriali, turistico-ricettive, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e simili, escluse le eventuali strutture di sostegno aventi autonoma rilevanza urbanistico-edilizia, nonché le eventuali opere in muratura necessarie per l'installazione;
  • > i cartelloni pubblicitari, i segnali e cartelli indicatori di attività private, nonché gli altri mezzi pubblicitari consimili, escluse le eventuali strutture di sostegno aventi autonoma rilevanza urbanistico-edilizia, nonché le eventuali opere in muratura necessarie per l'installazione.

Ulteriori opere, interventi o manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, quali:

  • > l'installazione di serramenti esterni, quali persiane, inferriate, serrande e simili;
  • > le tende da sole retrattili o scorrevoli collocate sulle facciate degli edifici;
  • > le coperture retrattili a servizio delle attività artigianali e industriali, mantenute stabilmente in posizione chiusa e utilizzate in posizione aperta per il solo tempo necessario all'effettuazione di operazioni di carico e scarico merci;
  • > i pozzi per approvvigionamento idrico autonomo, limitatamente alle opere di perforazione del terreno e di captazione da falda, escluse le eventuali opere in muratura in soprasuolo, fermo restando il rispetto della normativa di settore;
  • > le opere funerarie collocate all'interno delle aree cimiteriali, quali lapidi, cippi, elementi scultorei, monumenti funebri;
  • > l'installazione di espositori, bacheche, supporti informativi e simili, nonché di apparecchi per servizi bancomat o per vendita automatizzata;
  • > le serre temporanee e le serre con copertura stagionale con altezza inferiore a un metro, non soggette a titolo abilitativo né a obbligo di comunicazione al comune ai sensi delle vigenti norme regionali;
  • > ogni altra opera, intervento o manufatto, equiparabili per entità e caratteristiche obiettive alle fattispecie elencate nel presente comma.

Le opere, interventi e manufatti di cui sopra non rilevano ai fini dei parametri urbanistici ed edilizi disciplinati agli artt.8,9 e 10 delle presenti NTA.

Art. 12 LA DISCIPLINA DELLA PEREQUAZIONE

Ai fini del presente RU la perequazione urbanistica costituisce lo strumento attraverso il quale è consentito incrementare la capacità edificatoria delle aree soggette a piani attuativi a seguito della cessione gratuita al Comune delle aree destinate ad attrezzature pubbliche che il Piano individua come strategiche per le proprie scelte di pianificazione.

Le aree destinate ad attrezzature pubbliche che possono trasferire la capacità edificatoria loro assegnata, per mezzo dell'indice di utilizzazione territoriale o SUL assentita, sono individuate con la sigla Apxxn (aree della perequazione) negli elaborati di R.U.

Ciascuna delle aree Apxxxn è disciplinata con apposita scheda nella quale, oltre all'indice di utilizzazione territoriale o SUL, sono indicate le modalità di trasferimento della capacità edificatoria.

Il Regolamento Urbanistico individua le aree della perequazione obbligatoria definendo, per ciascuna di esse i relativi indici e parametri perequativi. Per ogni area oggetto di perequazione è stata redatta apposita scheda di riferimento nella quale è individuato il comparto obbligatorio nel quale attuare la perequazione.

Per la formazione e l'attuazione dei comparti, si potrà procedere con le modalità previste all'art.108 della L.R. 65/2014.

Non è ammessa perequazione urbanistica tra differenti UTOE.

Art. 13 DISPOSIZIONI SULLA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI E PRIVATI

Per la realizzazione dei seguenti interventi è previsto il reperimento delle sotto elencate superfici da destinare a parcheggio:

