Norme tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 87 TRASFORMAZIONI NON MATERIALI DEL TERRITORIO. LA DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI.

Destinazioni d'uso - definizioni

Le destinazioni d'uso, in conformità ai disposti della L.R.65/2014, sono così definite:

1) Residenziale

Comprende le residenze stabili e temporanee (affittacamere, bed & breakfast e funzioni assimilabili, attrezzature ricettive extra alberghiere)

2) Turistico ricettiva

Comprende alberghi, residence, ostelli, campeggi e funzioni assimilabili, attrezzature ricettive alberghiere (LR.42/2000)

3) Produttiva

Comprende le attività industriali e manifatturiere, quelle artigianali e i depositi ad esse complementari, nonché le attività di servizio così articolate:

3.1- Attività produttive e artigianali compatibili con la destinazione residenziale,

3.2- Attività produttive non compatibili con la destinazione residenziale,

3.3- Attività produttive a rischio di incidenti rilevanti e soggette a normative specifiche;

4) Commerciale

Comprende le attività di commercializzazione e vendita così articolate:

4.1- Attività di vicinato con superficie di vendita inferiore a 300 m2,

4.2- Medie strutture di vendita con superficie di vendita compresa tra 300 m2 e 1500 m2,

4.3- Grandi strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 1.500 m2.

4.4- Centri commerciali

4.5- Commercio all'ingrosso e depositi

5) Direzionale

Comprende uffici e attività terziarie

6) Servizio

Comprende le attività pubbliche o di interesse pubblico

7) Agricola

Comprende le attività di produzione agricola e ortoflorovivaistica, silvicoltura, allevamento e attività integrate di trasformazione, agrituristiche e turismo rurale

A maggior chiarimento della suddivisione di cui sopra, valgono le seguenti specificazioni:

  • - In attesa della specifica disciplina del Regolamento Edilizio, le attività produttive incompatibili con la destinazione residenziale sono: le attività inquinanti, cioè quelle che producono ed emettono all'esterno fumi, odori molesti, polveri, calore, vibrazioni, rumori (oltre i limiti fissati per la classe acustica di riferimento); le attività che comportano la presenza di materiali infiammabili, o comunque pericolosi, e che risultano moleste anche per orario di lavoro, volume di traffico od occupazione di parcheggi pubblici.
  • - È definita come centro commerciale una struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. È definita come centro commerciale una struttura caratterizzata anche dalla presenza di soli esercizi di vicinato, di esercizi di vicinato e di una o più medie o grandi strutture, ovvero da sole medie o grandi strutture. Il centro commerciale può essere integrato da una serie di servizi per la collettività (bar, ristoranti sale riunioni ecc.) in modo da assumere la funzione di centro erogatore di servizi integrato per la struttura urbana; al suo interno possono trovare collocazione indistintamente attività commerciali, attività artigianali di tipo la, di modesta entità, e attività direzionali.
  • - Per turismo rurale si intende l'esercizio di attività ricettive e/o di ristoro in edifici non più utilizzati a fini agricoli. Esso comprende le seguenti tipologie di esercizio: trattorie tradizionali di campagna, degustazione e vendita di prodotti tipici locali, affittacamere, bed & breakfast, alberghi di campagna (strutture turistico-ricettive con ospitalità non superiore a 25 posti letto/esercizio).

Per la destinazione d'uso residenziale è prescrittivo il raggiungimento della superficie minima dell'alloggio. In tutto il territorio comunale l'alloggio minimo non può essere inferiore a 45 m2 di Superficie utile (Su), ovvero è consentita la realizzazione di "monolocali" di dimensioni minime non inferiori a 28 m2, salvo le ulteriori limitazioni stabilite per le varie sottozone relative alla media delle superfici utili degli alloggi previsti in ciascun intervento.

Nell'ambito del territorio agricolo comunale la destinazione di uso è quella risultante dallo loro effettiva utilizzazione alla data di adozione del R.U.

Mutamenti della destinazione d'uso

Sono considerati mutamenti delle destinazioni d'uso, i passaggi dall'una all'altra delle categorie, come definite al precedente articolo, quando si modifica l'uso in atto di una unità immobiliare per più del 35% della superficie utile dell'unità stessa o comunque per più di 30 m2, anche con più interventi successivi.

Ai fini del bilancio degli standard non comportano apprezzabile variazione del carico urbanistico i mutamenti dalle destinazioni d'uso di singole unità da turistico ricettiva, commerciale e direzionale a residenziale e i mutamenti d'uso di singole unità residenziali o di parti di esse per l'esercizio di attività individuali non aperte al pubblico.

Qualora si abbia mutamento di destinazione d'uso per una SUL maggiore di 500 m2 è prescritto uno studio dell'impatto indotto sulla mobilità.

Ultima modifica Venerdì, 23 Settembre, 2022 - 14:31