RESIDENZIALE
Zone Tipo di interventoParcheggi PrivatiParcheggi Pubblici
zone “A”Manutenzione Ordinaria
Manutenzione Straordinaria
Restauro e Risanamento Conservativo
Ristrutturazione Edilizia
Conservativa, *(anche con aumento
del numero delle unità immobiliari)
NONO
Ristrutturazione urbanistica
Sostituzione edilizia
Ristrutturazione edilizia
Ricostruttiva
3,3 m² ogni 10 m² di SUL con un
minimo di 1 posto auto per ogni nuovo
appartamento (L.122/1989)
Piani attuativi o di Recupero:
secondo quanto previsto dal D.M.
1444/1968.
zone “BManutenzione Ordinaria
Manutenzione Straordinaria
Restauro e Risanamento
Conservativo Ristrutturazione
Edilizia Conservativa
NONO
Manutenzione Straordinaria*(con
aumento del numero delle unità
immobiliari)
Ristrutturazione edilizia
Conservativa
*(con aumento del numero delle
unità immobiliari)
3,3 m² ogni 10 m² di SUL con un
minimo di 1 posto auto per ogni nuovo
appartamento (L.122/1989)
NO
Ristrutturazione edilizia Ricostruttiva
Nuova edificazione
Sostituzione edilizia
Ristrutturazione urbanistica
3,3 m² ogni 10 m² di SUL con un
minimo di 2 posti auto scoperti per
ogni nuovo appartamento
(L.122/1989)
Per edifici con un numero di
appartamenti superiore a tre unità
non è richiesto l’obbligo dei posti auto
scoperti. Dovranno comunque essere
verificati n. 2 posti auto per
appartamento
NO
zone “Bc”
comparti
Ristrutturazione edilizia Ricostruttiva
Nuova edificazione,
Sostituzione edilizia
Ristrutturazione urbanistica
3,3 m² ogni 10 m² di SUL con un
minimo di 2 posti auto scoperti per
ogni nuovo appartamento
(L.122/1989)
Per edifici con un numero di
appartamenti superiore a tre unità
non è richiesto l’obbligo dei posti auto
scoperti.Devono comunque essere
verificati n. 2 posti auto per
appartamento
Piani attuativi o di Recupero:
Come previsti dal RU per i singoli
comparti
Se non previsti del RU da conteggiarsi
nel comparto come da normativa
vigente (D.M.1444/1968)
Se previsti nel comparto in misura
minore alla normativa vigente è
ammissibile la monetizzazione della
parte mancante
zone “C”Nuova edificazione3,3 m² ogni 10 m² di SUL con un
minimo di 2 posti auto scoperti per
ogni nuovo appartamento
(L.122/1989)
Per edifici con un numero di
appartamenti superiore a tre unità
non è richiesto l’obbligo dei posti auto
scoperti. Dovranno comunque essere
verificati n. 2 posti auto per
appartamento
Piani attuativi:
1,00 m² ogni 10 m² di SUL e
comunque nelle superfici minime
eventualmente indicate nelle schede
di comparto. (D.M.1444/1968
zone “E” Manutenzione Ordinaria
Manutenzione Straordinaria
Restauro e Risanamento
Conservativo Ristrutturazione
edilizia Conservativa
NONO
Manutenzione Straordinaria*(con
aumento del numero delle unità
immobiliari)
Ristrutturazione edilizia
Conservativa *(con aumento del
numero delle unità immobiliari)
Nuova edificazione
Sostituzione edilizia
Ristrutturazione edilizia Ricostruttiva
3.3 m²/10 m² di SUL NO
Altre zone Manutenzione Ordinaria
Manutenzione Straordinaria
Restauro e Risanamento
Conservativo Ristrutturazione
edilizia Conservativa
NONO
Manutenzione Straordinaria*(con
aumento del numero delle unità
immobiliari)
Ristrutturazione edilizia
Conservativa *(con aumento del
numero delle unità immobiliari)
Nuova edificazione
Sostituzione edilizia
Ristrutturazione edilizia Ricostruttiva
3,3 m² ogni 10 m² di SUL con un
minimo di 1 posto auto per ogni nuovo
appartamento (L.122/1989)
NO
COMMERCIALE
ESERCIZI DI VICINATO
ZoneTipo di interventoParcheggi PrivatiParcheggi Privati
zone “A”Manutenzione Ordinaria
Manutenzione Straordinaria
Restauro e Risanamento Conservativo
NONO
Altre zoneRistrutturazione Edilizia
Conservativa *(compreso modifica
della destinazione d’uso)
10 m²/10 m² di superficie di vendita
per la "sosta di relazione"
NO
Ristrutturazione edilizia
Ricostruttiva
Nuova edificazione
Sostituzione edilizia
Ristrutturazione urbanistica
3.50 m²/10 m² di SUL (L.122/1989) per
la "sosta stanziale"
(in caso di ampliamenti i parcheggi
privati per la sosta stanziale dovranno
essere computati per la parte di nuova
costruzione)
10 m²/10 m² di superficie di vendita
per la "sosta di relazione"
Piani attuativi o di recupero:
da 4 m² a 8 m²/10 m² di SUL
(D.M.1444/1968) e comunque nelle
superfici minime eventualmente
indicate nelle schede di comparto
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
ZoneTipo di interventoParcheggi PrivatiParcheggi Pubblici
Tutte Manutenzione Ordinaria
Manutenzione Straordinaria
Restauro e Risanamento Conservativo
NONO
Ristrutturazione Edilizia
Conservativa *(compreso modifica
della destinazione d’uso)
15 m²/10 m² di superficie di vendita
per la "sosta di relazione"
10 m²/10 m² di superfici utili coperte,
aperte al pubblico e destinate ad
attività complementari. (art. 29
D.p.g.r. 15/R/2009
NO
Ristrutturazione edilizia Ricostruttiva
Nuova edificazione
Sostituzione edilizia
Ristrutturazione urbanistica
3.50 m²/10 m² di SUL (L.122/1989) per
la "sosta stanziale"
(in caso di ampliamenti i parcheggi
privati per la sosta stanziale dovranno
essere computati per la parte di nuova
costruzione)
15 m²/10 m² di superficie di vendita
per la "sosta di relazione"
10 m²/10 m² di superfici utili coperte,
aperte al pubblico e destinate ad
attività complementari. (art. 29
D.p.g.r. 15/R/2009)
Piani attuativi o di recupero:,
da 4 m² a 8 m² /10 m² di SUL,
(D.M.1444/1968) e comunque nelle,
superfici minime eventualmente,
indicate nelle schede di comparto
ARTIGIANALE - INDUSTRIALE
ZoneTipo di interventoParcheggi PrivatiParcheggi Pubblici
zone “A”Manutenzione Ordinaria
Manutenzione Straordinaria
Restauro e Risanamento Conservativo
Ristrutturazione Edilizia Conservativa
*(compreso modifica della destinazione
d’uso)
NONO
Altre zoneManutenzione Ordinaria
Manutenzione Straordinaria
Restauro e Risanamento Conservativo
Ristrutturazione Edilizia Conservativa
NONO
Manutenzione Straordinaria *(con
modifica della destinazione d’uso)
Ristrutturazione edilizia conservativa,
*(con modifica della destinazione d’uso)
4.50 m²/10 m² di SULNO
Ristrutturazione edilizia Ricostruttiva
Nuova edificazione
Sostituzione edilizia
Ristrutturazione urbanistica
4.50 m²/10 m² di SUL
(in caso di ampliamenti i parcheggi
privati per la sosta stanziale dovranno
essere computati per la parte di nuova
costruzione)
Piani attuativi o di recupero:
2m²/10m² di SUL
(D.M.1444/1968) e comunque
nelle superfici minime
eventualmente indicate nelle
schede di comparto
TURISTICO RICETTIVO
ZoneTipo di interventoParcheggi PrivatiParcheggi Pubblici
zone “A”Manutenzione Ordinaria
Manutenzione Straordinaria
Restauro e Risanamento Conservativo
Ristrutturazione Edilizia Conservativa
NONO
Altre zoneManutenzione Ordinaria
Manutenzione Straordinaria
Restauro e Risanamento Conservativo
Ristrutturazione Edilizia Conservativa
NONO
Manutenzione Straordinaria *(con
modifica della destinazione d’uso)
Ristrutturazione edilizia conservativa,
*(con modifica della destinazione d’uso)
3.30 m²/10 m² di SUL
L.122/1989)
NO
Ristrutturazione edilizia Ricostruttiva
Nuova edificazione
Sostituzione edilizia
Ristrutturazione urbanistica
3.30 m²/10 m² di SUL
(L.122/1989)
Con un minimo di 1 posto auto
ogni camera
(in caso di ampliamenti i parcheggi
privati per la sosta stanziale dovranno
essere computati per la parte di nuova
costruzione)
Piani attuativi o di recupero:
2m²/10m² di SUL
(D.M.1444/1968) e comunque
nelle superfici minime
eventualmente indicate nelle
schede di comparto
TURISTICO RICETTIVO CAMPEGGI
ZoneTipo di interventoParcheggi PrivatiParcheggi Pubblici
Nelle zone
Previste dal RU
Nuova edificazione3.30 m²/10 m² di SUL
(L.122/1989)
1 posto auto per ogni piazzola
(L.R. 42/2000)
Piani attuativi:
Nelle superfici minime indicate
nelle schede di comparto
DIREZIONALE
ZoneTipo di interventoParcheggi PrivatiParcheggi Pubblici
zone “A”Manutenzione Ordinaria
Manutenzione Straordinaria
Restauro e Risanamento Conservativo
Ristrutturazione Edilizia Conservativa
*(compreso modifica della destinazione
d’uso)
NONO
Altre zoneManutenzione Ordinaria
Manutenzione Straordinaria
Restauro e Risanamento Conservativo
Ristrutturazione Edilizia Conservativa
NONO
Ristrutturazione edilizia conservativa,
(compreso modifica della destinazione
d’uso)
3.50 m²/10 m² di SUL
(L.122/1989)
NO
Ristrutturazione edilizia Ricostruttiva
Nuova edificazione
Sostituzione edilizia
Ristrutturazione urbanistica
3.50 m²/10 m² di SUL
(L.122/1989)
(in caso di ampliamenti i parcheggi
privati per la sosta stanziale dovranno
essere computati per la parte di nuova
costruzione)
Piani attuativi o di recupero:
da 4 m² a 8 m²/10 m² di SUL
(D.M.1444/1968) e comunque
nelle superfici minime
eventualmente indicate nelle
schede di comparto

Per posto auto si intende uno spazio minimo di mt. 2,5 x 5,0 accessibile indipendentemente da una autovettura.

Per superficie destinata a parcheggio si intende quella effettivamente utilizzabile come area per il parcamento delle autovetture e quindi al netto delle rampe, delle corsie di accesso, degli spazi di manovra etc.

Nelle zone a destinazione Industriale artigianale, commerciale, turistico ricettivo, direzionale, per superfici destinate a parcheggio debbono intendersi gli spazi necessari tanto alla sosta quanto alla manovra ed all'accesso dei veicoli.

I parcheggi per la "sosta di relazione" relativi alla destinazione d'uso commerciale dovranno essere reperiti all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale stesso. Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la "sosta stanziale" possono essere reperiti anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali.

Tutti gli interventi su edifici esistenti che comportano mutamento di destinazione d'uso in commerciale sono subordinati alla verifica preliminare della disponibilità dei parcheggi per la "sosta di relazione" da sottoporre a controllo da parte degli uffici competenti prima della presentazione del titolo edilizio. Relativamente ai parcheggi per la "sosta stanziale" si prescrive la verifica della dotazione ai sensi della normativa vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo originario.

Per tutti i parcheggi di nuova realizzazione, sia di tipo pubblico che privato, in qualunque zona ricadano ed a qualunque categoria funzionale siano afferenti, è prescritto l'impiego di tecniche e materiali di pavimentazione che garantiscano la massima permeabilità del suolo ed un efficace drenaggio superficiale. Tecniche costruttive che non contemplino le prescrizioni di cui sopra devono essere espressamente motivate e giustificate da parte del proponente, accertate e approvate dell'autorità competente al momento del rilascio del provvedimento amministrativo.

Tutti i parcheggi a raso, realizzati su aree libere da costruzioni interrate sottostanti, devono prevedere l'impianto di un albero ogni tre posti macchina e ciascun albero deve essere dotato di una superficie permeabile minima di 3m². Le aree per parcheggi si intendono comprensive delle aiuole di arredo.

All'interno del perimetro delle zone A in luogo della realizzazione dei parcheggi di cui alle superfici dovute per legge, è ammissibile l'istituto della monetizzazione degli stessi.

In alternativa alla monetizzazione di cui al comma precedente è comunque consentito reperire la dotazione di parcheggio attraverso la realizzazione degli stessi in aree limitrofe alla zona A entro una distanza massima di 400 mt.

In riferimento agli interventi diretti di ristrutturazione edilizia nelle zone B, ove sia dimostrata l'impossibilità (per dimensioni insufficienti o inaccessibilità dell'area) di collocare le dotazioni di parcheggio privato nell'area di pertinenza degli edifici o in altra area limitrofa di proprietà del soggetto avente titolo, in luogo della realizzazione dei parcheggi privati è ammissibile l'istituto della monetizzazione degli stessi.

Art. 14 DISPOSIZIONI PER LE AREE A VERDE PUBBLICO, VERDE PRIVATO ED A PARCHEGGIO COMPRESE NEI PIANI ATTUATIVI

Ambito di applicazione

La normativa del presente articolo si applica ai processi di trasformazione urbana classificati nel vigente strumento urbanistico come zone: "C" e "D" così come in tutte le altre aree soggette a processi di trasformazione di iniziativa privata subordinati alla redazione di piano attuativo.

Aree ed attrezzature di interesse pubblico

Si definiscono di interesse pubblico tutte le aree e le attrezzature destinate all'uso pubblico comprese all'interno degli ambiti di cui al precedente art.1 ed in particolare:

  • - le aree a verde e le relative attrezzature;
  • - i parcheggi;
  • - la viabilità carrabile;
  • - i percorsi pedonali;
  • - le piste ciclabili;
  • - la pubblica illuminazione;
  • - le aree per la raccolta differenziata, i cassonetti, i cestini e tutti gli altri elementi costituenti arredo urbano di interesse pubblico.

Sono altresì definite di interesse pubblico, per la loro importanza nel determinare la qualità di un ambito urbano e per la necessità di coordinare e rendere omogenei tra loro i vari interventi:

  • - le recinzioni, i cancelli, i muretti posti lungo le viabilità;
  • - gli alloggiamenti dei contatori delle varie utenze posti lungo le viabilità;
  • - le insegne e le targhe pubblicitarie.

Redazione dei progetti

Per la realizzazione o installazione delle aree o delle attrezzature di interesse pubblico dovranno essere redatti specifici progetti da allegarsi agli elaborati del piano attuativo. I progetti definitivi dovranno comprendere:

  • - esatto rilievo dell'area e modalità di sistemazione della stessa con evidenziati gli eventuali movimenti del terreno, le planimetrie quotate e le sezioni più significative;
  • - progetto di sistemazione del verde, redatto da un tecnico abilitato, per la realizzazione di nuove aree verdi e giardini con indicazione delle essenze arboree da impiantare, distinte per numero e specie;
  • - indicazione degli arbusti, essenze floreali, siepi etc distinte per specie ed ambito localizzativo;
  • - individuazione delle aree da sistemare a prato con indicazione del tipo di prato e del sistema di irrigazione con indicazione delle modalità di approvvigionamento delle acque, degli eventuali locali tecnici e delle modalità di irrigazione;
  • - eventuale individuazione delle aree e spazi destinati alla attività sportiva, ricreativa o per il giuoco dei bambini con indicazione: delle caratteristiche tecniche e dei materiali con schemi grafici, particolari ed elementi illustrativi;
  • - individuazione delle aree destinate alla viabilità carrabile, pedonale e ciclabile (qualora prevista), nonché delle aree destinate a parcheggio e dei relativi spazi di manovra con indicazione delle sezioni tipo, degli eventuali scavi o riporti, delle caratteristiche tecniche e dimensionali degli eventuali muri di sostegno. Descrizione del tipo o tipi di pavimentazione, delle cordolature, del tipo di pozzetti, delle caditoie etc, con eventuali particolari o elementi illustrativi;
  • - progetto dell'impianto di illuminazione pubblica, comprensivo della verifica illuminotecnica, con indicazione della ubicazione dei punti luce e dettagliata descrizione degli elementi illuminanti con particolari grafici ed eventuali elementi illustrativi;
  • - individuazione delle aree ove ubicare, i cestini, i cassonetti, la raccolta differenziata con relativi spazi di manovra. Modalità di protezione delle stesse anche dal punto di vista dell'impatto visivo;
  • - descrizione dei vari manufatti con indicazione del tipo, delle caratteristiche tecniche e dei materiali con eventuali particolari o elementi illustrativi;
  • - modalità da tenersi per la eliminazione delle barriere architettoniche;
  • - progetto tipo per la realizzazione dei cancelli, degli ingressi e delle recinzioni posti lungo le viabilità con indicazione delle dimensioni, dei materiali, delle caratteristiche tecniche con particolari grafici ed eventuali elementi illustrativi;
  • - indicazioni in merito alla eventuale apposizione di insegne e targhe pubblicitarie indicando la localizzazione e le caratteristiche tecniche dell'insegna o della targa (materiali, dimensioni, tipologia, colori ed eventuale illuminazione);
  • - indicazioni sulle modalità di strutturazione dei resede privati con riguardo a: tipologia del giardino, tipo di pavimentazione, essenze arboree consigliate o da evitare, tipo di illuminazione etc, in modo da conseguire una omogeneità complessiva delle nuove aree da strutturare anche per quanto riguarda la sistemazione delle aree libere da costruzioni;
  • - ogni altra elaborazione ritenuta utile: dall'Amministrazione Comunale, dai progettisti o dallo stesso soggetto attuatore finalizzate al conseguimento di una maggiore qualità dei processi di trasformazione previsti.

Modalità di esecuzione dei progetti. Indirizzi direttive e prescrizioni.

Nella redazione dei progetti e nella esecuzione dei lavori di cui ai precedenti articoli dovranno essere osservati i seguenti indirizzi, direttive e prescrizioni:

  • - Gli standard minimi da destinare a verde pubblico attrezzato ed a parcheggio negli ambiti di trasformazione sono stabiliti nelle N.T.A. del R.U.;
  • - Le aree a verde ed a parcheggio, qualora la loro ubicazione non sia indicata negli elaborati di R.U. dovranno essere disposte in posizione preferibilmente baricentrica rispetto all'ambito di trasformazione e non in spazi residuali ai margini dello stesso. Potranno essere accettate diverse ubicazioni rispetto a quelle indicate negli elaborati del R.U. a condizione che le stesse siano disposte in aree: facilmente fruibili e raggiungibili, che non presentino complessità orografiche e che siano comunque coerenti con il disegno complessivo di tutto l'ambito interessato;
  • - Le essenze arboree da utilizzare negli spazi a verde dovranno essere di tipo autoctono. Lungo le viabilità potranno essere usate esclusivamente le seguenti essenze: lecci, platani, tigli, ippocastani, bagolari. E' fatto divieto dell'utilizzo di pini od altri tipi di conifere lungo le viabilità.
  • - Le convenzioni potranno garantire l'uso degli spazi a verde pubblico con obbligo al mantenimento da parte dei soggetti attuatori. La convenzione dovrà, altresì, prevedere le modalità della manutenzione, le penalità per l'inosservanza e le garanzie da prestare.
  • - Nelle aree a verde pubblico comprese all'interno degli ambiti di trasformazione, non meno del 80 per cento della superficie deve essere sistemata a verde, con coperture erbacee, od arbustive, od arboree, delle quali è prescritta la costante manutenzione. La restante superficie può essere interessata da piccoli impianti scoperti per la pratica sportiva o per il giuoco o da percorsi pedonali. Le dimensioni e la localizzazione dei piccoli impianti per la pratica sportiva e per il giuoco dovranno essere commisurati alla dimensione dell'area a verde pubblico. I percorsi dovranno essere pavimentati con materiale drenante con divieto di manti in conglomerato bituminoso. ;
  • - I parcheggi dovranno essere alberati con essenze autoctone disposte in modo da non ostacolare le manovre di parcamento delle autovetture
Ultima modifica Venerdì, 23 Settembre, 2022 - 14:31